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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 06/06/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: pagamento somme nella causa iscritta al n. 108 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
3.8.1969, ivi residente, avvocato del Foro di Cagliari, difensore di sé medesimo ex art. 86 cpc, con revoca di qualsiasi altro precedente mandato, elettivamente domiciliato in Cagliari presso il suo studio legale nella via
Dante n. 99;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. , residente in [...]S. Elena;
CP_1 C.F._2
CF , residente in [...]; CP_2 C.F._3
contumaci
APPELLATI
All'udienza del 27 settembre 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello):
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare parzialmente l'impugnata sentenza, per quanto sopra specificato e richiesto;
per l'effetto dichiarare esclusivamente il convenuto CP_2 tenuto e condannato al pagamento delle spese di lite in favore
[...] dell'attrice, come liquidate in sentenza di primo grado.
Nulla si chiede in ordine alle spese dell'intero giudizio.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione davanti al Tribunale di Cagliari del 9 settembre
2013 premesso che: CP_1
- aveva stipulato il 29 marzo 2010 una transazione con il fratello CP_2
per definire una controversia pendente davanti al Tribunale di Cagliari
[...]
avente ad oggetto la nullità e/o inefficacia del testamento olografo con il quale la loro madre aveva disposto della casa di abitazione in favore del solo figlio;
- con detta transazione il fratello si era impegnato a versarle l'importo di euro
35.000,00 di cui euro 19.000,00 già percepiti e la restante somma - euro
16.000,00 - “da versarsi non appena l'immobile verrà venduto, qualunque sia la forma dell'atto di compravendita”; ha convenuto in giudizio per veder accertare la simulazione CP_2 del contratto di locazione da lui stipulato con l'avv. in data 22 Parte_1 aprile 2011, per veder accertare l'inadempimento del convenuto alla scrittura privata di transazione del 29 marzo 2010 e, per l'effetto, per vederlo condannare al pagamento della somma di euro 16.000,00, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione dalla data di stipula della compravendita, con vittoria di spese diritti ed onorari.
Costituitosi in giudizio che ha contestato il CP_2
fondamento della domanda attrice chiedendone il rigetto, disposta ex art. 102
c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'avv. Parte_1
che si è costituito in giudizio allegando che le parti avevano stipulato una locazione di lunga durata in quanto il bene non poteva essere alienato per avere la madre dei acquistato l'alloggio nel dicembre dell'anno 2004 CP_2
ai sensi della L. n. 560/1993, il Tribunale con sentenza n. 2803/2021 pubblicata il 24 settembre 2021 ha così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
- ritenuta la simulazione del contratto di locazione 5.4.2011, in realtà dissimulante una vendita, dichiara tenuto e condanna al CP_2 pagamento in favore dell'attrice della somma di € 16.000,00 oltre interessi legali dall'11.3.2013 al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
- revoca il provvedimento di ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari con delibera in data 28.10.2013;
- dichiara tenuta e condanna il convenuto e il terzo chiamato, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice che liquida in €
4800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, oltre spese prenotate a debito, da corrispondersi in favore dello Stato.”
Con atto di citazione notificato il 21 marzo 2022 propone appello l'avv. avverso la statuizione delle spese di lite, contestando la Parte_1
sua condanna in solido con . CP_2
Rimasti contumaci e seppure CP_1 CP_2
ritualmente citati in giudizio, all'udienza del 27 settembre 2024 la causa è trattenuta a decisione con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali.
Con il primo motivo di impugnazione l'avv. lamenta Parte_1 la violazione dell'art. 97 c.p.c., deducendo che egli non poteva ritenersi soccombente né, tantomeno, portatore di un concreto interesse nella causa parificabile a quello del convenuto , considerato che CP_2
l'accertamento della simulazione del contratto di locazione, di cui il giudice non aveva accertato il fine (“e dove è irrilevante verificare se ciò sia avvenuto al fine di sacrificare le legittime aspettative della ovvero, più CP_2 verosimilmente, al fine di aggirare il disposto della L. 560/93”), costituiva soltanto un mero presupposto incidentale della domanda azionata dall'attrice, diretta ad ottenere l'adempimento dell'atto di transazione da parte del fratello.
Premesso che egli, chiamato in causa, nelle premesse della comparsa di costituzione aveva sottolineato la sua assoluta estraneità alla diatriba tra i fratelli, era di tutta evidenza che nessun interesse aveva in ordine al credito azionato dall'attrice, essendo, al tempo della stipula della locazione, unico suo interesse quello di acquistare l'appartamento del in quanto sito CP_2
nello stesso pianerottolo di un appartamento di cui era proprietaria ed in cui abitava sua madre. Non poteva peraltro non considerarsi il fatto che egli era stato chiamato in giudizio d'iniziativa esclusiva del giudice di prime cure, già quando erano state depositate le memorie ex art. 183 c.p.c. talché era incomprensibile come esso potesse essere ritenuto responsabile di tutta l'attività processuale svolta prima del suo intervento in causa, alla stregua del convenuto.
Con il secondo motivo di impugnazione l'avv. lamenta Parte_1 la violazione dell'art. 91 c.p.c, considerato che dalla lettura delle conclusioni rassegnate risultava che l'attrice aveva proposto la sua domanda principale esclusivamente nei confronti di senza formulare alcuna CP_2
domanda nei confronti del terzo chiamato nemmeno per quanto riguarda le spese di lite.
L'appello è fondato e, per l'effetto, la condanna alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado deve essere pronunciata nei soli confronti del convenuto, in esso sostanziale soccombente.
Seppure è vero che l'avv. , all'atto della sua Parte_1
costituzione, ha negato la simulazione del contratto di locazione per dissimulare una compravendita, è altrettanto vero che l'accertamento della simulazione domandato dall'attrice era funzionale all'accertamento dell'inadempimento di alla transazione del 29 marzo 2010 CP_2
ed alla domanda di condanna al pagamento della somma di euro 16.000,00 da essa proposta, che costituiva la domanda principale per la quale il giudizio era stato promosso.
Altro elemento da considerare è che l'avv. fin dalla Parte_1
comparsa di costituzione ha dichiarato di voler rimanere completamente estraneo alle diatribe tra i fratelli e che egli ha allegato che era stato CP_2 stipulato un contratto di locazione in quanto l'immobile, al quale era interessato per le ragioni sopra dette, non era compravendibile ai sensi della
L. n. 560/1993. Non vi era quindi alcun elemento in causa che comprovasse che la simulazione fosse stata da lui posta in essere con il fine di pregiudicare i diritti dell'attrice.
Alla luce delle esposte considerazioni, non può pertanto sostenersi che tra il convenuto ed il chiamato in causa vi fosse una comunanza di interessi con riguardo alla domanda principale spiegata in giudizio, rispetto alla quale nessuna soccombenza dell'odierno appellante pertanto era ravvisabile, con conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 97 c.p.c.
Quanto sopra esposto, il fatto che l'avv. sia stato Parte_1
chiamato in causa per iniziativa del giudice successivamente alla scadenza dei termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c., la contumacia dei fratelli che nulla hanno opposto alla domanda CP_2 dell'appellante, consigliano, in riforma dell'impugnata sentenza la compensazione delle spese del giudizio di primo grado tra l'attrice ed il chiamato in causa.
Nulla si dispone con riguardo alle spese del presente giudizio così come richiesto dall'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che per il resto conferma:
1. dichiara compensate le spese di lite del giudizio di primo grado tra l'attrice ed il chiamato in causa, ferma la condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice da corrispondersi in favore dello Stato.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 5 giugno 2025.
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru