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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 3473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3473 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8267/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8267/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RECCHIA BI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MILAZZO 5 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. RECCHIA
BI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORELLI Controparte_1 C.F._2
IC, elettivamente domiciliato in V. BAT. N. 33 40123 BOLOGNA presso il difensore avv.
MORELLI IC
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per : come in atti Parte_1
Per come in atti Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione depositato in data 16.6.2023 citava in giudizio Parte_1 CP_1
deduceva che:
[...]
- in data 1.6.2022 decedeva, presso l'Hospice Bentivoglio ove era ricoverato, il sig. , CP_2 lasciando quale erede legittimo lo zio, odierno attore;
- in data 14.6.2022 richiedeva al Notaio dott. la Controparte_1 Persona_1 pubblicazione del testamento olografo del de cuius datato 26.5.2022 del seguente tenore letterale “Io
BI nato a [...] il [...] residente a [...] lascio i soldi CP_2 dei conti correnti e libretti a me intestati a nato a [...] il [...] residente in [...] Castel Maggiore (BO)”;
pagina 1 di 10 - in data 25.7.2022 l'attore, nella sua qualità di unico erede universale, accettava formalmente l'eredità con atto del 24.5.2023;
- il testamento olografo di appariva come redatto dal de cuius con l'aiuto di una terza CP_2 persona, con la conseguenza che il testamento era nullo per difetto di olografia. Tanto dedotto, concludeva chiedendo “Piaccia all'Ill.mo signor Giudice, contrariis reiectis Nel merito: accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo a firma CP_2 pubblicato il giorno 14.6.2022 registrato a Bologna il 15.2.2022 al n. 29483 serie IT notaio dott.
[...] per i motivi dedotti in narrativa e, conseguentemente, aprire la successione legittima in Per_1 favore dell'attore quale unico erede.
In via istruttoria: si richiede, con ogni più ampia riserva istruttoria, disporsi CTU grafologica al fine di verificare se il testamento olografo che ci occupa è stato redatto con mano guidata da terza persona.
Ammettere i documenti prodotti.
Con riserva di addurre, produrre e indurre ex art. 171 bis c.p.c. Con vittoria di spese competenze ed onorari” Instaurato il contradditorio, si costituiva in giudizio con comparsa di risposta Controparte_1 tempestivamente depositata in data 5.10.2023 nella quale deduceva la totale autografia della scheda testamentaria del 26.5.2022 e che nel lascito erano da intendersi ricompresi, oltre a quanto disposto nel testamento, altresì i titoli/fondi di proprietà del testatore nonché i beni patrimoniali della madre del de cuius, a lui di poco premorta, in quanto entrati a far parte dell'asse ereditario di . CP_2 Tanto dedotto, concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa ogni opportuna declaratoria
IN VIA PRINCIPALE accertata la piena validità del testamento olografo a firma del signor CP_2
sottoscritto in data 26.05.2022 e pubblicato in data 14.06.2022, rigettare la domanda avversaria
[...] in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi illustrati in narrativa;
conseguentemente e per quanto occorrer possa, ordinare ex art. 649, 3 comma c.p. al signor Pt_1
l'immissione nel possesso, in favore del signor , di tutti i beni oggetto del
[...] Controparte_1 legato testamentario ossia: libretto di risparmio n. 28783979 acceso presso Poste Italiane;
libretto di risparmio n. 48049032 acceso presso Poste Italiane;
carta postepay n. 4023600468486875; Rapporto
Fondi n. 2758467 acceso presso Poste Italiane, le giacenze presenti presso la banca (risulterebbe essere il Banco BPM filiale di via dell'Indipendenza -BO), e comunque ogni altro rapporto bancario e/o altro dovesse rinvenirsi, nonché quelle derivanti dalla successione della signora , Persona_2 come accertate in corso di causa, previa decurtazione di eventuali spese ereditarie.
Con vittoria di spese ed onorari, oltre oneri legge. Con ogni e più ampia riserva di dedurre, produrre in via istruttoria ex art. 171ter c.p.c”. Venivano depositate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c. Alla prima udienza del 20.12.2023 il Giudice ammetteva le prove orali dedotte dalle parti, riservandosi all'esito della prova orale di nominare C.T.U. grafologica. Il processo proseguiva con l'escussione dei testi , Notaio dott. e e nella medesima udienza Testimone_1 Persona_1 Persona_3
(12.3.2024) veniva conferito incarico di CTU grafologica. All'udienza del 31.10.2024 veniva dato termine per la precisazione delle conclusioni, concessi i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche e fatto rinvio per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 30.10.2025. Parte attrice concludeva domandando “Voglia l'Ill.mo Tribunale: In via preliminare: respingere le richieste avanzate dal convenuto poiché illegittime Controparte_1 nel merito ed erroneamente formulate in quanto vertenti su una precisa domanda processuale riconvenzionale non presente nelle conclusioni. Nel merito: accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo a firma CP_2 pubblicato il giorno 14.06.2022 registrato a Bologna il 15/06/2022 al n. 29483 serie IT notaio dott. per i motivi dedotti nell'atto di citazione e nelle memorie successive e, Persona_1
pagina 2 di 10 conseguentemente, aprire la successione legittima in favore dell'attore quale unico erede, conseguentemente respingere tutte le richieste avversarie . Sempre nel merito e in via principale e/o in via subordinata: nella denegata ipotesi che il testamento fosse ritenuto valido, riconoscere al convenuto esclusivamente i soldi dei conti correnti e libretti intestati a Controparte_1 CP_2
il giorno del decesso 01.06.2022, come da documentazione agli atti, con conseguente esclusione
[...] di qualsivoglia altra sostanza economica diversa dal denaro risultante dai conti correnti e libretti
(ovvero fondi e/o titoli) e/o esistente in conti correnti e/o libretti non intestati al de cujus al momento della morte poiché estranee al legato testamentario, con conseguente attribuzione delle medesime alla massa ereditaria assegnata all'unico erede legittimo . Parte_1
Salvezze illimitate. Vinte le spese” Parte convenuta insisteva “per l'accoglimento delle conclusioni già prese e precisate”. All'udienza del 30.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
In via preliminare, la domanda avanzata da parte convenuta in seno alle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta (immissione in possesso ex art. 649, comma 3, c.c.) in quanto dipendente dal titolo dedotto in giudizio ex art. 36 c.p.c. ed eccedendo la semplice difesa, è da intendersi quale domanda riconvenzionale. La circostanza che non sia stata formulata espressamente come tale non ne determina di per sé l'inammissibilità spettando “al giudice interpretare e qualificare la domanda, senza essere in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte medesima (cfr. Cass. 18/07/2011, n. 15724), considerando il contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio purché ciò avvenga nel rispetto del limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr. Cass. 08/02/2007, n. 2746; Cass. 26/06/2012, n. 10617; Cass.
17/02/2020, n. 3893) (cfr. Cass. n. 36272/2023; cfr. ex multis Cass. n. 6226/2014; Cass., n. 13459/2011; Cass. n. 290/2001 “nell'esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto, piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta).
Nel merito, la domanda di parte attrice è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni che seguono. Il presente giudizio concerne l'invalidità del testamento olografo a firma di datato CP_2 26.5.2022 con cui il testatore legava ad “i soldi dei conti correnti e libretti a me Controparte_1 intestati”.
Parte attrice impugnava il testamento olografo per difetto degli elementi essenziali e, in particolare, per difetto di autografia poiché la scheda testamentarie era stata, a suo dire, vergata dal de cuius con l'aiuto di una terza persona. Secondo la prospettazione attorea, infatti, all'epoca della sua redazione, CP_2
era incapace di scrivere a causa della sua infermità fisica (cfr. pagine 6-7 comparsa conclusionale
[...]
“Infatti, da una comparazione tra gli scritti ritrovati nei giorni antecedenti e successivi al 26.05.2022 (giorno di redazione del testamento), durante i quali il riusciva a malapena a produrre con la CP_2 penna dei segni geroglifici (foglietti rinvenuti - pagine 39-40 della perizia CTU), e la scrittura oggetto del testamento (grafia rinvenuta del 26 maggio - pagine 38-39 della CTU), si evince una discrasia grafica abissale che denota chiaramente l'incapacità assoluta di scrivere nei giorni immediatamente successivi e il giorno del testamento dove il presentava scrittura sì incerta, ma ben CP_2 comprensibile, che non può essere ragionevolmente solo frutto della mano del medesimo. Sarebbe assurdo pensare che Egli passasse dalla stesura di segni di difficilissima comprensione (giorni antecedenti la stesura del testamento) come vedremo confermati anche dalla teste , unica Persona_3
pagina 3 di 10 cugina del de cuius, presente presso l'Hospice di Bentivoglio negli ultimi giorni di vita di CP_2
, ad una grafia perfettamente leggibile (26.05.2022 giorno del testamento) per poi ripassare alla
[...] sola realizzazione di pseudoscrittura mediante composizione di soli segni geroglifici (giorni successivi al testamento)”; circostanza questa avvalorata dal precario stato di salute del de cuius (tale da impedire, di fatto, la redazione autonoma della scheda testamentaria) nonché dalla scelta di quest'ultimo, a dire di parte attrice incomprensibile, di non ricorrere al notaio dott. presente il giorno 26.5.2022 Per_1 presso l'Hospice di Bentivoglio per il conferimento della procura generale ad per la Controparte_1 redazione di un testamento pubblico (cfr. pagina 13 comparsa conclusionale “Un paziente
DEBILITATO è impossibilitato a scrivere, non può redigere un testamento olografo (scritto a mano), ma può INVECE ricorrere al testamento pubblico, in cui un notaio redige le sue volontà per iscritto e le fa sottoscrivere al testatore, oppure a un testamento notarile in forma pubblica assistenza dove il notaio può anche recarsi al domicilio del paziente. Va ricordato che il notaio Dott. era stato Per_1 presso l'Hospice di Bentivoglio, dal paziente, per la redazione della procura generale CP_2
(confermato anche dallo stesso notaio Dott. nel corso del processo, verbale del 12.03.2025). Per_1 Era la sede giusta per redigere testamento, eventualmente”). Sosteneva altresì la mancanza di autografia sulla base di una perizia di parte.
Parte convenuta contestava tale ricostruzione, affermando che le condizioni psicofisiche del testatore non erano incompatibili con la capacità di scrittura e firma.
Ebbene, occorre anzitutto premettere che la nullità del testamento olografo per difetto di autografia configura un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con la conseguenza che l'onere della prova grava sulla parte che l'ha proposta (C. Cass. S.U. n. 12307/2015, Cass. n. 24835/2022). Il vaglio probatorio deve essere svolto alla luce della totalità dei risultati istruttori, tenendo conto di tutti gli elementi emersi in corso di causa, senza alcuna graduatoria tra le diverse fonti
(tecniche, testimoniali o altro) di accertamento della verità (cfr. C. Cass. n. n. 3009/2002: “nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica sull'autografia di una scrittura disconosciuta (nella specie, testamento olografo), ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato da alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità”; cfr. Cass n. 8881/2005: «In tema di verifica dell'autenticità della scrittura privata, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe, esige non solo che il giudice fornisca un'adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente (giustificazione cui è tenuto con riguardo ad ogni genere di consulenza, le cui conclusioni condivida o disattenda), ma anche che egli valuti l'autenticità della sottoscrizione dell'atto, eventualmente ritenuta dalla consulenza, anche in correlazione a tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame. Per le stesse ragioni, la consulenza grafologica non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, potendo il giudice evitare di fare ricorso ad essa ove tale accertamento possa essere effettuato sulla base degli elementi acquisiti o mediante l'espletamento di altri mezzi istruttori). La nullità per difetto di autografia sussiste ogniqualvolta sia raggiunta la prova che l'atto sia stato scritto da persona diversa dal testatore oppure qualora un terzo ne abbia condotto la mano (cfr. Cass. 5505/2017 “la guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore”, “trattandosi di condotta che appare in ogni caso idonea ad alterare la personalità e l'abitualità del gesto scrittorio, requisiti indispensabili perché possa parlarsi di autografia”; ex plurimis cfr. Cass. n. 3163/1993; Cass.
n. 7636/1991; Cass. n. 11733/2002; Cass. n. 26258/2008, da ultimo Cass. 24882/2013 e n. 9319/2025
“è ultroneo verificare se la mano guidante sia intervenuta su tutta la scheda testamentaria o se la parte
pagina 4 di 10 non interessata dal suo intervento rappresenti una compiuta manifestazione di volontà, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto grafico e tale da condizionare l'accertamento della validità del testamento alla verifica di ulteriori circostanze -quali l'effettiva finalità dell'aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto alla volontà dell'adiuvato - che minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione alla base della disciplina del testamento olografo.Unica ipotesi in cui è riconosciuta in giurisprudenza la validità del testamento nel caso in cui il testatore si sia fatto guidare la mano riguarda l'ipotesi in cui abbia vergato la data della scheda con maggiore chiarezza ovvero un elemento la cui mancanza comporta solo l'annullabilità e non la nullità del testamento ex art. 606, commi 1 e 2, c.c. (v. Cass. n. 30237/2023).
Orbene, nel caso di specie, il quadro probatorio depone per l'autografia della scheda testamentaria. Più nel dettaglio, la C.T.U. grafologica a firma della dott.ssa ha concluso affermando Persona_4 che “L'analisi grafoscopica del testamento in oggetto non evidenzia particolari anomalie procedurali, né forzature grafomotorie imputabili ad artificio o contraffazione certi. Le varie sezioni dello scritto in esame evidenziano significativi, consistenti e persistenti elementi di analogia, in base ai quali si deve prendere atto dell'unicità di provenienza di data, testo e sottoscrizione del testamento. Il confronto analitico fra il testamento e le scritture autografe di documenta la possibilità di CP_2 collocare le caratteristiche salienti della manoscrittura in verifica all'interno della cornice idiografica delle campionature comparative e, soprattutto, l'assenza di caratteristiche grafiche estranee a quelle del de cuius, inducendo a escludere che per redigere il testamento il sig. sia ricorso all'aiuto CP_2 materiale di una terza persona che ne abbia sostenuto o guidato la mano” (cfr. pagine 85-86 perizia) e ciò sulla base dei seguenti rilievi:
(i) “il deterioramento dello stato di salute di alla data del testamento in oggetto CP_2 costituisce attendibile fonte di spiegazione ai disturbi grafici che lo caratterizzano. Le alterazioni grafomotorie del testamento si pongono, infatti, in una relazione qualitativa inequivocabile con le scritture autografe successive al 19 maggio 2022, che documentano la condizione di fisiologica involuzione in cui il Sig. versava il giorno in cui è stato redatto il testamento, aggravatosi CP_2 sensibilmente il giorno successivo” (cfr. pagine 51-52 perizia); (ii) l'analogia dello stile espressivo e nella qualità dei tratti (“la stentatezza della scrittura testamentaria in esame (e delle scritture comparative coeve alla data del testamento) è da correlare al deterioramento dello stato di salute del Sig. , con inevitabili ripercussioni sulla dinamica del CP_2 movimento grafico, sulla chiarezza e sulla velocità di stesura” cfr. pagina 53 perizia); l'inesistenza, nel testamento, di ispessimenti grafici specifici di un procedimento a due mani (cfr. pagina 76 perizia ) nonché di allungamenti anomali dei tratti rettilinei discendenti propri della sommatoria delle due energie scrittorie in azione;
analogia nei rapporti di coesione grafomotoria e nel verso di tracciamento delle connessioni interletterali, analogia nella progettazione e strutturazione di lettere e sequenze letterali omologhe che non rilevano “disarticolazioni, interruzioni e riprese, nonché indici di diversità nella progettazione di numerosi profili” (cfr. pagine 53-61 perizia). Le conclusioni della CTU sono convalidate anche dalle altre risultanze istruttorie dalle quali emerge la compatibilità dello stato fisico del testatore con la scrittura autografa del documento in esame.
Ed invero, alla data del testamento, il quadro clinico del de cuius non era tale da impedirgli di scrivere senza ricorrere all'ausilio di un terzo: il 26.5.2022 il testatore, sebbene “allettato e molto sofferente” (ma “pienamente capace di intendere e volere”; cfr. verbale del 12.3.2024 teste , infatti,
Per_1 poneva “senza difficoltà” (cfr. teste verbale del 12.3.2024) tre firme a margine e in calce
Per_1 della Procura generale raccolta dal Notaio e ciò solo poche ore prima della redazione della
Per_1 scheda testamentaria (cfr. verbale del 12.3.2024 teste “E' vero. Non avrei ricevuto l'atto se
Per_1 avessi avuto il dubbio sulla sua capacità di intendere e di volere. Era allettato e molto sofferente. Noi avevamo le mascherine perché era l'epoca del Covid. Lui non credo che avesse la mascherina. Quando sono arrivato gli ho spiegato per quale motivo mi trovavo lì, essendo io stato chiamato dal
e non dal . Gli ho spiegato che non occorreva che si affaticasse, che era sufficiente CP_1 CP_2
pagina 5 di 10 che annuisse per esprimere l'accordo. Gli ho spiegato punto per punto la Procura generale che si apprestava a sottoscrivere alla presenza dei due testimoni. Ricordo che gli abbiamo messo un supporto per consentirgli di firmare e che lui ha sottoscritto senza difficoltà”): tali firme redatte davanti al Notaio (che si è tra l'altro premurato di evidenziare che in “In questi casi se ho dei dubbi anche solo sulla possibilità di firmare, ricevo l'atto ma scrivo per quale motivo la persona firma con difficoltà. In questo caso non ce ne è stato bisogno”; cfr. verbale del 12.3.2024), del tutto coeve al testamento olografo di cui si discute, evidenziano come il testatore fosse in grado di scrivere e sottoscrivere autonomamente.
Né tale conclusione è inficiata dai foglietti block notes (doc. 10 di parte attrice), rinvenuti nel cassetto accanto al letto d'ospedale e privi di data. Quest'ultimi scritti sono da collocare verosimilmente in data successiva alla redazione della scheda testamentaria, stando anche a quanto dichiarato in udienza dalla teste che, recatasi il 28.5.2022 a trovare il de cuius, aveva rilevato che questi in tale data Persona_3 aveva provato a scrivere il numero del pin del telefono su un foglio riuscendo tuttavia a comporre solo geroglifici (cfr. verbale 12.3.2024 “è vero” in risposta al cap. 5). D'altra parte, il fatto che la stessa teste abbia affermato di aver rivenuto, al momento della visita, ulteriori appunti non consente di affermare, come ex adverso sostenuto da parte attrice, che alcuni di essi siano antecedenti o coevi al 26.5.2022: il sig. , in quanto del tutto afono, era, infatti, solito usare la scrittura per comunicare con amici e CP_2 personale medico [cfr. verbale 12.3.2024 teste :“BI, negli ultimi giorni, Testimone_1 se aveva bisogno di dire qualcosa di più complesso lo scriveva su un foglietto perché non riusciva più a parlare, mentre se doveva dirci cose brevi ci faceva avvicinare e ce lo sussurrava all'orecchio”, nonché il diario clinico dell'Hospice ove si legge che alla data di ingresso in struttura (19.5.2022) il sig.
“scrive per comunicare in quanto è afono” (cfr. doc. 1 pagina 51 parte ricorrente) e che il 23 CP_2 maggio “comunica con il labiale e tramite la scrittura” )cfr. doc. 1 pagina 54 parte ricorrente)] e, pertanto, è ben possibile che gli scritti siano stati redatti nel periodo di tempo intercorrente tra la stesura della scheda testamentaria (26.5.2022) e quello dell'incontro con la testimone (28.5.2022). Quanto alla prova dell'incapacità grafologica che da essi si dovrebbe ricavare, sono da condividere le conclusioni della C.T.U. sul punto secondo cui “la massiccia compromissione che caratterizza due delle tre manoscritture sui fogli di block notes” è da ascrivere al peggioramento delle condizioni di salute del testatore a far data dal 28.5.2022 (come evincibile dal diario clinico doc. 1 pagina “in calo le condizioni cliniche” 28.5.2022 ore 11.43 ), poi ulteriormente deterioratesi ( diario clinico 30.5.2022
“condizioni cliniche gravi”) fino all'exitus finale. A conferma, inoltre, dell'autografia va evidenziato come sia stato proprio il testatore a richiedere, nel pomeriggio del 26.5.2022, “un foglietto e una penna e di essere messo seduto a letto in modo da poter scrivere sul tavolino. Eravamo presenti io e (cfr. verbale 12.3.2025 teste Controparte_1 [...]
, provvedendo poi a redigere la scheda testamentaria in piena autonomia (cfr. verbale Testimone_1 12.3.2025 teste “E' vero. Ricordo che abbiamo lasciato BI a scrivere;
Testimone_1 io e , per parlare, uscivamo dalla finestra che dava sul cortile e, quindi, un po' stavamo dentro CP_1 e un po' fuori dalla camera;
“Ricordo che BI ci ha fatto leggere il testamento quando aveva finito di scrivere sul foglietto”) anche alla luce di quanto suggerito dal Notaio nelle ore precedenti Per_1 (cfr. verbale 12.3.2024 “Finito l'atto di Procura generale io sono uscito e mi ha accompagnato
mentre uscivamo mi ha raccontato della malattia del e che questi era intenzionato CP_1 CP_2
a lasciargli qualcosa. Allora io gli ho spiegato che se avesse avuto delle volontà doveva metterle per iscritto, senza bisogno che io tornassi, visto che era in condizioni di farlo. Quando, in seguito, il mi ha portato il testamento non mi sono affatto stupito perché ero stato io stesso quel giorno CP_1
a spiegare che poteva fare testamento scrivendolo su un foglio. CP_2
A.D.R.: Non mi sono stupito che il testamento recasse la stessa data di quella in cui avevo ricevuto la Procura, anzi l'ho trovato coerente perché quello stesso giorno avevo detto a che se era CP_1 volontà di lasciargli qualcosa doveva per forza scrivere tali volontà”). CP_2
pagina 6 di 10 Alla luce di tutto quanto sopra esposto, codesto Giudice ritiene autografo il testamento olografo redatto in data 26.5.2025 dal defunto . CP_2
La domanda di parte convenuta diretta ad ottenere l'immissione in possesso ex art. 649, terzo comma, c.c. “di tutti i beni oggetto del legato testamentario ossia: libretto di risparmio n. 28783979 acceso presso Poste Italiane;
libretto di risparmio n. 48049032 acceso presso Poste Italiane;
carta postepay n. 4023600468486875; Rapporto Fondi n. 2758467 acceso presso Poste Italiane, le giacenze presenti presso la banca (risulterebbe essere il Banco BPM filiale di via dell'Indipendenza -BO), e comunque ogni altro rapporto bancario e/o altro dovesse rinvenirsi, nonché quelle derivanti dalla successione della signora , come accertate in corso di causa, previa decurtazione di eventuali spese Persona_2 ereditarie” trova accoglimento nei limiti che seguono. Occorre innanzitutto rilevare che parte convenuta deduceva che nel legato di credito dovessero intendersi ricompresi altresì:
- il deposito valori in amministrazione 206000179364 e il rapporto fondi 2758467, entrambi intestati al de cuius, trattandosi di rapporti collegati a quello di conto corrente (c.d. di appoggio) e privi di autonomia nonché in considerazione delle volontà del testatore di lasciare tutto il patrimonio mobiliare al sig. come evincibile dalla dicitura “lascio i soldi dei conti correnti e libretti a me CP_1 intestati” utilizzata nel testamento (cfr. pagina 7 memoria conclusionale);
- i beni patrimoniali della signora madre del de cuius, a lui di poco premorta, avendo Persona_2 quest'ultimo considerato, nel momento della redazione della scheda testamentaria, come “già facenti parte del proprio patrimonio, o quantomeno come una componente di sua sicura e imminente spettanza” (cfr. pagina. 9 memoria conclusionale) i beni materni;
“tali denari”, infatti, “sarebbero confluiti sul conto corrente del figlio unico erede – e conseguentemente rientrerebbero nel legato al signor se il figlio avesse avuto la possibilità di occuparsi del disbrigo delle pratiche CP_1 successorie” (cfr. pagina 9 atto di citazione). Parte attrice ex adverso sosteneva una diversa interpretazione della volontà testamentaria, secondo la quale oggetto del legato sarebbero stati esclusivamente i saldi dei rapporti di conto corrente e le somme dei libretti intestati al de cuius al momento dell'apertura della successione, non essendo stata fatta menzione né dei valori mobiliari depositati sul conto deposito titoli né degli ulteriori conti di cui era titolare la madre premorta.
Dunque la domanda proposta dal convenuto, volta ad ottenere il legato disposto a suo beneficio, comporta necessariamente e preliminarmente la corretta interpretazione della disposizione testamentaria in suo favore contenuta nel testamento olografo del 26.5.2022 redatto da , CP_2 al fine di individuare l'oggetto e i limiti di tale legato. Il problema che si pone attiene all'interpretazione del testamento del de cuius essendo erede e legatario in disaccordo circa l'interpretazione della seguente clausola “lascio i soldi dei conti correnti e libretti a me intestati a . Controparte_1
Innanzitutto, la disposizione testamentaria in esame è da qualificare quale legato di specie. Nell'ipotesi di legato di denaro sui conti correnti bancari intestati al testatore la Corte di legittimità ha precisato che
“la disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della sua morte è un legato di specie;
per converso, il legato di somme di denaro, senza indicazione di un conto specifico, va qualificato legato di genere con conseguente applicazione dell'art. 653 c.c. Ed infatti, solo nel primo caso è evidente l'intenzione del de cuius di attribuire non un generico ammontare numerario, ma piuttosto il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti su un conto in un determinato momento” (Cass. n. 15661/2020 e, nello stesso senso, Cass. n. 14358/2013 “la disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme ricavabili dalla vendita di beni mobili presenti nella propria abitazione alla data di apertura della successione, nonché le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario sempre al momento della sua morte, ha natura non di legato di genere, ma di legato di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi, essendo evidente l'intenzione del de cuius di
pagina 7 di 10 considerare il denaro, quanto al primo oggetto, come espressione della monetizzazione del suo patrimonio mobiliare, e di attribuire, col secondo lascito, non già un qualche ammontare numerario, quanto il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti in conto in un certo momento”). Quanto all'oggetto del legato, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che l'interpretazione del testamento debba avvenire utilizzando “i principi generali dettati dal codice per l'interpretazione del contratto (art. 1362 c.c. e ss.), applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria;
col che, il giudice di merito è tenuto a valutare congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale mortis causa, salvaguardando il rispetto del principio di conservazione del testamento. Solo qualora dal testo non emerga con certezza l'effettiva intenzione del de cuius e la portata della disposizione, l'interprete può, in via sussidiaria, ricorrere alla valutazione di elementi estrinseci al testamento, seppure sempre riferibili al testatore, quali ad esempio la sua cultura, la mentalità, il suo ambiente di vita, le sue condizioni fisiche (Cass. n.
5487/2024, Cass n. 25521/2023, Cass n. 100075/2018, Cass n.23278/2013).
Occorre, quindi, interpretare l'espressione utilizzata dal de cuius per esprimere la propria volontà (“soldi dei conti correnti e dei libretti a me intestati”) nel modo più conforme alla sua reale ed effettiva intenzione. Ebbene, dall'istruttoria è emerso che al momento della morte il patrimonio mobiliare del de cuius era così composto:
Presso Poste Italiane:
• Libretto di risparmio n. 28783979, intestato a , con saldo al decesso pari ad euro CP_2
120.498,82;
• Libretto di risparmio n. 48049032, cointestato al signor ed alla di lui madre signora CP_2 Per_2
con un saldo al decesso pari ad euro 2.937,06;
[...]
• Cartapostepay n. 4023600468486875, intestato al signor , con un saldo alla data del decesso CP_2 pari ad euro 0,24;
• Rapporto fondi n. 2758467, intestato al signor , con dicitura capiente;
CP_2
- Presso Banco BPM:
• Conto corrente n. 206000005012 intestato al signor con un saldo alla data del decesso pari CP_2 ad euro 34.435,52;
• Conto tecnico n. 189100254095, intestato al signor con un saldo alla data del decesso pari CP_2 ad euro 107,25;
• Un deposito valori in amministrazione n. 206000179364 intestato al signor con un saldo alla CP_2 data del decesso pari ad euro 86.129,37.
La lettura della clausola, per come formulata, induce a ritenere che il riferimento ai “conti correnti” di cui il testatore era titolare vada inteso quale lascito del denaro in generale gestito presso gli istituti di credito menzionati. Al di là del dato letterale, è logico, infatti, supporre che fosse intenzione del de cuius - visto lo stretto rapporto di amicizia con il convenuto (il signor viene addirittura CP_1 indicato nella cartella clinica quale unica persona da contattare in caso di urgenza;
cfr. doc. 1 parte attrice ) e la composizione stessa del patrimonio mobiliare di cui questi era ben conscio al momento di redazione del testamento- di attribuire al beneficiario della disposizione testamentaria tutte le somme detenute presso la banca, anche quelle investite in titoli, rimanendo priva di senso alcuno l'esclusione dal lascito di due soli rapporti (fondi e deposito titoli in amministrazione). Depone in tal senso anche “ il fatto oggettivo del collegamento giuridico delle somme investite in titoli con il conto corrente bancario, tenuto conto che il negozio posto a base dell'investimento di somme dà luogo ad una connessione giuridica specifica tra somme investite in titoli e conto corrente di riferimento” e
“costituisce fatto notorio che le somme investite nei titoli collegati ad un determinato conto vengano, di norma, prelevate dal conto corrente medesimo, salvo riconfluirvi alla scadenza dell'investimento e salvo esserne di nuovo prelevate all'atto dell'effettuazione di un nuovo investimento;
il rapporto tra somme investite e conto corrente bancario,
pagina 8 di 10 da cui le somme vengono prelevate è talmente stretto da dare luogo ad un fenomeno di sostanziale coincidenza” (cfr. Corte di Appello di Bologna n. 227/2020; come poi evincibile da parte della documentazione bancaria in atti “collegati al rapporto: libretto di risparmio N. 28783979 sono presenti buoni postali dematerializzati”; cfr. doc. 15 parte attrice) Ne deriva, pertanto, che quando il testatore ha legato “i soldi dei conti correnti” ha avuto in animo di considerare l'intera entità economica facente capo a questi, sia in denaro liquido che investito, assegnato in amministrazione alla banca stessa. Conseguentemente, in questa sede, non può essere sostenuta l'interpretazione fatta propria da parte attrice poiché, in mancanza di altri elementi del testamento che depongano in senso contrario, per quanto sopra esposto, la volontà del de cuius è stata quella lasciare la totalità delle poste attive riconducibili al conto corrente stesso, quale entità patrimoniale unitaria comprensiva sia delle liquidità che dei valori mobiliari collegati ai conti.
Ciò posto, oggetto del legato devono inoltre ritenersi solo i conti di cui il testatore era titolare al momento della morte e non anche quelli intestati alla di lui madre, premorta. I beni derivanti dalla successione della signora non possono essere considerati parte del lascito testamentario e Persona_2 ciò non in ragione di criteri di interpretazione testamentaria, che qui non vengono in rilievo, ma per il semplice fatto che, essendo il de cuius morto senza aver accettato l'eredità, come da parte attrice allegato, nulla è transitato nel suo patrimonio. Prima dell'accettazione dell'eredità non si realizza alcun trasferimento del patrimonio del defunto all'erede posto che “la delazione che segue all'apertura della successione non è di per sé sufficiente a determinare l'acquisto della qualità di erede occorrendo a tal fine che il chiamato proceda all'accettazione o mediante una precisa dichiarazione di volontà ad assumere il titolo di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata ovvero mediante atti e comportamenti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare” (cfr. Cass. n. 125/1998, Cass. n. 6371/1980, Cass n. 450/1984, Cass. n. 2489/1987, Cass. 3696/2003, Cass n. 16507/2006), assenti nel caso di specie. Tale principio è codificato nell'art. 459 c.c. il quale espressamente prevede che “l'eredità si acquista con l'accettazione”; prima di tale momento il chiamato acquista esclusivamente il diritto potestativo (Cass. n. 2326/1990, Cass. n. 10338/1998, Cass n. 2202/2004) ad accettare l'eredità che, in caso di sua dipartita prima dell'accettazione, è suscettibile di trasmissione ai suoi eredi ai sensi e per gli effetti dell'art. 479 c.c. Il diritto di accettare è, pertanto, già nel patrimonio dell'erede, l'odierno attore, avendo questi accettato l'eredità del de cuius , in cui esso CP_2 era ricompreso, in data 24.5.2023. Per tali motivi, nessuna somma ulteriore rispetto a quelle intestate al testatore potrà costituire oggetto del legato.
Ciò posto, da ultimo, con riguardo al Libretto di risparmio n. 48049032 cointestato al signor CP_2 ed alla di lui madre signora con un saldo al decesso pari ad euro 2.937,06 a Persona_2 CP_1 spetterà, a titolo di legato, la metà della predetta somma attesa la presunzione di contitolarità
[...] al 50% della giacenza secondo quanto risulta tanto dall'art. 1854 c.c., il quale, con riferimento ai rapporti con i terzi, dispone “nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà delle medesime di compiere azioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto“, quanto dall'art. 1298, 2° comma, c.c. che, nel disciplinare i rapporti interni tra debitori o creditori solidali, precisa che “le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente“.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte attrice.
La liquidazione è operata in applicazione dei parametri vigenti di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 previsti per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa, con liquidazione nei valori medi per quanto attiene a tutte le fasi, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata.
pagina 9 di 10 Di conseguenza, l'attore va condannato in favore di parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali, oltre IVA e C.P.A. come per legge. Le spese di CTU vengono poste definitivamente e per l'intero a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA la domanda di parte attrice;
Parte_1
- ACCOGLIE la domanda di parte convenuta e, per l'effetto, ORDINA a Controparte_1
l'immissione ex art. 649, terzo comma, c.c., di nel possesso dei beni Parte_1 Controparte_1 oggetto del legato secondo quanto disposto in parte motiva e, precisamente:
- Libretto di risparmio n. 28783979, intestato a , con saldo al decesso pari ad euro CP_2
120.498,82;
- Libretto di risparmio n. 48049032, cointestato al signor ed alla di lui madre signora CP_2 Per_2
con un saldo al decesso pari ad euro 2.937,06 (nei limiti del 50% delle somme giacenti sul
[...] conto);
- Cartapostepay n. 4023600468486875, intestato al signor , con un saldo alla data del decesso CP_2 pari ad euro 0,24;
- Rapporto fondi n. 2758467, intestato al signor , con dicitura capiente;
CP_2
Conto corrente n. 206000005012 intestato al signor con un saldo alla data del decesso pari ad CP_2 euro 34.435,52;
- Conto tecnico n. 189100254095, intestato al signor con un saldo alla data del decesso pari CP_2 ad euro 107,25;
- Deposito valori in amministrazione n. 206000179364 intestato al signor con un saldo alla CP_2 data del decesso pari ad euro 86.129,37;
- NN parte attrice a rimborsare nei confronti del convenuto Parte_1 CP_1
e spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.616,00 per compenso, oltre spese
[...] generali, IVA e CPA come per legge;
- PONE le spese per la consulenza tecnica d'ufficio interamente a carico di parte attrice, Pt_1
.
[...]
Bologna 09.12.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8267/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RECCHIA BI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MILAZZO 5 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. RECCHIA
BI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORELLI Controparte_1 C.F._2
IC, elettivamente domiciliato in V. BAT. N. 33 40123 BOLOGNA presso il difensore avv.
MORELLI IC
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per : come in atti Parte_1
Per come in atti Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione depositato in data 16.6.2023 citava in giudizio Parte_1 CP_1
deduceva che:
[...]
- in data 1.6.2022 decedeva, presso l'Hospice Bentivoglio ove era ricoverato, il sig. , CP_2 lasciando quale erede legittimo lo zio, odierno attore;
- in data 14.6.2022 richiedeva al Notaio dott. la Controparte_1 Persona_1 pubblicazione del testamento olografo del de cuius datato 26.5.2022 del seguente tenore letterale “Io
BI nato a [...] il [...] residente a [...] lascio i soldi CP_2 dei conti correnti e libretti a me intestati a nato a [...] il [...] residente in [...] Castel Maggiore (BO)”;
pagina 1 di 10 - in data 25.7.2022 l'attore, nella sua qualità di unico erede universale, accettava formalmente l'eredità con atto del 24.5.2023;
- il testamento olografo di appariva come redatto dal de cuius con l'aiuto di una terza CP_2 persona, con la conseguenza che il testamento era nullo per difetto di olografia. Tanto dedotto, concludeva chiedendo “Piaccia all'Ill.mo signor Giudice, contrariis reiectis Nel merito: accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo a firma CP_2 pubblicato il giorno 14.6.2022 registrato a Bologna il 15.2.2022 al n. 29483 serie IT notaio dott.
[...] per i motivi dedotti in narrativa e, conseguentemente, aprire la successione legittima in Per_1 favore dell'attore quale unico erede.
In via istruttoria: si richiede, con ogni più ampia riserva istruttoria, disporsi CTU grafologica al fine di verificare se il testamento olografo che ci occupa è stato redatto con mano guidata da terza persona.
Ammettere i documenti prodotti.
Con riserva di addurre, produrre e indurre ex art. 171 bis c.p.c. Con vittoria di spese competenze ed onorari” Instaurato il contradditorio, si costituiva in giudizio con comparsa di risposta Controparte_1 tempestivamente depositata in data 5.10.2023 nella quale deduceva la totale autografia della scheda testamentaria del 26.5.2022 e che nel lascito erano da intendersi ricompresi, oltre a quanto disposto nel testamento, altresì i titoli/fondi di proprietà del testatore nonché i beni patrimoniali della madre del de cuius, a lui di poco premorta, in quanto entrati a far parte dell'asse ereditario di . CP_2 Tanto dedotto, concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa ogni opportuna declaratoria
IN VIA PRINCIPALE accertata la piena validità del testamento olografo a firma del signor CP_2
sottoscritto in data 26.05.2022 e pubblicato in data 14.06.2022, rigettare la domanda avversaria
[...] in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi illustrati in narrativa;
conseguentemente e per quanto occorrer possa, ordinare ex art. 649, 3 comma c.p. al signor Pt_1
l'immissione nel possesso, in favore del signor , di tutti i beni oggetto del
[...] Controparte_1 legato testamentario ossia: libretto di risparmio n. 28783979 acceso presso Poste Italiane;
libretto di risparmio n. 48049032 acceso presso Poste Italiane;
carta postepay n. 4023600468486875; Rapporto
Fondi n. 2758467 acceso presso Poste Italiane, le giacenze presenti presso la banca (risulterebbe essere il Banco BPM filiale di via dell'Indipendenza -BO), e comunque ogni altro rapporto bancario e/o altro dovesse rinvenirsi, nonché quelle derivanti dalla successione della signora , Persona_2 come accertate in corso di causa, previa decurtazione di eventuali spese ereditarie.
Con vittoria di spese ed onorari, oltre oneri legge. Con ogni e più ampia riserva di dedurre, produrre in via istruttoria ex art. 171ter c.p.c”. Venivano depositate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c. Alla prima udienza del 20.12.2023 il Giudice ammetteva le prove orali dedotte dalle parti, riservandosi all'esito della prova orale di nominare C.T.U. grafologica. Il processo proseguiva con l'escussione dei testi , Notaio dott. e e nella medesima udienza Testimone_1 Persona_1 Persona_3
(12.3.2024) veniva conferito incarico di CTU grafologica. All'udienza del 31.10.2024 veniva dato termine per la precisazione delle conclusioni, concessi i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche e fatto rinvio per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 30.10.2025. Parte attrice concludeva domandando “Voglia l'Ill.mo Tribunale: In via preliminare: respingere le richieste avanzate dal convenuto poiché illegittime Controparte_1 nel merito ed erroneamente formulate in quanto vertenti su una precisa domanda processuale riconvenzionale non presente nelle conclusioni. Nel merito: accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo a firma CP_2 pubblicato il giorno 14.06.2022 registrato a Bologna il 15/06/2022 al n. 29483 serie IT notaio dott. per i motivi dedotti nell'atto di citazione e nelle memorie successive e, Persona_1
pagina 2 di 10 conseguentemente, aprire la successione legittima in favore dell'attore quale unico erede, conseguentemente respingere tutte le richieste avversarie . Sempre nel merito e in via principale e/o in via subordinata: nella denegata ipotesi che il testamento fosse ritenuto valido, riconoscere al convenuto esclusivamente i soldi dei conti correnti e libretti intestati a Controparte_1 CP_2
il giorno del decesso 01.06.2022, come da documentazione agli atti, con conseguente esclusione
[...] di qualsivoglia altra sostanza economica diversa dal denaro risultante dai conti correnti e libretti
(ovvero fondi e/o titoli) e/o esistente in conti correnti e/o libretti non intestati al de cujus al momento della morte poiché estranee al legato testamentario, con conseguente attribuzione delle medesime alla massa ereditaria assegnata all'unico erede legittimo . Parte_1
Salvezze illimitate. Vinte le spese” Parte convenuta insisteva “per l'accoglimento delle conclusioni già prese e precisate”. All'udienza del 30.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
In via preliminare, la domanda avanzata da parte convenuta in seno alle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta (immissione in possesso ex art. 649, comma 3, c.c.) in quanto dipendente dal titolo dedotto in giudizio ex art. 36 c.p.c. ed eccedendo la semplice difesa, è da intendersi quale domanda riconvenzionale. La circostanza che non sia stata formulata espressamente come tale non ne determina di per sé l'inammissibilità spettando “al giudice interpretare e qualificare la domanda, senza essere in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte medesima (cfr. Cass. 18/07/2011, n. 15724), considerando il contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio purché ciò avvenga nel rispetto del limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr. Cass. 08/02/2007, n. 2746; Cass. 26/06/2012, n. 10617; Cass.
17/02/2020, n. 3893) (cfr. Cass. n. 36272/2023; cfr. ex multis Cass. n. 6226/2014; Cass., n. 13459/2011; Cass. n. 290/2001 “nell'esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto, piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta).
Nel merito, la domanda di parte attrice è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni che seguono. Il presente giudizio concerne l'invalidità del testamento olografo a firma di datato CP_2 26.5.2022 con cui il testatore legava ad “i soldi dei conti correnti e libretti a me Controparte_1 intestati”.
Parte attrice impugnava il testamento olografo per difetto degli elementi essenziali e, in particolare, per difetto di autografia poiché la scheda testamentarie era stata, a suo dire, vergata dal de cuius con l'aiuto di una terza persona. Secondo la prospettazione attorea, infatti, all'epoca della sua redazione, CP_2
era incapace di scrivere a causa della sua infermità fisica (cfr. pagine 6-7 comparsa conclusionale
[...]
“Infatti, da una comparazione tra gli scritti ritrovati nei giorni antecedenti e successivi al 26.05.2022 (giorno di redazione del testamento), durante i quali il riusciva a malapena a produrre con la CP_2 penna dei segni geroglifici (foglietti rinvenuti - pagine 39-40 della perizia CTU), e la scrittura oggetto del testamento (grafia rinvenuta del 26 maggio - pagine 38-39 della CTU), si evince una discrasia grafica abissale che denota chiaramente l'incapacità assoluta di scrivere nei giorni immediatamente successivi e il giorno del testamento dove il presentava scrittura sì incerta, ma ben CP_2 comprensibile, che non può essere ragionevolmente solo frutto della mano del medesimo. Sarebbe assurdo pensare che Egli passasse dalla stesura di segni di difficilissima comprensione (giorni antecedenti la stesura del testamento) come vedremo confermati anche dalla teste , unica Persona_3
pagina 3 di 10 cugina del de cuius, presente presso l'Hospice di Bentivoglio negli ultimi giorni di vita di CP_2
, ad una grafia perfettamente leggibile (26.05.2022 giorno del testamento) per poi ripassare alla
[...] sola realizzazione di pseudoscrittura mediante composizione di soli segni geroglifici (giorni successivi al testamento)”; circostanza questa avvalorata dal precario stato di salute del de cuius (tale da impedire, di fatto, la redazione autonoma della scheda testamentaria) nonché dalla scelta di quest'ultimo, a dire di parte attrice incomprensibile, di non ricorrere al notaio dott. presente il giorno 26.5.2022 Per_1 presso l'Hospice di Bentivoglio per il conferimento della procura generale ad per la Controparte_1 redazione di un testamento pubblico (cfr. pagina 13 comparsa conclusionale “Un paziente
DEBILITATO è impossibilitato a scrivere, non può redigere un testamento olografo (scritto a mano), ma può INVECE ricorrere al testamento pubblico, in cui un notaio redige le sue volontà per iscritto e le fa sottoscrivere al testatore, oppure a un testamento notarile in forma pubblica assistenza dove il notaio può anche recarsi al domicilio del paziente. Va ricordato che il notaio Dott. era stato Per_1 presso l'Hospice di Bentivoglio, dal paziente, per la redazione della procura generale CP_2
(confermato anche dallo stesso notaio Dott. nel corso del processo, verbale del 12.03.2025). Per_1 Era la sede giusta per redigere testamento, eventualmente”). Sosteneva altresì la mancanza di autografia sulla base di una perizia di parte.
Parte convenuta contestava tale ricostruzione, affermando che le condizioni psicofisiche del testatore non erano incompatibili con la capacità di scrittura e firma.
Ebbene, occorre anzitutto premettere che la nullità del testamento olografo per difetto di autografia configura un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con la conseguenza che l'onere della prova grava sulla parte che l'ha proposta (C. Cass. S.U. n. 12307/2015, Cass. n. 24835/2022). Il vaglio probatorio deve essere svolto alla luce della totalità dei risultati istruttori, tenendo conto di tutti gli elementi emersi in corso di causa, senza alcuna graduatoria tra le diverse fonti
(tecniche, testimoniali o altro) di accertamento della verità (cfr. C. Cass. n. n. 3009/2002: “nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica sull'autografia di una scrittura disconosciuta (nella specie, testamento olografo), ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato da alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità”; cfr. Cass n. 8881/2005: «In tema di verifica dell'autenticità della scrittura privata, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe, esige non solo che il giudice fornisca un'adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente (giustificazione cui è tenuto con riguardo ad ogni genere di consulenza, le cui conclusioni condivida o disattenda), ma anche che egli valuti l'autenticità della sottoscrizione dell'atto, eventualmente ritenuta dalla consulenza, anche in correlazione a tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame. Per le stesse ragioni, la consulenza grafologica non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, potendo il giudice evitare di fare ricorso ad essa ove tale accertamento possa essere effettuato sulla base degli elementi acquisiti o mediante l'espletamento di altri mezzi istruttori). La nullità per difetto di autografia sussiste ogniqualvolta sia raggiunta la prova che l'atto sia stato scritto da persona diversa dal testatore oppure qualora un terzo ne abbia condotto la mano (cfr. Cass. 5505/2017 “la guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore”, “trattandosi di condotta che appare in ogni caso idonea ad alterare la personalità e l'abitualità del gesto scrittorio, requisiti indispensabili perché possa parlarsi di autografia”; ex plurimis cfr. Cass. n. 3163/1993; Cass.
n. 7636/1991; Cass. n. 11733/2002; Cass. n. 26258/2008, da ultimo Cass. 24882/2013 e n. 9319/2025
“è ultroneo verificare se la mano guidante sia intervenuta su tutta la scheda testamentaria o se la parte
pagina 4 di 10 non interessata dal suo intervento rappresenti una compiuta manifestazione di volontà, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto grafico e tale da condizionare l'accertamento della validità del testamento alla verifica di ulteriori circostanze -quali l'effettiva finalità dell'aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto alla volontà dell'adiuvato - che minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione alla base della disciplina del testamento olografo.Unica ipotesi in cui è riconosciuta in giurisprudenza la validità del testamento nel caso in cui il testatore si sia fatto guidare la mano riguarda l'ipotesi in cui abbia vergato la data della scheda con maggiore chiarezza ovvero un elemento la cui mancanza comporta solo l'annullabilità e non la nullità del testamento ex art. 606, commi 1 e 2, c.c. (v. Cass. n. 30237/2023).
Orbene, nel caso di specie, il quadro probatorio depone per l'autografia della scheda testamentaria. Più nel dettaglio, la C.T.U. grafologica a firma della dott.ssa ha concluso affermando Persona_4 che “L'analisi grafoscopica del testamento in oggetto non evidenzia particolari anomalie procedurali, né forzature grafomotorie imputabili ad artificio o contraffazione certi. Le varie sezioni dello scritto in esame evidenziano significativi, consistenti e persistenti elementi di analogia, in base ai quali si deve prendere atto dell'unicità di provenienza di data, testo e sottoscrizione del testamento. Il confronto analitico fra il testamento e le scritture autografe di documenta la possibilità di CP_2 collocare le caratteristiche salienti della manoscrittura in verifica all'interno della cornice idiografica delle campionature comparative e, soprattutto, l'assenza di caratteristiche grafiche estranee a quelle del de cuius, inducendo a escludere che per redigere il testamento il sig. sia ricorso all'aiuto CP_2 materiale di una terza persona che ne abbia sostenuto o guidato la mano” (cfr. pagine 85-86 perizia) e ciò sulla base dei seguenti rilievi:
(i) “il deterioramento dello stato di salute di alla data del testamento in oggetto CP_2 costituisce attendibile fonte di spiegazione ai disturbi grafici che lo caratterizzano. Le alterazioni grafomotorie del testamento si pongono, infatti, in una relazione qualitativa inequivocabile con le scritture autografe successive al 19 maggio 2022, che documentano la condizione di fisiologica involuzione in cui il Sig. versava il giorno in cui è stato redatto il testamento, aggravatosi CP_2 sensibilmente il giorno successivo” (cfr. pagine 51-52 perizia); (ii) l'analogia dello stile espressivo e nella qualità dei tratti (“la stentatezza della scrittura testamentaria in esame (e delle scritture comparative coeve alla data del testamento) è da correlare al deterioramento dello stato di salute del Sig. , con inevitabili ripercussioni sulla dinamica del CP_2 movimento grafico, sulla chiarezza e sulla velocità di stesura” cfr. pagina 53 perizia); l'inesistenza, nel testamento, di ispessimenti grafici specifici di un procedimento a due mani (cfr. pagina 76 perizia ) nonché di allungamenti anomali dei tratti rettilinei discendenti propri della sommatoria delle due energie scrittorie in azione;
analogia nei rapporti di coesione grafomotoria e nel verso di tracciamento delle connessioni interletterali, analogia nella progettazione e strutturazione di lettere e sequenze letterali omologhe che non rilevano “disarticolazioni, interruzioni e riprese, nonché indici di diversità nella progettazione di numerosi profili” (cfr. pagine 53-61 perizia). Le conclusioni della CTU sono convalidate anche dalle altre risultanze istruttorie dalle quali emerge la compatibilità dello stato fisico del testatore con la scrittura autografa del documento in esame.
Ed invero, alla data del testamento, il quadro clinico del de cuius non era tale da impedirgli di scrivere senza ricorrere all'ausilio di un terzo: il 26.5.2022 il testatore, sebbene “allettato e molto sofferente” (ma “pienamente capace di intendere e volere”; cfr. verbale del 12.3.2024 teste , infatti,
Per_1 poneva “senza difficoltà” (cfr. teste verbale del 12.3.2024) tre firme a margine e in calce
Per_1 della Procura generale raccolta dal Notaio e ciò solo poche ore prima della redazione della
Per_1 scheda testamentaria (cfr. verbale del 12.3.2024 teste “E' vero. Non avrei ricevuto l'atto se
Per_1 avessi avuto il dubbio sulla sua capacità di intendere e di volere. Era allettato e molto sofferente. Noi avevamo le mascherine perché era l'epoca del Covid. Lui non credo che avesse la mascherina. Quando sono arrivato gli ho spiegato per quale motivo mi trovavo lì, essendo io stato chiamato dal
e non dal . Gli ho spiegato che non occorreva che si affaticasse, che era sufficiente CP_1 CP_2
pagina 5 di 10 che annuisse per esprimere l'accordo. Gli ho spiegato punto per punto la Procura generale che si apprestava a sottoscrivere alla presenza dei due testimoni. Ricordo che gli abbiamo messo un supporto per consentirgli di firmare e che lui ha sottoscritto senza difficoltà”): tali firme redatte davanti al Notaio (che si è tra l'altro premurato di evidenziare che in “In questi casi se ho dei dubbi anche solo sulla possibilità di firmare, ricevo l'atto ma scrivo per quale motivo la persona firma con difficoltà. In questo caso non ce ne è stato bisogno”; cfr. verbale del 12.3.2024), del tutto coeve al testamento olografo di cui si discute, evidenziano come il testatore fosse in grado di scrivere e sottoscrivere autonomamente.
Né tale conclusione è inficiata dai foglietti block notes (doc. 10 di parte attrice), rinvenuti nel cassetto accanto al letto d'ospedale e privi di data. Quest'ultimi scritti sono da collocare verosimilmente in data successiva alla redazione della scheda testamentaria, stando anche a quanto dichiarato in udienza dalla teste che, recatasi il 28.5.2022 a trovare il de cuius, aveva rilevato che questi in tale data Persona_3 aveva provato a scrivere il numero del pin del telefono su un foglio riuscendo tuttavia a comporre solo geroglifici (cfr. verbale 12.3.2024 “è vero” in risposta al cap. 5). D'altra parte, il fatto che la stessa teste abbia affermato di aver rivenuto, al momento della visita, ulteriori appunti non consente di affermare, come ex adverso sostenuto da parte attrice, che alcuni di essi siano antecedenti o coevi al 26.5.2022: il sig. , in quanto del tutto afono, era, infatti, solito usare la scrittura per comunicare con amici e CP_2 personale medico [cfr. verbale 12.3.2024 teste :“BI, negli ultimi giorni, Testimone_1 se aveva bisogno di dire qualcosa di più complesso lo scriveva su un foglietto perché non riusciva più a parlare, mentre se doveva dirci cose brevi ci faceva avvicinare e ce lo sussurrava all'orecchio”, nonché il diario clinico dell'Hospice ove si legge che alla data di ingresso in struttura (19.5.2022) il sig.
“scrive per comunicare in quanto è afono” (cfr. doc. 1 pagina 51 parte ricorrente) e che il 23 CP_2 maggio “comunica con il labiale e tramite la scrittura” )cfr. doc. 1 pagina 54 parte ricorrente)] e, pertanto, è ben possibile che gli scritti siano stati redatti nel periodo di tempo intercorrente tra la stesura della scheda testamentaria (26.5.2022) e quello dell'incontro con la testimone (28.5.2022). Quanto alla prova dell'incapacità grafologica che da essi si dovrebbe ricavare, sono da condividere le conclusioni della C.T.U. sul punto secondo cui “la massiccia compromissione che caratterizza due delle tre manoscritture sui fogli di block notes” è da ascrivere al peggioramento delle condizioni di salute del testatore a far data dal 28.5.2022 (come evincibile dal diario clinico doc. 1 pagina “in calo le condizioni cliniche” 28.5.2022 ore 11.43 ), poi ulteriormente deterioratesi ( diario clinico 30.5.2022
“condizioni cliniche gravi”) fino all'exitus finale. A conferma, inoltre, dell'autografia va evidenziato come sia stato proprio il testatore a richiedere, nel pomeriggio del 26.5.2022, “un foglietto e una penna e di essere messo seduto a letto in modo da poter scrivere sul tavolino. Eravamo presenti io e (cfr. verbale 12.3.2025 teste Controparte_1 [...]
, provvedendo poi a redigere la scheda testamentaria in piena autonomia (cfr. verbale Testimone_1 12.3.2025 teste “E' vero. Ricordo che abbiamo lasciato BI a scrivere;
Testimone_1 io e , per parlare, uscivamo dalla finestra che dava sul cortile e, quindi, un po' stavamo dentro CP_1 e un po' fuori dalla camera;
“Ricordo che BI ci ha fatto leggere il testamento quando aveva finito di scrivere sul foglietto”) anche alla luce di quanto suggerito dal Notaio nelle ore precedenti Per_1 (cfr. verbale 12.3.2024 “Finito l'atto di Procura generale io sono uscito e mi ha accompagnato
mentre uscivamo mi ha raccontato della malattia del e che questi era intenzionato CP_1 CP_2
a lasciargli qualcosa. Allora io gli ho spiegato che se avesse avuto delle volontà doveva metterle per iscritto, senza bisogno che io tornassi, visto che era in condizioni di farlo. Quando, in seguito, il mi ha portato il testamento non mi sono affatto stupito perché ero stato io stesso quel giorno CP_1
a spiegare che poteva fare testamento scrivendolo su un foglio. CP_2
A.D.R.: Non mi sono stupito che il testamento recasse la stessa data di quella in cui avevo ricevuto la Procura, anzi l'ho trovato coerente perché quello stesso giorno avevo detto a che se era CP_1 volontà di lasciargli qualcosa doveva per forza scrivere tali volontà”). CP_2
pagina 6 di 10 Alla luce di tutto quanto sopra esposto, codesto Giudice ritiene autografo il testamento olografo redatto in data 26.5.2025 dal defunto . CP_2
La domanda di parte convenuta diretta ad ottenere l'immissione in possesso ex art. 649, terzo comma, c.c. “di tutti i beni oggetto del legato testamentario ossia: libretto di risparmio n. 28783979 acceso presso Poste Italiane;
libretto di risparmio n. 48049032 acceso presso Poste Italiane;
carta postepay n. 4023600468486875; Rapporto Fondi n. 2758467 acceso presso Poste Italiane, le giacenze presenti presso la banca (risulterebbe essere il Banco BPM filiale di via dell'Indipendenza -BO), e comunque ogni altro rapporto bancario e/o altro dovesse rinvenirsi, nonché quelle derivanti dalla successione della signora , come accertate in corso di causa, previa decurtazione di eventuali spese Persona_2 ereditarie” trova accoglimento nei limiti che seguono. Occorre innanzitutto rilevare che parte convenuta deduceva che nel legato di credito dovessero intendersi ricompresi altresì:
- il deposito valori in amministrazione 206000179364 e il rapporto fondi 2758467, entrambi intestati al de cuius, trattandosi di rapporti collegati a quello di conto corrente (c.d. di appoggio) e privi di autonomia nonché in considerazione delle volontà del testatore di lasciare tutto il patrimonio mobiliare al sig. come evincibile dalla dicitura “lascio i soldi dei conti correnti e libretti a me CP_1 intestati” utilizzata nel testamento (cfr. pagina 7 memoria conclusionale);
- i beni patrimoniali della signora madre del de cuius, a lui di poco premorta, avendo Persona_2 quest'ultimo considerato, nel momento della redazione della scheda testamentaria, come “già facenti parte del proprio patrimonio, o quantomeno come una componente di sua sicura e imminente spettanza” (cfr. pagina. 9 memoria conclusionale) i beni materni;
“tali denari”, infatti, “sarebbero confluiti sul conto corrente del figlio unico erede – e conseguentemente rientrerebbero nel legato al signor se il figlio avesse avuto la possibilità di occuparsi del disbrigo delle pratiche CP_1 successorie” (cfr. pagina 9 atto di citazione). Parte attrice ex adverso sosteneva una diversa interpretazione della volontà testamentaria, secondo la quale oggetto del legato sarebbero stati esclusivamente i saldi dei rapporti di conto corrente e le somme dei libretti intestati al de cuius al momento dell'apertura della successione, non essendo stata fatta menzione né dei valori mobiliari depositati sul conto deposito titoli né degli ulteriori conti di cui era titolare la madre premorta.
Dunque la domanda proposta dal convenuto, volta ad ottenere il legato disposto a suo beneficio, comporta necessariamente e preliminarmente la corretta interpretazione della disposizione testamentaria in suo favore contenuta nel testamento olografo del 26.5.2022 redatto da , CP_2 al fine di individuare l'oggetto e i limiti di tale legato. Il problema che si pone attiene all'interpretazione del testamento del de cuius essendo erede e legatario in disaccordo circa l'interpretazione della seguente clausola “lascio i soldi dei conti correnti e libretti a me intestati a . Controparte_1
Innanzitutto, la disposizione testamentaria in esame è da qualificare quale legato di specie. Nell'ipotesi di legato di denaro sui conti correnti bancari intestati al testatore la Corte di legittimità ha precisato che
“la disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della sua morte è un legato di specie;
per converso, il legato di somme di denaro, senza indicazione di un conto specifico, va qualificato legato di genere con conseguente applicazione dell'art. 653 c.c. Ed infatti, solo nel primo caso è evidente l'intenzione del de cuius di attribuire non un generico ammontare numerario, ma piuttosto il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti su un conto in un determinato momento” (Cass. n. 15661/2020 e, nello stesso senso, Cass. n. 14358/2013 “la disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme ricavabili dalla vendita di beni mobili presenti nella propria abitazione alla data di apertura della successione, nonché le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario sempre al momento della sua morte, ha natura non di legato di genere, ma di legato di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi, essendo evidente l'intenzione del de cuius di
pagina 7 di 10 considerare il denaro, quanto al primo oggetto, come espressione della monetizzazione del suo patrimonio mobiliare, e di attribuire, col secondo lascito, non già un qualche ammontare numerario, quanto il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti in conto in un certo momento”). Quanto all'oggetto del legato, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che l'interpretazione del testamento debba avvenire utilizzando “i principi generali dettati dal codice per l'interpretazione del contratto (art. 1362 c.c. e ss.), applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria;
col che, il giudice di merito è tenuto a valutare congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale mortis causa, salvaguardando il rispetto del principio di conservazione del testamento. Solo qualora dal testo non emerga con certezza l'effettiva intenzione del de cuius e la portata della disposizione, l'interprete può, in via sussidiaria, ricorrere alla valutazione di elementi estrinseci al testamento, seppure sempre riferibili al testatore, quali ad esempio la sua cultura, la mentalità, il suo ambiente di vita, le sue condizioni fisiche (Cass. n.
5487/2024, Cass n. 25521/2023, Cass n. 100075/2018, Cass n.23278/2013).
Occorre, quindi, interpretare l'espressione utilizzata dal de cuius per esprimere la propria volontà (“soldi dei conti correnti e dei libretti a me intestati”) nel modo più conforme alla sua reale ed effettiva intenzione. Ebbene, dall'istruttoria è emerso che al momento della morte il patrimonio mobiliare del de cuius era così composto:
Presso Poste Italiane:
• Libretto di risparmio n. 28783979, intestato a , con saldo al decesso pari ad euro CP_2
120.498,82;
• Libretto di risparmio n. 48049032, cointestato al signor ed alla di lui madre signora CP_2 Per_2
con un saldo al decesso pari ad euro 2.937,06;
[...]
• Cartapostepay n. 4023600468486875, intestato al signor , con un saldo alla data del decesso CP_2 pari ad euro 0,24;
• Rapporto fondi n. 2758467, intestato al signor , con dicitura capiente;
CP_2
- Presso Banco BPM:
• Conto corrente n. 206000005012 intestato al signor con un saldo alla data del decesso pari CP_2 ad euro 34.435,52;
• Conto tecnico n. 189100254095, intestato al signor con un saldo alla data del decesso pari CP_2 ad euro 107,25;
• Un deposito valori in amministrazione n. 206000179364 intestato al signor con un saldo alla CP_2 data del decesso pari ad euro 86.129,37.
La lettura della clausola, per come formulata, induce a ritenere che il riferimento ai “conti correnti” di cui il testatore era titolare vada inteso quale lascito del denaro in generale gestito presso gli istituti di credito menzionati. Al di là del dato letterale, è logico, infatti, supporre che fosse intenzione del de cuius - visto lo stretto rapporto di amicizia con il convenuto (il signor viene addirittura CP_1 indicato nella cartella clinica quale unica persona da contattare in caso di urgenza;
cfr. doc. 1 parte attrice ) e la composizione stessa del patrimonio mobiliare di cui questi era ben conscio al momento di redazione del testamento- di attribuire al beneficiario della disposizione testamentaria tutte le somme detenute presso la banca, anche quelle investite in titoli, rimanendo priva di senso alcuno l'esclusione dal lascito di due soli rapporti (fondi e deposito titoli in amministrazione). Depone in tal senso anche “ il fatto oggettivo del collegamento giuridico delle somme investite in titoli con il conto corrente bancario, tenuto conto che il negozio posto a base dell'investimento di somme dà luogo ad una connessione giuridica specifica tra somme investite in titoli e conto corrente di riferimento” e
“costituisce fatto notorio che le somme investite nei titoli collegati ad un determinato conto vengano, di norma, prelevate dal conto corrente medesimo, salvo riconfluirvi alla scadenza dell'investimento e salvo esserne di nuovo prelevate all'atto dell'effettuazione di un nuovo investimento;
il rapporto tra somme investite e conto corrente bancario,
pagina 8 di 10 da cui le somme vengono prelevate è talmente stretto da dare luogo ad un fenomeno di sostanziale coincidenza” (cfr. Corte di Appello di Bologna n. 227/2020; come poi evincibile da parte della documentazione bancaria in atti “collegati al rapporto: libretto di risparmio N. 28783979 sono presenti buoni postali dematerializzati”; cfr. doc. 15 parte attrice) Ne deriva, pertanto, che quando il testatore ha legato “i soldi dei conti correnti” ha avuto in animo di considerare l'intera entità economica facente capo a questi, sia in denaro liquido che investito, assegnato in amministrazione alla banca stessa. Conseguentemente, in questa sede, non può essere sostenuta l'interpretazione fatta propria da parte attrice poiché, in mancanza di altri elementi del testamento che depongano in senso contrario, per quanto sopra esposto, la volontà del de cuius è stata quella lasciare la totalità delle poste attive riconducibili al conto corrente stesso, quale entità patrimoniale unitaria comprensiva sia delle liquidità che dei valori mobiliari collegati ai conti.
Ciò posto, oggetto del legato devono inoltre ritenersi solo i conti di cui il testatore era titolare al momento della morte e non anche quelli intestati alla di lui madre, premorta. I beni derivanti dalla successione della signora non possono essere considerati parte del lascito testamentario e Persona_2 ciò non in ragione di criteri di interpretazione testamentaria, che qui non vengono in rilievo, ma per il semplice fatto che, essendo il de cuius morto senza aver accettato l'eredità, come da parte attrice allegato, nulla è transitato nel suo patrimonio. Prima dell'accettazione dell'eredità non si realizza alcun trasferimento del patrimonio del defunto all'erede posto che “la delazione che segue all'apertura della successione non è di per sé sufficiente a determinare l'acquisto della qualità di erede occorrendo a tal fine che il chiamato proceda all'accettazione o mediante una precisa dichiarazione di volontà ad assumere il titolo di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata ovvero mediante atti e comportamenti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare” (cfr. Cass. n. 125/1998, Cass. n. 6371/1980, Cass n. 450/1984, Cass. n. 2489/1987, Cass. 3696/2003, Cass n. 16507/2006), assenti nel caso di specie. Tale principio è codificato nell'art. 459 c.c. il quale espressamente prevede che “l'eredità si acquista con l'accettazione”; prima di tale momento il chiamato acquista esclusivamente il diritto potestativo (Cass. n. 2326/1990, Cass. n. 10338/1998, Cass n. 2202/2004) ad accettare l'eredità che, in caso di sua dipartita prima dell'accettazione, è suscettibile di trasmissione ai suoi eredi ai sensi e per gli effetti dell'art. 479 c.c. Il diritto di accettare è, pertanto, già nel patrimonio dell'erede, l'odierno attore, avendo questi accettato l'eredità del de cuius , in cui esso CP_2 era ricompreso, in data 24.5.2023. Per tali motivi, nessuna somma ulteriore rispetto a quelle intestate al testatore potrà costituire oggetto del legato.
Ciò posto, da ultimo, con riguardo al Libretto di risparmio n. 48049032 cointestato al signor CP_2 ed alla di lui madre signora con un saldo al decesso pari ad euro 2.937,06 a Persona_2 CP_1 spetterà, a titolo di legato, la metà della predetta somma attesa la presunzione di contitolarità
[...] al 50% della giacenza secondo quanto risulta tanto dall'art. 1854 c.c., il quale, con riferimento ai rapporti con i terzi, dispone “nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà delle medesime di compiere azioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto“, quanto dall'art. 1298, 2° comma, c.c. che, nel disciplinare i rapporti interni tra debitori o creditori solidali, precisa che “le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente“.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte attrice.
La liquidazione è operata in applicazione dei parametri vigenti di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 previsti per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa, con liquidazione nei valori medi per quanto attiene a tutte le fasi, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata.
pagina 9 di 10 Di conseguenza, l'attore va condannato in favore di parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali, oltre IVA e C.P.A. come per legge. Le spese di CTU vengono poste definitivamente e per l'intero a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA la domanda di parte attrice;
Parte_1
- ACCOGLIE la domanda di parte convenuta e, per l'effetto, ORDINA a Controparte_1
l'immissione ex art. 649, terzo comma, c.c., di nel possesso dei beni Parte_1 Controparte_1 oggetto del legato secondo quanto disposto in parte motiva e, precisamente:
- Libretto di risparmio n. 28783979, intestato a , con saldo al decesso pari ad euro CP_2
120.498,82;
- Libretto di risparmio n. 48049032, cointestato al signor ed alla di lui madre signora CP_2 Per_2
con un saldo al decesso pari ad euro 2.937,06 (nei limiti del 50% delle somme giacenti sul
[...] conto);
- Cartapostepay n. 4023600468486875, intestato al signor , con un saldo alla data del decesso CP_2 pari ad euro 0,24;
- Rapporto fondi n. 2758467, intestato al signor , con dicitura capiente;
CP_2
Conto corrente n. 206000005012 intestato al signor con un saldo alla data del decesso pari ad CP_2 euro 34.435,52;
- Conto tecnico n. 189100254095, intestato al signor con un saldo alla data del decesso pari CP_2 ad euro 107,25;
- Deposito valori in amministrazione n. 206000179364 intestato al signor con un saldo alla CP_2 data del decesso pari ad euro 86.129,37;
- NN parte attrice a rimborsare nei confronti del convenuto Parte_1 CP_1
e spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.616,00 per compenso, oltre spese
[...] generali, IVA e CPA come per legge;
- PONE le spese per la consulenza tecnica d'ufficio interamente a carico di parte attrice, Pt_1
.
[...]
Bologna 09.12.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
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