Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/1982, n. 2967
CASS
Sentenza 13 maggio 1982

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Il "caso di malattia" del lavoratore, con riguardo al quale l'art. 2110 secondo comma cod. civ. prevede che il recesso del datore di lavoro può essere esercitato solo dopo il protrarsi della impossibilità della prestazione per il periodo di tempo stabilito dalla legge, dalle norme collettive, dagli Usi o secondo equità (cosiddetto periodo di comporto), va inteso anche alla stregua dei precetti costituzionali in tema di diritto alla salute, in senso non limitato alla malattia a carattere unitario e continuativo, ma comprensivo dell'ipotesi di un succedersi di malattie a carattere intermittente o reiterato, ancorché frequenti e discontinue in relazione ad uno stato di salute malferma (cosiddetta eccessiva morbilità). Ne consegue, stante la prevalenza di detta disposizione speciale sulla disciplina generale della risoluzione del rapporto di lavoro, che, anche nell'ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, ma può esercitare il recesso solo dopo il periodo all'uopo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato secondo equità. Peraltro, quando il contratto collettivo preveda il "comporto", ma non regoli espressamente la sua durata nel caso di pluralità di episodi morbosi in un determinato arco di tempo la questione diretta a stabilire, al fine della legittimità o non del licenziamento, se il comporto stesso sia usufruibile un'unica volta, eventualmente per sommatoria delle assenze relative ai singoli episodi, ovvero decorra ex novo per ciascun episodio, va risolta in base alla prioritaria analisi ed interpretazione dei patti collettivi, secondo la nozione di malattia come sopra desumibile dal citato art. 2110 cod. civ.. (nel caso la suprema Corte ha ritenuto sorretta da adeguata motivazione l'interpretazione fornita dal giudice del merito dello art. 55 del C.C.n.L. 21 ottobre 1973 per i dipendenti di aziende commerciali nel senso della previsione di 180 giorni di comporto in un anno solare per un unico fatto morboso). ( V 1364/81, mass n 411988; ( V 5817/80, mass n 409639; ( Conf 1371/81, mass n 411996; ( Conf 765/81, mass n 411242; ( Conf 2072/80, mass n 405725; ( contra 897/80, mass n 404314; ( contra 4707/79, mass n 401260).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/1982, n. 2967
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2967
    Data del deposito : 13 maggio 1982

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