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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 17/04/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1105/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del giudice dott.
Pierpaolo Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 1105/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, vertente
TRA
( ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Filippi presso il cui studio – e domicilio digitale
- è elettivamente domiciliata in Rimini (RN), viale Regina Email_1
Margherita n. 86, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante , rappresentata e difesa dall'Avv. Gerardo Arenella presso il cui studio è CP_2
elettivamente domiciliata in Ravenna, via Michele Pascoli n. 20, in virtù di procura allegata al ricorso monitorio
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da citazione in opposizione al decreto ingiuntivo opposto e da verbale d'udienza odierno, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 287/2024, emesso il 3/4/2024 nel procedimento n. 639/2024 R.G., con cui le fu intimato il pagamento della somma di € 12750,38, oltre interessi e spese, a favore di di CP_1
pagina 1 di 4 e a titolo di prezzo dovuto per le forniture di prodotti alimentari avvenute nel CP_1 CP_1
periodo settembre-novembre 2023.
A fondamento dell'opposizione l'opponente ha dedotto, in sintesi, di non aver richiesto, né ricevuto le forniture portate dalle fatture poste a fondamento della domanda monitoria ed ha disconosciuto le sottoscrizioni riportate sui ddt depositati dalla parte attrice in senso sostanziale;
che, inoltre, non esistesse alcun accordo sui prezzi applicati alla vendita della merce.
Pertanto l'opponente ha chiesto di “dichiarare nullo, illegittimo e comunque revocare con ogni ritenuta statuizione il decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni esposte in narrativa e dichiarare che nulla
è dovuto da a nessuna ragione o titolo” o, in subordine, “nella denegata ipotesi in Parte_1 cui fosse accertato un credito in favore dell'opposta limitare la condanna al pagamento delle somme che risulteranno se del caso dovute all'esito della espletanda istruttoria”, in ogni caso con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7/7/2024 si è costituita Controparte_1
la quale ha dedotto, tra altro, che la merce fosse stata ordinata all'agente di vendita di essa
[...] deducente, , da chef del ristorante “Antica Trattoria all'Orto” Controparte_3 Controparte_4
nonché socio e co-amministratore della odierna società opponente, e consegnata presso il ristorante
“Antica Trattoria all'Orto”.
Pertanto l'opposta ha chiesto rigettarsi l'opposizione avversaria e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza odierna di comparizione delle parti, acquisita documentazione varia, ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni ed ordinata la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
1. È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
il giudice dell'opposizione, inoltre, non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i. - tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese - ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
pagina 2 di 4 È altresì noto che per diritto vivente il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente (cfr., tra altre, Cass. sent. n. 7240/2019).
Ebbene, nel caso di specie l'odierna parte opposta ha prodotto, sin dalla domanda monitoria, i documenti di trasporto dei prodotti alimentari indicati nelle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio (cfr. i docc. da 4 ad 8 allegati al ricorso), recanti l'indicazione del destinatario della merce, nonché l'analitica descrizione della stessa, le quantità ed i prezzi. Tali documenti di trasporto risultano anche sottoscritti dal destinatario.
Il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte ai ddt non può considerarsi, invece, efficacemente esperito, poiché nel caso di specie co-amministratore della società odierna opponente ai tempi delle consegne della merce di cui si discute era anche (cfr. visura storica in atti, doc. 8 di Controparte_4
parte opposta) e non ha dedotto la diversità delle firme risultanti dai documenti di Parte_1
trasporto (docc. da 4 a 8 allegati al ricorso monitorio) anche rispetto alle sottoscrizioni di tale co- amministratore ratione tempore.
D'altro canto nel presente giudizio l'odierna parte opposta ha anche prodotto la messagistica intercorsa tra e l'agente di vendita della (doc. 31), comprovante Controparte_4 CP_1 Controparte_3 le avvenute richieste di forniture di prodotti alimentari da parte dell'odierna opponente all'opposta – anche - nel periodo di emissione delle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio. L'odierna parte opponente non ha specificamente contestato la conformità di tale documentazione ai messaggi originali e pertanto, in mancanza di specifiche contestazioni dell'opponente (art. 2712 c.c.), essa deve ritenersi Co probante rispetto agli ordini effettuati da a di Parte_1 CP_1 Controparte_1
consegna della merce per il cui pagamento è causa.
Quanto, infine, all'allegazione secondo cui tra le parti non vi fosse un accordo sul prezzo, essa deve ritenersi infondata, poiché il prezzo di vendita dei prodotti alimentari consegnati era riportato analiticamente nei documenti di trasporto firmati dal destinatario della merce. L'opponente, peraltro, non ha nemmeno allegato la non congruità del prezzo praticato rispetto a quello di mercato (art. 1474
c.c.).
L'opposizione è, pertanto, infondata e va rigettata.
pagina 3 di 4 2. Le spese di lite seguono la soccombenza di e vengono liquidate, in favore di Parte_1 [...]
come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 e Controparte_1
successive modifiche (scaglione fino ad euro 26.000,00, valore medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in persona del giudice dott. Pierpaolo Galante, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel presente giudizio, ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 287/2024, emesso dall'intestato Tribunale il 3/4/2024 nel procedimento n. 639/2024 R.G., che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., Controparte_1
c.p.a. e spese generali come per legge se dovute.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti in esso menzionati, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003.
Ravenna, 17/4/2025
Il Giudice
Dott. Pierpaolo Galante
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del giudice dott.
Pierpaolo Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 1105/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, vertente
TRA
( ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Filippi presso il cui studio – e domicilio digitale
- è elettivamente domiciliata in Rimini (RN), viale Regina Email_1
Margherita n. 86, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante , rappresentata e difesa dall'Avv. Gerardo Arenella presso il cui studio è CP_2
elettivamente domiciliata in Ravenna, via Michele Pascoli n. 20, in virtù di procura allegata al ricorso monitorio
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da citazione in opposizione al decreto ingiuntivo opposto e da verbale d'udienza odierno, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 287/2024, emesso il 3/4/2024 nel procedimento n. 639/2024 R.G., con cui le fu intimato il pagamento della somma di € 12750,38, oltre interessi e spese, a favore di di CP_1
pagina 1 di 4 e a titolo di prezzo dovuto per le forniture di prodotti alimentari avvenute nel CP_1 CP_1
periodo settembre-novembre 2023.
A fondamento dell'opposizione l'opponente ha dedotto, in sintesi, di non aver richiesto, né ricevuto le forniture portate dalle fatture poste a fondamento della domanda monitoria ed ha disconosciuto le sottoscrizioni riportate sui ddt depositati dalla parte attrice in senso sostanziale;
che, inoltre, non esistesse alcun accordo sui prezzi applicati alla vendita della merce.
Pertanto l'opponente ha chiesto di “dichiarare nullo, illegittimo e comunque revocare con ogni ritenuta statuizione il decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni esposte in narrativa e dichiarare che nulla
è dovuto da a nessuna ragione o titolo” o, in subordine, “nella denegata ipotesi in Parte_1 cui fosse accertato un credito in favore dell'opposta limitare la condanna al pagamento delle somme che risulteranno se del caso dovute all'esito della espletanda istruttoria”, in ogni caso con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7/7/2024 si è costituita Controparte_1
la quale ha dedotto, tra altro, che la merce fosse stata ordinata all'agente di vendita di essa
[...] deducente, , da chef del ristorante “Antica Trattoria all'Orto” Controparte_3 Controparte_4
nonché socio e co-amministratore della odierna società opponente, e consegnata presso il ristorante
“Antica Trattoria all'Orto”.
Pertanto l'opposta ha chiesto rigettarsi l'opposizione avversaria e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza odierna di comparizione delle parti, acquisita documentazione varia, ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni ed ordinata la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
1. È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
il giudice dell'opposizione, inoltre, non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i. - tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese - ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
pagina 2 di 4 È altresì noto che per diritto vivente il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente (cfr., tra altre, Cass. sent. n. 7240/2019).
Ebbene, nel caso di specie l'odierna parte opposta ha prodotto, sin dalla domanda monitoria, i documenti di trasporto dei prodotti alimentari indicati nelle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio (cfr. i docc. da 4 ad 8 allegati al ricorso), recanti l'indicazione del destinatario della merce, nonché l'analitica descrizione della stessa, le quantità ed i prezzi. Tali documenti di trasporto risultano anche sottoscritti dal destinatario.
Il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte ai ddt non può considerarsi, invece, efficacemente esperito, poiché nel caso di specie co-amministratore della società odierna opponente ai tempi delle consegne della merce di cui si discute era anche (cfr. visura storica in atti, doc. 8 di Controparte_4
parte opposta) e non ha dedotto la diversità delle firme risultanti dai documenti di Parte_1
trasporto (docc. da 4 a 8 allegati al ricorso monitorio) anche rispetto alle sottoscrizioni di tale co- amministratore ratione tempore.
D'altro canto nel presente giudizio l'odierna parte opposta ha anche prodotto la messagistica intercorsa tra e l'agente di vendita della (doc. 31), comprovante Controparte_4 CP_1 Controparte_3 le avvenute richieste di forniture di prodotti alimentari da parte dell'odierna opponente all'opposta – anche - nel periodo di emissione delle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio. L'odierna parte opponente non ha specificamente contestato la conformità di tale documentazione ai messaggi originali e pertanto, in mancanza di specifiche contestazioni dell'opponente (art. 2712 c.c.), essa deve ritenersi Co probante rispetto agli ordini effettuati da a di Parte_1 CP_1 Controparte_1
consegna della merce per il cui pagamento è causa.
Quanto, infine, all'allegazione secondo cui tra le parti non vi fosse un accordo sul prezzo, essa deve ritenersi infondata, poiché il prezzo di vendita dei prodotti alimentari consegnati era riportato analiticamente nei documenti di trasporto firmati dal destinatario della merce. L'opponente, peraltro, non ha nemmeno allegato la non congruità del prezzo praticato rispetto a quello di mercato (art. 1474
c.c.).
L'opposizione è, pertanto, infondata e va rigettata.
pagina 3 di 4 2. Le spese di lite seguono la soccombenza di e vengono liquidate, in favore di Parte_1 [...]
come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 e Controparte_1
successive modifiche (scaglione fino ad euro 26.000,00, valore medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in persona del giudice dott. Pierpaolo Galante, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel presente giudizio, ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 287/2024, emesso dall'intestato Tribunale il 3/4/2024 nel procedimento n. 639/2024 R.G., che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., Controparte_1
c.p.a. e spese generali come per legge se dovute.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti in esso menzionati, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003.
Ravenna, 17/4/2025
Il Giudice
Dott. Pierpaolo Galante
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