Articolo 14 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Articolo 13Articolo 15
Versione
18 marzo 1953
Art. 14. (Prima adunanza del Consiglio)

Il Consiglio regionale tiene la sua prima adunanza il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente della Giunta regionale uscente almeno 5 giorni prima.
La presidenza provvisoria del Consiglio e' assunta dal consigliere piu' anziano di eta' fra i presenti. I due consiglieri piu' giovani fungono da segretari.
Entrata in vigore il 18 marzo 1953
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente