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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/11/2025, n. 1939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1939 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA II sezione civile
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 973/2023 R.G., trattenuta in decisione il 14.5.2025 e promossa DA: rappresentato e difeso dall'Avv. Morone Michele ed elett.te dom.to presso il Parte_1 suo Studio in Rimini. Appellante CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv. Orrù Massimiliano ed elett.te dom.to presso Controparte_1 l'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1 Appellato
avverso la sentenza n. 1207/2022 emessa dal Tribunale di Rimini e pubblicata il 6.12.2022.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da atti di causa.
Motivi
-In primo grado, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
431/2020 emesso dal Tribunale di Rimini, a seguito del ricorso proposto dal Parte_1 con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di €6.931,56, oltre accessori e spese di procedura. Contestava le somme ingiunte dal oiché il medesimo affermava di avere incaricato Pt_1
l'ingiungente di eseguire le prestazioni che emergevano dall'offerta economica del 29.10.2015, corrispondendo un fondo spese di €750,00 oltre accessori;
che il realizzati i lavori, Pt_1 aveva domandato il pagamento di €2.400,00, comprensivi di IVA e contributi previdenziali, come da parcella pro-forma 2019-17P del 30.5.2019 e che tale ammontare era a saldo dell'intera attività resa. A fronte di tale richiesta, il medesimo deduceva di avere proposto l'importo di €1.000,00, oltre IVA, che era stato accettato dal lla presenza di OS RA, e che tuttavia aveva Pt_1 sospeso il pagamento dell'importo concordato. In particolare, argomentava di avere sospeso i pagamenti nell'attesa che il professionista risolvesse il malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento, dovuto all'erronea progettazione del medesimo, e così eliminasse anche le difformità progettuali, presenti nella documentazione dal medesimo depositata presso il Comune di Montescudo e relative alla rappresentazione di due unità immobiliari separate e con separati impianti, invece dell'unità singola. Il oncludeva chiedendo di accertare e dichiarare che il corrispettivo per le prestazioni CP_1 rese dal fosse di €1.000,00, oltre IVA se dovuta, per ogni attività realizzata;
in Pt_1 subordine, salvo gravame, nel caso in cui fosse accertato e dichiarato che non era intervenuto alcun accordo sul prezzo delle prestazioni, di determinare il compenso del professionista per l'attività effettivamente prestata nella misura in cui fosse provata;
in ogni caso, domandava di accertare e dichiarare l'inesatto adempimento al contratto da parte nonché di condannare Pt_1 quest'ultimo all'esecuzione esatta del contratto e anche, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del medesimo a sospendere il pagamento del prezzo ex art. 1460 c.c. fino a che non CP_1 fosse esattamente eseguito il contratto;
ancora, in ogni caso, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto nullo ed inefficace.
-Si costituiva in giudizio l'Ing. contestando la difesa avversaria e sostenendo, Parte_1 fra i vari argomenti difensivi, che le contestazioni non fossero riconducibili all'attività professionale svolta dal medesimo ma a quella di altri professionisti, poiché questi non aveva progettato l'impianto di riscaldamento di cui controparte denunciava il malfunzionamento, e non aveva neppure realizzato la progettazione architettonica delle due unità immobiliari. Contestava inoltre l'assunto di controparte che fosse stato conferito l'incarico solo per le prestazione di cui all'offerta economica del 29.10.2015 e non per le attività di cui ai documenti n. 3, 4 e 5, richiamando tutte lettere di consegna sottoscritte dal il quale aveva regolarmente CP_1 accettato e ritirato la documentazione redatta dal medesimo. Allegava che le prestazioni svolte dal rano ricomprese nella parcella pro-forma 2020- Pt_1
17P del 13.1.2020 che era riepilogativa di tutta l'attività svolta tra il 2015 e il 2019 mentre l'offerta economica del 29.10.2015 era espressione di una fase intermedia dell'attività svolta;
a conferma di ciò evidenziava che nella parcella erano indicate anche le prestazioni di contratto precedenti all'offerta del 29.10.2015. La parcella pro-forma, secondo il ricomprendeva tutti i lavori svolti dal medesimo ed Pt_1 erano stati tutti firmati dalla controparte nelle singole lettere di consegna della documentazione presentatagli.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale, richiamati i principi giurisprudenziali applicabili nel caso in esame, rilevava che la parcella, ancorché corredata del parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, non avesse valore di prova privilegiata e non fosse vincolante per il giudizio di opposizione, a differenza del procedimento monitorio, ma era invece priva di rilevanza probatoria;
reputava inammissibili le prove orali in violazione dell'art. 2721 co. 1 c.c. Argomentato che l'onere probatorio di provare l'effettiva attività svolta e la sua corrispondenza a quanto riportato nella notula era in capo a parte opposta e che, invece, fosse stata contestata l'attività svolta, gli errori, e il quantum, e che ciò assorbisse ogni ulteriore questione. Pertanto, il Tribunale accoglieva l'opposizione e, rigettata ogni ulteriore domanda, revocava il decreto ingiuntivo.
-Avverso tale decisione, proponeva appello formulando tre distinti motivi di Parte_1 censura. 1) Con il primo motivo, l'appellante si doleva del vizio di motivazione per omesso, insufficiente esame e valutazione delle prove testimoniali;
in particolare, deduceva l'omesso esame della documentazione prodotta dal medesimo in primo grado e lamentava l'errore del primo giudice che non riteneva provato il diritto di credito del professionista ex art. 1460 c.c. Sosteneva che la documentazione dimostrasse, oltre al conferimento dell'incarico, il suo effettivo svolgimento, la puntuale redazione di tutti i documenti, l'effettiva consegna degli elaborati al al direttore dei lavori. CP_1
Esaminati i documenti n. 1, 3, 4 e 5 e richiamati anche quelli di cui ai n. 11,12,13 e 16, 17, 18, 19, 20, 14 e 15, l'appellante asseriva fossero stati redatti tutti gli elaborati di cui alla parcella 2020 – 17 e che tutti erano stati consegnati al he li aveva sottoscritti. Evidenziava l'appellante che CP_1 questi, sottoscritti, non erano stati disconosciuti ex art. 214 c.p.c. dalla difesa avversaria e che la circostanza relativa alla redazione dei medesimi e alla loro consegna non era stata neppure contestata. Argomentava che il giudice di prime cure doveva desumere l'effettivo svolgimento dell'incarico dalla documentazione, ovvero ammettere la prova testimoniale richiesta dal difensore del Direttore dei lavori Arch. che avrebbe attestato l'attività svolta e l'effettiva consegna di ogni Tes_1 elaborato.
2) Con il secondo motivo d'impugnazione, lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. In particolare, sosteneva che l'eccezione fosse infondata per due ordini di motivi: i vizi eccepiti da controparte avevano riguardato l'operato di altri professionisti, e inoltre riteneva di avere fornito la piena prova del proprio adempimento. Sosteneva che le contestazioni mosse da controparte fossero generiche, prive di qualsiasi allegazione, dilatorie e mai sollevate prima. Affermava di non avere progettato l'impianto di riscaldamento di cui la controparte lamentava il malfunzionamento e che, al tempo stesso, non fosse vero che il edesimo avesse progettato due unità immobiliari separate ma era stato il Pt_1 progettista Arch. a progettare due abitazioni separate e, conseguentemente, il Tes_1 Pt_1 aveva progettato due impianti separati (escluso quello di riscaldamento). Asseriva altresì che fosse documentalmente provato il perfetto adempimento agli incarichi.
3) Con il terzo motivo d'appello, l'appellante deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 2721 c.c. e l'omesso svolgimento della fase istruttoria argomentando che la richiesta era tesa alla prova dell'effettivo svolgimento della propria attività, già provata documentalmente.
-Si costituiva contestando l'appello poiché destituito di ogni fondamento e, Controparte_1 pertanto, ne chiedeva il rigetto;
in via subordinata, nel caso di accoglimento anche di una sola delle eccezioni formulate da controparte, domandava di accogliere tutte le conclusioni del giudizio di primo grado e, per l'effetto, di accertare e di dichiarare che il corrispettivo concordato tra le parti per le prestazioni rese, comprensivo di tutto, fosse pari a €1.000,00, oltre IVA. In via di ulteriore subordine, nel caso di mancato accertamento della conclusione di un accordo sul prezzo, questi domandava che il compenso per l'attività svolte fosse determinato nella misura in cui quest'ultima fosse ritenuta provata e nei limiti della nota pro-forma di cui al documento n. 1 di controparte;
in ogni caso, domandava che fosse accertato e dichiarato l'inesatto adempimento del contratto da parte del che quest'ultimo fosse condannato all'esatta esecuzione;
anche, Pt_1 per l'effetto, chiedeva che fosse accertato e dichiarato il diritto del medesimo di sospendere il pagamento del prezzo ex art. 1460 c.c. fino all'esatta esecuzione del contratto da parte del
Pt_1
-L'appello è fondato e la sentenza deve essere riformata per le ragioni che si espongono.
-A) Fermo quanto affermato dal giudice circa i principi che regolano il giudizio d'opposizione, si ritiene che, contrariamente a quanto assunto dal primo giudice, il diritto di credito del Pt_1 sia stato adeguatamente provato in giudizio e che, al contrario, fosse priva di un valido riscontro la ricostruzione dei fatti fornita dal CP_1
Risulta ragionevolmente convincente la tesi del argomentata con la costituzione nel Pt_1 primo grado, che, in un primo momento, redatta l'offerta economica del 29.10.2015 (documento n. 2 dalla difesa dell'opposto), contrassegnata come repertorio n. 2015-0090 e come protocollo OF- 2015-0045-LO, e che successivamente fossero state richieste ulteriori prestazioni. Dall'esame della documentazione versata in atti, risulta una prima parcella pro-forma 2019-17P del 30.5.2019 (documento n. 1 dell'opponente) che reca indicazione della sola lettera di incarico appena descritta contenuta nel documento n. 2 dell'opposto e che, successivamente, ne era stata emessa una ulteriore;
quest'ultima, la parcella pro-forma 2020-17P datata 13.1.2020 (documento n. 1 dell'opposto) che reca indicazione di altri servizi, si riferisce espressamente, non solo alla lettera di incarico protocollata come OF-2015-0045-LO del 29.10.2015, ma anche “alle lettere di trasmissione elaborati: AB-2015-0105-LC del 03/03/2015; AB-2016-0002-LC 07/01/2016 e AB- 2019-0018-LC del 31/05/2019” e indica prestazioni per complessivi €6.931,56. Queste missive erano state prodotte dalla difesa del on i documenti n. 3,4, e 5 in Pt_1 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado e, in quanto opportunamente sottoscritte per accettazione dal attestano l'avvenuta consegna della documentazione redatta dal CP_1 professionista e del quale questi era incaricato, dovendosi precisare che, come messo in evidenza dalla difesa del la sottoscrizione di tali documenti non era neppure stata disconosciuta Pt_1 ex art. 214 c.p.c. né era stata specificamente contestata con l'atto di citazione in opposizione. Si rileva inoltre la corrispondenza delle voci indicate a quelle risultanti dalla parcella pro-forma del 13.1.2020 nella quale erano state indicate descrizioni e riferimenti quasi completamente corrispondenti, precisandosi che, peraltro, nelle missive era stata inserita l'annotazione autografa, a margine, che riconduceva le singole voci annotate ai riferimenti della nomenclatura utilizzata nella parcella medesima. Le produzioni documentali del appena esaminate erano state solo genericamente Pt_1 contestate dal sia in atto di citazione in opposizione che con la memoria n. 1 di cui CP_1 all'art. 183 co. 6 c.p.c. Deve, dunque, ritenersi che la parcella, ancorché certamente di per sé sola non sia sufficiente a fondare la prova del diritto azionato dal ell'ambito del giudizio di opposizione, per Pt_1
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità correttamente riportato dal primo giudice, unitamente alle missive che recano la sottoscrizione, per accettazione, del valgano a CP_1 fornire la prova che dell'accordo e a definire il perimetro degli incarichi a questo attribuiti. Dalle produzioni documentali del si trae inoltre la prova dell'effettiva ed esatta Pt_1 esecuzione da parte del egli incarichi, attraverso la produzione dei documenti dal n. Pt_1
10 a 20 in allegato alla seconda memoria di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. che consistono di tutte la documentazione che questi era tenuto a redigere e che risulta anche dalla parcella di cui al 13.1.2020, eccezion fatta per la voce relativa all'assistenza in cantiere che non risulta dimostrabile documentalmente e che, peraltro, non era stata specificamente contestata entro il termine per le preclusioni assertive del primo grado. Sul punto, non risulta neppure dirimente alla luce di tali considerazioni sulla documentazione il rilievo mosso in sede di comparsa di costituzione in appello per cui i lavori erano stati conclusi ben prima dell'emissione della parcella del 2019, posto che, per un verso, che il medesimo CP_1 riferiva di non avere pagato – e, anzi, di avere sospeso i pagamenti ex art. 1460 c.c. – e di avere corrisposto un fondo spese di €750,00, oltre accessori, e che, peraltro verso, in tali contingenze, in cui il pagamento non era stato avvenuto, risulta ragionevole ritenere che fosse stata emessa nuovamente una parcella che tenesse conto ricognitivamente dei servizi già oggetto della precedente parcella e che, tuttavia, ricomprendesse anche quelli che, non inclusi nell'originaria lettera di incarico del 29.10.2015, ma risultanti dalle 3 missive. Per il vero, si deve inoltre rilevare che l'ultima missiva relativa alla consegna della documentazione, sottoscritta per accettazione da parte del reca la data del 31.5.2019, comunque CP_1 successiva alla prima nota del 2019. Quanto alla circostanza addotta dall'opponente che fosse intervenuto un successivo accordo per la minor somma di €1.000,00, oltre IVA, a saldo, contestata dal empestivamente, non Pt_1 risulta sufficientemente provata, non essendo, di per sé sole, attendibili le dichiarazioni rese da OS RA, convivente del che assumono mero valore indiziario in quanto CP_1 provenienti da un terzo. Sul punto, si precisa inoltre che, come correttamente ritenuto dal primo giudicante, ogni prova testimoniale sul punto deve valutarsi inammissibile ai sensi dell'art. 2721 c.c.
-B) Anche il secondo motivo di doglianza risulta quindi fondato. Invero, l'eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. postula il legittimo rifiuto di adempiere in favore dell'altro controparte contrattuale che non abbia adempiuto, o non abbia adempiuto esattamente, alla propria obbligazione secondo la ratio del brocardo latino inadimplenti non est adimplendum. Ciò premesso, e tenuto conto di quanto già osservato circa la documentazione prodotta in atti, non ricorrano i presupposti perché potesse farsi ricorso all'art. 1460 c.c. atteso che, alla luce delle evidenze probatorie in atti, è provato che il vesse esattamente adempiuto al proprio Pt_1 incarico professionale. Infatti, con riguardo alle problematiche addotte in atto di citazione in primo grado relative ai malfunzionamenti, queste, asseritamente, sarebbero consistite in “[…]problematiche di funzionamento dell'impianto di riscaldamento conseguenti all'erronea progettazione dello stesso ed eliminasse le difformità progettuali che erano risultate presenti nella documentazione dal medesimo depositata presso il Comune di Montescudo e consistenti nella rappresentazione di due unità immobiliari separate e con separati impianti invece dell'unità singola[…]”. Deve, tuttavia, rilevarsi che, in sede di comparsa di costituzione in primo grado, il Pt_1 asseriva che tali problematiche non erano a lui riconducibili, ma all'attività svolta da altri professionisti e che, successivamente, il non forniva ulteriori elementi assertivi a CP_1 confutare le diverse difese o a chiarire in forza di quale titolo fosse questi tenuto ad eseguire tali prestazioni, limitandosi ad argomentare che “[…]la ragione della sospensione del pagamento sta nell'errata rappresentazione (avvenuta da parte dell'Ing. in sede di deposito presso il Pt_1
Comune dei rilievi dal medesimo eseguiti) di due unità immobiliari separate e con separati impianti invece dell'unità singola, quale effettivamente esistente […]”. Tanto basta ad escludere che, sul piano assertivo, il compendio di allegazioni sia sufficiente a fondare un addebito, giuridicamente rilevante, nei confronti del per completezza, si Pt_1 osserva che, per quanto emerge dalla documentazione in atti e, in specie, dalle missive relative alla consegna della documentazione di cui era incaricato, non emergono elementi specifici ed univoci per cui si possa sostenere che questi fosse stato incaricato anche della progettazione dell'impianto di riscaldamento e che anche “le difformità progettuali” presenti nella documentazione che questi aveva depositato presso il Comune di Montescudo potessero essere a lui attribuite, non emergendo neppure la prova che questi fosse tenuto al deposito. Quanto osservato assorbe l'esame del terzo motivo d'impugnazione e ulteriori questioni prospettate dalle parti, rendendo superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio.
-B) In punto di spese, in conseguenza della riforma della decisione, occorre regolare le spese di tutti i gradi di giudizio sulla base del principio della soccombenza sostanziale e si liquidano le medesime come da dispositivo. Non ricorrono, tuttavia, i presupposti per potere accogliere la domanda spiegata dall'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi ritenere provata nel presente giudizio la mala fede o la colpa grave dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
1) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Parte_1 sentenza rigetta l'opposizione avanzata da Controparte_1
2) condanna alla rifusione a favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali che liquida per il primo grado in €2540.00 per compensi oltre spese generali//forfettarie, IVA e CPA e per il secondo grado in €2.906 per compensi oltre spese forfettarie, IVA e CPA;
Così deciso in Bologna il giorno 21/10/25
Il Presidente est. (dott. Giampiero M. Fiore)
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 973/2023 R.G., trattenuta in decisione il 14.5.2025 e promossa DA: rappresentato e difeso dall'Avv. Morone Michele ed elett.te dom.to presso il Parte_1 suo Studio in Rimini. Appellante CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv. Orrù Massimiliano ed elett.te dom.to presso Controparte_1 l'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1 Appellato
avverso la sentenza n. 1207/2022 emessa dal Tribunale di Rimini e pubblicata il 6.12.2022.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da atti di causa.
Motivi
-In primo grado, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
431/2020 emesso dal Tribunale di Rimini, a seguito del ricorso proposto dal Parte_1 con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di €6.931,56, oltre accessori e spese di procedura. Contestava le somme ingiunte dal oiché il medesimo affermava di avere incaricato Pt_1
l'ingiungente di eseguire le prestazioni che emergevano dall'offerta economica del 29.10.2015, corrispondendo un fondo spese di €750,00 oltre accessori;
che il realizzati i lavori, Pt_1 aveva domandato il pagamento di €2.400,00, comprensivi di IVA e contributi previdenziali, come da parcella pro-forma 2019-17P del 30.5.2019 e che tale ammontare era a saldo dell'intera attività resa. A fronte di tale richiesta, il medesimo deduceva di avere proposto l'importo di €1.000,00, oltre IVA, che era stato accettato dal lla presenza di OS RA, e che tuttavia aveva Pt_1 sospeso il pagamento dell'importo concordato. In particolare, argomentava di avere sospeso i pagamenti nell'attesa che il professionista risolvesse il malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento, dovuto all'erronea progettazione del medesimo, e così eliminasse anche le difformità progettuali, presenti nella documentazione dal medesimo depositata presso il Comune di Montescudo e relative alla rappresentazione di due unità immobiliari separate e con separati impianti, invece dell'unità singola. Il oncludeva chiedendo di accertare e dichiarare che il corrispettivo per le prestazioni CP_1 rese dal fosse di €1.000,00, oltre IVA se dovuta, per ogni attività realizzata;
in Pt_1 subordine, salvo gravame, nel caso in cui fosse accertato e dichiarato che non era intervenuto alcun accordo sul prezzo delle prestazioni, di determinare il compenso del professionista per l'attività effettivamente prestata nella misura in cui fosse provata;
in ogni caso, domandava di accertare e dichiarare l'inesatto adempimento al contratto da parte nonché di condannare Pt_1 quest'ultimo all'esecuzione esatta del contratto e anche, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del medesimo a sospendere il pagamento del prezzo ex art. 1460 c.c. fino a che non CP_1 fosse esattamente eseguito il contratto;
ancora, in ogni caso, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto nullo ed inefficace.
-Si costituiva in giudizio l'Ing. contestando la difesa avversaria e sostenendo, Parte_1 fra i vari argomenti difensivi, che le contestazioni non fossero riconducibili all'attività professionale svolta dal medesimo ma a quella di altri professionisti, poiché questi non aveva progettato l'impianto di riscaldamento di cui controparte denunciava il malfunzionamento, e non aveva neppure realizzato la progettazione architettonica delle due unità immobiliari. Contestava inoltre l'assunto di controparte che fosse stato conferito l'incarico solo per le prestazione di cui all'offerta economica del 29.10.2015 e non per le attività di cui ai documenti n. 3, 4 e 5, richiamando tutte lettere di consegna sottoscritte dal il quale aveva regolarmente CP_1 accettato e ritirato la documentazione redatta dal medesimo. Allegava che le prestazioni svolte dal rano ricomprese nella parcella pro-forma 2020- Pt_1
17P del 13.1.2020 che era riepilogativa di tutta l'attività svolta tra il 2015 e il 2019 mentre l'offerta economica del 29.10.2015 era espressione di una fase intermedia dell'attività svolta;
a conferma di ciò evidenziava che nella parcella erano indicate anche le prestazioni di contratto precedenti all'offerta del 29.10.2015. La parcella pro-forma, secondo il ricomprendeva tutti i lavori svolti dal medesimo ed Pt_1 erano stati tutti firmati dalla controparte nelle singole lettere di consegna della documentazione presentatagli.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale, richiamati i principi giurisprudenziali applicabili nel caso in esame, rilevava che la parcella, ancorché corredata del parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, non avesse valore di prova privilegiata e non fosse vincolante per il giudizio di opposizione, a differenza del procedimento monitorio, ma era invece priva di rilevanza probatoria;
reputava inammissibili le prove orali in violazione dell'art. 2721 co. 1 c.c. Argomentato che l'onere probatorio di provare l'effettiva attività svolta e la sua corrispondenza a quanto riportato nella notula era in capo a parte opposta e che, invece, fosse stata contestata l'attività svolta, gli errori, e il quantum, e che ciò assorbisse ogni ulteriore questione. Pertanto, il Tribunale accoglieva l'opposizione e, rigettata ogni ulteriore domanda, revocava il decreto ingiuntivo.
-Avverso tale decisione, proponeva appello formulando tre distinti motivi di Parte_1 censura. 1) Con il primo motivo, l'appellante si doleva del vizio di motivazione per omesso, insufficiente esame e valutazione delle prove testimoniali;
in particolare, deduceva l'omesso esame della documentazione prodotta dal medesimo in primo grado e lamentava l'errore del primo giudice che non riteneva provato il diritto di credito del professionista ex art. 1460 c.c. Sosteneva che la documentazione dimostrasse, oltre al conferimento dell'incarico, il suo effettivo svolgimento, la puntuale redazione di tutti i documenti, l'effettiva consegna degli elaborati al al direttore dei lavori. CP_1
Esaminati i documenti n. 1, 3, 4 e 5 e richiamati anche quelli di cui ai n. 11,12,13 e 16, 17, 18, 19, 20, 14 e 15, l'appellante asseriva fossero stati redatti tutti gli elaborati di cui alla parcella 2020 – 17 e che tutti erano stati consegnati al he li aveva sottoscritti. Evidenziava l'appellante che CP_1 questi, sottoscritti, non erano stati disconosciuti ex art. 214 c.p.c. dalla difesa avversaria e che la circostanza relativa alla redazione dei medesimi e alla loro consegna non era stata neppure contestata. Argomentava che il giudice di prime cure doveva desumere l'effettivo svolgimento dell'incarico dalla documentazione, ovvero ammettere la prova testimoniale richiesta dal difensore del Direttore dei lavori Arch. che avrebbe attestato l'attività svolta e l'effettiva consegna di ogni Tes_1 elaborato.
2) Con il secondo motivo d'impugnazione, lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. In particolare, sosteneva che l'eccezione fosse infondata per due ordini di motivi: i vizi eccepiti da controparte avevano riguardato l'operato di altri professionisti, e inoltre riteneva di avere fornito la piena prova del proprio adempimento. Sosteneva che le contestazioni mosse da controparte fossero generiche, prive di qualsiasi allegazione, dilatorie e mai sollevate prima. Affermava di non avere progettato l'impianto di riscaldamento di cui la controparte lamentava il malfunzionamento e che, al tempo stesso, non fosse vero che il edesimo avesse progettato due unità immobiliari separate ma era stato il Pt_1 progettista Arch. a progettare due abitazioni separate e, conseguentemente, il Tes_1 Pt_1 aveva progettato due impianti separati (escluso quello di riscaldamento). Asseriva altresì che fosse documentalmente provato il perfetto adempimento agli incarichi.
3) Con il terzo motivo d'appello, l'appellante deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 2721 c.c. e l'omesso svolgimento della fase istruttoria argomentando che la richiesta era tesa alla prova dell'effettivo svolgimento della propria attività, già provata documentalmente.
-Si costituiva contestando l'appello poiché destituito di ogni fondamento e, Controparte_1 pertanto, ne chiedeva il rigetto;
in via subordinata, nel caso di accoglimento anche di una sola delle eccezioni formulate da controparte, domandava di accogliere tutte le conclusioni del giudizio di primo grado e, per l'effetto, di accertare e di dichiarare che il corrispettivo concordato tra le parti per le prestazioni rese, comprensivo di tutto, fosse pari a €1.000,00, oltre IVA. In via di ulteriore subordine, nel caso di mancato accertamento della conclusione di un accordo sul prezzo, questi domandava che il compenso per l'attività svolte fosse determinato nella misura in cui quest'ultima fosse ritenuta provata e nei limiti della nota pro-forma di cui al documento n. 1 di controparte;
in ogni caso, domandava che fosse accertato e dichiarato l'inesatto adempimento del contratto da parte del che quest'ultimo fosse condannato all'esatta esecuzione;
anche, Pt_1 per l'effetto, chiedeva che fosse accertato e dichiarato il diritto del medesimo di sospendere il pagamento del prezzo ex art. 1460 c.c. fino all'esatta esecuzione del contratto da parte del
Pt_1
-L'appello è fondato e la sentenza deve essere riformata per le ragioni che si espongono.
-A) Fermo quanto affermato dal giudice circa i principi che regolano il giudizio d'opposizione, si ritiene che, contrariamente a quanto assunto dal primo giudice, il diritto di credito del Pt_1 sia stato adeguatamente provato in giudizio e che, al contrario, fosse priva di un valido riscontro la ricostruzione dei fatti fornita dal CP_1
Risulta ragionevolmente convincente la tesi del argomentata con la costituzione nel Pt_1 primo grado, che, in un primo momento, redatta l'offerta economica del 29.10.2015 (documento n. 2 dalla difesa dell'opposto), contrassegnata come repertorio n. 2015-0090 e come protocollo OF- 2015-0045-LO, e che successivamente fossero state richieste ulteriori prestazioni. Dall'esame della documentazione versata in atti, risulta una prima parcella pro-forma 2019-17P del 30.5.2019 (documento n. 1 dell'opponente) che reca indicazione della sola lettera di incarico appena descritta contenuta nel documento n. 2 dell'opposto e che, successivamente, ne era stata emessa una ulteriore;
quest'ultima, la parcella pro-forma 2020-17P datata 13.1.2020 (documento n. 1 dell'opposto) che reca indicazione di altri servizi, si riferisce espressamente, non solo alla lettera di incarico protocollata come OF-2015-0045-LO del 29.10.2015, ma anche “alle lettere di trasmissione elaborati: AB-2015-0105-LC del 03/03/2015; AB-2016-0002-LC 07/01/2016 e AB- 2019-0018-LC del 31/05/2019” e indica prestazioni per complessivi €6.931,56. Queste missive erano state prodotte dalla difesa del on i documenti n. 3,4, e 5 in Pt_1 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado e, in quanto opportunamente sottoscritte per accettazione dal attestano l'avvenuta consegna della documentazione redatta dal CP_1 professionista e del quale questi era incaricato, dovendosi precisare che, come messo in evidenza dalla difesa del la sottoscrizione di tali documenti non era neppure stata disconosciuta Pt_1 ex art. 214 c.p.c. né era stata specificamente contestata con l'atto di citazione in opposizione. Si rileva inoltre la corrispondenza delle voci indicate a quelle risultanti dalla parcella pro-forma del 13.1.2020 nella quale erano state indicate descrizioni e riferimenti quasi completamente corrispondenti, precisandosi che, peraltro, nelle missive era stata inserita l'annotazione autografa, a margine, che riconduceva le singole voci annotate ai riferimenti della nomenclatura utilizzata nella parcella medesima. Le produzioni documentali del appena esaminate erano state solo genericamente Pt_1 contestate dal sia in atto di citazione in opposizione che con la memoria n. 1 di cui CP_1 all'art. 183 co. 6 c.p.c. Deve, dunque, ritenersi che la parcella, ancorché certamente di per sé sola non sia sufficiente a fondare la prova del diritto azionato dal ell'ambito del giudizio di opposizione, per Pt_1
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità correttamente riportato dal primo giudice, unitamente alle missive che recano la sottoscrizione, per accettazione, del valgano a CP_1 fornire la prova che dell'accordo e a definire il perimetro degli incarichi a questo attribuiti. Dalle produzioni documentali del si trae inoltre la prova dell'effettiva ed esatta Pt_1 esecuzione da parte del egli incarichi, attraverso la produzione dei documenti dal n. Pt_1
10 a 20 in allegato alla seconda memoria di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. che consistono di tutte la documentazione che questi era tenuto a redigere e che risulta anche dalla parcella di cui al 13.1.2020, eccezion fatta per la voce relativa all'assistenza in cantiere che non risulta dimostrabile documentalmente e che, peraltro, non era stata specificamente contestata entro il termine per le preclusioni assertive del primo grado. Sul punto, non risulta neppure dirimente alla luce di tali considerazioni sulla documentazione il rilievo mosso in sede di comparsa di costituzione in appello per cui i lavori erano stati conclusi ben prima dell'emissione della parcella del 2019, posto che, per un verso, che il medesimo CP_1 riferiva di non avere pagato – e, anzi, di avere sospeso i pagamenti ex art. 1460 c.c. – e di avere corrisposto un fondo spese di €750,00, oltre accessori, e che, peraltro verso, in tali contingenze, in cui il pagamento non era stato avvenuto, risulta ragionevole ritenere che fosse stata emessa nuovamente una parcella che tenesse conto ricognitivamente dei servizi già oggetto della precedente parcella e che, tuttavia, ricomprendesse anche quelli che, non inclusi nell'originaria lettera di incarico del 29.10.2015, ma risultanti dalle 3 missive. Per il vero, si deve inoltre rilevare che l'ultima missiva relativa alla consegna della documentazione, sottoscritta per accettazione da parte del reca la data del 31.5.2019, comunque CP_1 successiva alla prima nota del 2019. Quanto alla circostanza addotta dall'opponente che fosse intervenuto un successivo accordo per la minor somma di €1.000,00, oltre IVA, a saldo, contestata dal empestivamente, non Pt_1 risulta sufficientemente provata, non essendo, di per sé sole, attendibili le dichiarazioni rese da OS RA, convivente del che assumono mero valore indiziario in quanto CP_1 provenienti da un terzo. Sul punto, si precisa inoltre che, come correttamente ritenuto dal primo giudicante, ogni prova testimoniale sul punto deve valutarsi inammissibile ai sensi dell'art. 2721 c.c.
-B) Anche il secondo motivo di doglianza risulta quindi fondato. Invero, l'eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. postula il legittimo rifiuto di adempiere in favore dell'altro controparte contrattuale che non abbia adempiuto, o non abbia adempiuto esattamente, alla propria obbligazione secondo la ratio del brocardo latino inadimplenti non est adimplendum. Ciò premesso, e tenuto conto di quanto già osservato circa la documentazione prodotta in atti, non ricorrano i presupposti perché potesse farsi ricorso all'art. 1460 c.c. atteso che, alla luce delle evidenze probatorie in atti, è provato che il vesse esattamente adempiuto al proprio Pt_1 incarico professionale. Infatti, con riguardo alle problematiche addotte in atto di citazione in primo grado relative ai malfunzionamenti, queste, asseritamente, sarebbero consistite in “[…]problematiche di funzionamento dell'impianto di riscaldamento conseguenti all'erronea progettazione dello stesso ed eliminasse le difformità progettuali che erano risultate presenti nella documentazione dal medesimo depositata presso il Comune di Montescudo e consistenti nella rappresentazione di due unità immobiliari separate e con separati impianti invece dell'unità singola[…]”. Deve, tuttavia, rilevarsi che, in sede di comparsa di costituzione in primo grado, il Pt_1 asseriva che tali problematiche non erano a lui riconducibili, ma all'attività svolta da altri professionisti e che, successivamente, il non forniva ulteriori elementi assertivi a CP_1 confutare le diverse difese o a chiarire in forza di quale titolo fosse questi tenuto ad eseguire tali prestazioni, limitandosi ad argomentare che “[…]la ragione della sospensione del pagamento sta nell'errata rappresentazione (avvenuta da parte dell'Ing. in sede di deposito presso il Pt_1
Comune dei rilievi dal medesimo eseguiti) di due unità immobiliari separate e con separati impianti invece dell'unità singola, quale effettivamente esistente […]”. Tanto basta ad escludere che, sul piano assertivo, il compendio di allegazioni sia sufficiente a fondare un addebito, giuridicamente rilevante, nei confronti del per completezza, si Pt_1 osserva che, per quanto emerge dalla documentazione in atti e, in specie, dalle missive relative alla consegna della documentazione di cui era incaricato, non emergono elementi specifici ed univoci per cui si possa sostenere che questi fosse stato incaricato anche della progettazione dell'impianto di riscaldamento e che anche “le difformità progettuali” presenti nella documentazione che questi aveva depositato presso il Comune di Montescudo potessero essere a lui attribuite, non emergendo neppure la prova che questi fosse tenuto al deposito. Quanto osservato assorbe l'esame del terzo motivo d'impugnazione e ulteriori questioni prospettate dalle parti, rendendo superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio.
-B) In punto di spese, in conseguenza della riforma della decisione, occorre regolare le spese di tutti i gradi di giudizio sulla base del principio della soccombenza sostanziale e si liquidano le medesime come da dispositivo. Non ricorrono, tuttavia, i presupposti per potere accogliere la domanda spiegata dall'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi ritenere provata nel presente giudizio la mala fede o la colpa grave dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
1) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Parte_1 sentenza rigetta l'opposizione avanzata da Controparte_1
2) condanna alla rifusione a favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali che liquida per il primo grado in €2540.00 per compensi oltre spese generali//forfettarie, IVA e CPA e per il secondo grado in €2.906 per compensi oltre spese forfettarie, IVA e CPA;
Così deciso in Bologna il giorno 21/10/25
Il Presidente est. (dott. Giampiero M. Fiore)