Sentenza breve 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 30/03/2026, n. 5911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5911 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05911/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00655/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 655 del 2026, proposto da MA NA GI, in qualità di titolare dell’agenzia di viaggi Capo Horn di GI MA NA, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Bagnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero del turismo, in persona del legale Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
previa concessione di idonea misura cautelare,
del decreto della Direzione generale Promozione, investimenti ed innovazione per il turismo, reg. gen. n. 262473, pubblicato in data 14/11/2025, nella parte (art. 1, comma 2, lett. b) in cui dispone la non ammissione della agenzia ricorrente al contributo di cui all’art. 4, comma 1, del d.l. n. 4 del 2022, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, compresa la nota inviata PEC in data 7/1/2026 dall’Ufficio III della Direzione a seguito della richiesta di riesame della esclusione presentata dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero del turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa IR IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
PREMESSO che:
- con avviso pubblico n. 14406/23 del 31 luglio 2023, il Ministero del turismo ha stabilito le modalità applicative per la presentazione delle domande e per l’assegnazione delle risorse di cui all’art. 4, comma 1, del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, destinate, in particolare, a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato nell’anno 2021 di almeno il 30 per cento rispetto alla media del fatturato dell’anno 2019;
- con decreto del Segretario generale del Ministero del turismo n. 27916/23 del 30 ottobre 2023, l’agenzia di viaggi Capo Horn di GI MA NA è stata ammessa, tra gli altri, al contributo in questione (per euro 27.425,77), da intendersi, secondo quanto precisato all’art. 1 del medesimo decreto, quale “ contributo teorico ” in quanto “ subordinato all’esito positivo dei controlli per la verifica delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di legittimazione stabiliti dal decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 giugno 2023, prot. n. 12331/23, nonché dall’Avviso pubblico del 31 luglio 2023, prot. n. 14406/23, così come integrato dall’Avviso del 14 settembre 2023, prot. n. 19062/23, nonché alle condizioni che verranno stabilite nella Decisione della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ”;
- in esito allo svolgimento di approfondimenti istruttori, tale decreto di assegnazione dei contributi “teorici” è stato successivamente riformato, da ultimo con il decreto direttoriale n. 107861/25 del 18 marzo 2025, e l’agenzia di viaggi Capo Horn di GI MA NA è risultata “ ammessa con riserva ” al contributo, per l’importo di euro 26.546,05, dovendo essere acquisiti elementi di verifica circa il possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 2, lett. d), del decreto attuativo n. 12331/23 del 28 giugno 2023 (“ essere in regola con gli obblighi di protezione in caso d’insolvenza o fallimento nonché essere in possesso di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per tutte le annualità dal 2019 al 2023 ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79 come modificato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62 ”);
- con il decreto direttoriale indicato in epigrafe, recante riforma del citato n. 107861/25 del 18 marzo 2025, l’agenzia di viaggi Capo Horn è stata infine esclusa dal contributo, figurando tra i soggetti che non sono stati ammessi in quanto “ i moduli di perizia trasmessi non risultano conformi rispetto alle richieste di soccorso istruttorio ex articolo 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/90 attivato dalla Direzione ”;
PREMESSO, altresì, che avverso tale ultimo decreto la sig.ra MA NA GI è insorta con l’odierno ricorso, notificato il 13 gennaio 2026 e depositato il 19 gennaio 2026, lamentando il grave difetto di istruttoria da cui sarebbe affetto il provvedimento per avere il Ministero del turismo “ omesso di considerare elementi istruttori rilevanti, quali la perizia del revisore legale Dott. Giuseppe Cormio di Molfetta, trasmessa dalla ricorrente con pec in data 16.07.2025, che conteneva espressamente la selezione della prima opzione richiesta ai fini dell’ammissione al contributo ”;
RILEVATO che:
- in data 21 gennaio 2026 si è costituito in giudizio il Ministero del turismo, depositando poi una memoria difensiva e alcuni documenti;
- alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026, fissata per l’esame dell’incidentale domanda cautelare, è stato dato avviso alle parti della possibilità di definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta in decisione;
CONSIDERATO che dalla documentazione agli atti di causa emerge che, a seguito dell’ammissione della ricorrente “con riserva”, per la ragione sopra indicata, il procedimento ha avuto, in sostanza, il seguente sviluppo:
- con PEC del 9 luglio 2025 il Ministero del turismo ha attivato il soccorso istruttorio nei confronti della ricorrente, invitandola a produrre, entro e non oltre il termine di quindici dalla ricezione della comunicazione, l’allegato modello di perizia giurata attestante il possesso dei requisiti previsti dal decreto n. 12331/23 e dall’Avviso pubblico, debitamente compilato e sottoscritto da un professionista esterno e indipendente, iscritto nel Registro dei revisori legali (doc 15 depositato dal Ministero il 26 gennaio 2026);
- con decreto direttoriale n. 207928/25 del 10 luglio 2025 il Ministero del turismo ha assunto le seguenti determinazioni: in primo luogo, ha prorogato e uniformato il termine ultimo per la trasmissione della perizia in riscontro al soccorso istruttorio, fissandolo per tutti gli operatori economici al 12 settembre 2025; in secondo luogo, ha previsto “ in aggiunta al modulo di perizia giurata, già trasmesso dalla Direzione a mezzo di posta elettronica certificata ai n. 1.883 soggetti indicati con la dicitura Ammessi con riserva ”, tra cui l’agenzia di viaggi Capo Horn di GI MA NA, “ la modalità di presentazione della documentazione, mediante, anche perizia asseverata , […] secondo il format allegato al presente Decreto, per farne parte integrale e sostanziale ”;
- in riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio del 9 luglio 2025, la ricorrente, con PEC del 16 luglio 2025, ha trasmesso il modulo di perizia giurata, utilizzando quello allegato a detta richiesta e compilandolo in tutte le sue parti, ivi compresa la selezione dell’opzione recante la dicitura “ L’operatore economico non è stato soggetto a rilievi per il possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 2, lett. d) del decreto prot. n. 12331/23 come da allegato al decreto del Direttore generale Promozione, investimenti e innovazione per il turismo del 18 marzo 2025, prot. n. 107861/25 ” (doc. 16 depositato dal Ministero il 26 gennaio 2026);
- la stessa ricorrente, poi, in data 6 agosto 2025, ha trasmesso una seconda perizia, questa volta corredata dal verbale di giuramento prestato dinnanzi al Notaio Zanna di Molfetta ma incompleta per non essere stata contrassegnata nessuna delle tre opzioni relative al possesso del requisito di cui al ridetto art. 2, comma 2, lett. d), del decreto n. 12331/23 (doc. 17 depositato dal Ministero il 26 gennaio 2026);
- è seguita, quindi, l’adozione del decreto qui impugnato;
CONSIDERATO, inoltre, che, con PEC del 30 dicembre 2025 (doc. 8 depositato dalla ricorrente il 28 gennaio 2026), la ricorrente ha formulato una richiesta di riesame del gravato decreto di esclusione, lamentando la mancata esplicitazione del motivo specifico per cui il modulo di perizia non era stato ritenuto conforme, in riscontro alla quale il Ministero del turismo, con PEC del 7 gennaio 2026, ha rappresentato quanto segue: “ All’interno del modulo di perizia trasmesso in data 16 luglio 2025 non risulta selezionata alcuna opzione proposta per la verifica sul possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 2, lett. d) del decreto prot. n.12331/23. Tale assenza ha comportato l’esclusione dal contributo di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 ” (doc. 9 depositato dalla ricorrente il 28 gennaio 2026);
RITENUTO che da tale riscontro alla richiesta di riesame emerge il manifesto difetto di istruttoria che inficia il provvedimento impugnato, in quanto, come sopra evidenziato, il modulo di perizia trasmesso dalla ricorrente il 16 luglio 2025, in sede di prima risposta al soccorso istruttorio, reca in modo incontestabile la selezione dell’opzione di cui si tratta (doc. 16 del Ministero, cit.), ciò che, del resto, risulta implicitamente ammesso anche dalla difesa erariale laddove, a pag. 13 della memoria difensiva del 22 gennaio 2026, afferma che “ l’Ufficio competente ha avviato i rispettivi controlli sulla documentazione inviata dagli operatori economici in risposta all’attivazione, da parte dell’Amministrazione, dell’istituto del soccorso istruttorio ex articolo 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/90, ritenendo valida la sola certificazione trasmessa in data più recente ”;
CONSIDERATO, a tale ultimo riguardo, che l’argomentazione difensiva secondo cui il Ministero resistente avrebbe escluso la ricorrente dal contributo avendo considerato soltanto la perizia trasmessa il 6 agosto 2025 (effettivamente priva della selezione dell’opzione relativa al possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 2, lett. d), del decreto n. 12331/23), oltre ad essere inammissibile in quanto violativa del divieto di integrazione postuma della motivazione, non può essere condivisa in quanto:
- per un verso, il citato decreto del 10 luglio 2025 precisa espressamente che la modalità di presentazione della documentazione dalla stessa introdotta veniva prevista “in aggiunta” al modulo di perizia giurata già trasmesso mediante PEC in sede di attivazione del soccorso istruttorio;
- per altro verso, la circostanza per cui la ricorrente, evidentemente per ragioni di maggiore cautela e nel susseguirsi di diversi provvedimenti, abbia presentato il modulo di perizia una seconda volta, con asseverazione mediante giuramento dinnanzi al notaio, non può certamente comportare che del primo invio, effettuato nei temini originariamente stabiliti, non si tenga conto, risultandone altrimenti violati i principi della collaborazione e della buona fede cui i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione devono essere improntati ai sensi dell’art. 1, comma 2- bis , della legge 7 agosto 1990, n. 241;
RITENUTO, pertanto, che il ricorso in epigrafe è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui esclude l’agenzia di viaggi Capo Horn di GI MA NA dal contributo di cui all’art. 4, comma 1, del d.l. n. 4 del 2022, indicandola tra i soggetti “non ammessi”;
PRECISATO, quanto agli effetti conformativi derivanti dalla presente decisione, che il Ministero resistente è tenuto a riesaminare la posizione dell’agenzia di viaggi Capo Horn di GI MA NA, considerando, ai fini della verifica circa il corretto adempimento al soccorso istruttorio, entrambi i moduli di perizia dalla stessa trasmessi (il primo in data 16 luglio 2025 e il secondo in data 6 agosto 2025);
RITENUTO, infine, di poter compensare le spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda in fatto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto impugnato nella parte in cui esclude l’agenzia di viaggi Capo Horn di GI MA NA dal contributo di cui all’art. 4, comma 1, del d.l. n. 4 del 2022, convertito dalla legge n. 25 del 2022, indicandola tra i soggetti “non ammessi”.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NE IA, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
IR IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IR IN | NE IA |
IL SEGRETARIO