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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/02/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 13597/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 03/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to INSALATA Parte_1
PIETRO
ricorrente contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per l'accertamento del diritto all'assegno per invalidi civili parziali.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 03.02.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver promosso istanza di ATPO in data 20.09.2018 rivendicando il diritto all'assegno per invalidi civili parziali, come facilmente desumibile dal certificato medico prodotto, e di aver erroneamente indicato nelle conclusioni del ricorso la diversa prestazione della pensione di inabilità; deducendo che la perizia d'ufficio espletata riconosceva il requisito sanitario dell'invalidità civile nella misura dell'80% dall'aprile del 2019 e di aver depositato due istanze di correzione di errore materiale, rigettate dal GOP procedente, cui seguiva deposito di decreto di omologa negativa rispetto alla prestazione dedotta in giudizio, la pensione per inabilità; affermando il diritto all'assegno di invalidità civile dall'aprile 2019 sussistendo il requisito sanitario e quello reddituale, come accertato nell'elaborato peritale disposto nel giudizio per ATPO, agiva in giudizio per l'accertamento del diritto all'assegno di invalidità civile dall'aprile del 2019 e per la condanna dell' all'erogazione dei ratei maturati CP_1 oltre interessi, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione, compresa la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp. att. c.p.c., e formulava istanze istruttorie.
Costituitasi la parte resistente in via preliminare eccepiva CP_1
l'inammissibilità del ricorso per aver domandato espressamente nella fase per ATPO il riconoscimento del requisito utile per la costituzione del diritto alla pensione di inabilità e per non aver inviato tempestivamente l'AP70 e, nel merito, affermava, l'infondatezza delle domande per insussistenza del requisito reddituale, atteso che dall'ottobre del 2019 la parte ricorrente era percettrice di pensione di vecchiaia, per domandare il rigetto del promosso ricorso, vinte le spese processuali. Produceva documentazione.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
In via preliminare ed assorbente occorre affermare la fondatezza della sollevata eccezione di inammissibilità della promossa azione giudiziale ai sensi dell'art. 445 bis, comma V c.p.c. nella parte in cui è disposto che il decreto di omologa non è impugnabile né modificabile.
A ben vedere, infatti, dal tenore inequivoco del ricorso e delle note conclusionali depositate dalla parte ricorrente emerge che il presente
Pag. 2 di 4 giudizio, muovendo specifiche critiche alla scansione procedurale seguita nel giudizio per ATPO definito con deposito di decreto di omologa negativa per errores in procedendo ed in iudicando, la mancata valutazione del certificato medico prodotto da cui ricavare facilmente la prestazione dedotta in giudizio (l'assegno per invalidi civili parziali) e la scorrettezza della decisione di rigetto dell'istanza di correzione di errore materiale, l'intrapresa azione giudiziale si traduce in una impugnazione del decreto di omologa, del tutto inammissibile per espressa previsione di legge.
In ogni caso, pur a voler ritenere ammissibile nel caso di specie una forma di impugnazione del decreto di omologa1, l'unico rimedio esperibile è rappresentato dal ricorso per Cassazione ex art. 111, comma 7 Cost., non praticato nella fattispecie in esame.
Tanto conforta l'inammissibilità della promossa azione giudiziale.
Assorbite tutte le altre eccezioni e domande ugualmente formulate dalle parti.
Tenuto conto della dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese di lite, da far valere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara inammissibile la promossa azione giudiziale;
Pag. 3 di 4 - compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,03/02/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si tenga conto di quanto statuito da Cass. n. 9356/2023 sull'impugnabilità del decreto di omologa in caso di mancato rispetto della scansione procedurale prevista dalla legge per la definizione dell'ATPO.
Sezione Lavoro
N.R.G. 13597/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 03/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to INSALATA Parte_1
PIETRO
ricorrente contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per l'accertamento del diritto all'assegno per invalidi civili parziali.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 03.02.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver promosso istanza di ATPO in data 20.09.2018 rivendicando il diritto all'assegno per invalidi civili parziali, come facilmente desumibile dal certificato medico prodotto, e di aver erroneamente indicato nelle conclusioni del ricorso la diversa prestazione della pensione di inabilità; deducendo che la perizia d'ufficio espletata riconosceva il requisito sanitario dell'invalidità civile nella misura dell'80% dall'aprile del 2019 e di aver depositato due istanze di correzione di errore materiale, rigettate dal GOP procedente, cui seguiva deposito di decreto di omologa negativa rispetto alla prestazione dedotta in giudizio, la pensione per inabilità; affermando il diritto all'assegno di invalidità civile dall'aprile 2019 sussistendo il requisito sanitario e quello reddituale, come accertato nell'elaborato peritale disposto nel giudizio per ATPO, agiva in giudizio per l'accertamento del diritto all'assegno di invalidità civile dall'aprile del 2019 e per la condanna dell' all'erogazione dei ratei maturati CP_1 oltre interessi, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione, compresa la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp. att. c.p.c., e formulava istanze istruttorie.
Costituitasi la parte resistente in via preliminare eccepiva CP_1
l'inammissibilità del ricorso per aver domandato espressamente nella fase per ATPO il riconoscimento del requisito utile per la costituzione del diritto alla pensione di inabilità e per non aver inviato tempestivamente l'AP70 e, nel merito, affermava, l'infondatezza delle domande per insussistenza del requisito reddituale, atteso che dall'ottobre del 2019 la parte ricorrente era percettrice di pensione di vecchiaia, per domandare il rigetto del promosso ricorso, vinte le spese processuali. Produceva documentazione.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
In via preliminare ed assorbente occorre affermare la fondatezza della sollevata eccezione di inammissibilità della promossa azione giudiziale ai sensi dell'art. 445 bis, comma V c.p.c. nella parte in cui è disposto che il decreto di omologa non è impugnabile né modificabile.
A ben vedere, infatti, dal tenore inequivoco del ricorso e delle note conclusionali depositate dalla parte ricorrente emerge che il presente
Pag. 2 di 4 giudizio, muovendo specifiche critiche alla scansione procedurale seguita nel giudizio per ATPO definito con deposito di decreto di omologa negativa per errores in procedendo ed in iudicando, la mancata valutazione del certificato medico prodotto da cui ricavare facilmente la prestazione dedotta in giudizio (l'assegno per invalidi civili parziali) e la scorrettezza della decisione di rigetto dell'istanza di correzione di errore materiale, l'intrapresa azione giudiziale si traduce in una impugnazione del decreto di omologa, del tutto inammissibile per espressa previsione di legge.
In ogni caso, pur a voler ritenere ammissibile nel caso di specie una forma di impugnazione del decreto di omologa1, l'unico rimedio esperibile è rappresentato dal ricorso per Cassazione ex art. 111, comma 7 Cost., non praticato nella fattispecie in esame.
Tanto conforta l'inammissibilità della promossa azione giudiziale.
Assorbite tutte le altre eccezioni e domande ugualmente formulate dalle parti.
Tenuto conto della dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese di lite, da far valere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara inammissibile la promossa azione giudiziale;
Pag. 3 di 4 - compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,03/02/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si tenga conto di quanto statuito da Cass. n. 9356/2023 sull'impugnabilità del decreto di omologa in caso di mancato rispetto della scansione procedurale prevista dalla legge per la definizione dell'ATPO.