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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 08/10/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 688 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa Natina Prattico' Presidente dr.Maria Teresa Gentile Giudice dr.Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
06/11/1970 ) E
(c.f. , nata in [...] il [...]), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. PEDA' STEFANIA AURORA
- ricorrenti - Oggetto: separazione personale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 01/09/2025 e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione
[...] personale. Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 17/04/2015 nel Comune di El Jadida in Marocco (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di IO AU, atto n. 14, parte II, serie C, anno 2015) e che dall'unione è nato il figlio (18/11/2016), hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da Per_1 far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale: a. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
b. disporre l'affidamento del figlio minore ad entrambi ì coniugi Persona_2 con collocazione presso la casa coniugale di proprietà del sig. , Parte_1 ma che rimarrà nella disponibilità della sig.ra quale assegnataria, Parte_2 con diritto di abitazione -da trascriversi nei PP.RR.II.- esclusivamente per la medesima ed il minore ed inibizione all'uso da parte di terzi;
1 c. disporre il riconoscimento a ciascun genitore collocatario della facoltà di incontrare e tenere per sé il figlio, da concordarsi tra le parti compatibilmente con le esigenze scolastiche e di terapia, stabilendosi altresì che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciti la potestà genitoriale separatamente. In ogni caso, al padre è riconosciuto il diritto di vedere il figlio e di averlo con sé, ogni settimana dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
ad entrambi i coniugi verrà consentito, previo accordo, di rimodulare il calendario delle visite su indicato. Inoltre, il padre potrà trascorrere con il figlio, alternativamente, ogni anno il giorno di Natale fino a quello di Capodanno oppure il giorno di Capodanno fino a quello dell'Epifania, comprensivi di pernottamenti, nonché metà delle giornate della Domenica di Pasqua, di Ferragosto e dell'Immacolata, l'intera giornata della Festa del Papà e del compleanno di questi, previo accordo anticipato da assumere con l'altra parte. Per il periodo estivo, dopo la chiusura dell'anno scolastico, il padre potrà, compatibilmente ai propri impegni lavorativi, trascorrere con il minore 15 giorni del mese di agosto (o in alternativa del mese di luglio], anche prevedendo l'eventualità di pernottamento continuativo presso di sé; tutto ciò salva la possibilità di diverso accordo comune di entrambi i genitori. Eventuali rispettivi spostamenti con il figlio dovranno essere preventivamente e reciprocamente concordati/comunicati;
d. porre a carico del sig. un assegno mensile di € 1.000,00, di cui Parte_1
€ 800.00 per il mantenimento del minore ed € 200,00 per il Per_1 mantenimento provvisorio della sig.ra ad oggi disoccupata, da Parte_2 accreditarsi sul conto di quest'ultima entro il 5 di ogni mese, nonché la partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie occorrenti alla minore [a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, terapia abilitativa. L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
e. disporre che il veicolo Skoda Fabia tg. GV512YE intestata al sig. Pt_1
sarà in uso condiviso per le esigenze del minore. Le rate dell'acquisto
[...] del veicolo, così come la RC auto e il bollo rimarranno a carico del sig. , Pt_1 mentre sarà a carico della sig.ra l'adempimento delle eventuali Parte_2 sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della Strada dalla stessa perpetrate, esonerando il sig. da qualsivoglia onere e responsabilità Pt_1 connessi all'utilizzazione del veicolo.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
2 Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 17/04/2015 nel Comune di EL Jadida in Marocco (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gioia Tauro, atto n. 14, parte II, serie c, anno 2015 ) e che dall'unione è nato il figlio (18/11/2016). Per_1
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.. In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte. In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
a. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
b. disporre l'affidamento del figlio minore ad entrambi ì coniugi Persona_2 con collocazione presso la casa coniugale di proprietà del sig. , Parte_1 ma che rimarrà nella disponibilità della sig.ra quale assegnataria, Parte_2 con diritto di abitazione -da trascriversi nei PP.RR.II.- esclusivamente per la medesima ed il minore ed inibizione all'uso da parte di terzi;
c. disporre il riconoscimento a ciascun genitore collocatario della facoltà di incontrare e tenere per sé il figlio, da concordarsi tra le parti compatibilmente con le esigenze scolastiche e di terapia, stabilendosi altresì che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciti la potestà genitoriale separatamente. In ogni caso, al padre è riconosciuto il diritto di vedere il figlio e di averlo con sé, ogni settimana dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
ad entrambi i coniugi verrà consentito, previo accordo, di rimodulare il calendario delle visite su indicato. Inoltre, il padre potrà trascorrere con il figlio, alternativamente, ogni anno il giorno di Natale fino a quello di Capodanno oppure il giorno di Capodanno fino a quello dell'Epifania, comprensivi di pernottamenti, nonché metà delle giornate della Domenica di Pasqua, di Ferragosto e dell'Immacolata, l'intera giornata della Festa del Papà e del compleanno di questi, previo accordo anticipato da assumere con l'altra parte.
3 Per il periodo estivo, dopo la chiusura dell'anno scolastico, il padre potrà, compatibilmente ai propri impegni lavorativi, trascorrere con il minore 15 giorni del mese di agosto (o in alternativa del mese di luglio], anche prevedendo l'eventualità di pernottamento continuativo presso di sé; tutto ciò salva la possibilità di diverso accordo comune di entrambi i genitori. Eventuali rispettivi spostamenti con il figlio dovranno essere preventivamente e reciprocamente concordati/comunicati;
d. porre a carico del sig. un assegno mensile di € 1.000,00, di cui Parte_1
€ 800.00 per il mantenimento del minore ed € 200,00 per il Per_1 mantenimento provvisorio della sig.ra ad oggi disoccupata, da Parte_2 accreditarsi sul conto di quest'ultima entro il 5 di ogni mese, nonché la partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie occorrenti alla minore [a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, terapia abilitativa. L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
e. disporre che il veicolo Skoda Fabia tg. GV512YE intestata al sig. Pt_1
sarà in uso condiviso per le esigenze del minore. Le rate dell'acquisto
[...] del veicolo, così come la RC auto e il bollo rimarranno a carico del sig. , Pt_1 mentre sarà a carico della sig.ra l'adempimento delle eventuali Parte_2 sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della Strada dalla stessa perpetrate, esonerando il sig. da qualsivoglia onere e responsabilità Pt_1 connessi all'utilizzazione del veicolo. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
Il Presidente
Natina AT
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa Natina Prattico' Presidente dr.Maria Teresa Gentile Giudice dr.Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
06/11/1970 ) E
(c.f. , nata in [...] il [...]), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. PEDA' STEFANIA AURORA
- ricorrenti - Oggetto: separazione personale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 01/09/2025 e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione
[...] personale. Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 17/04/2015 nel Comune di El Jadida in Marocco (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di IO AU, atto n. 14, parte II, serie C, anno 2015) e che dall'unione è nato il figlio (18/11/2016), hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da Per_1 far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale: a. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
b. disporre l'affidamento del figlio minore ad entrambi ì coniugi Persona_2 con collocazione presso la casa coniugale di proprietà del sig. , Parte_1 ma che rimarrà nella disponibilità della sig.ra quale assegnataria, Parte_2 con diritto di abitazione -da trascriversi nei PP.RR.II.- esclusivamente per la medesima ed il minore ed inibizione all'uso da parte di terzi;
1 c. disporre il riconoscimento a ciascun genitore collocatario della facoltà di incontrare e tenere per sé il figlio, da concordarsi tra le parti compatibilmente con le esigenze scolastiche e di terapia, stabilendosi altresì che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciti la potestà genitoriale separatamente. In ogni caso, al padre è riconosciuto il diritto di vedere il figlio e di averlo con sé, ogni settimana dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
ad entrambi i coniugi verrà consentito, previo accordo, di rimodulare il calendario delle visite su indicato. Inoltre, il padre potrà trascorrere con il figlio, alternativamente, ogni anno il giorno di Natale fino a quello di Capodanno oppure il giorno di Capodanno fino a quello dell'Epifania, comprensivi di pernottamenti, nonché metà delle giornate della Domenica di Pasqua, di Ferragosto e dell'Immacolata, l'intera giornata della Festa del Papà e del compleanno di questi, previo accordo anticipato da assumere con l'altra parte. Per il periodo estivo, dopo la chiusura dell'anno scolastico, il padre potrà, compatibilmente ai propri impegni lavorativi, trascorrere con il minore 15 giorni del mese di agosto (o in alternativa del mese di luglio], anche prevedendo l'eventualità di pernottamento continuativo presso di sé; tutto ciò salva la possibilità di diverso accordo comune di entrambi i genitori. Eventuali rispettivi spostamenti con il figlio dovranno essere preventivamente e reciprocamente concordati/comunicati;
d. porre a carico del sig. un assegno mensile di € 1.000,00, di cui Parte_1
€ 800.00 per il mantenimento del minore ed € 200,00 per il Per_1 mantenimento provvisorio della sig.ra ad oggi disoccupata, da Parte_2 accreditarsi sul conto di quest'ultima entro il 5 di ogni mese, nonché la partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie occorrenti alla minore [a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, terapia abilitativa. L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
e. disporre che il veicolo Skoda Fabia tg. GV512YE intestata al sig. Pt_1
sarà in uso condiviso per le esigenze del minore. Le rate dell'acquisto
[...] del veicolo, così come la RC auto e il bollo rimarranno a carico del sig. , Pt_1 mentre sarà a carico della sig.ra l'adempimento delle eventuali Parte_2 sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della Strada dalla stessa perpetrate, esonerando il sig. da qualsivoglia onere e responsabilità Pt_1 connessi all'utilizzazione del veicolo.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
2 Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 17/04/2015 nel Comune di EL Jadida in Marocco (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gioia Tauro, atto n. 14, parte II, serie c, anno 2015 ) e che dall'unione è nato il figlio (18/11/2016). Per_1
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.. In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte. In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
a. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
b. disporre l'affidamento del figlio minore ad entrambi ì coniugi Persona_2 con collocazione presso la casa coniugale di proprietà del sig. , Parte_1 ma che rimarrà nella disponibilità della sig.ra quale assegnataria, Parte_2 con diritto di abitazione -da trascriversi nei PP.RR.II.- esclusivamente per la medesima ed il minore ed inibizione all'uso da parte di terzi;
c. disporre il riconoscimento a ciascun genitore collocatario della facoltà di incontrare e tenere per sé il figlio, da concordarsi tra le parti compatibilmente con le esigenze scolastiche e di terapia, stabilendosi altresì che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciti la potestà genitoriale separatamente. In ogni caso, al padre è riconosciuto il diritto di vedere il figlio e di averlo con sé, ogni settimana dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
ad entrambi i coniugi verrà consentito, previo accordo, di rimodulare il calendario delle visite su indicato. Inoltre, il padre potrà trascorrere con il figlio, alternativamente, ogni anno il giorno di Natale fino a quello di Capodanno oppure il giorno di Capodanno fino a quello dell'Epifania, comprensivi di pernottamenti, nonché metà delle giornate della Domenica di Pasqua, di Ferragosto e dell'Immacolata, l'intera giornata della Festa del Papà e del compleanno di questi, previo accordo anticipato da assumere con l'altra parte.
3 Per il periodo estivo, dopo la chiusura dell'anno scolastico, il padre potrà, compatibilmente ai propri impegni lavorativi, trascorrere con il minore 15 giorni del mese di agosto (o in alternativa del mese di luglio], anche prevedendo l'eventualità di pernottamento continuativo presso di sé; tutto ciò salva la possibilità di diverso accordo comune di entrambi i genitori. Eventuali rispettivi spostamenti con il figlio dovranno essere preventivamente e reciprocamente concordati/comunicati;
d. porre a carico del sig. un assegno mensile di € 1.000,00, di cui Parte_1
€ 800.00 per il mantenimento del minore ed € 200,00 per il Per_1 mantenimento provvisorio della sig.ra ad oggi disoccupata, da Parte_2 accreditarsi sul conto di quest'ultima entro il 5 di ogni mese, nonché la partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie occorrenti alla minore [a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, terapia abilitativa. L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
e. disporre che il veicolo Skoda Fabia tg. GV512YE intestata al sig. Pt_1
sarà in uso condiviso per le esigenze del minore. Le rate dell'acquisto
[...] del veicolo, così come la RC auto e il bollo rimarranno a carico del sig. , Pt_1 mentre sarà a carico della sig.ra l'adempimento delle eventuali Parte_2 sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della Strada dalla stessa perpetrate, esonerando il sig. da qualsivoglia onere e responsabilità Pt_1 connessi all'utilizzazione del veicolo. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
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