Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 17299/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17299/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/11/1982, rappresentato e difeso dall'Avv. CONSALVI CRISTIANA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
04/12/1982, rappresentata e difesa dall'Avv. DI BERNARDINO VALERIA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli minori
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23/04/2024 , premesso che Parte_1
dalla relazione sentimentale intrapresa con era nato il figlio CP_1
(Roma, 02.07.2018), riconosciuto da entrambi i genitori, adiva Per_1
l'intestato tribunale al fine di ivi sentire regolamentare le condizioni di affidamento e mantenimento del minore.
accordo con la controparte.
All'esito dell'udienza cartolare del 19.12.2024 la causa veniva pertanto rimessa al collegio per la decisione, preso atto delle condizioni congiuntamente proposte dalle parti, le quali formulavano le seguenti conclusioni: “Affidamento Il figlio minore
, di attuali 6 anni, viene affidato ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1
congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggiore importanza, relative all'educazione, all'istruzione, alla formazione ed alla salute, che dovranno essere assunte di comune accordo fra loro, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del bambino. Entrambi i genitori concordano sul divieto di pubblicazione di immagini, foto e video ritraenti il figlio minore, con qualunque mezzo, anche su qualunque sito web, blog e social network, senza il consenso di entrambi i genitori. I SIg.ri e concordano CP_1 Parte_1
e si impegnano vicendevolmente a permettere, nei tempi di permanenza alternata del minore, una fluida comunicazione del bambino con il papà e la mamma, garantendo almeno una conversazione telefonica al giorno con il genitore non presente. I genitori danno atto che il minore, nei tempi di permanenza paterni ed alla presenza del padre, è dotato dal sig. di un cellulare e lo utilizza per Parte_1
comunicare esclusivamente con i familiari. Collocamento e tempi di permanenza del minore presso i genitori Il figlio minore sarà collocato prevalentemente presso la madre, nell'abitazione di proprietà della SI.ra sita in Roma, Via Luigi CP_1
Ronzoni, 23, ove avrà la sua stabile residenza, il padre, salvo diverso accordo da prendersi almeno 24 h prima anche per whatsapp o telefonicamente, lo terrà con sé: • a fine settimana alterni: dal venerdì pomeriggio, prelevato all'uscita della scuola, fino alla domenica sera alle 21.00 nel periodo scolastico;
nei periodi di chiusura scolastica prelevato alle ore 16:30 del venerdì presso la mamma e fino alle 21:30 della domenica sera (fino alle 22:30 dopo il compimento del decimo anno di età); • quando nel fine settimana il figlio resterà con la madre: per due giorni infrasettimanali con pernotto, indicati nel martedì, prelevandolo a scuola (o nel periodo non scolastico nel pomeriggio dalla madre alle ore 16:30) con un pernotto fino al mercoledì mattina con accompagno a scuola nel periodo scolastico
(o tra le ore 9:00 e le 10:00 presso la madre o in altro luogo in Roma dalla stessa indicato entro 24 ore prima per whatsapp in periodo non scolastico) e nel giovedì, prelevandolo a scuola (o nel periodo non scolastico nel pomeriggio dalla madre alle ore 16:30) con un pernotto fino al venerdì mattina e con accompagno a scuola nel periodo scolastico (o tra le ore 9:00 e le 10:00 presso la madre o in altro luogo in Roma dalla stessa indicato entro 24 ore prima per whatsapp in periodo non scolastico); • quando nel fine settimana il figlio resterà con il padre: un giorno infrasettimanale con pernotto, indicato nel martedì prelevandolo a scuola (o nel periodo non scolastico nel pomeriggio dalla madre alle ore 16:30) con un pernotto fino al mercoledì mattina con accompagno a scuola nel periodo scolastico (o tra le ore 9:00 e le 10:00 presso la madre o in altro luogo in Roma dalla stessa indicato entro 24 ore prima per whatsapp in periodo non scolastico); • per metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando negli anni l'intera giornata del 24 dicembre con pernotto e accompagno la mattina successiva entro le ore 10:00, e l'intera giornata del 25 con pernotto e accompagno la mattina successiva entro le ore 10:00, e il periodo continuativo dal 26 alla mattina del 1° gennaio con accompagno entro le ore 10:00, con l'altro dal 1° al 6 gennaio e ciò indipendentemente dai giorni di frequentazione ordinaria che subiscono una deroga;
• durante le vacanze scolastiche pasquali alternando negli anni il periodo decorrente dalla mattina del primo giorno di vacanza alle ore 10.00 fino all'intero giorno di Pasqua, con pernotto e accompagno la mattina successiva entro le ore
10:00 con il periodo decorrente dal giorno di Pasquetta alle ore 10.00 fino al rientro a scuola;
• Recuperi: il padre terrà con sé il figlio con un pernotto e presso di sé anche in altro giorno infrasettimanale nel caso in cui non abbia potuto tenere con sé il figlio per esigenze di quest'ultimo (motivi di salute, gite scolastiche, compleanni dei genitori/nonni/parenti, eventi particolari, vacanze presso altre località fuori Roma ecc.) durante il medesimo mese e previo accordo con la madre tramite comunicazione del giorno prescelto almeno 48 ore prima anche per whatsapp;
• Ricorrenze e feste: il minore trascorrerà i ponti e le festività civili e religiose riconosciute dallo Stato o dal Comune di residenza ad anni alterni con ciascun genitore (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 29 giugno, 1°novembre, 8 dicembre): ad esempio se il padre trascorrerà con il figlio il 25 aprile, il successivo
1° maggio il minore lo trascorrerà con la madre, alternando le stesse di anno in anno;
• Compleanni -feste il figlio trascorrerà con i genitori il rispettivo compleanno e la festa della mamma / festa del papà. La festa dei nonni sarà festeggiata ad anni alterni con i nonni materni o con i nonni paterni;
• Vacanze estive per 15 giorni delle vacanze scolastiche estive, nello specifico due periodi di 7 giorni, da distribuire nei mesi dal 1° luglio al 31 agosto, nei tempi da concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno comunicando per whatsapp le reciproche richieste di ferie;
• Compleanno del figlio I genitori si impegnano a fare il possibile per festeggiare insieme il compleanno del bambino e, nel caso in cui ciò non fosse possibile, ognuno potrà averlo con sé per quel giorno ad anni alterni o in base agli accordi tra i genitori per metà giornata ciascuno;
• Entrambi i genitori concordano che, in caso di eventuali spostamenti con il figlio dalla abituale dimora o fuori dal comune di residenza, ciascun genitore dovrà darne comunicazione all'altro entro 24 ore prima anche telefonicamente o per whatsapp fornendo il loro recapito, comunicando tempi, luoghi e alloggi di destinazione e permanenza e assicurando regolari contatti telefonici con il minore. In tal caso i tempi di frequentazione ordinari possono subire deroghe salvo il diritto di recupero di cui sopra. Fatto salvo sempre diverso accordo da prendersi almeno 24 ore prima anche per whatsapp o telefonicamente. Contributo paterno al mantenimento di
- Quale contributo per il mantenimento ordinario del figlio, il padre Per_1
verserà mensilmente alla SI.ra : per dodici mesi, a decorrere dal CP_1 provvedimento del Tribunale Ordinario di Roma, l'importo mensile di euro 350,00
(trecentocinquanta/00) che verrà corrisposto, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra CP_1
acceso presso Poste Italiane IBAN [...], e sarà soggetto a rivalutazione annuale ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento del Tribunale. Le spese straordinarie, di cui al
Protocollo del Tribunale di Roma, previamente concordate saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% mentre la SI.ra si gioverà della CP_1 detrazione fiscale delle stesse in misura integrale. L'assegno unico per il figlio a carico sarà percepito interamente dalla madre e il SI. si obbliga a Parte_1
consegnare il modello ISEE e il relativo numero di protocollo entro il giorno 29 novembre 2024, appena consegnato dal caf necessario per ottenere l'erogazione del suddetto. Il figlio sta seguendo un percorso di logopedia per il quale Per_1
entrambi i genitori hanno già espresso reciproco assenso, la cui spesa mensile, pari ad Euro 280,00, viene rimborsata dall'INPS, a mezzo di accredito, su un libretto intestato al bambino che attualmente è in possesso del SI. su accordo Parte_1 delle parti. Entrambi i genitori dovranno partecipare all'incontro di convocazione disposto dall'INPS per la procedura di eventuale rinnovo dell'erogazione del contributo per il minore e il libretto intestato ad verrà consegnato dal Per_1
padre alla SI.ra che provvederà alla gestione rendendo partecipe il CP_1
di mese in mese mediante whatsapp considerato che la stessa si prende Parte_1
cura di eseguire i pagamenti delle spese della logopedia, in anticipo rispetto al rimborso da parte dell'INPS entro il giorno 10 di ogni mese. La CP_1
provvederà anche a dividere con il , in misura del 50% ciascuno, la Parte_1
eventuale quota delle somme in eccedenza accreditate dall'INPS sul libretto (di norma ogni mese l'importo rimborsato in eccedenza oscilla tra Euro 20,00 ed Euro
50,00), rimborsando la quota spettante al SI. . I genitori esprimono Parte_1
reciproco assenso per la pratica di una o più attività sportive da parte del figlio minore e la scelta dell'attività, del luogo e dei tempi di frequenza dei corsi sarà soggetta al comune accordo tra le parti secondo quanto stabilito dal protocollo del
Tribunale di Roma, tenuto conto delle naturali predisposizioni e dei desideri del bambino. I genitori esprimono altresì reciproco assenso ad un percorso di sostegno psicologico del minore, qualora se ne ravvisi la opportunità e/o necessità, le cui spese saranno sostenute in misura del 50% ciascuno. Il SI. , si farà Parte_1
carico di acquistare i capi di abbigliamento e tutti gli accessori necessari per il quotidiano, che il bambino troverà presso l'abitazione paterna e utilizzerà nei tempi di permanenza con il papà. Entrambi i genitori prestano il proprio consenso per il rilascio della carta di identità e/o passaporto al figlio minore. - Con compensazione delle spese di lite”.
Ebbene, dalla lettura complessiva degli atti di causa, nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti come sopra integralmente riportate, le quali appaiono conformi all'interesse del minore, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, aventi comunque valore negoziale tra le parti.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Dispone in ordine alle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore in conformità a quanto previsto nell'accordo Persona_2 congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- Compensa le spese di lite;
Così deciso in Roma in data 16/01/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi