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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 9130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9130 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto
Peluso, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 8038 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.), e vertente
T R A
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. (C.F. , Parte_2 C.F._1
elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale
Is. E/5 presso lo studio dell'avv. Nicola Palladino (C.F. 2
) che la rappresenta e difende in virtù di C.F._2
procura in calce all'atto introduttivo
- OPPONENTE -
E
(p.iva ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
suo legale rappresentante p.t. Controparte_2
elettivamente domiciliata in Ercolano (Na) alla via
Panoramica nr.133 presso lo studio dell'avv. Ventura Di
Tuoro (C.F. ) in virtù di procura allegata C.F._3
in atti
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Pt_1
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto
[...]
azionato in forza del decreto ingiuntivo n. 967/2023,
provvisoriamente esecutivo, emesso in data 1.2.2023, con cui il Tribunale di Napoli ingiungeva all'odierna opponente di pagare la somma di euro 115.493,24 in favore della società per omesso versamento Controparte_1
delle fatture emesse per la fornitura di merci. 3
A sostegno della presente opposizione, l'istante contestava la proponibilità del precetto in parola lamentando il difetto della procura alle liti a corredo dello stesso,
nonché, tra l'altro, l'omissione dell'avvertimento richiesto dall'art. 480, comma I, c.p.c. Evidenziava,
inoltre, che con ordinanza resa il 14.11.2023 nel giudizio recante R.G. n. 8004/2023, il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott.ssa Stravino, sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 967/2023,
titolo su cui si fondava l'atto di precetto.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio la società che, Controparte_1
eccependo la palese infondatezza della domanda, ne chiedeva l'integrale rigetto con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità della pretesa creditoria azionata. Dava prova di aver notificato copia del decreto ingiuntivo e del precetto, dopo diversi tentativi non andati a buon fine, per il tramite di raccomandata A/R n.
688409840220 di avvenuto deposito ai sensi dell'art.140
c.p.c. Concludeva come in atti, il tutto con vittoria di spese di lite.
Disattesa la richiesta di sospensione del processo ex art. 4
all'udienza del 18.09.2025 la causa è stata posta in decisione.
Così esposti i fatti di causa e le domande delle parti e delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
L'opposizione è risultata fondata e deve pertanto essere accolta.
Appare opportuno evidenziare come nel presente giudizio assuma rilievo il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, adottato dal
Tribunale di Napoli con l'ordinanza del 14.11.2023 nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Invero, detta sospensione determina l'inefficacia del precetto, allo stato fondato su un titolo la cui efficacia esecutiva è sospesa.
Nel merito, il primo motivo di opposizione si rivela del tutto infondato. Sul punto, giova sottolineare che per giurisprudenza costante e prevalente all'atto di precetto nel quale la procura è richiamata e non allegata non va comminata la sanzione di inesistenza giuridica dell'atto,
trattandosi di adempimento non richiesto da alcuna norma di legge (cfr. Tribunale di Napoli sent. n. 12051/2014). Il
principio consolidato in giurisprudenza è quello secondo 5
cui: “l'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla
parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un
difensore necessariamente munito di procura alle liti, non
trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove
sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore
dell'istante pur essendo sfornito di procura alle liti,
esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento
successivo - fino al momento della costituzione nel
giudizio di opposizione proposto dal debitore - della
medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che
manifesti la volontà di avvalersene”. (cfr. Cassazione,
sent. n. 10497/2006). Ebbene, nei fatti di causa si rileva,
agli atti, la presenza e regolarità della procura alle liti del procuratore di parte opposta.
Del pari è destituito di fondamento il secondo motivo di doglianza, costituito dalla omissione, nel precetto opposto, dell'avvertimento previsto dal comma I dell'art. 480 c.p.c. a mente del quale il precetto deve contenere:
“l'avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione
forzata”. Invero, la giurisprudenza prevalente ritiene che tale mancanza non determina nullità del precetto.
Al contrario, quando il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo, come nella fattispecie, l'art. 654 6
c.p.c. impone di menzionare a pena di nullità (Cass. 2-3-
2006, n. 4649, e 1-12-2000, n. 15364) sia il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto sia l'apposizione della formula esecutiva in quanto la completa identificazione del titolo sostituisce, in forza dell'art. 654 c.p.c. la notifica dello stesso, sicché, in assenza di tali indicazioni, l'atto è viziato ex art. 480 c.p.c.,
producendosi una nullità equivalente a quella che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per il raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione (Cass. 18-8-2023, n. 24821). Si precisa che il decreto ingiuntivo e l'atto di precetto opposto sono stati emessi in data antecedente all'entrata in vigore del
D.Lgs. 149/2022 per cui si applica la disciplina precedente alla riforma citata.
Alla luce delle esposte ragioni, la presente opposizione va accolta, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando,
così provvede: 7
a) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inefficacia del precetto impugnato;
b) condanna l'opposta al Controparte_1
pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore della che si liquidano in euro Parte_1
3.300,00 di cui € 800,00 per spese ed € 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA
come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Napoli, 13/10/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
295 c.p.c., giusta ordinanza del giorno 6.03.2024,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto
Peluso, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 8038 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.), e vertente
T R A
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. (C.F. , Parte_2 C.F._1
elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale
Is. E/5 presso lo studio dell'avv. Nicola Palladino (C.F. 2
) che la rappresenta e difende in virtù di C.F._2
procura in calce all'atto introduttivo
- OPPONENTE -
E
(p.iva ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
suo legale rappresentante p.t. Controparte_2
elettivamente domiciliata in Ercolano (Na) alla via
Panoramica nr.133 presso lo studio dell'avv. Ventura Di
Tuoro (C.F. ) in virtù di procura allegata C.F._3
in atti
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Pt_1
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto
[...]
azionato in forza del decreto ingiuntivo n. 967/2023,
provvisoriamente esecutivo, emesso in data 1.2.2023, con cui il Tribunale di Napoli ingiungeva all'odierna opponente di pagare la somma di euro 115.493,24 in favore della società per omesso versamento Controparte_1
delle fatture emesse per la fornitura di merci. 3
A sostegno della presente opposizione, l'istante contestava la proponibilità del precetto in parola lamentando il difetto della procura alle liti a corredo dello stesso,
nonché, tra l'altro, l'omissione dell'avvertimento richiesto dall'art. 480, comma I, c.p.c. Evidenziava,
inoltre, che con ordinanza resa il 14.11.2023 nel giudizio recante R.G. n. 8004/2023, il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott.ssa Stravino, sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 967/2023,
titolo su cui si fondava l'atto di precetto.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio la società che, Controparte_1
eccependo la palese infondatezza della domanda, ne chiedeva l'integrale rigetto con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità della pretesa creditoria azionata. Dava prova di aver notificato copia del decreto ingiuntivo e del precetto, dopo diversi tentativi non andati a buon fine, per il tramite di raccomandata A/R n.
688409840220 di avvenuto deposito ai sensi dell'art.140
c.p.c. Concludeva come in atti, il tutto con vittoria di spese di lite.
Disattesa la richiesta di sospensione del processo ex art. 4
all'udienza del 18.09.2025 la causa è stata posta in decisione.
Così esposti i fatti di causa e le domande delle parti e delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
L'opposizione è risultata fondata e deve pertanto essere accolta.
Appare opportuno evidenziare come nel presente giudizio assuma rilievo il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, adottato dal
Tribunale di Napoli con l'ordinanza del 14.11.2023 nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Invero, detta sospensione determina l'inefficacia del precetto, allo stato fondato su un titolo la cui efficacia esecutiva è sospesa.
Nel merito, il primo motivo di opposizione si rivela del tutto infondato. Sul punto, giova sottolineare che per giurisprudenza costante e prevalente all'atto di precetto nel quale la procura è richiamata e non allegata non va comminata la sanzione di inesistenza giuridica dell'atto,
trattandosi di adempimento non richiesto da alcuna norma di legge (cfr. Tribunale di Napoli sent. n. 12051/2014). Il
principio consolidato in giurisprudenza è quello secondo 5
cui: “l'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla
parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un
difensore necessariamente munito di procura alle liti, non
trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove
sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore
dell'istante pur essendo sfornito di procura alle liti,
esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento
successivo - fino al momento della costituzione nel
giudizio di opposizione proposto dal debitore - della
medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che
manifesti la volontà di avvalersene”. (cfr. Cassazione,
sent. n. 10497/2006). Ebbene, nei fatti di causa si rileva,
agli atti, la presenza e regolarità della procura alle liti del procuratore di parte opposta.
Del pari è destituito di fondamento il secondo motivo di doglianza, costituito dalla omissione, nel precetto opposto, dell'avvertimento previsto dal comma I dell'art. 480 c.p.c. a mente del quale il precetto deve contenere:
“l'avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione
forzata”. Invero, la giurisprudenza prevalente ritiene che tale mancanza non determina nullità del precetto.
Al contrario, quando il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo, come nella fattispecie, l'art. 654 6
c.p.c. impone di menzionare a pena di nullità (Cass. 2-3-
2006, n. 4649, e 1-12-2000, n. 15364) sia il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto sia l'apposizione della formula esecutiva in quanto la completa identificazione del titolo sostituisce, in forza dell'art. 654 c.p.c. la notifica dello stesso, sicché, in assenza di tali indicazioni, l'atto è viziato ex art. 480 c.p.c.,
producendosi una nullità equivalente a quella che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per il raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione (Cass. 18-8-2023, n. 24821). Si precisa che il decreto ingiuntivo e l'atto di precetto opposto sono stati emessi in data antecedente all'entrata in vigore del
D.Lgs. 149/2022 per cui si applica la disciplina precedente alla riforma citata.
Alla luce delle esposte ragioni, la presente opposizione va accolta, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando,
così provvede: 7
a) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inefficacia del precetto impugnato;
b) condanna l'opposta al Controparte_1
pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore della che si liquidano in euro Parte_1
3.300,00 di cui € 800,00 per spese ed € 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA
come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Napoli, 13/10/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
295 c.p.c., giusta ordinanza del giorno 6.03.2024,