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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 9962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9962 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 24343/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26/06/2025 da
1) Parte_1 nato/a a MILANO il 08.12.1984 Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Mariaconcetta D'Angelo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato/a in Perù il 24.08.1983 Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Vincenzo Lauletta e Mayra D. Lauletta presso i quali ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
- (nata il [...], CF: ) Per_1 C.F._3
- (nato il [...], CF: ) Per_2 C.F._4
FATTO Con ricorso depositato in data 26/06/2025, adiva il Tribunale di Milano per Parte_1 ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio. Con memoria difensiva del 29/11/2025, si costituiva in giudizio, Parte_2 rappresentando che le parti avevano raggiunto un accordo a definizione della presente controversia alle seguenti condizioni: 1) I figli minori e sono affidati congiuntamente ai genitori con collocamento Per_1 Per_2 pagina 1 di 4 prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
2) La casa familiare sita in Rho (MI), via Pace n. 161, è assegnata alla sig. con tutti i Pt_1 corredi ed arredi presenti nell'immobile, in quanto collocataria dei minori;
3) Per quanto riguarda il diritto di visita paterno, si stabiliscono i periodi di seguito indicati: - week-end alternati, dal venerdì sera alle ore 19:00, quando il padre si recherà presso l'abitazione materna per prendere i minori che terrà con sé fino a domenica sera, con riaccompagno a casa materna;
- qualora nel fine settimana di competenza del sig. più precisamente nella Pt_2 mattinata del sabato, lo stesso dovesse essere occupato per motivi lavorativi fini allo svolgimento di lavoro straordinario, previa dimostrazione di tale esigenza, la madre terrà i figli e Per_1 Per_2 se disponibile con previsione di cambio weekend;
salvo migliori accordi tra le parti. - durante la settimana il padre, in base ai turni di lavoro, comunicherà alla madre le proprie disponibilità per trascorrere del tempo con i minori, ad esempio per la cena insieme. - in relazione alle vacanze estive i minori trascorreranno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, con la madre e 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, con il padre, con impegno dei genitori di comunicarsi i relativi periodi entro il 31 maggio di ogni anno;
- in relazione alle vacanze natalizie i minori trascorreranno dal giorno 22 dicembre o comunque dalla chiusura scolastica al giorno 30 dicembre ore 19,00 con un genitore e dal 30 dicembre ore 19,00 al 06 gennaio ore 19,00 con l'altro genitore e così in via alternata ogni anno, con previsione che Natale 2026 i minori lo trascorreranno con il padre;
- in relazione alle vacanze pasquali, i minori trascorreranno ad anni alterni tale periodo con un genitore o con l'altro dalla chiusura scolastica sino al rientro, Pasqua 2026 la trascorreranno con la madre;
4) In occasione dei periodi di vacanza e in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente i recapiti delle località in cui si recheranno con i minori, assicurando la reperibilità telefonica;
5) i costi e le spese delle vacanze che ciascun genitore trascorrerà con i minori a carico Per_3 esclusivo del genitore stesso;
6) tutte le regolamentazioni descritte all'art. 3) devono intendersi salvo migliore e diverso accordo tra le Parti, tenuto conto sia delle loro esigenze lavorative dei genitori che degli impegni scolastici dei minori;
7) il signor lascerà la casa familiare entro il 31 gennaio 2026, portando con sé Parte_2
i propri effetti personali;
tuttavia le regolamentazioni di cui all'art. 3) avranno efficacia quando il signor reperirà un'abitazione idonea ove ospitare i minori, precisando che Parte_2 avrà massima libertà, previo accordo con la signora , di vedere i minori ogni qualvolta Pt_1 lo vorrà;
8) il padre verserà a titolo di mantenimento ordinario la somma mensile di € 400,00= (euro 200,00 a figlio) somma che verrà rivalutata secondo gli indici ISTAT;
9) il padre riconosce che l'Assegno Unico figli pari € 470,00 verrà percepito al 100% dalla signora
, la quale avrà facoltà di fare richiesta diretta all'INPS per l'erogazione, diversamente Pt_1 provvederà il signor e rigirare l'importo alla signora . Pt_2 Pt_1
10) Per quanto riguarda le spese straordinarie, finché la sig.ra non reperirà attività Pt_1 lavorativa, che si impegna a reperire entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, saranno al 100% a carico del padre.
11) Quando la madre troverà lavoro le spese straordinarie saranno divise in percentuale in base al pagina 2 di 4 guadagno della stessa e che le parti accorderanno congiuntamente.
12) Sono da intendersi spese straordinarie (extra assegno), come da Protocollo di Milano, quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale), secondo il seguente schema: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
13) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
14) Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 15) il mutuo relativo alla casa familiare in comproprietà attualmente è di euro 457,00 (euro 228,50 pro quota) verrà pagato al 50% tra le parti, a decorrere dal reperimento di attività lavorativa della signora , che si impegna a reperire entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Pt_1 accordo, nel mentre il mutuo verrà pagato integralmente dal signor;
le spese Parte_2 pagina 3 di 4 condominiali ordinarie e straordinarie verranno divise al 50%. Quando la signora Pt_1 reperirà lavoro le spese condominiali ordinarie saranno integralmente a carico della stessa.
Le parti hanno, dunque, chiesto di procedersi ex art. 473bis.51 c.p.c. e, con successive note scritte hanno confermato le condizioni e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 10 dicembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Amato Maria Laura
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26/06/2025 da
1) Parte_1 nato/a a MILANO il 08.12.1984 Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Mariaconcetta D'Angelo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato/a in Perù il 24.08.1983 Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Vincenzo Lauletta e Mayra D. Lauletta presso i quali ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
- (nata il [...], CF: ) Per_1 C.F._3
- (nato il [...], CF: ) Per_2 C.F._4
FATTO Con ricorso depositato in data 26/06/2025, adiva il Tribunale di Milano per Parte_1 ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio. Con memoria difensiva del 29/11/2025, si costituiva in giudizio, Parte_2 rappresentando che le parti avevano raggiunto un accordo a definizione della presente controversia alle seguenti condizioni: 1) I figli minori e sono affidati congiuntamente ai genitori con collocamento Per_1 Per_2 pagina 1 di 4 prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
2) La casa familiare sita in Rho (MI), via Pace n. 161, è assegnata alla sig. con tutti i Pt_1 corredi ed arredi presenti nell'immobile, in quanto collocataria dei minori;
3) Per quanto riguarda il diritto di visita paterno, si stabiliscono i periodi di seguito indicati: - week-end alternati, dal venerdì sera alle ore 19:00, quando il padre si recherà presso l'abitazione materna per prendere i minori che terrà con sé fino a domenica sera, con riaccompagno a casa materna;
- qualora nel fine settimana di competenza del sig. più precisamente nella Pt_2 mattinata del sabato, lo stesso dovesse essere occupato per motivi lavorativi fini allo svolgimento di lavoro straordinario, previa dimostrazione di tale esigenza, la madre terrà i figli e Per_1 Per_2 se disponibile con previsione di cambio weekend;
salvo migliori accordi tra le parti. - durante la settimana il padre, in base ai turni di lavoro, comunicherà alla madre le proprie disponibilità per trascorrere del tempo con i minori, ad esempio per la cena insieme. - in relazione alle vacanze estive i minori trascorreranno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, con la madre e 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, con il padre, con impegno dei genitori di comunicarsi i relativi periodi entro il 31 maggio di ogni anno;
- in relazione alle vacanze natalizie i minori trascorreranno dal giorno 22 dicembre o comunque dalla chiusura scolastica al giorno 30 dicembre ore 19,00 con un genitore e dal 30 dicembre ore 19,00 al 06 gennaio ore 19,00 con l'altro genitore e così in via alternata ogni anno, con previsione che Natale 2026 i minori lo trascorreranno con il padre;
- in relazione alle vacanze pasquali, i minori trascorreranno ad anni alterni tale periodo con un genitore o con l'altro dalla chiusura scolastica sino al rientro, Pasqua 2026 la trascorreranno con la madre;
4) In occasione dei periodi di vacanza e in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente i recapiti delle località in cui si recheranno con i minori, assicurando la reperibilità telefonica;
5) i costi e le spese delle vacanze che ciascun genitore trascorrerà con i minori a carico Per_3 esclusivo del genitore stesso;
6) tutte le regolamentazioni descritte all'art. 3) devono intendersi salvo migliore e diverso accordo tra le Parti, tenuto conto sia delle loro esigenze lavorative dei genitori che degli impegni scolastici dei minori;
7) il signor lascerà la casa familiare entro il 31 gennaio 2026, portando con sé Parte_2
i propri effetti personali;
tuttavia le regolamentazioni di cui all'art. 3) avranno efficacia quando il signor reperirà un'abitazione idonea ove ospitare i minori, precisando che Parte_2 avrà massima libertà, previo accordo con la signora , di vedere i minori ogni qualvolta Pt_1 lo vorrà;
8) il padre verserà a titolo di mantenimento ordinario la somma mensile di € 400,00= (euro 200,00 a figlio) somma che verrà rivalutata secondo gli indici ISTAT;
9) il padre riconosce che l'Assegno Unico figli pari € 470,00 verrà percepito al 100% dalla signora
, la quale avrà facoltà di fare richiesta diretta all'INPS per l'erogazione, diversamente Pt_1 provvederà il signor e rigirare l'importo alla signora . Pt_2 Pt_1
10) Per quanto riguarda le spese straordinarie, finché la sig.ra non reperirà attività Pt_1 lavorativa, che si impegna a reperire entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, saranno al 100% a carico del padre.
11) Quando la madre troverà lavoro le spese straordinarie saranno divise in percentuale in base al pagina 2 di 4 guadagno della stessa e che le parti accorderanno congiuntamente.
12) Sono da intendersi spese straordinarie (extra assegno), come da Protocollo di Milano, quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale), secondo il seguente schema: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
13) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
14) Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 15) il mutuo relativo alla casa familiare in comproprietà attualmente è di euro 457,00 (euro 228,50 pro quota) verrà pagato al 50% tra le parti, a decorrere dal reperimento di attività lavorativa della signora , che si impegna a reperire entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Pt_1 accordo, nel mentre il mutuo verrà pagato integralmente dal signor;
le spese Parte_2 pagina 3 di 4 condominiali ordinarie e straordinarie verranno divise al 50%. Quando la signora Pt_1 reperirà lavoro le spese condominiali ordinarie saranno integralmente a carico della stessa.
Le parti hanno, dunque, chiesto di procedersi ex art. 473bis.51 c.p.c. e, con successive note scritte hanno confermato le condizioni e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 10 dicembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Amato Maria Laura
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