TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/07/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
09/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1913/2024 RG avente ad oggetto: «retribuzione: arretrati e straordinario: responsabilità ex art. 29 d.lgs.
276/03 – art. 1676 c.c.»
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avvocato ZANARELLO Parte_1
EMANUELE ed elettivamente domiciliato come in ricorso (Indirizzo
Telematico)
- ricorrente
E in persona del legale rappresentate pro tempore – contumace CP_1
-resistente
ED
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore – Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocato ORIONE MAURIZIO ed elettivamente domiciliata come in memoria di costituzione
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/09/2024 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, il ricorrente ha convenuto in giudizio le resistente chiedendo
IN VIA PRINCIPALE 1) CONDANNARE per tutte le ragioni di cui in narrativa- la società (P.IVA: ) al pagamento a favore del ricor- CP_1 P.IVA_1
1 rente della somma lorda di € 6.850,02 (diconsi seimilaottocentocin-quanta/02)
– a titolo di retribuzione, straordinario, Tfr, spettanze di fine rapporto- oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi commerciali e rivalutazione monetaria come per legge.
VERTENZA Retribuzione ordinaria €. 3.500,94 Festività lavorate. €. 80,02 E.A.R. €. 125,00 Straordinario feriale diurno 20 €. 704,59 Straordinario feriale diurno 55 €. 580,14 13/esima €. 576,82
€. 381,67 Pt_2
Permessi €. 318,72 TFR su lavoro ordinario €. 582,12 TOTALE GENERALE €. 6.850,02 2) ACCERTARE la responsabilità solidale -ex art. 29 Legge Biagi ed ex art
1676 cc - della società (P.IVA: in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante “pro tempore” con sede in Trie-ste, via Genova n. 1 e per l'effetto 3) CONDANNARE la società (P.IVA: Controparte_2
) al PAGAMENTO della somma di € 6.850,02 (diconsi P.IVA_2 seimilaottocentocin-quanta/02) per le ragioni di cui in narrativa -a titolo di retribuzione, straordinario, Tfr e spettanze di fine rapporto- oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi commerciali e rivalutazione monetaria come per legge. IN OGNI CASO 4) Con vittoria di spese, diritti e onorari maggiorati del 30 % per links ipertestuali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. 5) Con condanna alla regolarizzazione contributiva»
Nel costituirsi ha contestato la pretesa del Controparte_2 ricorrente e concluso « (i) “accertare e dichiarare l'inapplicabilità dell'art. 1676
c.c. nei confronti di in assenza di rapporti di appalto diretti fra essa CP_2
e ; (ii) respingere ogni e tutte le domande formulate dal ricorrente nei CP_1 confronti di essa per carenza di prova nell'an e nel quantum di tutte CP_2 le pretese vantate dal ricorrente anche con riferimento a pretese differenze retributive rinvenienti dall'asserito svolgimento di attività lavorativa in orario c.d. straordinario e carenza di legittimazione passiva di in qualità di CP_2
2 asserita committente responsabile in solido, rispetto ai crediti non aventi natura strettamente retributiva”. (...) Vinti gli onorari e le spese di giudizio». pur regolarmente raggiunta da notifica non si è costituita CP_1
e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti costituzione e l'esame di alcuni testi addotti dal ricorrente, l'interrogatorio libero di quest'ultimo (vd. acquisito verbale 1843/24).
*** *** ***
1. Il ricorrente espone di aver lavorato alle dipendenze di dal 31/3/2024 al 31/07/2024 con inquadramento nel livello 2 CP_1 del CCNL Metalmeccanica CONFAPI con mansioni di “operaio generico”; di avere sempre prestato la propria attività lavorativa in appalti a committenza presso lo stabilimento di Marghera;
di non avere CP_2 CP_2 ricevuto il pagamento di emolumenti ( Retribuzione ordinaria €. 3.500,94,
Festività lavorate €. 80,02, E.A.R. €. 125,00, Straordinario feriale diurno 20 €.
704,59, Straordinario feriale diurno 55 €. 580,14, 13/esima €. 576,82, €. Pt_2
381,67, Permessi €. 318,72 TF su lavoro ordinario €. 582,12) e di quanto dovuto per il lavoro straordinario prestato in corso di rapporto per l'importo complessivo di € 6.850,02 lordi;
di avere invero sistematicamente lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 18,00 con un'ora di pausa, tutti i sabati del mese dalle ore 7 alle 12 (55 ore alla settimana).
2. ha esposto di non aver intrattenuto alcun rapporto CP_2 di appalto direttamente con che nel periodo in cui il ricorrente CP_1 ha affermato di avere lavorato alle dipendenze di ha CP_1 CP_2 conferito alla società l'ordine di appalto n. Controparte_3
046274CMI relativo a lavori di allestimento della costruzione C. 6274 e che ha chiesto a l'autorizzazione al Controparte_3 CP_2 subappalto ed all'ingresso delle maestranze di presso lo stabilimento CP_1 di Marghera in data 30 novembre 2023 (doc. 1); ha contestato CP_2 quanto dedotto dal ricorrente, di essere tenuta a corrispondere gli elementi non strettamente retributivi;
l'inapplicabilità dell'art. 1676 c.c.
3 3. Dalla documentazione prodotta emerge che il ricorrente ha lavorato formalmente alle dipendenze di dal 6/10/2021 al CP_4
30/9/2022, di dal 1/10/2022 al 23/12/2023 e dal 5/5/2023 al Per_1
30/3/2024, e di dal 31/3/29024 al 31/7/2024 (vd Scheda CP_1 anagrafico professionale).
4. L'istruttoria svolta ha provato lo svolgimento sistematico di lavoro straordinario avendo i testi riferito:
5. « (...) noi sulla nave facevamo le cabine da CP_5 zero, pareti soffitto arredi mobili chiavi in mano. Il materiale arriva da fuori e noi dobbiamo montarlo. Allestiamo anche il bagno della cabina. (...) noi facevamo dalle 7:00 alle 18:00 con un'ora di pausa da lunedì a venerdì e il sabato dalle 7:00 alle 12:00. Qualche volta si faceva anche la domenica quando eravamo nella fase di finire la nave. Si lavorava tutti sabati. Perché facendo gli arredamenti noi arriviamo per ultimi delle lavorazioni e quindi dobbiamo andare veloci per rispettare i tempi di consegna altrimenti ci sono penali. (...) l'orario che ho riferito è proprio l'orario di lavoro, si entrava in prima intorno alle 6:30-6:45 e si andava via dopo le 18:00. (...) CP_2 questo orario di lavoro era costante, non abbiamo mai fatto di meno, a volte abbiamo fatto di più. (...) nel periodo in cui ho lavorato per ho sempre CP_1 lavorato in a Marghera. Anche tutti i ricorrenti sopra indicati CP_2
Perso hanno lavorato per in a Marghera. (...) , CP_1 CP_2 CP_1
e erano tre aziende che facevano capo a
[...] CP_4 Persona_2
anche se l'amministratrice di era la moglie di
[...] CP_4 [...]
. (...)»; Persona_2
6. - «confermo di aver lavorato per dal Tes_1 CP_1
27/12/2023 al 31/7/2024. Con mansioni di arredatore. (...) il mio orario di lavoro era dalle 7:00 alle 18:00 con un'ora di pausa pranzo da lunedì a venerdì
e il sabato dalle 7:00 alle 12:00. Lavoravo tutti i sabati. (...) ho lavorato anche per . (...) e avevano lo stesso titolare. (...) Per_1 Parte_3 CP_4 era il titolare che decideva di cambiarci la ditta e si doveva accettare. (...) io ho Per iniziato a lavorare con EY da febbraio/marzo 2023 prima di questo momento non conoscevo i miei colleghi di ANEY e . (...) per quanto CP_1
4 riguarda l'ho conosciuto quando sono arrivato nel febbraio Parte_1 marzo 2023 e lui faceva il mio aiutante. (...) faceva il mio stesso Parte_1 orario iniziava e finiva con me quindi 7:00 -18:00 un'ora di pausa da lunedì a venerdì e sabato 7:00-12:00. (...) gli orari che ho indicato erano proprio gli orari di inizio e fine del lavoro. (...) per entrare a avevamo un CP_2 tesserino con nome il nostro nome e nome della ditta. Poi CP_2 dovevamo timbrare in magazzino con la timbratrice con scheda di carta.
Facevamo 4 timbrature: inizio , inizio pranzo, fine pranzo e fine lavoro. (...) in tutto il periodo in cui ho lavorato per e PP QU è stato il mio Per_1 aiutatene, forse qualche giorno no, ma tendenzialmente sì»;
7. Anche il ricorrente interrogato ha confermato « (...) c'era un solo titolare di tre società , e . (...) il mio orario di CP_1 Per_1 CP_4 lavoro era la mattina alle 7:00 fino alle 18:00 con un'ora di pausa pranzo
(12.00-13:00) da lunedì a venerdì e sabato dalle 7:00 alle 12:00 qualche volta anche fino alle 15:00. (...) lavoravo tutti i sabati. (...) gli orari che ho indicato erano di lavoro effettivo, entravo circa mezz'ora prima in cantiere e uscivo circa mezz'ora dopo. (...) , Persona_3 Tes_1 Persona_4
e facevamo tutti lo stesso
[...] Persona_5 CP_5 lavoro. Noi ci occupavamo di allestire e arredare le cabine e i corridoi, i bagni solo per la parte di fissaggio, allestivamo anche i mobili. (...) i miei colleghi che ho appena citato facevano il mio stesso orario di lavoro. (...) nel periodo in cui ho lavorato per PP, AN EY e ho sempre lavorato a CP_4
Marghera nel cantiere di Marghera. Anche i miei colleghi che ho CP_2 indicato sopra hanno sempre lavorato nel cantiere di Marghera. CP_2
(...) il titolare era , di tutte e tre queste ditte. (...) Persona_2
Perso qualunque fosse il datore di lavoro sulla carta cioè , e CP_4 CP_1
lavoravamo sempre tutti insieme sullo stesso ponte e il titolare era sempre
[...] lo stesso».
8. Deve dunque ritenersi provato lo svolgimento di lavoro straordinario nei termini indicati in ricorso e che il ricorrente per il periodo oggetto di causa abbia sempre lavorato nel cantiere di Marghera, CP_2 non solo come comprovato dai testi ma anche come risultante dal tesserino
5 rilasciato da per accedere al sito. Irrilevante, pertanto, sotto CP_2 questo profilo che nel contratto di lavoro sia indicato come luogo di lavoro la sede dell'azienda in Mira.
9. I conteggi non sono stati specificamente contestati da né – che non si è costituita – ha offerto elementi atti ad CP_2 CP_1 evidenziarne la erroneità.
10. Per quanto riguarda come noto l'art. 29 d.lgs. CP_2
276/2003 è limitato agli emolumenti di natura strettamente retributiva ( Cass.
L., 28517/2019; Cass. L., 23303/19) con esclusione dell' indennità sostitutiva ferie e dei permessi non goduti (Cass. 15958/2021 che richiama . Cass.
16/7/1992 n. 8627, Cass. 13/3/1997 n. 2231, Cass. 29/8/1997 n. 8212, v. anche Cass. 24/12/1997 n. 13039, Cass. 7/3/2002 n. 3298), con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso (Cass. 8717/1990, 7109/1990,
4081/1990), con inclusione, invece, dei ROL per riduzione orario di lavoro
(Cass. L., 10354/2016), mentre sono inclusi 13^, EAR (= Elemento Aggiuntivo della Retribuzione), straordinario, retribuzione ordinaria.
11. Non trova applicazione l'art. 1676 c.c. non essendovi stato un rapporto contrattuale diretto tra e ma avendo la prima CP_1 CP_2 lavorato in subappalto di CP_2
12. Deve dunque condannarsi a corrispondere al CP_1 ricorrente la somma di € 6.850,02 lordi per i titoli di cui al ricorso e in solido
FINCANTIERI ex art. 29 d.lgs. 276/2003 con esclusione di ferie, festività e permessi non goduti, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dovendosi escludere – a parziale modifica del proprio orientamento - il riconoscimento degli interessi ex art. 1284, co. 4,
c.c. anche alla luce di Cass. SSUU 12449/2024 ( si veda sul punto propria sentenza n. 183/2025, richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c. ).
13. La condanna alla regolarizzazione contributiva è inammissibile non essendo stato citato l' ( vd Cass. L., 14853/2019) e potrà solo farsi CP_6 luogo all'accertamento del diritto alla regolarizzazione.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e
6 DM 147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro scaglione € 5200-26.000 ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medie, con sovrapposizione di questioni ed istruttoria con altre analoghe e contestuali cause), dei contrasti giurisprudenziali (non sussistenti) aumentato del 30% ex art. 1, comma 1, lett. b), DM 37 dell'8.3.2017 atteso che gli atti depositati telematicamente sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione in quanto consentono la ricerca dei documenti allegati.
15. Il ricorrente è esente dal contributo unificato per ragioni di reddito come da autodichiarazione in atti.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Condanna al pagamento in favore del ricorrente CP_1 della somma di € 6.850,02 lordi, per i titoli di cui al ricorso, e in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003, ad esclusione di ferie, festività Controparte_2
e permessi non goduti, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.;
2) Accerta il diritto del ricorrente alla regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale;
3) Condanna i resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.110,00 + 30% (ex comma 1 bis dell'art. 1 DM 55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM 37/2018) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Venezia, all'udienza del 09/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
7