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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/05/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1173/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
27/02/2025 da:
Parte_1
con l'avv. SALVADOR MARILISA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. SALVADOR MARILISA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
17/04/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24/10/1999 tra i coniugi
, nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nata a [...]À DI PIAVE (VE) il 04/01/1974 , matrimonio trascritto al n. 105, Parte II, Serie
A, Anno 1999 del registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN DONA' DI PIAVE, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa, con obbligo al reciproco rispetto;
2) il figlio minore affidato in modo condiviso a entrambi i genitori, precisando che le decisioni Per_1
più importanti circa la sua crescita e la sua educazione saranno prese dai genitori di comune accordo;
la residenza preferenziale del figlio sarà con la madre presso la casa coniugale di AR (TV). Il signor potrà vedere e tenere con sé in ragione dell'età del figlio, secondo le modalità Pt_1 Per_1
che concorderà con lo stesso e previa comunicazione alla SI;
Pt_2
3) il signor è tenuto a versare alla SI , a titolo di contributo per il mantenimento Pt_1 Pt_2
del figlio entro il giorno 16 (sedici) di ciascun mese, la somma mensile complessiva di Euro Per_1
600,00= (seicento/00), da aggiornare annualmente sulla base degli indici ISTAT, mediante bonifico da effettuarsi sul conto corrente della SI;
Pt_2
4) il signor provvederà a pagare integralmente la retta scolastica dell'istituto “Collegio Pt_1
2 Brandolini-Rota” di Oderzo a beneficio del figlio Per_1
5) quando andrà all'Università i signori e stabiliscono che l'assegno di Per_1 Pt_2 Pt_1
mantenimento sarà sostituito con l'impegno da parte del signor al mantenimento di Pt_1 Per_1
presso la sede universitaria che il figlio sceglierà;
6) la SI si impegna a contribuire, con l'importo di € 3.000,00= (tremila/00) da versare Pt_2
alla E.F. Educational Foundation for Foreign Study Ltd. La somma residua, che si renderà necessaria per il semestre che il figlio rascorrerà negli Stati Uniti nel corso della quarta superiore, sarà a Per_1
carico del signor;
Parte_1
7) il signor si impegna a provvedere al pagamento del canone d'affitto per la figlia Pt_1 Per_2
studentessa universitaria, per l'immobile in cui abita a Milano, e alle spese relative al vivere fuori sede;
8) il pagamento delle tasse universitarie per la figlia sarà a carico dei genitori al 50%, tenuto Per_2
conto dell'ISEE più basso fra gli stessi;
9) il signor e la signor contribuiranno alle spese straordinarie relative ai figli nella Pt_1 Pt_2
misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
Le spese straordinarie superiori a euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascuna voce di spesa annuale, elevabili a seconda delle capacità reddituali dei genitori, e quelle relative a eventuali cure di
“medicina non convenzionale”, devono essere comunicate preventivamente ed autorizzate da entrambi i genitori;
10) i signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver Pt_2 Pt_1
nessuna rispettiva pretesa a titolo di mantenimento a cui pertanto rinunciano;
11) i signori e sono autorizzati a richiedere il rilascio del passaporto, anche per il figlio Pt_2 Pt_1
minore Per_1
12) il signor si impegna a sostenere integralmente le spese legali relative alla cessazione degli Pt_1
effetti civili del matrimonio.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
3 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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