Articolo 1 bis della Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Articolo 1Articolo 2
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29 dicembre 1998
Art. 1-bis. (( (Programmi nazionali e politiche di sistema). )) (( 1. Il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attivita' agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati.
2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative, individua altresi' le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1 ))
Entrata in vigore il 29 dicembre 1998
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