Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 4121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4121 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Pietro Lupi Presidente
dott.ssa Barbara Di Tonto Giudice
dott.ssa Claudia Colicchio Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. Cont. 9592/2022
TRA Parte 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Catalano presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla via Pietro Colletta n. 35, giusta procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Palmieri e dall'Avv. Vincenzo Palmieri, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla
Calata Trinità Maggiore n. 4, giusta procura in atti
OPPOSTA
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: querela di falso e opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1247/2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra Parte 1 esponeva principalmente quanto segue:
che il Tribunale di Napoli emetteva decreto ingiuntivo nei confronti della 1. Parte 1 per l'importo di € 78.978,36 oltre spese e competenze del sig.ra la quale a sostegnoControparte_1procedimento su istanza della sig.ra della domanda di ingiunzione dichiarava che: in data 23-28/1/2013 l'Agenzia delle Entrate notificava a lei ed ai germani avviso di liquidazione dell'imposta di registro della sentenza n. 1113/2010, con cui il Tribunale di Napoli aveva dichiarato sciolta la comunione ereditaria tra i coeredi CP_2 CP 3 Pt 1 ed CP 1 che avverso detto avviso di liquidazione veniva proposto
CP_2 innanzi alla C.T.P. di Napoli un primo ricorso da parte dei sig.ri il quale veniva rigettato, ed un secondo CP_3 ed Controparte_1 Parte 1 che a seguito del rigetto del ricorso la sig.ra ricorso dalla sig.ra presentava alla Agenzia delle Entrate una dichiarazione Controparte 1
di adesione alla definizione agevolata di € 315.913,45, da versarsi in n. 5 rate, con quota a carico di ciascuno dei quattro coeredi pari ad € 78.978,36; che per tale motivo la a sig.ra Controparte_1 con raccomandata del 20/11/2017, Parte 1 di avere richiesto ad Equitalia l'accesso comunicava alla sorella alla procedura di rottamazione, pertanto per non decadere dal beneficio di riduzione del debito, avendo già ricevuto le quote da parte degli altri due coeredi provvedeva al pagamento direttamente adCP_3 e Parte 2sig.ri Equitalia Servizi di Riscossione anche della quota gravante su Parte 1
2. che l'istante allegava in via preliminare, di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione riguardante la vicenda posta a fondamento del ricorso monitorio e che l'autonomo ricorso propostoda parte della sig.ra Controparte_1
dalla sig.ra Parte 1 in Commissione Tributaria, diverso da quello proposto dai germani, veniva deciso con sentenza n. 6364/18/14 della CTP di
Napoli non passata, tuttavia, in giudicato, avendo l'esponente interposto gravame avverso tale provvedimento, tutt'ora pendente;
4. che, in aggiunta, alcuna cartella esattoriale di € 398.372,60 veniva notificata da Equitalia Servizi di riscossione all'opponente, motivo per il quale il debito oggetto della cartella esattoriale era da ascrivere ad una pretesa che l'Equitalia rivolgeva unicamente alla sig.ra. Controparte_1 e non anche alla sig.ra Parte 1
Sulla base di tali premesse l'opponente chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo n° 1247/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in ragione della infondatezza ed inesistenza del credito vantato da ritenendo le somme Controparte_1
Parte 1 bensì unicamente dall'opposta ingiunte non dovute dalla sig.ra destinataria della cartella di pagamento.
Controparte 1 la quale preliminarmenteRadicatasi la lite, si costituiva eccepiva il passaggio in giudicato del decreto oggetto dell'opposizione e nel merito evidenziava l'infondatezza delle difese anche perchè, a differenza di quanto dichiarato, anche alla stessa parte opponente venivano richiesti gli importi dovuti dall'Agenzia delle Entrate, tanto da proporre ricorso innanzi alla CTP avverso la liquidazione dell'imposta di registro.
Radicatasi la lite, parte opponente evidenziava di non aver mai ricevuto la raccomandata ex art. 140 cpc allegata al decreto ingiuntivo, dalla cui lettura era possibile evincere che l'avviso di ricevimento sarebbe stato consegnato in data
03.03.2023 all'indirizzo del destinatario e siglato (con firma non riconoscibile) da una persona della quale non veniva qualificata l'identità, per tali motivi chiedeva di presentare querela di falso per far accertare la non autenticità della sottoscrizione apposta in calce al suddetto documento e comunque la non riconducibilità della stessa alla sig.ra Parte 1
Espletate le attività di cui all'art 222 cpc, sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 23.01.25.
L'opposizione è tardiva e va dichiarata inammissibile previo rigetto della proposta querela di falso le motivazioni che seguono. per
Va in primo luogo precisato che quanto oggetto del presente giudizio prescinde tutto dal contenzioso tributario sulla debenza stessa del tributo azionato dall'attuale opponente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, ragione per la quale l'istanza di sospensione della presente controversia in attesa della definizione di quella avente ad oggetto il ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro di cui alla sentenza di divisione ereditaria deve essere rigettata. Invero, qualora il tributo per la cui parziale ripetizione cui si è agito in sede monitoria, dovesse essere annullato si agirà in ripetizione di quanto in questo giudizio corrisposto. D'altra parte l'opposta ha corrisposto anche la quota della germana condebitrice a seguito del rigetto ( con sentenza n. 6364/18) del ricorso autonomamente proposto alla CTP di Napoli.
Il decreto ingiuntivo opposto risulta notificato a parte opponente ai sensi dell'art. 140 cpc con le seguenti scansioni temporali: (attuale Controparte 4
opposta, ricorrente in monitorio) consegnava l' atto all in data 23.02.2022 che in pari data si recava presso la residenza dell'opponente e, non rinvenendola, procedeva ai sensi dell'art. 140 cpc con la spedizione della raccomandata in data
25.02.2022 avente n. 668705452593, raccomandata che risulta ritirata in data
03.03.3022 dal "ricevente".
Come noto, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, in caso di mancanza, inidoneità o assenza dei soggetti abilitati alla ricezione, oppure di temporanea assenza del destinatario (art. 8 della legge n. 890 del 1982) bisogna distinguere il perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario, identificandosi il primo con il momento in cui viene completata l'attività incombente sul notificante - alla quale può essere collegato il rispetto di un termine posto dalla legge a suo carico - coincidente, nella notificazione a mezzo posta, con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario
(Corte cost. n. 477 del 2002), ed il secondo con il momento in cui si realizza il risultato della conoscenza, o l'effetto di conoscenza, dell'atto per il destinatario, coincidente, nel sistema di cui al richiamato art.
8. con il ritiro del piego ovvero con gli altri elementi previsti per facilitare la conoscenza dell'atto, ivi compreso il decorso del tempo, nell'ipotesi della cosiddetta "compiuta giacenza”.
Ciò posto la conoscenza legale dell'atto andrebbe fatta decorrere dal
03/03/2022, data dalla quale decorre il termine per la proposizione dell'opposizione. A seguito del deposito in giudizio dell'originale della notifical parte opponente, con le note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 30/01/23, eccepiva di non avere “mai ricevuto l'avviso di ricevimento della raccomandata ex art. 140 cpc allegato alla copia del decreto ingiuntivo depositata da controparte di cui sin da ora l'esponente disconosce ad ogni effetto di
...
legge la sottoscrizione, che non ha mai apposto e che alla stessa non è in alcun modo riferibile". All'udienza del 27.04.2023 l'opposta proponeva querela di falso avverso la sottoscrizione apposta in calce alla ricevuta di ritorno della notifica ex art. 140cpc in quanto non riconducibile alla sig.ra Parte 1
Si deve rilevare che la raccomandata con la quale viene data notizia del deposito nella casa comunale, della notifica eseguita ai sensi dell' art 140 c.p.c., avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell'atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo alle disposizioni relative alla raccomandata ordinaria disciplinate dal regolamento postale. Ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., la raccomandata cosiddetta informativa, non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice
"notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale e “non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (d.m. 9 aprile 2001), e quindi che l'atto sia firmato, oltre che dall'addetto alla distribuzione, dal destinatario o da altra persona abilitata al ritiro..." ( Cass n. 32441/18) tra cui rientrano i familiari, i conviventi i
,
collaboratori familiari del destinatario stesso nonché il portiere dello stabile di abitazione.
L'unica annotazione che deve essere riportata sulla cedola di ricezione è rappresentata, allora, dal raccoglimento della sottoscrizione dell'accipiens, il quale, però, non deve essere identificato né indicato come titolare di una delle qualifiche che gli consentono di prendere in consegna il piego.
Poiché, allora, il "ricevente", cui l'agente postale è legittimato a consegnare il plico raccomandato, può coincidere non soltanto con il destinatario cui il piego è indirizzato, bensì con uno qualsiasi degli altri soggetti sopra indicati, senza l'obbligo per l'addetto alla distribuzione di identificare l'accipiens né di indicarne la qualifica al cui titolo il consegnatario ritira l'atto, la parte che intenda impugnare per falsità il contenuto di detto avviso non può limitarsi ad allegare e dimostrare che la sottoscrizione ivi apposta non sia proveniente dalla propria persona quale destinatario, dovendo necessariamente dedurre e comprovare che la firma ivi apposta non provenga nemmeno da alcuno degli altri soggetti virtualmente legittimati a ricevere l'atto in via sostitutiva.
La rappresentazione attorea degli elementi di falso è, in conclusione, inidonea a screditare la rispondenza al vero della attestazione riportata nell'avviso di ricevimento in oggetto, non essendo nemmeno adombrata l'ipotesi, pure rispondente in astratto ad una valida soluzione di consegna, che il segno grafico tracciato sul documento in questione possa essere stato impresso da un familiare dell'odierna opponente, da un suo collaboratore domestico anche occasionale, da persone con esso conviventi.
Pertanto va evidenziato che nel caso specifico l'attrice non ha contestato la veridicità di quanto attestato dall'agente postale, ossia che colui che ha ricevuto la raccomandata e ha sottoscritto l'avviso di ricevimento non si fosse qualificato come destinatario della stessa ma si è limitato a contestare la genuinità della sottoscrizione ivi apposta negando che essa fosse di propria mano. Né è compito dell'agente postale eseguire indagini sull'identità del consegnatario, non essendo prescritta dalla legge l'esibizione di documenti di riconoscimento al momento della consegna;
pertanto, quando la dichiarazione resa dal consegnatario risulta coerente con la situazione apparente (quale la consegna presso la residenza del destinatario), l'ufficiale postale non è tenuto a porre in essere ulteriori indagini o accertamenti ai fini di verificare la correttezza delle dichiarazioni a lui rese da chi si è presentato e qualificato come destinatario (cfr Cass. n.2323/2000). Ne consegue che, poiché nessuna attestazione viene svolta dal pubblico ufficiale in ordine alla riconducibilità della sottoscrizione alla persona qualificatasi come destinatario persona fisica, la contestazione circoscritta a tale aspetto dovrà essere esperita nell'ambito di un giudizio ordinario con ricorso a tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge senza che sia possibile dare corso ad un procedimento per querela di falso su un dato (la sottoscrizione) che non forma oggetto di alcuna attestazione da parte del pubblico ufficiale. Il procedimento per querela di falso azionato dall' opponente va dunque respinto, atteso che è stato finalizzato ad accertare la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento relativo alla notifica ex art. 140 cpc, dato che non ha formato oggetto di alcuna pubblica attestazione ad opera dell'agente postale.
Ciò posto deve anche ritenersi del tutto irrilevante il documento depositato con le note di trattazione scritta per l'udienza del 30 gennaio 2023 rappresentato da un estratto del registro degli atti in giacenza presso il Comune di Napoli, con il quale la opponente ritiene di avere provato di avere avuto conoscenza "della notifica dell'avverso decreto ingiuntivo a seguito di accesso eseguito presso la casa comunale, presso cui si era recata per ritirare un altro atto ivi in giacenza, a seguito di cui il sottoscritto difensore veniva incaricato di depositare istanza di visibilità nel fascicolo monitorio in data 19/3/2022”. Il documento in questione, oltre a non essere in alcun modo riconducibile alla procedura de quo, nulla prova in ordine al perfezionamento della notifica essendosi in data 3.03.25 compiuta unicamente la formalità della raccomandata informativa che è entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario senza nulla indicare in merito al momento in cui Pt 1 si sia effettivamente recata presso la Casa Comunale a ritirare il piego la raccomandato contenente il decreto ingiuntivo.
In ordine alla mancata concessione dei termini ex art. 183 cpc va rilevato come
"In forza del combinato disposto dell'art. 187, comma 1, c.p.c. e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che, ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c." ( Cass n.4767/16, conf. n. 32577/23 e n.
7474/17). In primo luogo il Giudice laddove ritenga la causa matura per la decisione per la sussistenza di questioni pregiudiziali di rito ovvero di questioni preliminari di merito, ovvero ancora laddove i termini della controversia, sulla base delle allegazione delle parti e dei documenti già prodotti, ne consentano la immediata decisione senza ulteriori appendici assertive e istruttorie può riservare la causa in decisione, in secondo luogo essendo stata rimessa al Collegio la causa per la decisione sulla spiegata querela di falso appare evidente che dal rigetto della stessa, dovendosi assumere una decisione in rito sulla proposta opposizione i termini ex art. 183 cpc sarebbero stati del tutto ultronei. Invero, alla stregua delle disposizioni degli artt. 641 e 645 cod. proc. civ., il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, fissato ordinariamente in quaranta giorni decorrenti dalla notificazione del decreto, è perentorio, cosicché l'atto di opposizione tardivo proposto da Parte 1 deve essere dichiarato inammissibile con conseguente conferma del decreto opposto. Invero, dato per notificato l'atto in data 3.03.22, il termine di cui sopra spirava in data 12.04.22 a fronte di una notifica dell'opposizione eseguita in data 14.04.22 a mezzo pec al procuratore costituito. Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna dell'opponente al pagamento delle stesse che si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014 ai valori medi dello scaglione di riferimento ( importo di cui al decreto ingiuntivo) senza l'attività istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, così provvede:
a) rigetta la proposta querela di falso;
b) letto l'art. 226 cpc condanna l'attore al pagamento di € 20,00 a titolo di pena pecuniaria e ordina la restituzione del documento in originale disponendo che a cura della Cancelleria sia fatta menzione sullo stesso della presente sentenza;
dispone che l'esecuzione del capo b) avvenga subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell'art 227 c.p.c.; d) Dichiara inammissibile l'opposizione proposta e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1247/2022 emesso dal Tribunale di
Napoli;
Parte 1 al pagamento delle spese di Condanna parte opponente Controparte_1 che liquida in € 8.433,00 per lite in favore di onorario oltre iva, cpa e rimb forf come per legge con clausola di attribuzione.
Napoli, 28/04/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Colicchio Dott. Pietro Lupi