TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/12/2025, n. 2557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2557 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice Dott.ssa Maria Concetta
Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1494 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nata il [...] a [...], NJ, USA, difesa e rappresentata Parte_1 dall'Avv. Antonio Rossi del Foro di Salerno, presso il cui studio è domiciliata, giusta procura speciale alle liti in atti;
- RICORRENTE -
E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-
RESISTENTE-
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga Controparte_1 dichiarato lo status di cittadina italiana, in quanto discendente in linea retta dal cittadino italiano
, nato il giorno 10.07.1890 a San Donato di Ninea (CS) (doc. n. 1) ed emigrato Persona_1 negli Stati Uniti, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana (doc. n. 2) ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino all'odierna ricorrente. In particolare, la ricorrente ha rappresentato che contraeva matrimonio Persona_1 con in data 15.02.1914 (doc. n. 3) e dalla loro unione coniugale nasceva il Controparte_2
03.11.1929, (doc. n. 5). Persona_2
In prosieguo, contraeva matrimonio con in data Persona_2 Persona_3
23.01.1949 (doc. n. 6) e dalla loro unione coniugale nasceva il 29.03.1950 Persona_4
(doc. n. 7).
In data 10.02.1971, contraeva matrimonio con Persona_4 Persona_5
(doc. n. 8) e dalla loro unione coniugale nasceva il 15.10.1973 l'odierna ricorrente Parte_2
(doc. n.9), sposata con il giorno 06.06.2009 (doc. n. 10).
[...] Persona_6
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_1 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. In via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede non ha depositato conclusioni
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 27 ottobre 2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa della ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
Preliminarmente, si rappresenta che la richiesta formulata dall'Avvocatura dello Stato, volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo in attesa della pronuncia della Corte
Costituzionale, risulta superata dalla definizione del giudizio dinanzi al Giudice delle Leggi.
Con sentenza n. 142/2025, infatti, la Corte ha dichiarato inammissibili e infondate le diverse questioni di legittimità costituzionale ivi sollevate.
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.L. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo dell'odierna ricorrente era originario di San Donato di Ninea (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero della ricorrente, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che il soggetto interessato debba chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani negli Stati Uniti, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_3
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_4 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del
2008).
D'altronde, la parte ricorrente ha dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia degli
Stati Uniti D'America -territorialmente competente per la rispettiva residenza-, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa (doc. n. 11).
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
Inoltre, né la ricorrente, né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico-consolari italiane e apostillati.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, la ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadina italiana in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato negli Stati Uniti.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalla parte ricorrente, la quale ha depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione statunitense del sig. (doc. 2), unitamente agli ulteriori atti di nascita dei Persona_1 discendenti, sino all'odierna ricorrente.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni Controparte_1 trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo di cittadina italiana della Pt_5 ricorrente;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di Controparte_1 procedere all' iscrizione, trascrizione e annotazione di legge, nei registri dello stato civile, della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 27-10-2025
La Giudice dott.ssa Maria Concetta Belcastro