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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/06/2025, n. 2598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2598 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1729/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 1729/2022
Tra
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Antonio Cantile Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
Resistente contumace
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.02.2022 parte ricorrente in epigrafe deduceva che con sentenza n.
1168/2021 resa in data 08/03/2021 dal Tribunale di Napoli Nord gli veniva riconosciuto il diritto degli Assegni Nucleo Familiare (ANF) in aggiunta alla pensione cat. VOCPDEL n.04185707, in virtù di domanda del 09/01/2019; di aver notificato tale sentenza in data 14/06/2021 alla sede
CP_ Provinciale di Caserta, senza però ottenere alcuna liquidazione.
Chiedeva pertanto di condannare l' al pagamento della somma di € 12.740,13, oltre interessi e CP_1
rivalutazione monetaria dalla scadenza di ogni singolo rateo sino al dì del soddisfo, o, in ogni caso, al pagamento della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con condanna dell' al CP_1
pagamento delle spese di lite, con distrazione.
1 L' , sebbene ritualmente convenuto in giudizio, non si costituiva e pertanto ne va dichiarata la CP_1
contumacia.
Nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. il ricorrente precisava che la quantificazione operata nel ricorso introduttivo di € 12.740,13 riguardava solo il periodo dal 01/10/2018 al
01/12/2021, essendo stato sostituito dal 01/03/2022 l'Assegno nucleo Familiare da altra prestazione denominata “Assegno Unico e Universale per i figli”, per cui la quantificazione debba tener conto oltre ai periodi già quantificati, delle mensilità restanti per la somma di € 653,34 per le mensilità di
Gennaio e Febbraio 2022, per un totale di €13.393,47.
Rinviata la causa per l'acquisizione del certificato di passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto il diritto in capo al ricorrente, disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, e lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Ciò brevemente premesso, la domanda merita accoglimento.
Dall'esame della sentenza n. 1168/2021 emerge il diritto del ricorrente a percepire gli ANF con decorrenza dal 1.10.2018, nonché al pagamento degli importi maturati a tale titolo, oltre interessi.
Sulla scorta di tale parametro, ed in ossequio al dispositivo di condanna di cui alla sentenza n.
1168/2021, parte ricorrente procedeva nel presente giudizio alla quantificazione degli importi maturati a tale titolo in suo favore, che venivano quantificati in € 13.393,47, oltre interessi dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo.
Adeguandosi ai conteggi effettuati da parte ricorrente, che appaiono redatti con corretti criteri
CP_ contabili, e che non sono stati oggetto di contestazione da parte dell' rimasta contumace, va disposta la condanna di parte convenuta in favore del ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore di parte CP_1 ricorrente della somma di € 13.393,47 oltre interessi, per le causali di cui in motivazione;
condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre CP_1
rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Aversa, 10.6.2025.
Il giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 1729/2022
Tra
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Antonio Cantile Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
Resistente contumace
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.02.2022 parte ricorrente in epigrafe deduceva che con sentenza n.
1168/2021 resa in data 08/03/2021 dal Tribunale di Napoli Nord gli veniva riconosciuto il diritto degli Assegni Nucleo Familiare (ANF) in aggiunta alla pensione cat. VOCPDEL n.04185707, in virtù di domanda del 09/01/2019; di aver notificato tale sentenza in data 14/06/2021 alla sede
CP_ Provinciale di Caserta, senza però ottenere alcuna liquidazione.
Chiedeva pertanto di condannare l' al pagamento della somma di € 12.740,13, oltre interessi e CP_1
rivalutazione monetaria dalla scadenza di ogni singolo rateo sino al dì del soddisfo, o, in ogni caso, al pagamento della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con condanna dell' al CP_1
pagamento delle spese di lite, con distrazione.
1 L' , sebbene ritualmente convenuto in giudizio, non si costituiva e pertanto ne va dichiarata la CP_1
contumacia.
Nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. il ricorrente precisava che la quantificazione operata nel ricorso introduttivo di € 12.740,13 riguardava solo il periodo dal 01/10/2018 al
01/12/2021, essendo stato sostituito dal 01/03/2022 l'Assegno nucleo Familiare da altra prestazione denominata “Assegno Unico e Universale per i figli”, per cui la quantificazione debba tener conto oltre ai periodi già quantificati, delle mensilità restanti per la somma di € 653,34 per le mensilità di
Gennaio e Febbraio 2022, per un totale di €13.393,47.
Rinviata la causa per l'acquisizione del certificato di passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto il diritto in capo al ricorrente, disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, e lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Ciò brevemente premesso, la domanda merita accoglimento.
Dall'esame della sentenza n. 1168/2021 emerge il diritto del ricorrente a percepire gli ANF con decorrenza dal 1.10.2018, nonché al pagamento degli importi maturati a tale titolo, oltre interessi.
Sulla scorta di tale parametro, ed in ossequio al dispositivo di condanna di cui alla sentenza n.
1168/2021, parte ricorrente procedeva nel presente giudizio alla quantificazione degli importi maturati a tale titolo in suo favore, che venivano quantificati in € 13.393,47, oltre interessi dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo.
Adeguandosi ai conteggi effettuati da parte ricorrente, che appaiono redatti con corretti criteri
CP_ contabili, e che non sono stati oggetto di contestazione da parte dell' rimasta contumace, va disposta la condanna di parte convenuta in favore del ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore di parte CP_1 ricorrente della somma di € 13.393,47 oltre interessi, per le causali di cui in motivazione;
condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre CP_1
rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Aversa, 10.6.2025.
Il giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
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