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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/06/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' PRESIDENTE REL.
DOTT.SSA ADELE FORESTA CONSIGLIERE
DOTT. GIUSEPPE PERRI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1332/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24 aprile 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Assisi n. 7, nello studio Parte_1 dell'Avv. Ruggero Capati, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata in Cutro alla Via Rimini n. 3, nello studio Controparte_1 dell'Avv. Marta Ciconte, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATA
E
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI CATANZARO;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI:
Per “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Catanzaro adita, contrariis reiectis, Parte_1
fissata la relativa udienza di comparizione della causa con apposito provvedimento ed
1 ordinata la trasmissione e l'acquisizione, nel presente procedimento, del fascicolo di primo grado:
- in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 589/2024 del Tribunale di Crotone pubblicata il 22.08.2024, accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza appellata ai punti nn. 9 e 13, riformando e/o revocando e/o annullando il provvedimento di addebito della separazione disposto dalla predetta sentenza appellata a carico del marito resistente/appellante, nonché le relative spese di soccombenza poste a carico di Parte_1
[...]
- sempre in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 589/2024 del Tribunale di Crotone pubblicata il 22.08.2024, accogliere le conclusioni dell'appellante respinte nel primo grado di giudizio, così come elencate al punto n. 6 del presente ricorso.
Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Per “L'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respinga Controparte_1
l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Crotone Parte_1
n.589/2024, dichiarandolo inammissibile e/o improcedibile, oltre che infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze anche del presente giudizio.”
Per il Procuratore Generale: “Si chiede il rigetto dell'appello, in quanto, sui punti censurati, la sentenza impugnata è congruamente motivata.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Lo svolgimento del processo di primo grado è così compendiato nella sentenza impugnata:
“1. Con ricorso depositato il 10.7.2023, , premesso di aver contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario con in SS il giorno 25.7.2015 Parte_1
(trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di SS con il n. 3, anno 2015, Parte
II, Serie A, certificato in atti); che in costanza di matrimonio erano nati i figli , a Roma Per_1
l'11.7.2016, e , a Crotone il 19.5.2019; che il marito aveva sempre avuto atteggiamenti Per_2
tali da rendere la convivenza insostenibile;
che la famiglia aveva vissuto a Roma dal 2015 al
2019 ed ella aveva provveduto a tutte le spese, anche per l'appartamento familiare condotto in locazione, mentre il marito non si era preoccupato di provvedere alle necessità familiari neanche per le spese mediche necessarie;
che il marito aveva assunto comportamenti denigranti e umilianti nei confronti della moglie tanto che ella si era allontanata per un periodo dall'abitazione familiare e poi i coniugi avevano intrapreso un percorso di sostegno per la coppia, senza esito;
che nel 2019 i coniugi erano tornati in Calabria, dove si erano
2 stabiliti presso un appartamento in SS di proprietà della moglie ed ancora ella aveva sopportato tutti i costi per la ristrutturazione e la gestione;
che dal 2022 il marito era stato ritrasferito presso la Caserma di Roma ed aveva minimamente contribuito alle necessità economiche familiari;
che il marito, quando tornava in Calabria, metteva in atto comportamenti violenti e aggressivi contro la moglie, alla presenza delle figlie, ed aveva installato ad insaputa della moglie delle telecamere di videosorveglianza;
che le parti si erano accordate per le visite e permanenze paterne delle minori, ma l' non rispettava gli Pt_1
accordi e non comunicava mai alla madre i tempi degli spostamenti e i luoghi dove le bambine pernottavano.
Chiedeva, pertanto, la pronuncia della separazione personale con addebito al marito;
l'affidamento esclusivo delle figlie minori con collocamento prevalente materno e la percezione integrale dell'assegno unico in suo favore;
la previsione di un contributo per il mantenimento delle figlie di € 700,00 complessivi.
2. Essendo stata chiesta, nel ricorso, l'emissione di provvedimenti indifferibili, aventi ad oggetto il pagamento di un contributo per il mantenimento dei minori, era fissata apposita udienza e iscritto sub procedimento (sub 1).
3. si costituiva con propria comparsa, deducendo: che egli era sempre stato Parte_1
un marito dedito al lavoro ed alla famiglia, oltre ad essersi contraddistinto per il suo impegno civile e sociale, in quanto prestava servizio presso l'esercito italiano ed era membro di associazioni di volontariato;
che egli si era sempre preso cura delle figlie anche per più giorni consecutivi quando la madre gliele lasciava per impegni di lavoro;
che egli aveva sempre contribuito alle spese familiari;
che la moglie invece aveva sempre avuto un atteggiamento rabbioso, dispotico e anaffettivo nei confronti del marito, il quale aveva dovuto subire le sue scelte, per esempio del trasferimento della famiglia da Roma a SS, o di allontanarsi dalla casa familiare con la figlia , ed era stato letteralmente cacciato di casa;
che egli Per_1
provvedeva alle esigenze delle figlie nonostante il suo stipendio fosse gravato dal pagamento del mutuo e dovesse sostenere tutte le spese degli spostamenti da Roma in Calabria per vedere le sue figlie.
Chiedeva, pertanto, la separazione personale, l'affidamento condiviso delle figlie con collocamento prevalente materno e visite e permanenze paterne, la corresponsione a suo carico della somma di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, la suddivisione al 50% dell'assegno unico.
3 4. All'udienza del 12.9.2023 le parti si accordavano sul contributo provvisorio di mantenimento per le figlie minori a carico del padre di € 620,00 mensili, comprensivo della quota pari al 50% dell'assegno unico, oltre a rivalutazione ISTAT.
5. Depositate le memorie integrative, all'udienza del 7.11.2023, dinanzi al giudice delegato per la trattazione, erano sentite le parti. All'esito il g.d., dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, dava i provvedimenti provvisori (“il sig. verserà € 620,00 mensili - Pt_1 comprensive dell'assegno unico alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento delle bambine, oltre il 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal mese di agosto 2023, con rivalutazione Istat. Per e vacanze di Natale e Pasquale le bambine staranno con la madre per le prossime vacanze natalizie -24-25-26 dicembre- e con il padre nei giorni 31 dicembre, 1 e
2 gennaio;
con la madre nel giorno della vigilia di Pasqua e di Pasqua e con il padre a
Pasquetta e il giorno successivo;
per l'anno successivo i medesimi tempi saranno invertiti e così via. Per le vacanze estive, le bambine trascorreranno 7 giorni consecutivi con il padre a luglio e ad agosto, in giorni che le parti concorderanno entro il 31.5 di ogni anno”) e ammetteva i mezzi di prova.
6. Svolta l'istruttoria orale, con ricorso depositato il 27.5.2024 chiedeva la Parte_1
modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti.
7. All'udienza del 28.5.2024, discussa anche l'istanza di modifica, i difensori precisavano le conclusioni. La causa era quindi trattenuta in decisione collegiale, così come era riservata la decisione sul fascicolo sub 2”.
Con sentenza n. 589/2024 resa il 25 luglio 2024 e pubblicata in data 22 agosto 2024, il
Tribunale di Crotone ha così provveduto:
“- Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 2° c.c., dei coniugi CP_1
e che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in SS il
[...] Parte_1
giorno 25.7.2015 (trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di SS con il n. 3, anno 2015, Parte II, Serie A, certificato in atti);
- Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di SS per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- Accoglie la domanda di addebito e per l'effetto addebita la separazione al marito
[...]
Pt_1
- Affida le figlie minori e congiuntamente ad entrambi i genitori e le colloca Per_1 Per_2
prevalentemente presso la madre;
4 - Dispone il seguente calendario delle visite e permanenze delle minori presso il padre: Per le vacanze di Natale e Pasqua le bambine staranno con la madre nei giorni 24-25-26 dicembre
2023 e con il padre nei giorni 31 dicembre, 1 e 2 gennaio 2024; con la madre nel giorno della vigilia di Pasqua e di Pasqua e con il padre a Pasquetta e il giorno successivo;
per l'anno successivo i medesimi tempi saranno invertiti e così via. Per le vacanze estive, le bambine trascorreranno 7 giorni consecutivi con il padre a luglio e ad agosto, in giorni che le parti concorderanno entro il 31.5 di ogni anno. Il padre potrà trascorrere con le figlie minori i giorni del fine settimana (da venerdì fino alla domenica) e almeno cinque giorni consecutivi nei periodi di licenza/ferie dal lavoro;
le figlie minori potranno frequentare anche i nonni paterni, almeno quattro volte l'anno per una settimana circa;
il padre potrà comunicare telefonicamente con le figlie minori almeno 3 volte al giorno nei giorni feriali e 4 volte nei giorni festivi;
- Dispone che a titolo di mantenimento delle figlie minori versi, con Parte_1
decorrenza dalla data di deposito della sentenza, la somma complessiva di € 400,00 mensili, che i genitori percepiranno il 50% ciascuno dell'assegno unico familiare per le minori e che le spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Crotone, siano suddivise tra le parti nella misura del 50%; le decisioni relative alle cure sanitarie e alle scelte scolastiche ed extrascolastiche relative alle minori dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori e le richieste di rimborso delle spese straordinarie debbano essere documentate e le relative spese effettuate con pagamento tracciato, accompagnate da apposito rendiconto e comunque da prescrizione medica in caso di acquisto di farmaci;
Con
- Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da , Parte_1 CP_1 che quantifica in € 3.809,00 oltre compenso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
- Compensa integralmente le spese dei procedimenti sub 1 e 2”.
§ 2. L'appello
Avverso suddetta sentenza, notificata il 22 agosto 2024, ha interposto Parte_1
gravame con ricorso presentato, telematicamente, il 21 settembre 2024, affidandolo a cinque motivi, che si esamineranno.
Con decreto presidenziale del 26 settembre 2024 è stata fissata per la comparizione e trattazione l'udienza del 27 febbraio 2025.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello perché inammissibile e, comunque, manifestamente infondato in fatto e in diritto.
5 Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza 14 novembre 2024, sono state rigettate le richieste istruttorie formulate dalla difesa dell'appellante ed è stata fissata per la discussione l'udienza del 24 aprile 2025, poi sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Quindi, la Corte – viste le note – ha assegnato la causa in decisione, con ordinanza del 9 maggio
2025, comunicata alle parti il 20 maggio 2025.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1 Con il primo motivo di appello, così rubricato: “Erronea ricostruzione dei fatti nel primo grado di giudizio”, l'appellante censura il punto n. 9 della sentenza, là dove il Tribunale ha accolto la domanda di addebito formulata dalla moglie e, per l'effetto, ha disposto ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
con addebito della separazione a CP_1 Parte_1
Adduce che la sentenza impugnata addebita la separazione al marito/appellante unicamente sulla base delle affermazioni della LA e della madre della moglie/appellata (SI.re
[...]
e , testimoni chiamati dalla stessa appellata (SI.ra Persona_3 CP_2 [...]
), omettendo tuttavia di valutare ogni altro elemento, anche documentale, CP_1
evidenziato in giudizio.
L'infondata ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza contrasta con quanto ampiamente documentato in I grado, ovvero che:
- oltre ad essere un padre presente per le figlie (come attestato dalla stessa sentenza appellata)
è stato un marito premuroso e affettuoso anche con la moglie, così come Parte_1
riconosciuto dalla stessa mediante attestazioni di affetto e stima nei suoi confronti (come da documenti allegati nn. 173 – 183 – 184 alla comparsa di risposta di primo grado dell'appellante) e come risulta anche dalla particolare “dedica” rivolta al marito dalla stessa
, in occasione della pubblicazione di un suo libro/opuscolo, nel quale Controparte_1 viene descritto con le seguenti parole: “Al mio Ispiratore e al mio più grande Parte_1
sostenitore” (allegato n. 168 alla comparsa di risposta depositata in I grado), tali attestazioni di affetto e stima contrastano in modo stridente con la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza;
- smentita dalla documentazione depositata in primo grado è, in particolar modo, l'infondata asserzione dei testimoni di controparte e della sentenza di primo grado in cui si sosterrebbe che il marito non avrebbe provveduto alle esigenze economiche familiari. Di contro è stato
6 ampiamente documentato il contrario, ovvero che ha sempre sostenuto la Parte_1
gran parte delle spese familiari, tra cui (esemplificativamente, ma non esaustivamente): la fornitura di energia elettrica, le spese relative ad assicurazioni per la famiglia, le spese per l'asilo nido, le spese per il servizio scuolabus, così anche le spese della mensa per la scuola, le spese per il pagamento delle tasse, ecc.
Ebbene, prosegue l'appellante, “tutte le spese sopra elencate (si ripete, a titolo solo esemplificativo ma non esaustivo) dimostrano documentalmente ed inconfutabilmente che il resistente non ha mai mancato di contribuire economicamente, oltre che personalmente, al sostegno della famiglia e smentiscono ogni avversa asserzione delle testimoni di controparte nonché della sentenza di I grado, che in relazione a tale cospicua mole di documenti ha omesso ogni relativa valutazione” (cfr. ricorso, pag. 7).
La vita familiare è stata invero molto diversa da quella descritta in sentenza, dacché, fin dal primo giorno accoglieva ogni richiesta della moglie;
nel corso del rapporto Parte_1
matrimoniale è stata la moglie a tenere costantemente un atteggiamento chiuso e distaccato, il matrimonio è stato caratterizzato dall'assoluta carenza di considerazione per le opinioni del marito, il quale veniva costantemente sminuito e criticato, sia nel periodo di permanenza a
Roma ma, soprattutto, nel successivo periodo di convivenza nel paese natale della moglie in
Calabria, doveva altresì subire spesso manifestazioni di rabbia da parte della Parte_1
consorte anche per questioni di lieve entità. Contrariamente a quanto affermato da controparte, egli è stato costretto a subire anche il trasferimento/trasloco della famiglia in Calabria nel 2019, deciso dalla moglie. Invero, a seguito delle sedute di psicoterapia di coppia (presso il Dott.
a Roma nell'anno 2018 – sedute di psicoterapia citate dalla stessa controparte nel Per_4
ricorso introduttivo) si era convenuto tra coniugi di tenere una certa distanza tra la famiglia della ricorrente e quella d'origine; di contro, la moglie non solo ha costretto a trasferire Pt_1
l'intera famiglia in Calabria, ma ha scelto di andare proprio ad abitare in un primo momento nella stessa casa dei genitori e, successivamente, a brevissima distanza non solo dai genitori ma anche da parenti/familiari dell'appellata stessa, con relativa evidente influenza ed ingerenza della famiglia d'origine della moglie in tutti i rapporti familiari ed evidente e conseguente grave disagio per lo stesso marito;
ciò, invero, ha contribuito a minare definitivamente il rapporto tra coniugi. Nell'anno 2018, inoltre, quando ancora i coniugi abitavano in Roma, la SI.ra
[...]
si è allontanata senza preavviso dalla casa familiare per circa due settimane portando CP_1
via con sé la figlia minore, fatto attestato dalla stessa controparte, che in seguito a tentato di giustificarlo parlando di presunti atteggiamenti minacciosi del marito, di cui non c'è tuttavia
7 traccia di documentazione (nessuna eventuale denuncia e/o esposto). L'atteggiamento della moglie ha anche rischiato di compromettere notevolmente la carriera militare dello stesso a causa dei continui cambiamenti di attività lavorativa della coniuge, che lo Parte_1
hanno esposto a potenziali accertamenti di carattere disciplinare e che hanno infine reso impossibile il trasferimento definitivo in Calabria (dove ha potuto lavorare solo per un limitato periodo di tempo), costringendolo infine a tornare a lavorare a Roma, con grave disagio personale ed economico. pur essendo stato allontanato dalla casa coniugale in malo Pt_1
modo, ha tentato comunque delle soluzioni di riappacificazione, suggerendo il percorso di
“mediazione familiare” e, in assenza di aperture da parte della moglie, ha anche prospettato soluzioni tese al raggiungimento di una separazione “consensuale”, ma alla fine è stato costretto a subire la controversia giudiziaria, intrapresa dalla moglie. Sul dissolvimento dell'unione coniugale “appare anche evidente, come sopra riportato, oltre all'atteggiamento della moglie, anche l'influenza della famiglia di origine della moglie (con cui è stato Pt_1
costretto a vivere a stretto contatto nel periodo di permanenza in Calabria, contro le indicazioni della psicoterapia di coppia che invece consigliavano la distanza); - è evidente pertanto, da tutto quanto sopra riportato, che la rottura della comunione materiale e spirituale tra coniugi non è addebitabile, nel caso di specie, all'appellante, bensì alla condotta della moglie/appellata, che lo ha costretto dapprima ad un trasferimento in altra Regione, rendendo di fatto difficilissima la sua vita lavorativa e lo ha poi infine allontanato dalla casa coniugale, ma anche all'influenza della famiglia di origine della moglie, con la quale è stato Pt_1 costretto a vivere a stretto contatto contro la sua volontà” (cfr. ricorso, pag. 9).
Inoltre la personalità di così come si evince dalla documentazione depositata, contrasta Pt_1
in modo netto con quella descritta dalle testimoni di controparte e dalla sentenza di primo grado. Ciò risulta dalle evidenze documentali dell'Esercito Italiano presso il quale Pt_1
lavora (nonché dai numerosi elogi e valutazioni dell'Esercito – allegati nn. 175 – 176 – 181 –
182 – 185 alla comparsa di risposta di primo grado). Da tali documenti Parte_1 emerge come “punto di riferimento per i colleghi, i sottoposti e come collaboratore di pieno e sicuro affidamento per i propri superiori” (come da allegato n. 176).
Ebbene, chiosa l'appellante, “di tutto questo e della relativa molteplice documentazione depositata in I grado la sentenza appellata non ha tenuto conto, ricostruendo la condotta dell'appellante e fondando dunque il relativo addebito della separazione sull'unica base delle affermazioni delle familiari di controparte (madre e LA di ), non Controparte_1
8 ammettendo, peraltro, le prove testimoniali formulate dall'appellante, fornendo così una ricostruzione parziale ed unilaterale dei fatti avvenuti” (cfr. ricorso, pag. 10).
3.2 Con il secondo motivo di appello, così rubricato: “Omesso vaglio critico degli esiti delle prove testimoniali, contraddittorietà ed inammissibilità delle stesse”, l'appellante adduce che la sentenza, al capo impugnato (punto n. 9), si limita semplicemente a “trascrivere” un mero elenco di affermazioni delle uniche due testimoni escusse (ovvero LA e madre della moglie/ricorrente), senza operare il minimo vaglio critico e senza avvedersi delle molteplici contraddizioni in esse contenute, nonché del contrasto con la documentazione depositata e i fatti emersi in primo grado. In particolare, il Tribunale non ha colto le palesi contraddizioni tra le dichiarazioni rese dalla madre e dalla LA della , nonché quelle tra il narrato CP_1
testimoniale e la stessa difesa della ricorrente, oltreché con la documentazione depositata in primo grado, da cui risulta invero la presenza di numerose attestazioni di affetto e di stima della moglie nei confronto del marito (come da allegati nn. 168 - 173 – 183 – 184 alla comparsa di risposta di I grado dell'appellante).
3.3 Con il terzo motivo di appello, così rubricato: “Insussistenza dei presupposti di diritto per
l'addebito della separazione”, adduce la insussistenza, nel caso di specie, Parte_1 dei presupposti di diritto per l'addebito della separazione al solo marito.
Nel caso in ispecie, in palese violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, nessuna analisi sull'efficacia causale è stata compiuta e soprattutto nessuna comparazione e/o raffronto tra le condotte dei due coniugi è stata effettuata dai primi Giudici,
i quali si sono limitati a valutare la sola condotta del marito sulla base, tra l'altro, delle sole testimonianze degli stretti familiari della moglie, non ammettendo, peraltro, la prova per testi richiesta sul punto in esame dal marito. E' stato inoltre rilevato, nel corso del procedimento di primo grado, che il comportamento della moglie ha gravemente contribuito alla crisi matrimoniale, essendo stata anch'essa causa del verificarsi della crisi stessa. All'esito del primo grado di giudizio è infatti emerso che la rottura della comunione materiale e spirituale tra coniugi non è tanto addebitabile, nel caso di specie, all'appellante, bensì soprattutto alla condotta della moglie/appellata, che ha tenuto sempre un atteggiamento chiuso, freddo e distaccato, lo ha costantemente sminuito e criticato, fin dal primo periodo di permanenza a
Roma e lo ha poi costretto ad un trasferimento in altra Regione, rendendo di fatto difficilissima la sua vita lavorativa, facendogli altresì rischiare eventuali procedimenti disciplinari nell'ambito dell'Esercito Italiano e lo ha poi infine allontanato dalla casa coniugale;
in tutto ciò è stata preponderante anche l'influenza della famiglia di origine della moglie, con la quale
9 è stato costretto a vivere a stretto contatto contro la sua volontà (addirittura, per un Pt_1
notevole periodo, nella stessa casa dei suoceri); a fronte di ciò la presunta condotta del marito, censurata dalla sentenza di primo grado, non appare essere la vera causa del dissolvimento del rapporto coniugale.
3.4 Con il quarto motivo di appello, così rubricato: “Illegittimo rigetto delle istanze istruttorie proposte da parte appellante nel corso del primo grado di giudizio”, si duole di rigetto dell'istanza di prova testimoniale, dettagliatamente articolata al fine di evidenziare le responsabilità della moglie nel dissolvimento del rapporto coniugale. La richiesta è stata però immotivatamente rigettata dal Giudice di primo grado, il che evidentemente “non ha contribuito a delineare un quadro globale della situazione creatasi nell'ambito del rapporto coniugale nel corso degli anni nonché delle relative responsabilità di entrambi i coniugi in ordine al dissolvimento del rapporto stesso, proiettando una visione essenzialmente
“unilaterale” dei fatti (dei soli familiari della moglie), sulla base del quale è stata emessa, pertanto, una sentenza viziata” (cfr. ricorso, pag.17).
Il Tribunale ha, poi, omesso di pronunciarsi in merito all'ordine di esibizione degli estratti e delle movimentazioni bancarie e finanziarie della ricorrente, nonché alla disposizione di indagini della Polizia Tributaria mirate all'accertamento del volume d'affari della stessa e relativa C.T.U. contabile (come da istanze istruttorie riportate nella memoria ex art. 473-bis 17
c.p.c. depositata in primo grado da parte resistente/appellante); pertanto anch'esse si ripropongono in questa sede unitamente alle istanze di prova testimoniale.
3.5 Con il quinto motivo di appello, così rubricato: “Omessa valutazione delle prove documentali e illegittimità dei provvedimenti del 28.02.2024 e del 19.03.2024 adottati nel corso del procedimento di primo grado”, adduce che, invero, nella sentenza impugnata non c'è traccia della mole di documentazione depositata dal resistente in primo grado e tesa a dimostrare non solo il suo fattivo apporto al sostentamento economico familiare, ma anche le attestazioni di affetto e di stima della moglie nei suoi confronti nel corso degli anni, nonché gli elogi e i riconoscimenti ricevuti nell'ambito dell'attività lavorativa e le responsabilità della moglie nel dissolvimento del rapporto coniugale-
L'appellante contesta altresì la legittimità anche di alcuni provvedimenti emessi in primo grado dal Giudice istruttore, tra cui il “rigetto dell'istanza di rivalutazione delle istanze istruttorie”, provvedimento che risulta emesso anticipatamente dal Giudice in data 19 marzo 2024, prima della conclusione dei termini stabiliti a favore di parte resistente per il deposito delle relative note difensive (ovvero il 20 marzo 2024) e dunque ancor prima del deposito delle stesse note
10 difensive da parte resistente, note che pertanto non possono essere state considerate e/o vagliate dal Giudice nell'emissione del predetto provvedimento.
Contesta altresì (così come eccepito in primo grado) l'immotivato accoglimento, da parte del
Giudice, con provvedimento del 28 febbraio 2024, dell'istanza di “rimessione in termini” presentata da controparte nel precedente grado di giudizio, in data 27 febbraio 2024.
Infatti all'udienza del 23 gennaio 2024 (vedasi relativo verbale), parte resistente chiedeva la rivalutazione delle istanze istruttorie già presentate e il Giudice, dato atto, concedeva termini di 20 giorni a parte ricorrente per il deposito delle relative “controdeduzioni” (dunque fino al
12 febbraio 2024). Ciò malgrado, dette controdeduzioni venivano presentate il 27 febbraio
2024, ben oltre il termine stabilito in udienza, tuttavia il Giudice, immotivatamente e illegittimamente, “rimetteva in termini” la parte ricorrente con provvedimento del 28 febbraio
2024, ammettendo contestualmente le tardive controdeduzioni.
Anche di tale provvedimento, oltre a quello emesso il 19 marzo 2024, si contesta, in questa sede, la legittimità e la fondatezza.
3.5 I cinque motivi, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessone, in quanto tutti involgenti la questione dell'addebito della separazione, sono complessivamente infondati.
Con essi l'appellante censura il punto 9 e il punto 13 della sentenza appellata, e, cioè, l'addebito della separazione personale al marito con conseguente condanna di costui al pagamento delle spese di lite del giudizio.
Il Tribunale di Crotone, dopo aver premesso che “L'indagine sulla intollerabilità della convivenza deve infatti essere condotta valutando complessivamente le condotte di entrambi i coniugi, poiché va valutata la rilevanza che ogni singolo comportamento ha avuto nella crisi coniugale, proprio al fine di verificare la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento e la crisi coniugale (cfr. Cass. n. 14162/2001, Cass. n. 279/2000)” (cfr. sentenza, pag. 7), ha accolto la domanda di addebito della separazione formulata dalla moglie,
, valorizzando il narrato testimoniale di , LA Controparte_1 Persona_3
della ricorrente, e di , madre della ricorrente, ed è così giunto al convincimento CP_2 che “Nel caso di specie la coppia litigiosa per espressa ammissione di entrambi da pochi anni dopo l'inizio della convivenza matrimoniale, è giunta al disfacimento dell'unione a causa del comportamento del marito, come del resto dichiarato dai testimoni sentiti durante l'istruttoria processuale” (cfr. sentenza, pag. 7).
Si tratta di conclusione che non merita censure, poiché essa è certamente conforme alle evidenze istruttorie, che si passa ad esaminare.
11 Giova, preliminarmente, rammentare che, in tema di separazione personale dei coniugi, la
Suprema Corte ha affermato che la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi “consapevolmente e volontariamente contrario” ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (cfr. Cass. civ., 20 dicembre 2021, n.
40795; Cass. civ., 27 giugno 2006, n. 14840; Cass. civ., 11 giugno 2005, n. 12383). In tal senso la Suprema Corte ha affermato che “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (cfr. Cass. civ., n. 18074 del 2014; in termini anche Cass. civ., n. 16691 del 2020).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di separazione personale dei coniugi, le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse (cfr. Cass. civ., 19 febbraio 2018, n. 3923); ne consegue che “il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”(cfr. Cass. civ., 7 agosto 2024, n. 22294) – che, nella specie, non sono stati neanche allegati – restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. n. 7388/2017; Cass. n. 35249/2023).
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, cui il Collegio intende convintamente prestare adesione, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. 817/2011; Cass. 433/2016).
12 Grava dunque sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dei doveri nascenti dal matrimonio, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficienza causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi l'inidoneità della condotta a determinare l'intollerabilità della convivenza, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire dell'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (Cass. civ., 19 febbraio 2018, n. 3923; Cass. civ., 14 febbraio 2012, n.
2059).
Nel caso di specie, tali principi risultano osservati dal Tribunale di Crotone, che, nel valutare le risultanze processuali, ha ritenuto probatoriamente riscontrate le allegate violenze morali e i comportamenti vessatori e iracondi del marito ai danni della coniuge, ed ha, di conseguenza, concluso nel senso che la coppia è giunta al disfacimento dell'unione a causa del marito, così accogliendo la richiesta di addebito articolata nel ricorso introduttivo.
Nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, la sig.ra ha allegato che CP_1
l' pur percependo uno stipendio mensile di circa 1.700,00€, non ha mai contribuito alla Pt_1 spesa del fitto di € 500,00 che è stata interamente pagata dalla ricorrente (che percepisce uno stipendio mensile di€ 700,00 circa), come tutte le altre spese familiari, né ha contribuito alle spese mediche relative ai periodi di gestazione, lasciando la moglie in un grave stato di abbandono morale e materiale che l'ha costretta a chiedere aiuti, soprattutto economici, ai propri genitori, residenti in [...]e percettori di pensione minima;
- che, nel frattempo, la personalità di si è palesata in modo sempre più evidente, oltre a privare la moglie di Pt_1
qualsiasi sostegno, a non rivolgerle più la parole per giorni interi, ha posto in essere condotte vessatorie, umilianti, sottoponendola a costanti giudizi volti a sminuirla come donna, moglie, madre e professionista, minando gravemente la sua integrità psicofisica. Gli scatti di rabbia immotivati sono stati una costante, come il rifiuto categorico di contribuire economicamente al mantenimento della famiglia;
- che nell'anno 2018 la ricorrente, stremata dai comportamenti del marito che hanno reso impossibile una comunicazione pacifica, ai quali si sono aggiunte minacce verbali, è stata costretta ad allontanarsi dalla loro abitazione, per due settimane, assieme alla minore , finché è riuscita a convincerlo a intraprendere un percorso di Per_1
psicoterapia di coppia;
- che, a fine anno 2018, la ha trovato un secondo lavoro, CP_1
a tempo indeterminato, in Calabria, come psicologa presso l'asilo comunale “baby bee” di
Torre SS, che l'ha impegnata tre volte a settimana e che le ha permesso di coprire ulteriori costi che, altrimenti, sarebbero rimasti a carico dei propri genitori, dato il perdurante rifiuto del
13 marito di contribuire al menage familiare;
- che, per i primi periodi, è riuscita a fare la spola tra Roma e Torre SS, viaggiando di notte in autobus ma, successivamente, rimasta incinta della secondogenita, non riuscendo più ad affrontare viaggi così lunghi, e con il sopraggiungere di nuove spese, in accordo con e con l'avallo dello psicoterapeuta, nel mese di febbraio Pt_1
2019, la famiglia si è trasferita definitivamente in Calabria, in un primo momento a casa dei genitori, successivamente nell'appartamento di proprietà della stessa;
- nel frattempo, Pt_1 ha ottenuto l'avvicinamento familiare presso la Caserma dei Bersaglieri di Cosenza, dov'è rimasto fino al 30 giugno 2022, continuando a perseverare nella sua condotta;
- successivamente, il 1 luglio 2022 è stato trasferito presso la Caserma di Roma;
- durante i rientri in Calabria nella casa famigliare, ha continuato a perseverare in condotte Pt_1 vessatorie, persecutorie e iraconde, “come avvenuto il 30 aprile 2022, quando al presentarsi dell'esigenza di comprare le scarpe alla bambina(20€ di spesa) è scaturito un crescendo di urla, fino alla rottura di un gioco delle bambine, dando pugni ai muri, creando un grave stato di terrone, tanto che (di 35 mesi), chiedendo di smetterla, si tappava le orecchie. Tra Per_2
i numerosi episodi simili, si annovera l'ultima “sceneggiata” del 30 gennaio 2023, sempre per futili motivi, che ha messo fine ai suoi rientri presso l'abitazione di Torre SS, episodio in cui , per paura, si è nascosta dietro al divano” (cfr. ricorso, pag. 3); - che ha, Per_1 Pt_1
altresì, installato una telecamera collegata al suo smartphone, contro il volere della moglie, nella casa familiare e, successivamente, costretto a rimuoverla, l'ha reinstallata su una mensola, nella cameretta delle bambine, oltre ad aver inserito una sim nel videocitofono che, collegata allo smartphone, consente un controllo a distanza.
Le allegazioni della ricorrente hanno trovato precisi riscontri nelle dichiarazioni testimoniali rese da e , rispettivamente LA e madre della ricorrente Persona_3 CP_2 [...]
, le quali sono state esaminate sui capitoli 8 (“Vero che temeva CP_1 Controparte_1 il marito per i suoi scatti di rabbia”), 9 (“Vero che manifestava aggressività Parte_1 nei confronti della moglie e dei suoi familiari”), 10 (“Vero che dopo Controparte_1
l'allontanamento dalla casa familiare di Roma con la minore , si recava a sporgere Per_1 denuncia presso la caserma “Madonna del riposo” , ma avvertita dagli Agenti verbalizzanti delle conseguenze a cui sarebbe andato incontro il marito, desisteva dal proposito di formalizzare la denuncia”) e 11 (“Vero che avvertiva telefonicamente il Controparte_1 marito di essere andata via di casa con la bambina per andare a stare a casa della LA”) prima memoria ex art. 473bis.17 c.p.c.
14 Esaminata all'udienza del 23 gennaio 2024, ha riferito: Persona_3
“I rapporti con il sig. non sono buoni da quando mi sono accorta che non trattava bene Pt_1
mia LA cioè da quando si è sposata. In particolare, i rapporti si sono rovinati ad agosto
2018 quando hanno litigato e mi sono precipitata, ero da mia madre: ho visto mia LA che piangeva in un angolo e tremava e lui gridava dicendo che sua moglie doveva stare con lui e gridando l'aveva appellata come stupida e cretina, al che gli ho risposto bruscamente dicendogli di non dove dire queste cose a mia LA. Nel corso degli anni, quando mia LA si era trasferita in Calabria, lui veniva a mangiare da noi e mi portava la roba sporca da lavare, per cui i rapporti erano migliorati. I rapporti si sono interrotti del tutto da quando mia LA l'ha allontanato definitivamente e mi sono accorta che aveva messo le telecamere in casa.
ADR: Sul capitolo otto confermo. Quando eravamo a tavola lanciava brutti sguardi a mia LA che si ammutoliva e le venivano gli occhi lucidi. La sentivo chiamare “la vacca”, quando allattava, lui faceva il verso della mucca e la criticava perché dava sempre il latte alla bambina. Lei si è sempre confidata poco con me perché era terrorizzata.
Questa aggressività da parte del sig. l'ho sempre vista, così come le offese. Pt_1
ADR: Sul capitolo nove confermo. Sull'aggressività nei confronti dei familiari dopo quell'episodio dell'agosto del 2018, noi lo lasciavamo stare per non litigare. Voglio aggiungere che avevo pensato che l'unico modo per vedere mia LA fosse invitarla a pranzo. Così li invitavo tutti i sabati a pranzo a casa mia a Roma e gli lasciavo il pranzo anche per i giorni successivi, si portava a casa i resti, perché loro stavano sempre senza soldi.
ADR: Sul capitolo dieci confermo. Preciso che mi aveva chiamata un giorno disperata e che mi aveva chiesto di ospitarla perché aveva paure che lui l'ammazzasse. Così ho chiamato mio marito di tornare dal lavoro per accompagnarla in caserma. Quando è tornata dalla caserma mi ha detto che però non lo ha denunciato perché i carabinieri le avevano detto che nei giorni precedenti una signora con il figlio era stata ammazzata perché aveva denunciato e che se lo avesse denunciato il marito avrebbe perso il lavoro e quindi aveva paura di eventuali conseguenze peggiori se lo avesse denunciato. Mi chiese di rimanere un po' da me per attendere che il marito si calmasse.
ADR: Sul capitolo undici confermo specificando che non ricordo che se mandò un messaggio
o chiamò il marito ma sicuramente ricordo che mandò la foto della bambina. Poi lei andò al centro antiviolenza dove la rimproverarono di non averlo denunciato e le proposero di tornare
15 con il marito per effettuare qualche terapia insieme. Ma lui non volle perché disse che non aveva bisogno del centro antiviolenza.
Preciso con riferimento alle telecamere trovate che una era nel soggiorno e inquadrava soggiorno e cucina. Poi mia LA mi ha detto che c'era una telecamera anche nella camera delle bambine ma questa io non l'ho vista. Mia LA mi ha riferito che il marito le aveva installate il giorno prima mentre era a lavoro e che le aveva detto che erano spente. Mio marito ha scoperto che lui aveva collegato il frigo ed il videocitofono con il wifi, controllando quando lei apriva e chiudeva. Lui aveva messo anche un timer sullo scaldabagno che consentiva
l'utilizzo dell'acqua calda solo in dati orari e mia LA una volta mi riferì che aveva dovuto fare il bagno alle bambine con l'acqua fredda. Preciso con riferimento all'agosto del 2018 che in quell'occasione il marito voleva che lasciasse l'appartamento in Torre SS e prendesse un appartamento in locazione a Roma a spese di mia LA. Preciso ancora che nel corso degli anni ho aiutato mia LA comprandole maglioncini, scarpe e trucchi per me ma poi le davo a mia LA, dicendole che a me non andavano bene.”
Il teste ha riferito: CP_2
“ADR: Sono e mi chiamo e sono la mamma della signora . I CP_2 CP_1
rapporti con il sig. si sono rovinati da quando mia figlia ha deciso di separarsi. Pt_1
Sui capitoli otto e nove: Temevo un po' il sig. perché aveva scatti d'ira violenti ed avevo Pt_1
notato che era molto forte: prendeva le bambine e delle borse tutte insieme ed una volta ha portato una lavatrice da pian terreno a primo piano senza carrello. Io non sapevo molto perché
i miei figli mi hanno sempre voluta proteggere in quanto sono malata oncologica. Andavo spesso a Roma sia per visite mie, sia per andare a trovare le mie figlie. Poi sono andata ad CP_ aiutare mia figlia quando dovevano traslocare dalla cantina dove abitavano prima ad un appartamento e mia figlia era in gravidanza, aspettava la bambina. Lei preparava i pacchi e io e mio genero li caricavamo in macchina. Ad un certo punto ero rimasta fuori dal cancello chiuso, perché mentre portavamo i pacchi lui aveva chiuso il cancello. Ho dovuto aspettare mezz'ora fuori prima di riuscire ad entrare mediante l'arrivo di un inquilino del palazzo.
Quando sono entrata mia figlia era in un angolo che piangeva con gli occhi lucidi e lui gridava.
Poi ha smesso quando mi ha vista e io non ho chiesto nulla. Mi sono accorta che lui sembrava essere come due persone diverse: gentile con i vicini e con noi e poi si trasformava quando aveva scatti d'ira.
16 Nel corso degli anni ho aiutato sempre mia figlia facendole la spesa perché spesso non mangiava e si vestiva male. Quando andava a fare la spesa comprava sempre poche cose e mi rispondeva che aveva pochi soldi.
ADR: Sul capitolo 10 preciso che mi hanno tenuta all'oscuro e che tutto mi è stato raccontato recentemente. Ho assistito prima che si sposassero ad una telefonata in cui lui l'aveva offesa chiamandola stupida e ho sentito anche il commento di due vicini che in quel momento avevano CP_ sentito la telefonata e che dicevano che quando si sarebbe sposata, non sarebbe stata bene. Preciso che ho sempre visto mia figlia triste durante la vita matrimoniale e sempre con gli occhi lucidi, che stava per piangere quando c'era lui. Un'altra volta siamo andati ad una processione della Madonna ed è passato un signore e dopo aver parlato con lui, lei era di nuovo triste e con gli occhi lucidi e lei mi ha detto che non veniva più alla processione.”
Ebbene, le deposizioni rese nel corso del giudizio di primo grado dai testi appaiono quanto mai eloquenti e prive di contraddizioni.
Da esse si evince che, nel corso dell'unione sponsale la è stata ripetutamente CP_1
oggetto, anche in presenza di terzi, di violenti aggressioni verbali da parte del marito, il quale, facilmente irascibile, si lasciava andare a frequenti litigi con la moglie, che sovente sfociavano in ingiurie, tali dovendo essere considerati epiteti quali “stupida”, “cretina”.
La sig.ra è stata altresì oggetto di condotte quotidianamente disprezzanti da parte CP_1
del marito, anche alla presenza dei di lei parenti – tale dovendosi certamente ritenere l'aver apostrofato la moglie chiamandola “la vacca”, peraltro, in un momento particolarmente delicato per la vita di una donna, quale è la fase dell'allattamento post partum – condotte da sole sufficienti ad addebitare la separazione al marito (Cass. civ. 13 maggio 2025, n.12799).
Le risultanze probatorie, dunque, consentono con sufficiente tranquillità di addebitare la separazione all' in considerazione delle angherie e dei soprusi cui il medesimo ha Pt_1
sottoposto la moglie, che hanno finito col rendere intollerabile la convivenza.
Tali comportamenti, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, costituiscono violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo. Essi, invero, violano apertamente il principio di eguaglianza morale e giuridica posto dagli artt. 3 e 29 Cost. e giustificano l'addebito della separazione, poiché lesivi della pari dignità della persona (v. Cass. civ., 14 aprile 2011, n. 8548).
17 Proprio perché la pronuncia di separazione personale con addebito al marito è fondata sui comportamenti vessatori dell' è evidentemente infondata la doglianza dell'appellante Pt_1
in ordine al mancato esame, da parte dei primi Giudici, della documentazione asseritamente idonea a dimostrare che ha sempre sostenuto la gran parte delle spese Parte_1
familiari, tra cui (esemplificativamente, ma non esaustivamente): la fornitura di energia elettrica, le spese relative ad assicurazioni per la famiglia, le spese per l'asilo nido, le spese per il servizio scuolabus, così anche le spese della mensa per la scuola, le spese per il pagamento delle tasse, ecc.
Il Tribunale, infatti, non ha rimproverato al resistente la violazione degli obblighi di assistenza materiale quale causa della separazione personale e, di conseguenza, nel motivare la pronuncia di addebito non si è soffermato a valutare la documentazione prodotta al fine di sconfessare l'assunto avversario.
Gli assunti dell'appellante, a cui dire, nel corso del procedimento di primo grado, gli sarebbe stata preclusa la possibilità di dimostrare le responsabilità della moglie nel dissolvimento del rapporto coniugale, non sono fondati.
Si duole l'appellante dell'illegittimo rigetto dell'istanza di prova testimoniale, dettagliatamente articolata al fine di dimostrare che il comportamento della moglie ha gravemente contribuito alla crisi matrimoniale, essendo stata anch'essa causa del verificarsi della crisi stessa, da ritenersi dovuta soprattutto alla condotta della moglie/appellata, che ha tenuto sempre un atteggiamento chiuso, freddo e distaccato, lo ha costantemente sminuito e criticato, fin dal primo periodo di permanenza a Roma e lo ha poi costretto ad un trasferimento in altra Regione, rendendo di fatto difficilissima la sua vita lavorativa, facendogli altresì rischiare eventuali procedimenti disciplinari nell'ambito dell'Esercito Italiano e lo ha poi infine allontanato dalla casa coniugale;
in tutto ciò è stata preponderante anche l'influenza della famiglia di origine della moglie, con la quale è stato costretto a vivere a stretto contatto contro la sua Pt_1
volontà (addirittura, per un notevole periodo, nella stessa casa dei suoceri); a fronte di ciò la presunta condotta del marito, censurata dalla sentenza di primo grado, non appare essere la vera causa del dissolvimento del rapporto coniugale.
Ebbene, sul punto, reputa la Corte di dover qui confermare l'ordinanza di data 13 marzo 2025, con la quale il Collegio ha rigettato le richieste istruttorie formulate dall'appellante, con la seguente motivazione: “ritenute inammissibili le richieste istruttorie formulate dall'appellante, in quanto: i capitoli articolati in relazione alla prova per testi sono generici e tendenti a far esprimere giudizi ai testi;
l'ordine di esibizione e le indagini di polizia tributaria
18 sono irrilevanti ai fini del decidere, avuto riguardo ai capi della sentenza che sono oggetto di specifica censura e al perimetro delle valutazioni di merito che, nell'appello, sono fatte oggetto di motivata critica;
la c.t.u. psicologica è esplorativa”.
In ogni caso, giova rimarcare come l'accertamento dei comportamenti vessatori che, non di rado si sono risolti in vere e proprie violenze verbali ai danni della coniuge, esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
In ordine alle doglianze di cui al quinto motivo, osserva la Corte come, invero, nessun pregiudizio sia concretamente derivato al sig. dalla circostanza per la quale il Giudice Pt_1 istruttore ha adottato l'ordinanza di rigetto della “istanza di rivalutazione dell'attività istruttoria” in data 19 marzo 2024 e, dunque, il giorno prima che scadesse il termine di 20 gg. concesso all'allora resistente per le repliche (poi depositate il 20 marzo 2024). Ciò in quanto,
a ben vedere, le repliche avevano mero carattere riepilogativo delle richieste anche istruttorie già formulate (come reso esplicito dall'uso di locuzioni quali “ribadisce”, “ripropone”).
Allo stesso modo, nessun pregiudizio è concretamente derivato all' dall'accoglimento, Pt_1
da parte del Giudice, con provvedimento del 28 febbraio 2024, dell'istanza di “rimessione in termini” presentata da controparte nel precedente grado di giudizio, in data 27 febbraio 2024, per la semplice ragione che, invero, il Giudice istruttore, nel rimettere in termini la ricorrente per il deposito di note autorizzate, ha autorizzato a depositare proprie controdeduzioni, Pt_1
così garantendo il diritto di difesa del resistente ed il rispetto del contraddittorio.
L'appello è, dunque, rigettato.
§ 4. La riproposizione delle conclusioni formulate in primo grado non accolte
4.1 Con il ricorso in appello ripropone, infine, alcune delle conclusioni Parte_1
formulate in primo grado non accolte.
In particolare, l in ragione della notevole distanza che lo divide anche attualmente Pt_1
dalle figlie minori nonché delle spese sostenute per frequentarle (egli lavora a Roma e le figlie risiedono in Calabria, a molte centinaia di chilometri di distanza), nonché in ragione dell'assegno di mantenimento che mensilmente corrisponde alle stesse figlie, aveva chiesto, tra le altre conclusioni (come da verbale di udienza del 28 maggio 2024):
- l'apertura di un apposito conto corrente, ove far confluire le entrate e le spese relative alle figlie minori;
19 - di poter alloggiare nella casa familiare sita in Torre SS (KR) o, in alternativa, alloggiare in una delle abitazioni di proprietà della moglie site in Calabria, nei giorni di permanenza con le figlie;
- in alternativa, qualora il Giudice lo avesse ritenuto opportuno per le figlie minori, disporre l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori, con permanenza delle figlie presso il padre, con possibilità della madre di trascorrere con loro i periodi ritenuti opportuni.
Certamente la Corte non può imporre alla sig.ra di ospitare l'ex coniuge, nei CP_1
giorni di permanenza con le figlie, difettando una norma giuridica in tal senso.
Non sussistono né sono stati allegati “giustificati motivi” per mutare la collocazione delle figlie presso il padre.
La richiesta di apertura di un apposito conto corrente, ove far confluire le entrate e le spese relative alle figlie minori, va dichiarata inammissibile. Invero, il Tribunale di Cotone ha espressamente esaminato la richiesta e l'ha rigettata, così motivando: “Non può essere accolta
l'istanza di apertura di un conto corrente per le minori, in quanto non necessario per la gestione delle spese comuni, agevolmente gestibili mediante il metodo su descritto.” (cfr. sentenza, pag. 12). Ebbene, a fronte di motivato rigetto della domanda, l'appellante si limita, inammissibilmente, a riproporla senza contrapporre proprie argomentazioni in grado di incrinare il fondamento logico-giuridico delle ragioni addotte dal primo giudice.
§5 . Le spese di lite
5.1 Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri stabiliti dai DD.MM. n. 55/2014 e n. 147/2022 (causa di valore indeterminabile di bassa complessità), per le fasi di studio della controversia, introduttiva, di trattazione e decisionale, alla tariffa minima per la non particolare complessità delle questioni trattate.
5.2 In ultimo, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in modifica del d.P.R. 115/2002 ed inserimento dell'art. 13 comma 1-quater, deve essere dato atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di e con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.G., e avverso la sentenza n. 589/2024 resa dal Tribunale di Crotone il 25 luglio 2024 e pubblicata il 22 agosto 2024, notificata il 22 agosto 2024, così provvede:
20 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1 grado, liquidate in € 4.996,00 per compenso oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della prima sezione civile del 9 maggio 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Maria Raschellà
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