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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/07/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1761/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1761/2024 R.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 7/7/2025; promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Alessandro Specchi n. 11, elettivamente domiciliata in Vizzini, via San Giovanni n. 70, presso lo studio dell'avv. Marisa De Corrado, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
C.F. ), nato a [...], il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Siracusa, alla Piazza Santa Lucia n.16, elettivamente domiciliato in Siracusa, via Francesco Accolla 39, presso lo studio dell'avv. Gabriella Mazzone, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente pagina 1 di 3 con l'intervento del pubblico ministero;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15/5/2024, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con il resistente in Siracusa, il 20/7/2009, (Atto iscritto nei
Registri dello stato civile del medesimo Comune, Anno 2009, Parte I, Serie, N. 94).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con in data 20/7/2009 in Siracusa;
CP_1
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- di essersi separata consensualmente dal marito con verbale omologato con decreto n. 261/2023 del
19/9/2023;
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata.
Con decreto del 28/5/2024 il Presidente delegato ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 4/2/2025, fissando il termine del 31/10/2024 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 45 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Con successivo decreto del 15/10/2024, la causa veniva successivamente rinviata d'ufficio all'udienza del 13/5/2025.
Con comparsa dell'1/5/2025 si costituiva in giudizio il resistente, il quale non si opponeva alla declaratoria ex adverso formulata e chiedeva la trasformazione del rito in congiunto.
All'udienza suindicata, il Giudice accoglieva la richiesta di rinvio formulata dalla ricorrente con istanza depositata il 12/5/2025 e reiterata in sede d'udienza, e la causa veniva differita all'udienza del 7/7/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti - poneva quindi la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un pagina 2 di 3 periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile fra il signor e la signora CP_1 Parte_1
, celebrato in Siracusa il 20/07/2009, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
[...]
Siracusa dell'anno 2009, atto n. 94, parte I, con ordine ai competenti ufficiali dello stato civile di procedere alle annotazioni di legge,
2) nulla disporre in merito all'assegno divorzile dell'un coniuge in favore dell'altro, in quanto entrambi economicamente autosufficienti,
3) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dichiarando altresì di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, a qualsiasi titolo. I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare al vincolo di solidarietà ex art. 13 della legge professionale forense.”
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , in Parte_1 CP_1
Siracusa, il 20/7/2009, (Atto iscritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune, Anno 2009,
Parte I, Serie, N. 94), alle medesime condizioni della separazione.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 10/7/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1761/2024 R.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 7/7/2025; promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Alessandro Specchi n. 11, elettivamente domiciliata in Vizzini, via San Giovanni n. 70, presso lo studio dell'avv. Marisa De Corrado, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
C.F. ), nato a [...], il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Siracusa, alla Piazza Santa Lucia n.16, elettivamente domiciliato in Siracusa, via Francesco Accolla 39, presso lo studio dell'avv. Gabriella Mazzone, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente pagina 1 di 3 con l'intervento del pubblico ministero;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15/5/2024, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con il resistente in Siracusa, il 20/7/2009, (Atto iscritto nei
Registri dello stato civile del medesimo Comune, Anno 2009, Parte I, Serie, N. 94).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con in data 20/7/2009 in Siracusa;
CP_1
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- di essersi separata consensualmente dal marito con verbale omologato con decreto n. 261/2023 del
19/9/2023;
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata.
Con decreto del 28/5/2024 il Presidente delegato ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 4/2/2025, fissando il termine del 31/10/2024 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 45 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Con successivo decreto del 15/10/2024, la causa veniva successivamente rinviata d'ufficio all'udienza del 13/5/2025.
Con comparsa dell'1/5/2025 si costituiva in giudizio il resistente, il quale non si opponeva alla declaratoria ex adverso formulata e chiedeva la trasformazione del rito in congiunto.
All'udienza suindicata, il Giudice accoglieva la richiesta di rinvio formulata dalla ricorrente con istanza depositata il 12/5/2025 e reiterata in sede d'udienza, e la causa veniva differita all'udienza del 7/7/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti - poneva quindi la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un pagina 2 di 3 periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile fra il signor e la signora CP_1 Parte_1
, celebrato in Siracusa il 20/07/2009, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
[...]
Siracusa dell'anno 2009, atto n. 94, parte I, con ordine ai competenti ufficiali dello stato civile di procedere alle annotazioni di legge,
2) nulla disporre in merito all'assegno divorzile dell'un coniuge in favore dell'altro, in quanto entrambi economicamente autosufficienti,
3) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dichiarando altresì di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, a qualsiasi titolo. I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare al vincolo di solidarietà ex art. 13 della legge professionale forense.”
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , in Parte_1 CP_1
Siracusa, il 20/7/2009, (Atto iscritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune, Anno 2009,
Parte I, Serie, N. 94), alle medesime condizioni della separazione.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 10/7/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3