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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVI, sentenza 09/02/2026, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1185/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
MOGAVERO NICOLA, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7024/2020 depositato il 16/12/2020
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 802/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 9 e pubblicata il 14/02/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 219012 TARSU/TIA 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 14/2/2020 la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Messina accoglieva il ricorso proposto nel 2019 da Resistente_1 contro l' AVVISO DI INTIMAZIONE n° 219012 per Tia 2006 e 2007 l'avviso di accertamento ICI anno 2009 emesso dall' ATO
ME 1 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE .
Il 1° giudice, nella considerazione che le fatture N. 2008075695; N. 2008076064; N. 2008076844 sottese all'atto impugnato avevano formato oggetto di precedente richiesta perché contenute nell' ingiunzione di pagamento n. 187181 notificata il 26.03.2013 , annullata con la sentenza n. 885/19 , accoglieva il ricorso e condannava l'ATO alle spese di lite.
Avverso la sentenza l'ATO ME 1 proponeva appello notificato il 21/11/2020 , contestando le conclusioni a cui era giunta la sentenza impugnata .
La società si costituiva e preliminarmente eccepiva l'intempestività dell'appello.
Fissato il giudizio, la Corte , all'udienza del 4/2/2026 , decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile .
L'art. 327 cpc , come modificato dall'art. 46 della L. 69/09 , prevede che per i ricorsi proposti a decorrere dal 4/7/09, vada applicato il nuovo termine di mesi 6 dalla pubblicazione, in luogo di 1 anno e 45 giorni , prima previsto per proporre appello . Essendo stato il ricorso introduttivo depositato il 5/3/2019 – in vigenza della nuova normativa- e la sentenza pubblicata il 14/2/2020 , il termine ultimo per proporre appello scadeva martedì 17/11/2020 , tenendo conto della sospensione feriale e della sospensione straordinaria da emergenza ID . L'Ato notificava l'appello il 21/11/2020 , oltre i termini di legge . Il termine per impugnare è un termine essenziale ,il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e l' inosservanza comporta l'inammissibilità dell'intero gravame , risultando ininfluente e non sanante la costituzione dell'appellato . La declaratoria di tardività , impedisce la valutazione delle eccezioni pregiudiziali e di merito proposte. Spese liquidate in favore della società contribuente e liquidate in complessivi € 2500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello per tardività . Spese liquidate in favore della società contribuente e liquidate in complessivi € 2500,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Camera di Consiglio il 4/2/2026
Il Presidente est.
AR BR GI
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
MOGAVERO NICOLA, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7024/2020 depositato il 16/12/2020
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 802/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 9 e pubblicata il 14/02/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 219012 TARSU/TIA 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 14/2/2020 la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Messina accoglieva il ricorso proposto nel 2019 da Resistente_1 contro l' AVVISO DI INTIMAZIONE n° 219012 per Tia 2006 e 2007 l'avviso di accertamento ICI anno 2009 emesso dall' ATO
ME 1 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE .
Il 1° giudice, nella considerazione che le fatture N. 2008075695; N. 2008076064; N. 2008076844 sottese all'atto impugnato avevano formato oggetto di precedente richiesta perché contenute nell' ingiunzione di pagamento n. 187181 notificata il 26.03.2013 , annullata con la sentenza n. 885/19 , accoglieva il ricorso e condannava l'ATO alle spese di lite.
Avverso la sentenza l'ATO ME 1 proponeva appello notificato il 21/11/2020 , contestando le conclusioni a cui era giunta la sentenza impugnata .
La società si costituiva e preliminarmente eccepiva l'intempestività dell'appello.
Fissato il giudizio, la Corte , all'udienza del 4/2/2026 , decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile .
L'art. 327 cpc , come modificato dall'art. 46 della L. 69/09 , prevede che per i ricorsi proposti a decorrere dal 4/7/09, vada applicato il nuovo termine di mesi 6 dalla pubblicazione, in luogo di 1 anno e 45 giorni , prima previsto per proporre appello . Essendo stato il ricorso introduttivo depositato il 5/3/2019 – in vigenza della nuova normativa- e la sentenza pubblicata il 14/2/2020 , il termine ultimo per proporre appello scadeva martedì 17/11/2020 , tenendo conto della sospensione feriale e della sospensione straordinaria da emergenza ID . L'Ato notificava l'appello il 21/11/2020 , oltre i termini di legge . Il termine per impugnare è un termine essenziale ,il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e l' inosservanza comporta l'inammissibilità dell'intero gravame , risultando ininfluente e non sanante la costituzione dell'appellato . La declaratoria di tardività , impedisce la valutazione delle eccezioni pregiudiziali e di merito proposte. Spese liquidate in favore della società contribuente e liquidate in complessivi € 2500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello per tardività . Spese liquidate in favore della società contribuente e liquidate in complessivi € 2500,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Camera di Consiglio il 4/2/2026
Il Presidente est.
AR BR GI