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Sentenza 5 luglio 2024
Sentenza 5 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 05/07/2024, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania in composizione monocratica, Giudice Sergio
Fortunato Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1491/2020 R.G.A.C. promossa da:
( ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
( ) nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Viviana Bruno, giusta delega in calce al presente atto, e presso il suo studio elettivamente domiciliati in Telti via
Raffaello n° 5; nei confronti di
( ) contumace Controparte_1 C.F._3
( ) contumace CP_2 C.F._4
( ) contumace Controparte_3 C.F._5
( ) contumace Controparte_4 C.F._6
( contumace Controparte_5 C.F._7
( contumace Controparte_6 C.F._8
avente ad oggetto usucapione e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti:
Conclusioni
Nell'interesse della parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Tempio Pausania adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1. accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione ultraventennale in favore del Sig.
nato a [...] il [...] e della sig.ra nata a [...]_2
Olbia il 15.01.1948, per intervenuta usucapione acquisitiva ultraventennale, la piena, assoluta ed esclusiva proprietà del terreno sito in Olbia e distinto nel NCT al foglio 29 mappale 955, della superficie di are 20 ca 00, qualità terreno incolto, reddito dominicale € 0,31 reddito agrario €
0,10;
2. munire l'emananda sentenza della clausola della provvisoria esecuzione ed ordinare la trascrizione nei competenti RR.II. di Tempio Pausania e la relativa annotazione e la voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Sassari e Ufficio provinciale del territorio servizi catastali, esonerando i Responsabili degli Uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza è stata redatta secondo lo schema delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. e, quindi, con espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e trattazione delle sole questioni rilevanti ai fini della decisione. Le questioni non trattate non devono essere ritenute omesse ma semplicemente assorbite per incompatibilità con quanto concretamente ritenuto provato.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato a tutti i convenuti – rimasti contumaci – gli odierni attori hanno esposto “che in data 16 marzo 1985 […] acquistavano, unitamente alla sig.ra
, il terreno sito nel Comune di Olbia e distinto nel NCT al foglio 29 mappale Persona_1
955, della superficie di are 20 ca 00, qualità terreno incolto, reddito dominicale € 0,31 reddito agrario € 0,10”. La circostanza è stata documentalmente dimostrata con la produzione dell'atto pubblico.
Hanno aggiunto di aver “goduto, sin dalla data di acquisto, di tutte le porzioni del predetto terreno, occupandosi personalmente dello stesso e pertanto da oltre vent'anni, sono nel possesso ininterrotto, pacifico, manifesto ed uti dominis del predetto immobile senza aver mai ricevuto alcuna contestazione neanche dall'allora comproprietaria”.
Hanno precisato di aver sempre provveduto da soli a coltivare il predetto terreno, mantenendolo in stato di buona conservazione, provvedendo alla pulitura delle erbacce, all'aratura, alla manutenzione e anche alla loro recinzione e alla coltivazione dello stesso, sopportandone tutti i costi.
Hanno inoltre aggiunto che anche successivamente al decesso di (avvenuto in Persona_1
data 30.10.2016), hanno continuato ad occuparsi personalmente, senza alcuna interruzione, del predetto terreno eseguendo lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione. Hanno quindi convenuto in giudizio gli odierni convenuti quali eredi di i Persona_1
quali si sono sempre disinteressati di detto terreno non accampando mai alcun diritto sul medesimo.
Gli attori hanno anche dimostrato che nel corso degli ultimi venti anni non sono state fatte contro di loro trascrizioni di domande giudiziali dirette a rivendicare la proprietà o a far valere altri diritti reali sull'immobile per cui è causa di cui sono comproprietari.
Il fatto che i testimoni esaminati e sulla cui attendibilità Testimone_1 Testimone_2
non vi è ragione di dubitare, hanno confermato quanto sostenuto dagli attori unito alla mancata costituzione in giudizio di tutti i convenuti porta a ritenere fondata la domanda e, quindi, al suo accoglimento.
Appare opportuno disporre la compensazione delle spese del giudizio, atteso che gli attori non hanno richiesto la condanna dei convenuti alla loro rifusione e che tutti i convenuti sono rimasti contumaci.
P.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che ( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) sono legittimi proprietari del terreno sito in Olbia (SS) e C.F._2
distinto nel NCT al foglio 29 mappale 955, della superficie di are 20 ca 00, qualità terreno incolto, reddito dominicale € 0,31 reddito agrario € 0,10, per averlo acquistato per intervenuta usucapione;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Tempio Pausania, 05/07/2024
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania in composizione monocratica, Giudice Sergio
Fortunato Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1491/2020 R.G.A.C. promossa da:
( ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
( ) nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Viviana Bruno, giusta delega in calce al presente atto, e presso il suo studio elettivamente domiciliati in Telti via
Raffaello n° 5; nei confronti di
( ) contumace Controparte_1 C.F._3
( ) contumace CP_2 C.F._4
( ) contumace Controparte_3 C.F._5
( ) contumace Controparte_4 C.F._6
( contumace Controparte_5 C.F._7
( contumace Controparte_6 C.F._8
avente ad oggetto usucapione e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti:
Conclusioni
Nell'interesse della parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Tempio Pausania adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1. accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione ultraventennale in favore del Sig.
nato a [...] il [...] e della sig.ra nata a [...]_2
Olbia il 15.01.1948, per intervenuta usucapione acquisitiva ultraventennale, la piena, assoluta ed esclusiva proprietà del terreno sito in Olbia e distinto nel NCT al foglio 29 mappale 955, della superficie di are 20 ca 00, qualità terreno incolto, reddito dominicale € 0,31 reddito agrario €
0,10;
2. munire l'emananda sentenza della clausola della provvisoria esecuzione ed ordinare la trascrizione nei competenti RR.II. di Tempio Pausania e la relativa annotazione e la voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Sassari e Ufficio provinciale del territorio servizi catastali, esonerando i Responsabili degli Uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza è stata redatta secondo lo schema delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. e, quindi, con espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e trattazione delle sole questioni rilevanti ai fini della decisione. Le questioni non trattate non devono essere ritenute omesse ma semplicemente assorbite per incompatibilità con quanto concretamente ritenuto provato.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato a tutti i convenuti – rimasti contumaci – gli odierni attori hanno esposto “che in data 16 marzo 1985 […] acquistavano, unitamente alla sig.ra
, il terreno sito nel Comune di Olbia e distinto nel NCT al foglio 29 mappale Persona_1
955, della superficie di are 20 ca 00, qualità terreno incolto, reddito dominicale € 0,31 reddito agrario € 0,10”. La circostanza è stata documentalmente dimostrata con la produzione dell'atto pubblico.
Hanno aggiunto di aver “goduto, sin dalla data di acquisto, di tutte le porzioni del predetto terreno, occupandosi personalmente dello stesso e pertanto da oltre vent'anni, sono nel possesso ininterrotto, pacifico, manifesto ed uti dominis del predetto immobile senza aver mai ricevuto alcuna contestazione neanche dall'allora comproprietaria”.
Hanno precisato di aver sempre provveduto da soli a coltivare il predetto terreno, mantenendolo in stato di buona conservazione, provvedendo alla pulitura delle erbacce, all'aratura, alla manutenzione e anche alla loro recinzione e alla coltivazione dello stesso, sopportandone tutti i costi.
Hanno inoltre aggiunto che anche successivamente al decesso di (avvenuto in Persona_1
data 30.10.2016), hanno continuato ad occuparsi personalmente, senza alcuna interruzione, del predetto terreno eseguendo lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione. Hanno quindi convenuto in giudizio gli odierni convenuti quali eredi di i Persona_1
quali si sono sempre disinteressati di detto terreno non accampando mai alcun diritto sul medesimo.
Gli attori hanno anche dimostrato che nel corso degli ultimi venti anni non sono state fatte contro di loro trascrizioni di domande giudiziali dirette a rivendicare la proprietà o a far valere altri diritti reali sull'immobile per cui è causa di cui sono comproprietari.
Il fatto che i testimoni esaminati e sulla cui attendibilità Testimone_1 Testimone_2
non vi è ragione di dubitare, hanno confermato quanto sostenuto dagli attori unito alla mancata costituzione in giudizio di tutti i convenuti porta a ritenere fondata la domanda e, quindi, al suo accoglimento.
Appare opportuno disporre la compensazione delle spese del giudizio, atteso che gli attori non hanno richiesto la condanna dei convenuti alla loro rifusione e che tutti i convenuti sono rimasti contumaci.
P.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che ( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) sono legittimi proprietari del terreno sito in Olbia (SS) e C.F._2
distinto nel NCT al foglio 29 mappale 955, della superficie di are 20 ca 00, qualità terreno incolto, reddito dominicale € 0,31 reddito agrario € 0,10, per averlo acquistato per intervenuta usucapione;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Tempio Pausania, 05/07/2024