Articolo 1877 del Codice civile
Articolo 1876Articolo 1878
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19 aprile 1942
Art. 1877.

(Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso).

Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso puo' chiedere la risoluzione del contratto, se il promittente non gli da' o diminuisce le garanzie pattuite.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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