(Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso).
Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso puo' chiedere la risoluzione del contratto, se il promittente non gli da' o diminuisce le garanzie pattuite.
[…] Il credito del vitaliziato è garantito, qualora abbia ceduto un bene immobile, dall'ipoteca legale ex art. 2817 c.c.; in caso di cessione di beni mobili o capitali il vitaliziante deve concedere garanzia volontaria ed in mancanza, o in caso di diminuzione delle stesse, il contratto può essere risolto ai sensi dell'art. 1877 c.c.. […]
Leggi di più…[…] Il Collegio individua il termine “cessione” come atecnico ed ambiguo, laddove il nostro ordinamento giuridico prevede la cessione dell'usufrutto (art. 980 c.c.), del credito (art. 1260 c.c.), del contratto (art. 1406 c.c.), di capitali (art. 1872 c.c.), dei beni ai creditori (art. 1877 c.c.), d'azienda (art. 2112 c.c.), ma non un generale istituto di “cessione” di beni patrimoniali, quale sinonimo di trasferimento della proprietà o del godimento. […]
Leggi di più…[…] Esso infatti prevede che il negozio è nullo "se la rendita è costituita per la durata della vita di persona che, al tempo del contratto, aveva già cessato di vivere." Risoluzione Alla risoluzione della rendita vitalizia è dedicato l'art. 1877 c.c. che avviene nel momento in cui il creditore non ottiene le garanzie reali o personali richieste al promittente o costui, una volta concesse, le diminuisce, a discapito così della tutela creditoria. […]
Leggi di più…[…] se le condizioni patrimoniali del vitaliziante sono divenute tali da mettere a rischio il conseguimento della rendita, sospendendo l'esecuzione della prestazione da lui dovuta (articolo 1461 del codice civile); nel caso in cui il vitaliziante non gli offre o gli diminuisce le garanzie pattuite, chiedendo la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1877 del codice civile; quando il debitore vitaliziante fallisce, inserendosi nel suo passivo per un importo pari al valore della rendita (articolo 60 legge fallimentare). […]
Leggi di più…Risolubilità del contratto per inadempimento Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie [Codice civile 1218, 1372, 1492] le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento [Codice civile 1176, 1454] o la risoluzione del contratto [Codice civile 1455, 1618, 1877, 1878, 1976, 1986, 2159], salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno [Codice civile 648, 972, 1223, 1385, 1458, 1479, 1480, 1489, 1492, 1497, 1517, 1867, 1878, 2286, 2652, n. 1]. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione [Codice …
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