Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 3850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3850 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA ITALIS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI in persona del giudice, dott.M.Rosaria Il Tribunale di Napoli
- sezione lavoro e previdenza
Lombardi, ha emesso, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n 15717/2024 del RG avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
,rapp.tato e difeso dall'avv. Flora Avallone Parte_1
OPPONENTE
E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Vocca
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per la parte opponente:
Accoglimento della opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto. Accertamento della inesistenza del debito.
Per la parte opposta:
Rigetto della opposizione con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 4 luglio 2024 Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo
752/2024 emesso il 03.06.2024 dal Tribunale di Napoli per la somma di € 26.623,65, oltre interessi legali sulle somme rivalutate dalla maturazione dei crediti al saldo, nonché € 1.370,00 per spese del procedimento, oltre CU, IVA, Cpa e spese forfettarie Ha eccepito l'estinzione dell'obbligazione per intervenuta prescrizione ritenendo non idonei gli atti interruttivi prodotti e la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo per la genericità dei conteggi allegati.
Ha concluso quindi in via preliminare, “accogliere l'istanza di sospensione del provvedimento opposto;
- nel merito, “accertare e dichiarare prescritto il diritto di credito vantato dall' CP_1 per gli anni 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017" - ulteriormente nel merito,
"revocare e/o decretare il decreto ingiuntivo n. 752\2024, in quanto i crediti sono estinti per intervenuta prescrizione" Con condanna della CP_2 alla rifusione delle "spese e compensi relativi al giudizio, oltre IVA e CPA" Si è costituito l'opposto che ha contestato quanto dedotto pertanto chiedeva la conferma del decreto opposto chiedendo quindi "I) accertata e dichiarata l'infondatezza dell'avversa opposizione, e per l'effetto confermare parzialmente il decreto ingiuntivo n. 752\2024 - RG n. 12315\2024 emesso in data 03\06\2024 dal Tribunale di Napoli, Sez. Lav., con conseguente condanna del Dott. Pt_1
[...] al versamento in favore della CP_2 della somma di €24.467,47 (somma rideterminata e relativa agli anni dal 2009 al 2013 e dal 2015 al 2017), oltre interessi legali dalle singole scadenze e competenze legali liquidate ed accessori di legge;
II) in via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo n. 752\2024 - RG n. 12315\2024 emesso in data 03\06\2024 dal Tribunale di
€24.467,47 (somma rideterminata e relativa agli anni dal 2009 al 2013 e dal 2015 al 2017), oltre interessi legali dalle singole scadenze, o di quella maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia in corso di causa, oltre competenze di lite ed accessori di legge. All'odierna udienza le parti hanno dichiarato di aver conciliato la lite come da verbale versato in atti. Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione 0 conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
-
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93,
n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Ne consegue che avendo le parti stipulato un accordo transattivo con il quale hanno conciliato il presente giudizio è venuta meno la materia del contendere.
Letto l'art. 92, 3° comma c.p.c., le spese del giudizio vanno compensate tra le parti.
PQM
così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese del giudizio tra le parti. Napoli, 15 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dott. M.R.Lombardi