Articolo 2 della Legge 23 giugno 1990, n. 178
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 luglio 1990
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo con protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo medesimo.
Entrata in vigore il 13 luglio 1990