Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 4361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4361 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio
Alla udienza del 04/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6228/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore Giannattasio e Andrea Parte_1
Giannattasio
Contro
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, ai
[...]
sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal dott Vincenzo Romano
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.3 2024 il ricorrente chiedeva dichiararsi l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia con conseguente disapplicazione 1) del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del 15 Marzo 2001 e delle allegate note comuni nella parte in cui
(Art. 7) non prevede il riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti
(R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali;
2) del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 31 Agosto 1999 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art 25) individua come destinatari della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) i soli Docenti assunti
2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite nel seguenti periodo di servizio dal 2021 al 2022 per l'ammontare di un credito complessivo di € 1.558,86,
Esponeva di avere prestato servizio come docente di scuola secondaria e di avere stipulato plurimi contratti a tempo determinato nel periodo indicato, e di non avere ricevuto la retribuzione professionale docenti introdotta dal CCNL comparto Scuola del
15 Marzo 2001 con le modalità applicative previste all'art 25 del CCNI del 31.08.1999,
Rilevava che tali disposizioni prevedevano l'emolumento solo in favore dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato per la durata dell'intero anno scolastico in violazione del principio di non discriminazione così come armonizzato e recepito nel nostro ordinamento sulla base della clausola 4 dell'accordo Quadro.
Si sono costituite le resistenti chiedendo il rigetto della domanda
Il ricorso è fondato a va pertanto accolto.
Aderendo ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alla decisione della Suprema Corte n
20015 del 2018, nonché a quanto statuito anche nella sentenza n. 2207/20 del Tribunale di Napoli e 1664/20 del Tribunale di Palermo, e 3993/2021 del Tribunale di Napoli ,alle cui argomentazioni ci si riporta , , si osserva che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999...".
Tale ultima disposizione individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinando va le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso.
L'emolumento in questione è considerato da giurisprudenza costante elemento fisso e continuativo della retribuzione ed in quanto tale rientra nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
La clausola 4 dell'Accordo quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa "ha carattere incondizionato" e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, "che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione", "disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno" (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C-307/05, De. Ce. Al.;8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.); e 55).
La necessità di un trattamento differente tra lavoratori, così come descritta dalla Corte europea, non può identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso.
I suddetti elementi possono risultare, invece, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro" (sent. 18/12/2012 in causa pt. 50-51 e precedenti in essa richiamati). Per_1
Le amministrazioni hanno invocato, a sostegno delle proprie ragioni, pronunce antecedenti al detto pronunciato della Suprema Corte, e non hanno allegato concrete ragioni che possano giustificare nel caso de quo una significativa diversificazione del trattamento economico applicato.
Ne consegue che deve optarsi per una interpretazione delle norme contrattuali che armonizzi la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario.
Pertanto si deve affermare, conformemente a quanto sostenuto dalla Suprema Corte nelle citata sentenza, “che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale”.
In applicazione di tale ultima disposizione secondo cui il trattamento deve essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio", la ricorrente ha diritto a quanto richiesto in ricorso e l'amministrazione scolastica ha l'obbligo di riconoscere tale importo computato secondo i criteri indicati, vertendo le contestazioni di parte resistente unicamente sul principio di diritto applicabile, e non sullo svolgimento, da parte della ricorrente, di attività di docenza in virtù di supplenze temporanee per i periodi di cui in ricorso.
Sulla somma riconosciuta decorrono i soli interessi legali. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) dichiara il diritto della ricorrente a percepire il trattamento di cui all'art 7 del CCNL
15.3.2001 per i periodi indicati in premessa, e il correlativo obbligo della
Amministrazione scolastica convenuta di riconoscere in favore dell'istante la somma di
€ 1.558,86, oltre gli interessi legali dalla maturazione delle singole poste creditorie mensilmente maturate al soddisfo;
b) condanna parti resistenti al rimborso delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 850,00 oltre €. 49,00 per esborsi, ed oltre CPA, IVA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Così deciso in data 04/06/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio