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Sentenza 26 febbraio 2024
Sentenza 26 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/02/2024, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 14030/19 R.G.A.C., posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 giugno 2023; promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Catania, Via Nicola Coviello n. 25, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Ferraù, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Lipiani giusta procura versata in atti;
ricorrente;
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
(P.IVA ) elettivamente domiciliata presso la P.IVA_1 Organizzazione_1
– 65045 Misterbianco Catania, rappresentata e difesa, congiuntamente e/o
[...]
disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Maria Scarnera e Caterina Maria Rita Marangia, giusta procura in atti;
resistente;
OGGETTO: CONTRATTO DI NOLEGGIO
pagina 1 di 6 Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con ricorso per decreto ingiuntivo, parte ricorrente deduceva di avere eseguito il nolo a freddo dei macchinari affidatogli dal Contraente AL e di avere chiesto ed ottenuto dal Controparte_2
Tribunale di Ravenna, l'ingiunzione di pagamento n. 209/2019 oltre interessi legali dalla CP_2
domanda al soddisfo, per il mancato pagamento di fatture commerciali per un importo pari ad €
150.029,00. Il decreto ingiuntivo n.209/19 veniva regolarmente notificato alla predetta società e,
seppure non opposto, la parte ingiunta non provvedeva a saldare il proprio debito nei confronti della ricorrente.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, la conveniva in giudizio l Parte_1 [...]
dinanzi all'intestato Tribunale, chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto a vedersi CP_1
riconosciuta e corrisposta la somma di €. 150.209,00 oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002, per il noleggio a freddo di macchinari, commissionato dal Contraente AL 2 s.c.p.a, in CP_2
dipendenza dei lavori per la realizzazione dell'Itinerario Agrigento/Caltanissetta – A19: SS 640 di
Porto Empedocle - Ammodernamento e adeguamento alla Cat. B del D.M 05.11.2001 - II tratto dal km
44+000 allo svincolo con la A/19, deducendo la responsabilità concorrente di quale CP_1
Soggetto Aggiudicatore dell'affidamento unitario a Contraente AL, ex art. 176 comma 9 del
D.Lgs. n. 163/2006 e ex art. 194 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, per effetto dell'inadempimento della
Controparte_2
Si costituiva in giudizio, l' con comparsa di costituzione e risposta, contestando quanto ex CP_1
adverso richiesto perché infondato in fatto ed in diritto ed eccependo in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva attesa l'esclusività del rapporto contrattuale intercorso tra CP_2
e in qualità di subaffidataria del Contraente AL e chiedendo il rigetto delle
[...] Parte_1
pagina 2 di 6 avverse domande perché inammissibili, con vittoria di spese e compensi.
Con provvedimento del 29.11.2021 veniva disposto il mutamento del rito a seguito del quale venivano concessi i termini 183, comma VI, cpc. All'udienza del 26.06.2023 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte resistente che, alla luce della normativa in materia di affidamento a contraente generale, appare fondata e va accolta per i motivi che di seguito si indicano.
Il contratto di noleggio a freddo dei macchinari per cui è causa è stato sottoscritto tra ed Parte_1
, quale contraente generale ed unica destinataria dell'ingiunzione di pagamento n. 209/19, CP_2
per il mancato pagamento delle fatture commerciali rimaste insolute e versate in atti. Attesa
l'esclusività del rapporto contrattuale intercorso tra e in qualità di Controparte_2 Parte_1
subaffidataria del Contraente AL, l' risulta essere del tutto estranea ad ogni rapporto CP_1
contrattuale con la quale ha operato esclusivamente in qualità di subaffidataria del Contraente Parte_1
AL , come documentalmente provato dai contratti versati in atti. CP_2
Alla fattispecie in esame non è applicabile la disciplina dettata dal nuovo codice dei contratti pubblici e, in particolare, dagli artt. 105, comma 13 e 194, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, che prevedeno l'obbligo della stazione appaltante di corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite da quest'ultimo, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore,
e l'obbligo del soggetto aggiudicatore di procedere al pagamento diretto al terzo affidatario in caso di inadempimento da parte del contraente generale. Ed infatti, in base alla disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 1, il D. Lgs. n. 50/2016 si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, avvenuta in data 19.04.2016, mentre il contratto di affidamento tra CP_1
e il contraente generale è stato sottoscritto in data 30.06.2010.
[...] Controparte_2
pagina 3 di 6 Appare opportuno precisare che, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile ratione temporis, non ha alcuna rilevanza l'epoca in cui è stato stipulato il contratto tra la società Parte_1
, posto che il presente giudizio ha ad oggetto gli effetti obbligatori derivanti dal contratto CP_2
di appalto pubblico stipulato in data 30.06.2010 tra l'ente aggiudicatore e il contraente generale CP_1
Ne consegue, dunque, che la controversia oggetto del presente giudizio va risolta Controparte_2
in base alla disciplina del codice dei contratti pubblici abrogato e, precisamente, alla luce dell'art. 176,
comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006, nel testo anteriore alla novella di cui all'art. 1, comma 72, della L.
n. 147/2013, in forza del quale “il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il regolare
adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari;
ove risulti la
inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di applicare una detrazione
sui successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto all'affidatario, nonché di applicare le
eventuali diverse sanzioni previste in contratto”.
Nel caso di specie, poi, non trova applicazione la novella di cui all'art. 1, comma 72, della L. n.
147/2013, entrata in vigore il 01.01.2014, che sostituendo il comma 9 dell'art. 176 del D.Lgs. n.
163/2006, ha previsto che la verifica del regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari, effettuata dal soggetto aggiudicatore, avvenga non più
periodicamente, ma prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali SAL, col conseguente obbligo dell'appaltante, qualora il contraente generale sia inadempiente, di applicare le detrazioni sui successivi pagamenti e le sanzioni in esso previste. Ed
infatti tale norma è entrata in vigore in data successiva alla stipula dell'appalto pubblico tra l' CP_1
e e, stante la natura sostanziale e non processuale della novella, la stessa non è
[...] Controparte_2
soggetta al principio “tempus regit actum”.
È evidente, quindi, l'insussistenza di un obbligo in capo alla società di pagare CP_1
direttamente a essendo prevista dalla norma di riferimento, solo una facoltà del soggetto Parte_1
aggiudicatore di pagare direttamente al terzo affidatario in caso di inadempimento del contraente pagina 4 di 6 generale. Né può trovare applicazione l'art. 118, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, il quale dispone che “nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al
subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa,
che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate”,
atteso che detta norma si applica in caso di subappalto di lavori, e non rileva per il contratto di fornitura di materiali sottoscritto tra e Controparte_2 Parte_1
Va pertanto rilevata la carenza di legittimazione passiva di che non ha alcun obbligo di CP_1
pagamento diretto verso l'odierna parte ricorrente né essendo configurabile una responsabilità
concorrente di in riferimento alle fatture insolute emesse dalla ricorrente nei confronti del CP_1
Contraente AL Controparte_2
Sicchè, la domanda formulata da non può trovare accoglimento. Parte_1
Le spese del giudizio seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: Parte_1 CP_1
1. rigetta la domanda;
2. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte resistente liquidate in € 5000,00, per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania addì 24 febbraio 2024
IL GIUDICE ISTRUTTORE
pagina 5 di 6 (dott. Giorgio Marino)
pagina 6 di 6
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 14030/19 R.G.A.C., posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 giugno 2023; promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Catania, Via Nicola Coviello n. 25, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Ferraù, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Lipiani giusta procura versata in atti;
ricorrente;
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
(P.IVA ) elettivamente domiciliata presso la P.IVA_1 Organizzazione_1
– 65045 Misterbianco Catania, rappresentata e difesa, congiuntamente e/o
[...]
disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Maria Scarnera e Caterina Maria Rita Marangia, giusta procura in atti;
resistente;
OGGETTO: CONTRATTO DI NOLEGGIO
pagina 1 di 6 Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con ricorso per decreto ingiuntivo, parte ricorrente deduceva di avere eseguito il nolo a freddo dei macchinari affidatogli dal Contraente AL e di avere chiesto ed ottenuto dal Controparte_2
Tribunale di Ravenna, l'ingiunzione di pagamento n. 209/2019 oltre interessi legali dalla CP_2
domanda al soddisfo, per il mancato pagamento di fatture commerciali per un importo pari ad €
150.029,00. Il decreto ingiuntivo n.209/19 veniva regolarmente notificato alla predetta società e,
seppure non opposto, la parte ingiunta non provvedeva a saldare il proprio debito nei confronti della ricorrente.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, la conveniva in giudizio l Parte_1 [...]
dinanzi all'intestato Tribunale, chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto a vedersi CP_1
riconosciuta e corrisposta la somma di €. 150.209,00 oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002, per il noleggio a freddo di macchinari, commissionato dal Contraente AL 2 s.c.p.a, in CP_2
dipendenza dei lavori per la realizzazione dell'Itinerario Agrigento/Caltanissetta – A19: SS 640 di
Porto Empedocle - Ammodernamento e adeguamento alla Cat. B del D.M 05.11.2001 - II tratto dal km
44+000 allo svincolo con la A/19, deducendo la responsabilità concorrente di quale CP_1
Soggetto Aggiudicatore dell'affidamento unitario a Contraente AL, ex art. 176 comma 9 del
D.Lgs. n. 163/2006 e ex art. 194 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, per effetto dell'inadempimento della
Controparte_2
Si costituiva in giudizio, l' con comparsa di costituzione e risposta, contestando quanto ex CP_1
adverso richiesto perché infondato in fatto ed in diritto ed eccependo in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva attesa l'esclusività del rapporto contrattuale intercorso tra CP_2
e in qualità di subaffidataria del Contraente AL e chiedendo il rigetto delle
[...] Parte_1
pagina 2 di 6 avverse domande perché inammissibili, con vittoria di spese e compensi.
Con provvedimento del 29.11.2021 veniva disposto il mutamento del rito a seguito del quale venivano concessi i termini 183, comma VI, cpc. All'udienza del 26.06.2023 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte resistente che, alla luce della normativa in materia di affidamento a contraente generale, appare fondata e va accolta per i motivi che di seguito si indicano.
Il contratto di noleggio a freddo dei macchinari per cui è causa è stato sottoscritto tra ed Parte_1
, quale contraente generale ed unica destinataria dell'ingiunzione di pagamento n. 209/19, CP_2
per il mancato pagamento delle fatture commerciali rimaste insolute e versate in atti. Attesa
l'esclusività del rapporto contrattuale intercorso tra e in qualità di Controparte_2 Parte_1
subaffidataria del Contraente AL, l' risulta essere del tutto estranea ad ogni rapporto CP_1
contrattuale con la quale ha operato esclusivamente in qualità di subaffidataria del Contraente Parte_1
AL , come documentalmente provato dai contratti versati in atti. CP_2
Alla fattispecie in esame non è applicabile la disciplina dettata dal nuovo codice dei contratti pubblici e, in particolare, dagli artt. 105, comma 13 e 194, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, che prevedeno l'obbligo della stazione appaltante di corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite da quest'ultimo, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore,
e l'obbligo del soggetto aggiudicatore di procedere al pagamento diretto al terzo affidatario in caso di inadempimento da parte del contraente generale. Ed infatti, in base alla disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 1, il D. Lgs. n. 50/2016 si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, avvenuta in data 19.04.2016, mentre il contratto di affidamento tra CP_1
e il contraente generale è stato sottoscritto in data 30.06.2010.
[...] Controparte_2
pagina 3 di 6 Appare opportuno precisare che, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile ratione temporis, non ha alcuna rilevanza l'epoca in cui è stato stipulato il contratto tra la società Parte_1
, posto che il presente giudizio ha ad oggetto gli effetti obbligatori derivanti dal contratto CP_2
di appalto pubblico stipulato in data 30.06.2010 tra l'ente aggiudicatore e il contraente generale CP_1
Ne consegue, dunque, che la controversia oggetto del presente giudizio va risolta Controparte_2
in base alla disciplina del codice dei contratti pubblici abrogato e, precisamente, alla luce dell'art. 176,
comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006, nel testo anteriore alla novella di cui all'art. 1, comma 72, della L.
n. 147/2013, in forza del quale “il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il regolare
adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari;
ove risulti la
inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di applicare una detrazione
sui successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto all'affidatario, nonché di applicare le
eventuali diverse sanzioni previste in contratto”.
Nel caso di specie, poi, non trova applicazione la novella di cui all'art. 1, comma 72, della L. n.
147/2013, entrata in vigore il 01.01.2014, che sostituendo il comma 9 dell'art. 176 del D.Lgs. n.
163/2006, ha previsto che la verifica del regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari, effettuata dal soggetto aggiudicatore, avvenga non più
periodicamente, ma prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali SAL, col conseguente obbligo dell'appaltante, qualora il contraente generale sia inadempiente, di applicare le detrazioni sui successivi pagamenti e le sanzioni in esso previste. Ed
infatti tale norma è entrata in vigore in data successiva alla stipula dell'appalto pubblico tra l' CP_1
e e, stante la natura sostanziale e non processuale della novella, la stessa non è
[...] Controparte_2
soggetta al principio “tempus regit actum”.
È evidente, quindi, l'insussistenza di un obbligo in capo alla società di pagare CP_1
direttamente a essendo prevista dalla norma di riferimento, solo una facoltà del soggetto Parte_1
aggiudicatore di pagare direttamente al terzo affidatario in caso di inadempimento del contraente pagina 4 di 6 generale. Né può trovare applicazione l'art. 118, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, il quale dispone che “nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al
subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa,
che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate”,
atteso che detta norma si applica in caso di subappalto di lavori, e non rileva per il contratto di fornitura di materiali sottoscritto tra e Controparte_2 Parte_1
Va pertanto rilevata la carenza di legittimazione passiva di che non ha alcun obbligo di CP_1
pagamento diretto verso l'odierna parte ricorrente né essendo configurabile una responsabilità
concorrente di in riferimento alle fatture insolute emesse dalla ricorrente nei confronti del CP_1
Contraente AL Controparte_2
Sicchè, la domanda formulata da non può trovare accoglimento. Parte_1
Le spese del giudizio seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: Parte_1 CP_1
1. rigetta la domanda;
2. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte resistente liquidate in € 5000,00, per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania addì 24 febbraio 2024
IL GIUDICE ISTRUTTORE
pagina 5 di 6 (dott. Giorgio Marino)
pagina 6 di 6