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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/09/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1085/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di AT
Il Tribunale di AT, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott. Elais Mellace Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1085 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto- cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
(c.f. ), nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in AT, V.le dei Bizantini, 5 rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzio Raimondi, (c.f.
), presso il cui studio in AT, alla Via Santa Maria di Mezzogiorno, n. C.F._2
3, elettivamente domicilia, giusta procura in atti,
E
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._3
a Brugherio (MB), Via S. Cristoforo, 101 – int. 16, P.2, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'Avv. Caterina Rita Lo Riggio (c.f. ), presso il cui C.F._4 studio sito in Milano, Largo Augusto, n. 3, elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di AT
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato il 30 giugno 2025, e hanno Parte_1 Controparte_1 adito l'intestato Tribunale affinché pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 16 giugno 1991, in AT (CZ) (trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di AT, con atto dell'anno 1991, n. 41, parte II, Serie A, in regime patrimoniale di separazione dei beni).
I coniugi hanno premesso: che dalla loro unione non sono nati figli;
che, divenuto impossibile il proseguo della convivenza, i coniugi si sono separati con decreto di omologa emesso dal Presidente del Tribunale di AT del 22.10.2002, reso nell'ambito del procedimento n. 225/2002; che, dalla data della separazione a oggi, non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno.
Per tali ragioni hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“B. Regolamentazione rapporti patrimoniali tra i coniugi
I coniugi confermano che la casa coniugale sita in AT, Via dei Bizantini, 5, di proprietà esclusiva della sig.ra , rimanga assegnata alla stessa. Parte_1
C. Rinuncia agli assegni divorzili
Le parti dichiarano di rinunciare a reciproci assegni divorzili, essendo entrambi indipendenti ed autonomi. Rinunciando a qualsiasi ulteriore pretesa economica reciproca.
D. Accettazione delle condizioni.
Le parti, dichiarano compensate le spese legali del presente procedimento e con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra e di avere regolato precedentemente ogni eventuale altro rapporto di natura economico patrimoniale”.
I ricorrenti hanno depositato note di trattazione scritta per l'udienza del 19 settembre 2025, tenuta in camera di consiglio, con cui hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione in udienza, confermando espressamente il contenuto e le condizioni di cui al ricorso congiunto. All'esito, il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio concordatario (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte seconda del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di AT nel procedimento R.G. n. 225/2002, avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata il 22.10.2002, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso introduttivo e afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, il Collegio prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, atteso che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto.
In particolare, il Tribunale, considerato che i coniugi dichiarano di essere indipendenti l'uno dall'altra e di non avere nulla a che pretendere reciprocamente, rileva che nessuna statuizione deve essere assunta in merito.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Data la natura del presente procedimento, su domanda congiunta, si compensano interamente le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a AT (CZ), in data 16 giugno 1991, tra Parte_1
(c.f. ), nata a [...], il [...], e (c.f. C.F._1 Controparte_1
), nato a [...] il [...], trascritto nei registri degli atti di C.F._3 matrimonio del Comune di AT (CZ), al n. 41, Parte II, Serie A, anno 1991;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AT (CZ), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
c) spese compensate.
Così deciso in AT, il 23 settembre 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di AT
Il Tribunale di AT, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott. Elais Mellace Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1085 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto- cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
(c.f. ), nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in AT, V.le dei Bizantini, 5 rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzio Raimondi, (c.f.
), presso il cui studio in AT, alla Via Santa Maria di Mezzogiorno, n. C.F._2
3, elettivamente domicilia, giusta procura in atti,
E
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._3
a Brugherio (MB), Via S. Cristoforo, 101 – int. 16, P.2, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'Avv. Caterina Rita Lo Riggio (c.f. ), presso il cui C.F._4 studio sito in Milano, Largo Augusto, n. 3, elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di AT
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato il 30 giugno 2025, e hanno Parte_1 Controparte_1 adito l'intestato Tribunale affinché pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 16 giugno 1991, in AT (CZ) (trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di AT, con atto dell'anno 1991, n. 41, parte II, Serie A, in regime patrimoniale di separazione dei beni).
I coniugi hanno premesso: che dalla loro unione non sono nati figli;
che, divenuto impossibile il proseguo della convivenza, i coniugi si sono separati con decreto di omologa emesso dal Presidente del Tribunale di AT del 22.10.2002, reso nell'ambito del procedimento n. 225/2002; che, dalla data della separazione a oggi, non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno.
Per tali ragioni hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“B. Regolamentazione rapporti patrimoniali tra i coniugi
I coniugi confermano che la casa coniugale sita in AT, Via dei Bizantini, 5, di proprietà esclusiva della sig.ra , rimanga assegnata alla stessa. Parte_1
C. Rinuncia agli assegni divorzili
Le parti dichiarano di rinunciare a reciproci assegni divorzili, essendo entrambi indipendenti ed autonomi. Rinunciando a qualsiasi ulteriore pretesa economica reciproca.
D. Accettazione delle condizioni.
Le parti, dichiarano compensate le spese legali del presente procedimento e con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra e di avere regolato precedentemente ogni eventuale altro rapporto di natura economico patrimoniale”.
I ricorrenti hanno depositato note di trattazione scritta per l'udienza del 19 settembre 2025, tenuta in camera di consiglio, con cui hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione in udienza, confermando espressamente il contenuto e le condizioni di cui al ricorso congiunto. All'esito, il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio concordatario (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte seconda del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di AT nel procedimento R.G. n. 225/2002, avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata il 22.10.2002, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso introduttivo e afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, il Collegio prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, atteso che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto.
In particolare, il Tribunale, considerato che i coniugi dichiarano di essere indipendenti l'uno dall'altra e di non avere nulla a che pretendere reciprocamente, rileva che nessuna statuizione deve essere assunta in merito.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Data la natura del presente procedimento, su domanda congiunta, si compensano interamente le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a AT (CZ), in data 16 giugno 1991, tra Parte_1
(c.f. ), nata a [...], il [...], e (c.f. C.F._1 Controparte_1
), nato a [...] il [...], trascritto nei registri degli atti di C.F._3 matrimonio del Comune di AT (CZ), al n. 41, Parte II, Serie A, anno 1991;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AT (CZ), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
c) spese compensate.
Così deciso in AT, il 23 settembre 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo