Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 31/03/2025, n. 2633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2633 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02633/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05897/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5897 del 2024, proposto da
AR SI NE, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Mazza, Alessandro Sanseverino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, Istituto Tecnico-Commerciale e per Geometri ITC Emilio Sereni Afragola-Cardito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'esecuzione
del Decreto ingiuntivo n. 851/2015 del 16 novembre 2015 del Tribunale di Napoli Nord.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, Istituto Tecnico-Commerciale e per Geometri ITC Emilio Sereni Afragola-Cardito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, notificato il 7 novembre e depositato il 21 novembre 2024, la ricorrente chiede l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 851 del 16 novembre 2015, nel presupposto della sua definitività non essendo stata proposta nei termini di legge opposizione.
In particolare, premesso che con tale decreto ingiuntivo il ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è stato condannato al pagamento a favore della ricorrente di euro 2.021,53, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e spese di procedura, viene denunciato che esso non è stato eseguito e chiesto pertanto che la sezione ordini all’amministrazione intimata di eseguire il provvedimento fissando allo scopo un termine; in caso di ulteriore inerzia, parte ricorrente chiede che la sezione provveda alla nomina di un commissario che si sostituisca all’amministrazione.
Con memoria depositata il 14 marzo 2025, la ricorrente ha limitato la propria domanda alle sole somme liquidate in suo favore dal decreto ingiuntivo escludendo le somme liquidate a titolo di spese di procedura (che invero erano state direttamente attribuite ai legali che in tal procedura l’avevano assistita e quindi non le sarebbero spettate). Va solo precisato che nella memoria si fa riferimento nella epigrafe al ricorso all’esame e alla ricorrente mentre nel corpo della memoria il difensore c’è un riferimento, quale ricorrente, a una persona diversa; si deve però ritenere che quest’ultimo sia un mero errore materiale, come tale ininfluente.
La domanda, come ridefinita nel suo contenuto dalla memoria del 14 marzo 2025, è fondata e va accolta non avendo l’amministrazione, costituitasi in giudizio con atto di stile, fornito elementi ostativi.
Di conseguenza deve ordinarsi a al ministero dell’istruzione e del merito di procedere all’esecuzione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento; in caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del ministero dell’istruzione o un funzionario da lui delegato che provvederà all’esecuzione del decreto ingiuntivo indicato e della pronuncia alle spese recata dal presente provvedimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sezione V, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie, nei limiti precisati in premessa, e, per l’effetto, ordina all’amministrazione di eseguire il decreto ingiuntivo indicato in premessa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; dispone che in caso di ulteriore inerzia all’esecuzione provveda un commissario ad acta che è nominato in persona del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del ministero dell’istruzione o un funzionario da lui delegato.
Condanna il ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro trecento, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione all’avvocato Alessandro Sanseverino per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR Abbruzzese, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Soricelli | AR Abbruzzese |
IL SEGRETARIO