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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/12/2025, n. 2321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2321 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all'odierna udienza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 111/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.to e difeso, come in atti, Parte_1
dall'Avv.to Vecchione Emma, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Funari Alessandro CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.01.2025, parte istante ha introdotto giudizio di merito volto alla formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato nel giudizio recante R.G. n. 3186/2023 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere
(indennità di accompagnamento).
Costituitosi l ha contestato le conclusioni di parte avversa in ordine alla specificità dei CP_1 motivi di contestazione, alla fondatezza della domanda nonché in riferimento al merito della pretesa.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo.
L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad A.T.P., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell'errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Nel caso di specie il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento.
Ed infatti, da un'attenta lettura del detto elaborato peritale - corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale - emerge in tutta evidenza che il consulente tecnico, nel valutare il complesso morboso da cui parte istante è affetta
(patologie che nella valutazione globale non impongono la necessità di continua assistenza), lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, formulando considerazioni medico-legali precise ed esaustive. In effetti le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
In particolare, il consulente tecnico nominato in fase di atp, sulla scorta dell'esame obiettivo, della storia clinica e della documentazione sanitaria in atti, ha formulato la seguente diagnosi:
“- Linfoma non Hodgkin centrofollicolarea cellule B a localizzazione addominale trattato con immuno-chemioterapia (marzo 2023) e sottoposta a laparotomia esplorativa per occlusione intestinale.
-Cardiopatia ipertensiva in terapia farmacologica specifica.
-Artrosi polidistrettuale con limitazione funzionale, deambulazione difficoltosa ma in autonomia.
-Stato depressivo endoreattivo”.
[…] è possibile affermare che il complesso delle infermità obiettivate nel corso dei presenti accertamenti, rendono la ricorrente soggetto ultrasessantasettenne invalida con difficoltà persistente a svolgere gli atti quotidiani della vita di grado “grave”, e cioè nella misura del
100% (cento per cento) a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 07.09.2022 e senza la necessità di assistenza continua e/o accompagnamento, come si evince dalla certificazione medica specialistica allegata agli atti”.
Così descritto il quadro diagnostico, il c.t.u. ha esaminato le singole patologie svolgendo le seguenti considerazioni medico-legali:
“I processi morbosi sopra diagnosticati con particolare riferimento alle patologie neoplastica, osteo-articolare, cerebrovascolare, cardiaca, non sono tali, allo stato, da comportare alla signora gravi difficoltà persistenti a svolgere i compiti e Parte_1
le funzioni proprie della sua età.
Difatti giova precisare che le patologie che maggiormente incidono sulla “validità” del soggetto sono costituite dal complesso delle infermità caratterizzate dalla limitazione funzionale dovuta alla poliartrosi degenerativa prevalentemente al rachide e con modesta difficoltà alla deambulazione e nei cambi posturali ma non tale da compromette la propria autonomia, la cardiopatia ipertensiva è in fase di compenso e la malattia neoplastica allo stato è in fase di controllo e non vi è ripresa della malattia. Tali processi, allo stato, non determinano la perdita dell'autonomia per la cura di se e dei bisogni quotidiani della persona. Nel caso in esame si ritiene che il complesso delle infermità obiettivate nel corso dei presenti accertamenti medicolegali sia di entità tale da consentire alla ricorrente di attendere autonomamente agli atti cosiddetti “elementari” della vita quotidiana quali sono da intendersi, per esempio, la cura dell'igiene personale, il prepararsi il cibo, accudire alle faccende domestiche, effettuazione degli acquisti e compere, l'orientamento temporo- spaziale, l'aver un minimo di vita di relazione, ecc.
Si ritiene, pertanto, che nel caso di specie non ricorrono i requisiti sanitari previsti ex lege vigente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Nelle sue conclusioni, il consulente tecnico, pur ritenendo l'istante invalida nella misura del
100%, ha negato, tuttavia, la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Si ritiene infondata la contestazione sollevata dalla parte istante concernente la presunta omessa analisi, da parte del ctu, della valutazione strumentale oncologica successiva che evidenzierebbe una ripresa della malattia.
In via preliminare, è necessario specificare che parte ricorrente, solo nel corso dell'odierno giudizio di opposizione (in particolare in data 18.02.2025), formulava istanza di autorizzazione al deposito di nuova documentazione medica concernente i trattamenti chemioterapici cui la perizianda si sarebbe sottoposta fino ad ottobre 2024, con previsione di una successiva somministrazione in data 9 gennaio 2025.
Ne consegue che tale documentazione non è stata previamente sottoposta all'attenzione del ctu nominato nella precedente fase di atp il quale, pertanto, non ha avuto modo di valutarla ai fini dell'accertamento dell'eventuale decorso della patologia neoplastica.
Ad ogni buon conto, la predetta documentazione, pur attestando la possibile ripresa della patologia, sebbene in forma contenuta, e la sottoposizione della ricorrente a terapie chemioterapiche, non comprova un aggravamento del quadro clinico così significativo da incidere sugli indici di autonomia della ricorrente e sulla sua capacità di deambulazione autonoma, né rende necessaria una rinnovata valutazione medico-legale.
Si evidenzia, inoltre, che la ricorrente non ha depositato alcun certificato relativo a cure somministrate nel periodo successivo al 31 ottobre 2024 (data dell'ultimo certificato prodotto), non fornendo così prova che la perizianda sia attualmente sottoposta a trattamento chemioterapico.
Ad ogni modo, nulla di specifico è dedotto in merito alla incidenza e rilevanza della nuova documentazione (anche quella da ultimo allegata alle note di udienza di parte istante) rispetto alla valutazione complessiva dell'autonomia della ricorrente.
Per le ragioni sopra esposte, la scrivente ritiene non acquisibile la nuova certificazione medica.
A tal riguardo, è sufficiente rammentare l'orientamento della Suprema Cassazione ad avviso della quale: “in caso di trattamento chemioterapico, ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità, occorre accertare in concreto se esso comporti le condizioni previste dall'art.
1 della l. n. 18 del 1990 avendo riguardo alla tipologia dei dosaggi dei medicinali somministrati, ai relativi effetti sul paziente ed al tempo di durata della terapia” (Cass. n.
25569/2008).
Nel caso di specie, la parte ricorrente omette di specificare i dosaggi dei medicinali somministrati, i relativi effetti e la loro incidenza sulla sfera di autonomia della paziente limitandosi a un generico rinvio alla documentazione allegata.
Su tale punto, è pacifico l'orientamento della Suprema Corte secondo cui: “gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo” (Cass.
3022/2018).
Orbene, appaiono non dirimenti le censure mosse da parte istante e, pertanto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare, rispetto alle affermazioni di parte in cui si esprime una diversa valutazione.
Da quanto esposto, alla luce della completezza dell'elaborato redatto in sede di atp, discende la non necessità di disporre una nuova CTU nel presente giudizio.
Per completezza si osserva che solo in allegato alle note di udienza, depositate il
14.11.2025, parte istante deposita nuova certificazione medica (Referto Asl Salerno del
05.10.2025 per intervento ischemia intestinale) senza tuttavia dedurne la rilevanza, sotto il profilo medico-legale, e l'incidenza sulla valutazione globale dello stato invalidante e sugli indici di autonomia della ricorrente.
Orbene, è sufficiente al riguardo rammentare che è principio consolidato quello per cui l'obbligo del giudice del merito di sottoporre a valutazione i dedotti intervenuti aggravamenti o le indicate nuove infermità rilevanti ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. - l'omissione della quale valutazione potrebbe implicare un vizio di motivazione della sentenza impugnata - presuppone, perché possa ritenersi coinvolto un punto decisivo della controversia, che l'assicurato, tenuto a dimostrare la rilevanza degli aggravamenti e delle infermità, abbia prodotto documentazione dalla quale sia desumibile, con presumibile fondatezza, la rilevanza invalidante dei dedotti aggravamenti o nuove infermità; e tale onere non può ritenersi adempiuto mediante la produzione di documentazione che contenga diagnosi prive di ulteriori indicazioni e specificazioni tali da confortare in modo adeguato l'eventuale incidenza invalidante delle affezioni morbose diagnosticate (Cass. n. 6428/1994;
Cass. n. 12187/1995; Cass. n. 4095/1999).
Premesso che l'art. 149 d.a. c.p.c. si applica anche in sede di a.t.p. specie, come nel caso in questione, quando il giudizio di opposizione si basa su documentazione sanitaria sopravvenuta (Cass.30860/19), la Suprema Corte ha ripetutamente affermato (Cass.
C21151/10, Cass.18153/16, Cass.11908/21) che la violazione dell'art. 149 d.a. c.p.c. postula che dinnanzi al giudice di merito non solo sia stato dedotta e provata
l'esistenza dei pretesi aggravamenti delle malattie già valutate, ma siano anche stati forniti elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie
o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass. n. 26373 del 2023).
Diversamente opinando (ritenendo cioè che il giudice debba d'ufficio, anche in assenza di alcuna istanza o deduzione di parte, valutare un eventuale aggravamento delle condizioni dell'istante), in presenza di nuova (e spesso copiosa) documentazione sanitaria si giungerebbe inesorabilmente al rinnovo/integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, non disponendo il giudice degli strumenti tecnici per potere valutare, il più delle volte, la reale portata della documentazione prodotta e l'effettiva incidenza sulle condizioni della parte. Il che finirebbe per frustrare la "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, che è alla base dell'introduzione del sistema delineato dall'art. 445 bis cpc (Cass. n. 30869 del 2019).
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio avente ad oggetto ATP, e condivisibilmente con essa, l'opposizione va respinta.
Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nuova formulazione;
le spese di C.T.U. sostenute nel giudizio di ATP, liquidate come da separato decreto, vanno invece poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite;
3) le spese di c.t.u. per la fase atp, liquidate come da separato decreto, si pongono a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Nola, 2.12.25
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Fabrizia Di Palma