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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 2635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2635 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4871/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4871/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
12.08.1982, con il patrocinio dell'avv. Claudio Iovane, con elezione di domicilio E presso il difensore (Pec: .salerno. ); Email_1 CP_2
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...] Controparte_3 C.F._2 il 18.02.1986 con il patrocinio dell'avv. Marianna Rita De Cinque, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec:
); Email_3
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.04.2024, e Controparte_1
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi Controparte_3 sentire pronunciare la loro separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando di avere contratto matrimonio in Anacapri (NA) in data 08.07.2023
e precisando che dall'unione non erano nati figli. Deducevano, a fondamento della 2 domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi.
Con sentenza non definitiva n. 175/2025 pubblicata il 10.01.2025, l'intestato
Tribunale dichiarava la separazione personale delle parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e, con separata ordinanza, disponeva la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
All'esito dell'udienza del 30.10.2025, svoltasi con modalità cartolari, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti, che di seguito integralmente si riportano: “dichiarare con sentenza definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Anacapri (NA) in data
8.7.2023, e trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto
Comune con atto n. 8, parte 2, serie A, anno 2023, ordinandone l'annotazione a margine con ogni ulteriore incombenza;
II nulla disporre a titolo di assegno divorzile ovvero per altra causale, a favore dell'uno o dell'altro coniuge, per carenza dei presupposti ed in ogni caso per essere entrambi lavorativamente occupati ed economicamente autosufficienti. La casa coniugale sita in Roma alla
Via Pavia n.22, di proprietà esclusiva della signora Controparte_3 continuerà a rimanere nella sua disponibilità' esclusiva con tutto quanto in essa contenuto, che resta di proprietà esclusiva della signora le parti CP_3 dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo e/o ragione. III. compensare, per patto espresso, anche le spese del pronunciamento divorzile, ferma e ribadita la rinuncia al vincolo di solidarietà”.
Ebbene, dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett.
b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Dalla lettura degli atti di causa nulla osta alla conferma delle condizioni di divorzio proposte dai coniugi, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle clausole accessorie previste nell'accordo che esulano dal contenuto essenziale all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g. 3
4871/2024, preso atto della sentenza parziale n. 175/2025 intervenuta tra e , così provvede: Controparte_1 Controparte_3
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Anacapri
(NA) in data 08.07.2023 tra e Controparte_1 CP_3
;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Anacapri (NA) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023, atto n. 8, parte II, serie A);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
11.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4871/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
12.08.1982, con il patrocinio dell'avv. Claudio Iovane, con elezione di domicilio E presso il difensore (Pec: .salerno. ); Email_1 CP_2
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...] Controparte_3 C.F._2 il 18.02.1986 con il patrocinio dell'avv. Marianna Rita De Cinque, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec:
); Email_3
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.04.2024, e Controparte_1
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi Controparte_3 sentire pronunciare la loro separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando di avere contratto matrimonio in Anacapri (NA) in data 08.07.2023
e precisando che dall'unione non erano nati figli. Deducevano, a fondamento della 2 domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi.
Con sentenza non definitiva n. 175/2025 pubblicata il 10.01.2025, l'intestato
Tribunale dichiarava la separazione personale delle parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e, con separata ordinanza, disponeva la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
All'esito dell'udienza del 30.10.2025, svoltasi con modalità cartolari, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti, che di seguito integralmente si riportano: “dichiarare con sentenza definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Anacapri (NA) in data
8.7.2023, e trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto
Comune con atto n. 8, parte 2, serie A, anno 2023, ordinandone l'annotazione a margine con ogni ulteriore incombenza;
II nulla disporre a titolo di assegno divorzile ovvero per altra causale, a favore dell'uno o dell'altro coniuge, per carenza dei presupposti ed in ogni caso per essere entrambi lavorativamente occupati ed economicamente autosufficienti. La casa coniugale sita in Roma alla
Via Pavia n.22, di proprietà esclusiva della signora Controparte_3 continuerà a rimanere nella sua disponibilità' esclusiva con tutto quanto in essa contenuto, che resta di proprietà esclusiva della signora le parti CP_3 dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo e/o ragione. III. compensare, per patto espresso, anche le spese del pronunciamento divorzile, ferma e ribadita la rinuncia al vincolo di solidarietà”.
Ebbene, dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett.
b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Dalla lettura degli atti di causa nulla osta alla conferma delle condizioni di divorzio proposte dai coniugi, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle clausole accessorie previste nell'accordo che esulano dal contenuto essenziale all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g. 3
4871/2024, preso atto della sentenza parziale n. 175/2025 intervenuta tra e , così provvede: Controparte_1 Controparte_3
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Anacapri
(NA) in data 08.07.2023 tra e Controparte_1 CP_3
;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Anacapri (NA) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023, atto n. 8, parte II, serie A);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
11.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI