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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/10/2025, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
RGL n. 7099/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 01/10/2025 nella causa n. 7099/2024 RGL, promossa da:
), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Torino, Corso Einaudi n. 18, presso lo studio dell'avv. ENRICO STOLFI, che la rappresenta e difende, per procura in atti
PARTE RICORRENTE
contro
:
(C.F. Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: retribuzione
1. Con ricorso depositato il 13/08/2024 la ricorrente afferma:
- di aver iniziato, in data 20.02.2023, a lavorare alle dipendenze del sig.
come badante della madre, la sig.ra , con Controparte_1 Parte_2 contratto a tempo indeterminato, full time, da 54 ore settimanali e inquadramento di badante convivente livello CS CCNL Colf e Badanti, con il seguente orario di lavoro contrattualmente previsto: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con due ore di pausa, e sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00, senza pausa;
- di aver prestato attività lavorativa in regime di convivenza con il convenuto e sua madre, osservando in realtà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 1.00 alle ore 4.00 e dalle ore 8.00 alle ore 21.30 senza pausa, il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 20.30 alle ore
1 RGL n. 7099/2024
22.00 senza pausa, domenica dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 20.30 alle ore 21.30 senza pausa;
- di aver dovuto prestare assistenza costante alla signora , in Pt_2 ragione delle gravi problematiche di salute di cui era affetta, anche durante la notte, costringendo la ricorrente a rimanere sveglia per tutto il tempo necessario per assolvere alle necessità dell'assistita, occupandosi altresì anche di tutte le faccende domestiche nell'abitazione del convenuto;
- di non aver mai fruito di permessi né di ferie che, anche quando richiesti, non le venivano concessi;
- che in data 31.12.2023 il rapporto lavorativo è cessato consensualmente in quanto le parti non concordavano sul pagamento degli straordinari;
tuttavia, la ricorrente non ha ricevuto tutto quanto di spettanza a titolo di lavoro ordinario, tredicesima, straordinario nonché indennità per ferie non godute e TFR.
2. La ricorrente agisce per ottenere la condanna del convenuto al pagamento della somma complessiva di € 27.253,00 risultante dal seguente calcolo:
€ 20.675,00, a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario e straordinario, € 1.414,00 a titolo di incidenza su tredicesima, € 2.730,00
a titolo di indennità per ferie non godute ed incidenza su ferie € 2.434,00
a titolo di TFR ed incidenza su TFR.
3. Il convenuto, in seguito a regolare notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, non si è costituito in giudizio;
pertanto, all'udienza del 21 febbraio
2025, è stato dichiarato contumace.
4. La causa giunge a decisione a seguito dell'escussione dei testi indicati dalla ricorrente e dell'interrogatorio formale del datore di lavoro, oltre che sulla base della documentazione allegata al ricorso.
5. Parte ricorrente ha depositato il 12/09/2025 nuovi conteggi come richiesto all'udienza del 10/09/2025, recanti l'importo complessivo di € 11.739,00, di cui € 1.529,00 per TFR.
6. Orbene, l'esistenza e la durata del rapporto contrattualizzato dal
20/02/2023 al 31.12.2023 risultano provate dalla documentazione versata in atti (lettera di assunzione, doc. 1) e confermata dal datore di lavoro.
2 RGL n. 7099/2024
7. Quanto all'orario di lavoro, deve essere ritenuto provato – oltre all'orario ordinario di 54 ore settimanali – il periodo di lavoro della notte tra il sabato e la domenica (dalle h. 21:00 alle h. 8:00) per un totale di 11 ore, circostanza ammessa dallo stesso datore di lavoro, il quale, interrogato formalmente sul punto, ha espressamente dichiarato: “gli orari che le avevo indicato sono stati rispettati. L'unica cosa che avevo chiesto alla ricorrente era di venire a dormire il sabato sera alle 20.30-21-21.30, e di andare via la domenica mattina”.
8. Quanto invece, alle ulteriori differenze retributive rivendicate, va rilevato che la retribuzione concordata era comprensiva della tredicesima mensilità
(doc. 1); quanto agli ulteriori straordinari, all'esito dell'istruttoria non ne è emersa evidenza, atteso che il datore di lavoro ha negato che la ricorrente svolgesse tali ore aggiuntive e, inoltre, le testimonianze rese sul punto (sia dal compagno che dalla amica, nonché Persona_1 sostituta per un giorno, ) sono tutte de relato, in Persona_2 quanto narrano quanto appreso dalla ricorrente, risultando per tale motivo entrambe inutilizzabili.
9. Per la quantificazione delle differenze retributive a credito della ricorrente in merito al maggior orario accertato, può essere utilizzato il conteggio depositato dal ricorrente il 12 settembre 2025, richiesto con ordinanza
10/09/2025, che appare contabilmente corretto in base ai parametri retributivi (calcolato sulla base del compenso orario contrattualmente stabilito pari a 7,13 euro, con le maggiorazioni per lo straordinario diurno, notturno e per quello domenicale): parte convenuta deve pertanto essere condannata (nei limiti di quanto esposto in narrativa) a corrispondere alla ricorrente la somma lorda di € 11.739,00, di cui € 1.529,00 per TFR, oltre accessori di legge.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata in favore della ricorrente (in misura intermedia tra i compensi minimi e medi dello scaglione di valore), data la natura contumaciale della causa, avendo il
3 RGL n. 7099/2024
procuratore rinunciato all'istanza di distrazione delle spese come risulta dal verbale di udienza del 1/10/2025.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 11.739,00, di cui € 1.529,00 per TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, in favore della ricorrente, liquidate in € 4.000,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
Minuta redatta dalla dr.ssa Claudia Piras, magistrata in tirocinio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 01/10/2025 nella causa n. 7099/2024 RGL, promossa da:
), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Torino, Corso Einaudi n. 18, presso lo studio dell'avv. ENRICO STOLFI, che la rappresenta e difende, per procura in atti
PARTE RICORRENTE
contro
:
(C.F. Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: retribuzione
1. Con ricorso depositato il 13/08/2024 la ricorrente afferma:
- di aver iniziato, in data 20.02.2023, a lavorare alle dipendenze del sig.
come badante della madre, la sig.ra , con Controparte_1 Parte_2 contratto a tempo indeterminato, full time, da 54 ore settimanali e inquadramento di badante convivente livello CS CCNL Colf e Badanti, con il seguente orario di lavoro contrattualmente previsto: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con due ore di pausa, e sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00, senza pausa;
- di aver prestato attività lavorativa in regime di convivenza con il convenuto e sua madre, osservando in realtà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 1.00 alle ore 4.00 e dalle ore 8.00 alle ore 21.30 senza pausa, il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 20.30 alle ore
1 RGL n. 7099/2024
22.00 senza pausa, domenica dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 20.30 alle ore 21.30 senza pausa;
- di aver dovuto prestare assistenza costante alla signora , in Pt_2 ragione delle gravi problematiche di salute di cui era affetta, anche durante la notte, costringendo la ricorrente a rimanere sveglia per tutto il tempo necessario per assolvere alle necessità dell'assistita, occupandosi altresì anche di tutte le faccende domestiche nell'abitazione del convenuto;
- di non aver mai fruito di permessi né di ferie che, anche quando richiesti, non le venivano concessi;
- che in data 31.12.2023 il rapporto lavorativo è cessato consensualmente in quanto le parti non concordavano sul pagamento degli straordinari;
tuttavia, la ricorrente non ha ricevuto tutto quanto di spettanza a titolo di lavoro ordinario, tredicesima, straordinario nonché indennità per ferie non godute e TFR.
2. La ricorrente agisce per ottenere la condanna del convenuto al pagamento della somma complessiva di € 27.253,00 risultante dal seguente calcolo:
€ 20.675,00, a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario e straordinario, € 1.414,00 a titolo di incidenza su tredicesima, € 2.730,00
a titolo di indennità per ferie non godute ed incidenza su ferie € 2.434,00
a titolo di TFR ed incidenza su TFR.
3. Il convenuto, in seguito a regolare notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, non si è costituito in giudizio;
pertanto, all'udienza del 21 febbraio
2025, è stato dichiarato contumace.
4. La causa giunge a decisione a seguito dell'escussione dei testi indicati dalla ricorrente e dell'interrogatorio formale del datore di lavoro, oltre che sulla base della documentazione allegata al ricorso.
5. Parte ricorrente ha depositato il 12/09/2025 nuovi conteggi come richiesto all'udienza del 10/09/2025, recanti l'importo complessivo di € 11.739,00, di cui € 1.529,00 per TFR.
6. Orbene, l'esistenza e la durata del rapporto contrattualizzato dal
20/02/2023 al 31.12.2023 risultano provate dalla documentazione versata in atti (lettera di assunzione, doc. 1) e confermata dal datore di lavoro.
2 RGL n. 7099/2024
7. Quanto all'orario di lavoro, deve essere ritenuto provato – oltre all'orario ordinario di 54 ore settimanali – il periodo di lavoro della notte tra il sabato e la domenica (dalle h. 21:00 alle h. 8:00) per un totale di 11 ore, circostanza ammessa dallo stesso datore di lavoro, il quale, interrogato formalmente sul punto, ha espressamente dichiarato: “gli orari che le avevo indicato sono stati rispettati. L'unica cosa che avevo chiesto alla ricorrente era di venire a dormire il sabato sera alle 20.30-21-21.30, e di andare via la domenica mattina”.
8. Quanto invece, alle ulteriori differenze retributive rivendicate, va rilevato che la retribuzione concordata era comprensiva della tredicesima mensilità
(doc. 1); quanto agli ulteriori straordinari, all'esito dell'istruttoria non ne è emersa evidenza, atteso che il datore di lavoro ha negato che la ricorrente svolgesse tali ore aggiuntive e, inoltre, le testimonianze rese sul punto (sia dal compagno che dalla amica, nonché Persona_1 sostituta per un giorno, ) sono tutte de relato, in Persona_2 quanto narrano quanto appreso dalla ricorrente, risultando per tale motivo entrambe inutilizzabili.
9. Per la quantificazione delle differenze retributive a credito della ricorrente in merito al maggior orario accertato, può essere utilizzato il conteggio depositato dal ricorrente il 12 settembre 2025, richiesto con ordinanza
10/09/2025, che appare contabilmente corretto in base ai parametri retributivi (calcolato sulla base del compenso orario contrattualmente stabilito pari a 7,13 euro, con le maggiorazioni per lo straordinario diurno, notturno e per quello domenicale): parte convenuta deve pertanto essere condannata (nei limiti di quanto esposto in narrativa) a corrispondere alla ricorrente la somma lorda di € 11.739,00, di cui € 1.529,00 per TFR, oltre accessori di legge.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata in favore della ricorrente (in misura intermedia tra i compensi minimi e medi dello scaglione di valore), data la natura contumaciale della causa, avendo il
3 RGL n. 7099/2024
procuratore rinunciato all'istanza di distrazione delle spese come risulta dal verbale di udienza del 1/10/2025.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 11.739,00, di cui € 1.529,00 per TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, in favore della ricorrente, liquidate in € 4.000,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
Minuta redatta dalla dr.ssa Claudia Piras, magistrata in tirocinio
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