Art. 12.
Il Ministero del commercio con l'estero di concerto con il Ministero del tesoro ed il Ministero degli affari esteri puo' autorizzare gli Istituti e le Aziende di credito di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , ad operare da soli o in consorzio tra loro e con enti o banche esteri per la concessione a Stati o banche centrali esteri di crediti finanziari destinati al consolidamento ed allo sviluppo economico di detti Stati.
Per le operazioni previste al comma precedente puo' essere autorizzata anche la corresponsione di contributi agli interessi a favore degli Istituti ed Aziende di credito italiani stessi.
Alle operazioni di cui al primo comma si estendono le disposizioni previste per le operazioni di cui all'articolo 8. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
Il Ministero del commercio con l'estero di concerto con il Ministero del tesoro ed il Ministero degli affari esteri puo' autorizzare gli Istituti e le Aziende di credito di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , ad operare da soli o in consorzio tra loro e con enti o banche esteri per la concessione a Stati o banche centrali esteri di crediti finanziari destinati al consolidamento ed allo sviluppo economico di detti Stati.
Per le operazioni previste al comma precedente puo' essere autorizzata anche la corresponsione di contributi agli interessi a favore degli Istituti ed Aziende di credito italiani stessi.
Alle operazioni di cui al primo comma si estendono le disposizioni previste per le operazioni di cui all'articolo 8. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.