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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/07/2025, n. 3585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3585 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice Istruttore dr.ssa Federica Francesca Levrino in funzione di Giudice Unico ha pronunciato ai sensi di cui agli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile d'appello n. 14094/2023 R.G. promossa da:
c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IV_1
Torino, Largo MIra n. 16, presso e nello studio dell'avv. GATTI GUIDO CLEMENTE
TERZO che la rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
-
contro
-
, c.f. , elettivamente domiciliata in Torino, Via E_ P.IV_2
Bertola n. 59, presso e nello studio dell'avv. VAIRA CARLO, che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 164/2023 del Giudice di Pace di Torino, RG
1207/2020, pubblicata in data 23.1.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Voglia l'Onorevole Tribunale di Torino,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.
pagina 1 di 22 In riforma della sentenza n. 164/2023 resa inter partes dal Giudice di Pace di Torino,
Dott. Alberto Maria NOVARESE, in data 10.01.2023, depositata in Cancelleria il
23.01.2023, nella causa RG 1207/2020, non notificata.
Previa, se del caso, rimessione della causa in istruttoria,
IN VIA ISTRUTTORIA
- Ammettersi, se ritenuto necessario, le prove per interrogatorio formale e testi sulle circostanze dedotte nei capitoli di prova di cui all'atto di citazione del primo grado, da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti.
Si indica a teste: perit , Torino, Via Ormea 121. Testimone_1
- Ammettersi, attesa la contestazione avanzata dalla Compagnia convenuta, CTU tecnica sul veicolo Mazda CX5, targato FJ635GP.
NEL MERITO
Accertato che la Compagnia ha, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1264 e 1265 c.c., erroneamente effettuato il pagamento dell'importo di euro 3.000,00 alla RO
LL MI, pur in presenza di cessione del credito, MAI FORMALMENTE REVOCATA, sottoscritta dal sig. in favore dell'odierna attrice, regolarmente notificata Parte_2
a medesima con lettera di intervento del 01.08.2019, e con atto di E_ citazione notificato in data 11.10.2019
In via principale
Dichiararsi tenuta e per l'effetto condannarsi la P.IV E_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Milano, Via P.IV_2
Benigno Crespi n. 23, cap 20159, nella sua qualità di impresa garante il rischio “eventi naturali” del veicolo Mazda CX5, targato FJ635GP, di proprietà del sig. Parte_2
(cedente), all'indennizzo, in favore della in persona del Parte_1 socio accomandatario sig.re e legale rappresentante pro- Parte_3 tempore, nella sua qualità di cessionaria, dei danni subiti, quantificati nel presente atto in € 4.027,91, da considerarsi al netto dello scoperto minimo di euro 500,00, previsto in polizza, già decurtato, a titolo di spese di riparazione e sostituzioni relative al suddetto veicolo come da preventivo, che si produce, oltre all'importo di euro 500,00, a titolo di spese di assistenza legale stragiudiziale, per un totale complessivo di euro 4.527,91.
pagina 2 di 22 In via subordinata Dichiararsi tenuta e per l'effetto condannarsi la
[...]
P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IV_2 corrente in Milano, Via Benigno Crespi n. 23, cap 20159, nella sua qualità di impresa garante il rischio “eventi naturali” del veicolo Mazda CX5, targato FJ635GP, di proprietà del sig. (cedente), all'indennizzo, in favore della Parte_2 Parte_1
in persona del socio accomandatario sig.re e legale
[...] Parte_3 rappresentante pro-tempore, nella sua qualità di cessionaria, dei danni subiti, quantificati nel presente atto in € 3.000,00, quale massimale di indennizzo, se previsto in polizza, a titolo di spese di riparazione e sostituzioni relative al suddetto veicolo come da preventivo, che si produce, oltre all'importo di euro 500,00, a titolo di spese di assistenza legale stragiudiziale, per un totale complessivo di euro 3.500,00.
O veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi dalla data dell'evento al saldo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
IN OGNI CASO
Con vittoria di diritti ed onorari di patrocinio di entrambi i gradi di giudizio, ol-tre IV e
CPA e rimborso forfettario al 15%, spese di CTU e di CTP ove richieste.
Con distrazione a favore del sottoscritto legale che si dichiara anticipatario.
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti dedotti nel presente atto.”
Per parte convenuta:
“Voglia il Giudice adito
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Dato atto che Controparte_2
- dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande
[...] nuove
In via istruttoria
Disporre ctu tecnica sul veicolo Mazda CX5, tg. FJ635GP, previo ordine di messa a disposizione press , atta a determinarne il costo di riparazione a seguito Parte_2 dell'evento naturale del 01.07.19
pagina 3 di 22 Ammettere gli articoli di prova per interpello e testi dedotti in memoria autorizzata di prime cure, da intendersi qui integralmente trascritti e richiamati con testi ivi indicati
Nel merito
Respingere l'appello di Controparte_3 alla sentenza di prime cure siccome inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto
[...] per i motivi di cui in atti e per l'effetto
Confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado In ogni caso
In via preliminare
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di
[...] per i motivi tutti di cui in atti, inclusa la revoca Controparte_3 della cessione e/o l'applicazione dell'art. 1265 c.c.
Respingere tutte le contestazioni di parte appellante, siccome inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto Assolvere
[...]
- da ogni avversaria pretesa Controparte_2
Dato atto del pagamento di euro 3.000,00 effettuato da
[...]
– Controparte_2
Accertata e dichiarata la satisfattorietà della somma che precede a termini di polizza
Respingere le domande di parte appellante, tutte, siccome infondate in fatto e in diritto,
e per l'effetto
Assolvere Controparte_2
- da ogni avversaria pretesa
[...]
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di rigetto delle conclusioni che precedono
Dato atto del pagamento di euro 3.000,00, con riserva in ogni caso di ripetizione dell'importo per il caso di accertamento di non debenza dello stesso nelle mani dell'accipiens
Contenere l'eventuale condanna di Controparte_2
- entro i limiti del danno giusto e congruo,
[...] concretamente provato in corso di causa anche a mezzo di ctu, tenuto conto delle pagina 4 di 22 condizioni contrattuali di polizza e della franchigia/scoperto, nonché del massimale di polizza, con decurtazione della somma di euro 3.000,00
In ogni caso
Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti, come da nota allegata, redatta in relazione alle fasi processuali ed alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili
Con refusione di spese di ctu e di ctp queste ultime da liquidare in misura pari a quelle di ctu, ovvero nella determinanda misura, se disposto l'incombente.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 16.10.2019 Parte_1 ha convenuto in giudizio . onde sentirla condannare al
[...] E_ pagamento in proprio favore dell'indennizzo dovuto in forza della polizza assicurativa a copertura del rischio “eventi naturali” del veicolo Mazda CX5, targato FJ635GP, di proprietà di , in quanto cessionaria del credito indennitario per le spese di Parte_2 riparazione nella complessiva somma di € 4.027,91, al netto dello scoperto minimo di €
500,00, oltre all'importo di € 500,00 a titolo di spese di assistenza stragiudiziale.
Con comparsa di risposta in data 20.2.2020 si è costituita in giudizio
[...]
eccependo: CP_1
- la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, per intervenuta revoca della cessione in favore dell ed osservando: Parte_1
. che il perito incaricato dalla Compagnia di periziare il veicolo Mazda tg. FJ635GP a seguito dell'evento naturale dell'1.7.2019 ha comunicato di aver preso contatti con lo studio che ha inoltrato la denuncia di sinistro e di aver appreso che il veicolo Pt_3 sarebbe stato posto in riparazione da parte della , la quale Parte_4 ha provveduto anche a trasmettere i fotogrammi ritraenti le operazioni di ripristino;
. che il perito ha dettagliato i costi della riparazione in complessivi € 4.417,86 e ha concordato direttamente con la l'importo del credito Parte_5 indennitario per € 4.420,00 mentre la RO predetta ha inviato nel frattempo cessione del credito e ricevuta fiscale datata 27.1.2020;
pagina 5 di 22 . che la ha effettuato il pagamento di € 3.000,00 corrispondente al massimo CP_2 previsto per la garanzia “eventi naturali”;
. che la cessione del credito del 2.7.2019 in favore di Parte_1
è stata revocata e sostituita da altra successiva e rilasciata in favore della RO incaricata delle riparazioni;
. che in forza dell'art. 1265 c.c. ha accettato la cessione in favore di CP_2 [...]
effettuando il relativo pagamento dell'indennizzo; Parte_4
. che è società di servizi, non officina – carrozzeria Parte_1 dotata di strumenti e di attrezzature idonee allo svolgimento di attività di riparazione e la stessa ha emesso solo un preventivo e non anche la fattura relative alle riparazioni eseguite;
- la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, per nullità della cessione intervenuta in favore dell' e rilevando: Parte_1
. che trattasi di atto nullo poiché posto in essere in violazione dell'art. 106 del TUB, posto che l'attrice ha realizzato un'attività di intermediazione finanziaria in assenza della necessaria autorizzazione da parte della Banca d'Italia;
. che la ha agito quale cessionaria del credito Parte_1 indennitario ma non è la riparatrice del veicolo, essendo stato detto ripristino condotto da altra officina, così ponendo in essere attività di factoring che – con riferimento all'attività di acquisto dei crediti d'impresa ex art. 1 comma 1 lett. c) legge 21.2.1991 n.
52, ammetto lo svolgimento di operazioni di acquisto di crediti solo da parte di società sorretta da specifici e verificati requisiti;
. che la cessione del credito in oggetto è stata posta in essere in assenza di valida ed efficace causa, non potendo essa consistere nel pagamento del prezzo delle riparazioni in quanto non eseguite dall' Parte_1
Ha concluso, in via pregiudiziale, per la declaratoria di carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice e, nel merito, in via principale, per il rigetto delle domande attoree e, in subordine, chiedendo contenersi l'eventuale condanna entro la somma già corrisposta di € 3.000,00, ai sensi di polizza e con riserva di agire per la ripetizione dell'importo indebitamente ricevuto dall'accipiens.
pagina 6 di 22 Con sentenza n. 164/2023, pubblicata in data 23.1.2023, il Giudice di Pace di
Torino ha rigettato la domanda dell' accogliendo Parte_1
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla parte convenuta e CP_2 ritenendo, in particolare, che la seconda cessione del credito costituisse revoca della prima, non rilevando nei rapporti tra il debitore ceduto e il creditore cedente i rapporti interni tra il creditore cedente e il precedente cessionario e potendo la clausola, prevista nella prima cessione, con cui si è stabilito che la cessione avveniva “irrevocabilmente”
(vessatoria in quanto inserita in un contratto tra professionista e consumatore), dispiegare i suoi effetti esclusivamente nei rapporti tra i soli stipulanti la prima cessione e non anche il debitore ceduto.
Alla luce di tali considerazioni il Giudice di Pace ha ritenuto irrilevante la priorità della notifica dell'atto di citazione rispetto alla seconda cessione, avendo il creditore legittimamente revocato la prima cessione con effetto nei confronti del debitore ceduto.
Al rigetto delle domande attoree ha fatto seguito la condanna della parte attrice alla rifusione delle spese legali sostenute dalla convenuta per il procedimento di mediazione ed il giudizio di merito e liquidate in euro 1.440,00 di cui euro 135,00 per compensi fase di mediazione, euro 1.205.00 per compensi fase giudiziale ed euro
100,00 per spese imponibili, oltre accessori di legge.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato in data
20.7.2023 l' sulla scorta di un unico motivo di gravame Parte_1 individuato nell'erronea valutazione della documentazione prodotta in giudizio con violazione del combinato disposto degli artt. 1264 c.c. e 1321 e ss c.c., 115 e 116 c.p.c.
Parte appellante, premesso che la cessione del credito sia inquadrabile fra i negozi a forma libera, a causa variabile, attribuisca al cessionario la legittimazione a pretendere la prestazione dal debitore ceduto e sia efficace se accettata da quest'ultimo o a lui notificata, ha richiamato un orientamento giurisprudenziale espresso dalla
Suprema Corte a mente del quale, la comunicazione al soggetto tenuto alla prestazione non è soggetta a particolari formalismi e non richiede neppure la trasmissione dell'originale o copia della cessione stessa, purché il destinatario ne possa conoscere gli elementi identificativi e costitutivi.
pagina 7 di 22 Ha quindi evidenziato che, nel caso di specie, la richiesta di indennizzo in forza della cessione del credito intervenuta in data 2.7.2019 da parte del sig. ed in Pt_2 favore dell' sia stata inviata alla Compagnia convenuta Parte_1 già in data 1.8.2019 e poi successivamente ribadita con la notifica dell'atto di citazione avvenuta il 16.10.2019, nonché infine con l'introduzione del procedimento di mediazione e la , pur a conoscenza del credito, nulla ha mai contestato in merito alla sua CP_2 legittimazione passiva, provvedendo invero solo dopo l'iscrizione a ruolo della vertenza avanti al Giudice di Pace, a comunicare di aver provveduto al pagamento dell'indennizzo per complessivi € 3.000,00 direttamente in favore della RO LL MI, in virtù di una cessione del credito asseritamente sottoscritta dallo stesso cedente in data
27.1.2020.
Ritenuto che il contegno della Compagnia non sia stato improntato a buona fede e correttezza, ha osservato che quando il credito sia ceduto a più persone, il conflitto tra i cessionari vada risolto privilegiando l'acquirente il cui titolo traslativo, ancorché posteriore, sia stato notificato per primo al debitore ceduto o accettato per primo con data certa e salvo quanto previsto dall'art. 1264 c.c., dovendosi in ogni caso rilevare come l'ipotesi dell'accettazione della cessione sia prevista in alternativa alla notificazione, non potendo prevalere su quest'ultima, con conseguente infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva fatta propria del giudice di pace.
Inoltre, parte appellante ha osservato che il primo giudicante avrebbe errato nel ritenere che la seconda cessione avrebbe avuto l'effetto di revocare la prima, posto che l'originario cedente – sig. – con la prima cessione intervenuta con l' Pt_2 [...] si è spogliato di ogni diritto relativo al credito ceduto e non avrebbe Parte_1 avuto alcun potere per revocare la predetta cessione con un atto unilaterale.
Ha poi ulteriormente rilevato che la scrittura privata intervenuta tra il sig. e Pt_2 la RO LL MI sia integrativa non di una cessione del credito, bensì di una delega al pagamento diretto del riparatore, vale a dire una delegazione a ricevere ex art. 1188 c.c., in forza della quale il creditore ha indicato alla debitrice (Assicurazione) il soggetto presso il quale eseguire il pagamento, ma senza realizzare alcuna fattispecie traslativa del credito che è rimasto dunque in capo all' e Parte_1
pagina 8 di 22 contestando infine la validità della cessione intervenuta da il sig. e la RO Pt_2
LL MI, in quanto priva degli elementi essenziali (oggetto, data, sinistro, luogo di accadimento, nominativo della Compagnia).
Ha dunque concluso instando, previa ammissione delle istanze istruttorie già dedotte in primo grado e non ammesse, in via pregiudiziale, per la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e nel merito, in via principale, per l'integrale riforma della stessa con conseguente condanna della al pagamento CP_2 dell'indennizzo nella misura di € 4.027,91 o in via di subordine nella misura di €
3.000,00 quale massimale dell'indennizzo, in ogni caso oltre alla somma di € 500,00 a titolo di spese stragiudiziali e con liquidazione in proprio favore delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
Con comparsa in data 14.11.2023 si è costituita in giudizio l'appellata la CP_2 quale ha eccepito l'infondatezza del motivo d'appello dedotto da controparte, richiamando le difese svolte nel merito nel giudizio avanti al giudice di pace, anche con riferimento alla nullità della cessione intervenuta tra il sig. e l' Pt_2 Parte_1
nonché rilevando l'inammissibilità della doglianza sollevata da parte
[...] appellante con riferimento alla qualificazione della cessione avvenuta in favore della
RO LL MI, quale delegazione di pagamento, trattandosi di questione che avrebbe dovuto costituire specifico motivo di gravame, non essendo assorbito dal giudicato ed, in ogni caso, contestandone la fondatezza.
Ha concluso instando quindi per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e, nel merito, per il rigetto dell'appello e l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado.
Attese le concordi istanze delle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni;
a seguito di discussione orale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
350 bis 281 sexies c.p.c. la causa, all'udienza del 9.7.2025, è stata trattenuta in decisione con riserva del deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
*************
L'appello è fondato.
pagina 9 di 22 La cessione del credito ha natura consensuale di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (Cass. 4713/2019, conf. Cass. 15364/2011).
Si tratta invero di un contratto ad effetti reali cui è del tutto estraneo il debitore ceduto, trattandosi di contratto bilaterale e non già trilaterale (Cass. 26662/2007 conf.
Cass. 12091/1992); infatti, la natura consensuale del contratto comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore (in quanto alla semplice conoscenza della cessione da parte di costui si ricollega l'unica conseguenza della non liberatorietà del pagamento effettuato al cedente) conseguono alla notificazione o all'accettazione della cessione al contraente ceduto
(Cass. 13954/2006, conf. Cass. 22280/2010).
In particolare, la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, ex art. 1265 c.c., trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (Cass. 4713/2019, conf. Cass. 15364/2011).
L'art. 1265 c.c. risolve il conflitto che può eventualmente sorgere tra più aventi causa da un medesimo cedente in base al criterio dell'anteriorità cronologica (non già del momento di perfezionamento del negozio di cessione, bensì) della data in cui la cessione stessa è stata notificata al debitore ceduto, ovvero in cui quest'ultimo l'ha accettata, con atto di data certa.
Essa, dunque, disciplina soltanto la particolare ipotesi in cui più soggetti abbiano concluso con uno stesso creditore distinti negozi traslativi di un medesimo diritto di credito.
La notificazione della cessione al debitore ceduto e l'accettazione da parte di quest'ultimo - previsti dall'art. 1265 in via alternativa - presentano quale elemento comune la certezza della data.
pagina 10 di 22 Inoltre, con particolare riferimento alla notifica della cessione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1265 c.c., è stato chiarito in giurisprudenza, che essa, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità, purché idoneo a porre il destinatario nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass. 1684/2012 conf. Cass. 28390/2018).
Ora, facendo applicazione dei suesposti principi alla vicenda in esame occorre chiarire che il sig. proprietario del veicolo Mazda CX5, targato FJ635GP, Pt_2 danneggiato in occasione del fenomeno grandigeno verificatosi l'1.7.2019, ha ceduto il credito indennitario – vantato nei confronti della propria compagnia assicurativa,
– relativo alle spese di riparazione del mezzo, alla CP_2 Parte_1 con contratto del 2.7.2019 (cfr. doc. 4 fasc. attoreo I grado).
[...]
L'intervenuta cessione del credito all'odierna appellante ai sensi dell'art. 1260 c.c.
è stata comunicata alla dallo Studio con pec. inviata e ricevuta il CP_2 Pt_3 successivo 1.8.2019 (cfr. doc. 5 fasc. attore primo grado); con la predetta comunicazione, la compagnia assicurativa è stata invitata ad aprire il sinistro ed a provvedere alla relativa liquidazione dei danni riportati dal veicolo assicurato (quantificati come da preventivo in € 4.527,91), specificatamente indicando l'intervenuta cessione del credito per le “spese necessarie per la riparazione del veicolo” e per “quelle accessorie sostenute e da sostenere dal sig. a seguito del sinistro di cui Parte_2 in oggetto” con indicazione del creditore cessionario, appunto individuato nella di cui sono state riportate la P.IV, la sede legale e le Parte_1 coordinate bancarie.
A ciò si aggiunga che l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado avanti al giudice di Pace di Torino, contenente l'indicazione dell'intervenuta cessione
(peraltro allegata anche al fascicolo documenti, prodotto in cancelleria a seguito dell'iscrizione a ruolo avvenuta il 24.1.2020) risulta notificato e ricevuto dalla il CP_2
16.10.2019.
Di contro, emerge dalla documentazione versata in atti da parte convenuta nel giudizio di primo, come solo in data 27.1.2020 il sig. ebbe a stipulare con la Pt_2
pagina 11 di 22 RO LL MI - officina che pacificamente ha svolto le riparazioni del veicolo sinistrato – altra e successiva cessione del medesimo credito indennitario vantato in forza della polizza con (cfr. doc. 4 fasc. convenuta primo grado). CP_2
Detta seconda cessione, stipulata successivamente alla prima, a mente della ricostruzione da parte della sarebbe stata dalla stessa – quale debitore ceduto – CP_2 accettata per prima, avendo il fiduciario incaricato dalla Compagnia preso contatti direttamente – per lo tramite dello – con la RO LL MI che Testimone_2 ha eseguito le riparazioni, con la quale sarebbe stato anche raggiunto un accordo sul quantum relativo ai costi sostenuti ed in favore della quale, in data 4.2.2020, è stato disposto il pagamento dell'indennizzo ai sensi di polizza per € 3.000,00 (cfr. doc. 5 e 6 fasc. attoreo).
Ora deve ritenersi che l'onere della prova dell'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dalla in favore della RO LL MI (secondo cessionario) CP_2 gravi sulla stessa, in quanto debitore ceduto, trattandosi di fatto impeditivo della pretesa dell' che agisce in forza della precedente cessione Parte_1
(Cass. 8829/24).
Nel caso di specie, tale prova non può dirsi raggiunta.
Infatti, seppur l'accettazione sia prevista, dall'art. 1265 c.c., come alternativa rispetto alla notifica della cessione – ancorché successiva – qualora il credito, come nel caso di specie, sia stato più volte ceduto dall'unico dante causa, la stessa deve avere data certa.
La narrativa dell'atto di costituzione, con riferimento alla ricostruzione della vicenda e dei rapporti intercorsi tra le parti, non consente di apprezzare un momento, antecedente rispetto alla notifica della prima richiesta di pagamento di indennizzo inoltrata alla dallo Studio l'1.8.2019, cui ricondurre l'avvenuta CP_2 Pt_3 accettazione della seconda cessione da parte della Compagnia.
Ed anzi, l'accettazione della seconda cessione può a ben vedere farsi risalire solo al momento del pagamento dell'indennizzo, effettuato in data 4.2.2020, e dunque ben dopo il ricevimento anche della notifica dell'atto di citazione (e successiva iscrizione a pagina 12 di 22 ruolo con il deposito del fascicolo documenti contenente tra gli altri anche la cessione del 2.7.2019 in favore della . Parte_1
Né peraltro può attribuirsi valenza al contegno posto in essere dal perito della
Compagnia il quale avrebbe preso contatti esclusivamente con l'officina che ha eseguito le riparazioni, concordando anche il quantum delle stesse, posto che egli, da un lato non
è identificabile quale debitore ceduto e, dall'alto, le trattative che dallo stesso sarebbero state coltivate nell'interesse della Compagnia, sono state comunque poste in essere prima della formalizzazione della seconda cessione del credito da parte del sig. alla Pt_2
RO LL MI, avvenuta per l'appunto solo il 27.1.2020.
Anche considerando tale scansione temporale, l'unico atto integrante accettazione della seconda cessione avente data certa deve farsi coincidere con il pagamento dell'indennizzo (4.2.2020), poiché unico atto avvenuto dopo la stipula della seconda cessione del credito (27.1.2020).
Invero, prima di tale momento, l'unica cessione del credito indennitario esistente, formalizzata e, peraltro, già comunicata alla Compagnia, era quella rilasciata dal sig. il 2.7.2019 in favore della Pt_2 Parte_1
Infine è appena il caso di osservare come il giudice prime cure abbia errato nel ritenere che la seconda cessione costituisse revoca della precedente, posto che, se da un lato, al cedente non è impedito disporre validamente dello stesso diritto di credito, cedendolo a più soggetti, sorgendo in tal caso, piuttosto, un problema di efficacia della cessione, laddove, come nel caso di specie, il debitore ceduto abbia pagato al cessionario che, tuttavia, non aveva diritto a pretendere il pagamento, dall'altro, la revoca della prima cessione non può ritenersi implicita nell'aver disposto una seconda cessione del medesimo credito, tenuto conto che proprio l'art. 1265 c.c. individua il criterio per dirimere il conflitto tra più cessionari, aventi causa dallo stesso cedente.
A ciò si aggiunga che, come osservato in dottrina, il cessionario, il quale in base al principio prior in tempore potior in iure, avrebbe dovuto prevalere ed è invece stato pretermesso, potrebbe rivolgere la propria istanza risarcitoria al cedente che ha ceduto più volte lo stesso credito ma anche al debitore ceduto che, in mala fede, abbia accettato la seconda cessione, nonostante fosse a conoscenza della prima.
pagina 13 di 22 Da ultimo va osservato che la cessione, come detto, è inquadrabile quale contratto bilaterale, con la conseguenza che la revoca unilaterale non avrebbe potuto dispiegare i suoi effetti nei confronti dell'altro contraente (l' Parte_1
che non l'aveva né conosciuta né tantomeno accettata;
nel caso di specie, poi,
[...] non era contemplata alcuna facoltà di recesso dal contratto.
Ne consegue che al pagamento effettuato da in favore del secondo CP_2 cessionario (RO mille MI) non può attribuirsi alcuna efficacia solutoria, posto che legittimato a pretendere il pagamento della prestazione indennitaria (e, parimenti, ad avanzarne la richiesta giudiziale nel processo) è esclusivamente la Parte_1
in quanto cessionaria del credito che per prima ha notificato la relativa
[...] cessione al debitore ceduto.
*******************
Accolto il motivo di appello, dovendosi addivenire alla riforma integrale della sentenza impugnata, appare opportuno partire dalla disamina delle eccezioni sollevate da parte convenuta sin dal primo grado, come in questa sede riproposte, concernenti la validità della cessione del credito intervenuta dal il sig. e la Pt_2 Parte_1 il 2.7.2019.
[...]
Parte convenuta ha eccepito la nullità del contratto di cessione del credito per difetto di valida causa ai sensi del combinato disposto degli articoli 1325 e 1418 c.c., posto che la svolge e si occupa solo ed esclusivamente Parte_1 di attività di intermediazione/consulenza, non occupandosi invece direttamente della riparazione dei veicoli sinistrati o danneggiati, come peraltro avvenuto nel caso di specie, ove dette attività sono state eseguite dalla RO LL MI.
Secondo la Compagnia convenuta, l'odierna attrice sarebbe di fatto una società di intermediazione finanziaria che avrebbe posto in essere con il sig. un Pt_2
“finanziamento indiretto”, inteso quale cessione di crediti in titolarità di terzi a favore di una società commerciale, nullo per contrarietà a norme imperative, essendo esercitato da un soggetto privo delle autorizzazioni di legge, posto che in base all'art. 106 D.Lgs.
n. 385 del 1992 o TUB, l'attività di finanziamento è riservata a soggetti economici aventi funzione bancaria o creditizia, iscritti in apposito albo ed a ciò autorizzati dalla Banca
pagina 14 di 22 d'Italia.
Pertanto, a mente della ricostruzione offerta dalla Compagnia convenuta, la non è soggetto legittimato a ricevere la prestazione Parte_1 indennitaria non trattandosi – pacificamente – di carrozzeria che ha eseguito la riparazione del veicolo Mazda CX5 targato FJ635GP di proprietà di . Parte_2
D'altro canto, parte attrice ha confermato come la Parte_1 sia una società di servizi che si avvale dell'opera di soggetti terzi per le attività
[...] prestate in favore dei propri clienti, chiarendo che la fattura relativa ai servizi dalla stessa offerti non può essere emessa dall'impresa appaltatrice (cfr. memoria ex art. 320
c.p.c. pag. 2) ed ha riferito di aver appaltato le riparazioni del veicolo Mazda CX5 targato
FJ635GP di proprietà di alla RO LL MI ed ha chiarito, Parte_2 tuttavia, che l'importo portato dalla fattura emessa dalla Parte_1
(doc. 3 fasc. attoreo) concerna proprio il costo di dette riparazioni.
[...]
Occorre anzitutto ribadire che la giurisprudenza di legittimità ammette la cessione del credito risarcitorio al terzo (ivi compreso il carrozziere incaricato della riparazione dell'auto danneggiata) sia in caso di sinistro stradale e dunque legittimandolo ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questa, e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni (cfr. Cass. 11095/2009) e sia ad esercitare l'azione prevista dall'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato (cfr. Cass. 22726 del 12/09/2019).
E' stato infatti osservato in giurisprudenza che “Il credito derivante dal risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo” (cfr. Cass. 22726 del 12/09/2019, Cass. 11095/2009, Cass.
51/2012).
Ciò deve ragionevolmente estendersi anche all'ipotesi, quale è quella in esame, della cessione di un credito indennitario derivante dal contratto di assicurazione per danni.
pagina 15 di 22 Quanto alla natura della prima cessionaria ed alla contestazione in merito al fatto che essa non sia la carrozzeria che effettivamente ha curato le riparazioni, è stato altresì precisato in giurisprudenza che la cessione del credito non implica attività finanziaria soggetta ad autorizzazione ex art. 106 D.Lgs. n. 385 del 1992 o TUB, giacché “La cessione ex art. 1260 c.c. del credito da risarcimento del danno da sinistro stradale attribuisce al cessionario la legittimazione ad agire nei confronti del debitore ceduto (pur se assicuratore per la r.c.a.), anche nell'ipotesi in cui il primo abbia struttura consortile
(e sia, dunque, un soggetto formalmente terzo rispetto a quello che abbia eseguito la riparazione del veicolo danneggiato), dal momento che la cessione non integra un'operazione di finanziamento da parte del cedente, bensì il corrispettivo della prestazione professionale ricevuta in termini di ripristino del mezzo.” (cfr. Cass. n.
27892/23).
Deve ritenersi che nel caso di specie non si sia in presenza di attività di intermediazione finanziaria vietata, ove posta in essere da soggetti non debitamente autorizzati dalla Banca d'Italia a norma dell'art. 106 D.Lgs. n. 385 del 1992 o TUB, né può ritenersi che il contratto sia stato posto in essere in assenza di causa, tenuto altresì conto che ”la cessione del credito è un negozio a causa variabile che può assolvere a diverse funzioni (vendita, donazione, adempimento e garanzia), nel quale il trasferimento del credito può avvenire a titolo gratuito o oneroso ed al quale si applica il principio della cosiddetta "presunzione di causa", che può anche non essere indicata nello stesso negozio. Pertanto, il cessionario che agisca nei confronti del debitore ceduto
è tenuto a dare prova soltanto del negozio di cessione quale atto produttivo di effetti traslativi e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, sicché egli è soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario” (Cass. 19358/2024 conf.
Cass. 29608/18, Cass. 15677/2009 Cass. 12611/2021, Cass. 18016/18, Cass.
13691/12).
pagina 16 di 22 Deve dunque concludersi per la validità della cessione intervenuta tra il sig. Pt_2
e la Parte_1
In ultimo si rileva che la natura asseritamente vessatoria attribuita dal giudice di prime cure alla clausola contenuta nella cessione del 2.7.2019 (laddove il cedente si è impegnato a cedere “irrevocabilmente”) non valga a determinare alcuna nullità della stessa (anche ove non oggetto di specifica trattativa individuale ai sensi degli artt. 33 e
34 cod. del Consumo), trattandosi di ipotesi di nullità relativa che renderebbe detta previsione non opponibile al solo consumatore e che non può, dunque, essere invocata dal debitore ceduto (che a detto contratto, come si è detto, è rimasto estraneo), al fine di escludere l'adempimento della propria prestazione (ex art. 36 comma 3 cod. consumo).
*********
Passando al merito della controversia, occorre evidenziare che il primo e principale obbligo dell'assicuratore, in relazione al tipo di assicurazione in esame, è quello di pagare una somma di denaro al verificarsi di un evento dannoso, il che presuppone che si sia verificato un sinistro corrispondente a quello descritto nel contratto e che tale sinistro sia causalmente dovuto ad un rischio corrispondente a quello descritto in contratto.
L'onere di provare la sussistenza di tali presupposti incombe sull'assicurato, giacchè come precisato dalla Suprema Corte “l'onere della prova è regolato dall'art. 2697 cod. civ. e cioè dal principio che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (mentre chi ne eccepisce l'inefficacia deve provare gli estremi della propria eccezione), con la conseguenza che l'assicurato che vuol fare valere il proprio diritto all'indennizzo deve provare che si è realizzato il rischio coperto da garanzia e che esso ha causato il danno del quale chiede di essere indennizzato” (cfr. Cass. n. 5123/95 e Cass. n. 4374/16).
Più di recente la Suprema Corte, dopo avere confermato l'onere a carico dell'assicurato di fornire la prova dell'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto in polizza, ha osservato “come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a pagina 17 di 22 seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l'indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti”, donde la distinzione tra
'rischi inclusi' (ossia “quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo”), 'rischi esclusi' [ossia “del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile)] e 'rischi non compresi', vale a dire “quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine)” (cfr. Cass. n.
1558/18 conf. Cass. 31251/2023).
Orbene, nel caso di specie parte attrice – quale cessionaria del credito vantato dal contraente, proprietario del veicolo assicurato – ha chiesto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, allegando che la vettura di proprietà del sig. sia stata colpita da un Pt_2 evento grandigeno occorso l'1.7.2019.
La circostanza non è stata contestata da parte convenuta che, peraltro ha confermato come il perito incaricato abbia potuto constatare l'entità dei danni, l'effettiva esecuzione delle riparazioni, addivenendo alla stima dei relativi costi;
inoltre come pacificamente emerso in giudizio, la ha corrisposto alla RO LL MI, CP_2 che ha eseguito le predette riparazioni, la somma di € 3.000,00, corrispondente al massimale previsto per la garanzia “eventi naturali” (doc. 8 fasc. convenuta).
Ne consegue che non potendosi ritenere liberatorio, per le ragioni sovra esposte, il pagamento del credito indennitario effettuato dalla Compagnia in favore della
RO LL MI e dovendosi fare applicazione alle condizioni previste nella polizza, laddove, come nel caso di specie, prevedono un massimale all'indennizzo eventualmente dovuto per l'ipotesi di danni arrecati al veicolo da eventi naturali, la deve essere dichiarata tenuta e condannata a corrispondere alla CP_2 [...]
la somma di € 3.000,00. Parte_6
Su tale importo è dovuta la sola rivalutazione monetaria dalla data della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito e richiesta di indennizzo (1.8.2019)
pagina 18 di 22 all'odierna pronuncia;
come noto, “Nell'ambito dell'assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, svolgendo una funzione reintegrativa della perdita patrimoniale patita dall'assicurato, ha natura di debito di valore e, quindi, esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, prescindendo sia dall'inadempimento sia dal ritardo colpevole dell'assicuratore; infatti, la condotta del debitore rileva unicamente dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario da obbligazione di valore diventa obbligazione di valuta” (cfr. Cass. n. 15868/15 conf. Cass. 16229/23), e ciò anche se sia stato predeterminato in una somma fissa o in un valore a punto percentuale (cfr. Cass. n.
25099/17).
Non sono invece dovuti gli interessi compensativi, in assenza di specifica allegazione e prova (cfr. Cass. 7216/2025), tenuto conto che è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
Peraltro, risulta altresì insufficiente il richiamo alla redditività media del danaro nel periodo considerazione, ove tale dato non sia anche rapportato e posto in comparazione con quello rappresentato dal tasso applicato per la rivalutazione della somma.
La somma dunque dovuta dalla in favore della CP_2 Parte_1
è pari a € 3.525,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
[...]
Non sono invece dovute le spese per l'assistenza legale stragiudiziale.
Per giurisprudenza ormai consolidata, “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno pagina 19 di 22 emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi,
è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. In particolare, in caso di sinistro automobilistico (nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno), le spese precedentemente sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale prestata da una società di infortunistica stradale hanno natura di danno emergente e la loro utilità, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, dev'essere valutata ex ante, avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove dedotte dal danneggiato, cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso” (cfr. Cass. n. 16612/21 e Cass. n. 6422/17).
L'art. 20 DM n. 55/14 (Capo IV TF) prevede la liquidazione - in base ai parametri numerici della allegata tabella 25 - della “attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima”: si pone dunque la questione di come interpretare tale 'autonoma rilevanza'.
Al riguardo non pare potersi sostenere che tale requisito sussista solo nell'ipotesi in cui l'attività abbia portato ad una definizione stragiudiziale: si tratta di valutare, con valutazione ex ante, se le spese stragiudiziali in questione fossero potenzialmente utili ai fini della definizione della controversia e non del tutto superflue ed ultronee, costituendo nel primo caso un danno risarcibile quand'anche la lite non sia stata risolta in sede stragiudiziale.
Nel caso di specie appare dirimente la considerazione del fatto che l'attività in questione, ovvero la cd. attività stragiudiziale, non è in alcun modo dettagliata né risulta documentato alcun esborso a tale titolo, mentre sulla base della documentazione prodotta pare essere consistita nell'invito di una diffida (in data 1.8.2019, doc. 5 fasc. attoreo), attività che, come tale, può ricondursi nella 'fase di studio della controversia'.
************
Occorre a questo punto procedere alla regolamentazione delle spese di lite.
La riforma della sentenza impugnata impone di provvedere ex novo sulle spese di lite, di entrambi i gradi del giudizio: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in pagina 20 di 22 parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. n. 5890/22, conf.
Cass. n. 36395/21).
Le spese di lite seguono dunque la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta.
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM n.
55/14 come aggiornato dal DM n. 147/22, essendosi l'attività defensionale (per entrambi i giudizi) esaurita sotto la sua vigenza, (giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto), tenuto conto, oltre che dei soli esborsi documentati (spese notifica, CU e marca), del valore della causa (come determinato ai sensi dell'art. 5 TF), delle questioni trattate e dell'attività svolta: si ritiene di applicare i valori medi ridotti e con esclusione della fase istruttoria.
Si dispone la distrazione in favore dell'avv. Guido Clemente Gatti che ne ha fatto istanza (cfr. Cass. S.U. n. 31033/19).
Non si provvede in ordine al rimborso delle spese di lite eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto non richiesto;
invero, come osservato in giurisprudenza, “La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado deve essere formulata, a pena di
"decadenza", con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo ammissibile la formulazione della domanda nel corso del giudizio, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione” (cfr. Cass. n. 7144/21).
Nel caso di specie, parte appellante che aveva richiesto in via pregiudiziale la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, vi ha poi rinunciato in esito pagina 21 di 22 all'udienza del 13.12.2023, ove è stato manifestato l'intendimento di di non CP_2 porre in esecuzione la sentenza sino all'esito del giudizio di gravame.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 164/2023 del Giudice di Pace di Torino, RG 1207/2020, pubblicata in data 23.1.2023:
▪ dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di E_ della somma di € 3.525,00, oltre interessi legali dalla Parte_1 pronuncia al saldo;
condanna a rimborsare ad E_ Parte_1 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in €
138,23 per esborsi ed € 1.183,00 per compensi, di cui € 270,00 per compensi per la fase di mediazione, € 913,00 per compensi per la fase giudiziale, oltre 15% Spese
Generali, IV e CPA come per legge e quanto al presente giudizio d'appello, in € 174,00 per esborsi ed € 1.701,00 per compensi oltre 15% Spese Generali, IV e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Guido Clemente Gatti, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Torino, il 21/07/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
pagina 22 di 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice Istruttore dr.ssa Federica Francesca Levrino in funzione di Giudice Unico ha pronunciato ai sensi di cui agli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile d'appello n. 14094/2023 R.G. promossa da:
c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IV_1
Torino, Largo MIra n. 16, presso e nello studio dell'avv. GATTI GUIDO CLEMENTE
TERZO che la rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
-
contro
-
, c.f. , elettivamente domiciliata in Torino, Via E_ P.IV_2
Bertola n. 59, presso e nello studio dell'avv. VAIRA CARLO, che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 164/2023 del Giudice di Pace di Torino, RG
1207/2020, pubblicata in data 23.1.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Voglia l'Onorevole Tribunale di Torino,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.
pagina 1 di 22 In riforma della sentenza n. 164/2023 resa inter partes dal Giudice di Pace di Torino,
Dott. Alberto Maria NOVARESE, in data 10.01.2023, depositata in Cancelleria il
23.01.2023, nella causa RG 1207/2020, non notificata.
Previa, se del caso, rimessione della causa in istruttoria,
IN VIA ISTRUTTORIA
- Ammettersi, se ritenuto necessario, le prove per interrogatorio formale e testi sulle circostanze dedotte nei capitoli di prova di cui all'atto di citazione del primo grado, da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti.
Si indica a teste: perit , Torino, Via Ormea 121. Testimone_1
- Ammettersi, attesa la contestazione avanzata dalla Compagnia convenuta, CTU tecnica sul veicolo Mazda CX5, targato FJ635GP.
NEL MERITO
Accertato che la Compagnia ha, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1264 e 1265 c.c., erroneamente effettuato il pagamento dell'importo di euro 3.000,00 alla RO
LL MI, pur in presenza di cessione del credito, MAI FORMALMENTE REVOCATA, sottoscritta dal sig. in favore dell'odierna attrice, regolarmente notificata Parte_2
a medesima con lettera di intervento del 01.08.2019, e con atto di E_ citazione notificato in data 11.10.2019
In via principale
Dichiararsi tenuta e per l'effetto condannarsi la P.IV E_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Milano, Via P.IV_2
Benigno Crespi n. 23, cap 20159, nella sua qualità di impresa garante il rischio “eventi naturali” del veicolo Mazda CX5, targato FJ635GP, di proprietà del sig. Parte_2
(cedente), all'indennizzo, in favore della in persona del Parte_1 socio accomandatario sig.re e legale rappresentante pro- Parte_3 tempore, nella sua qualità di cessionaria, dei danni subiti, quantificati nel presente atto in € 4.027,91, da considerarsi al netto dello scoperto minimo di euro 500,00, previsto in polizza, già decurtato, a titolo di spese di riparazione e sostituzioni relative al suddetto veicolo come da preventivo, che si produce, oltre all'importo di euro 500,00, a titolo di spese di assistenza legale stragiudiziale, per un totale complessivo di euro 4.527,91.
pagina 2 di 22 In via subordinata Dichiararsi tenuta e per l'effetto condannarsi la
[...]
P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IV_2 corrente in Milano, Via Benigno Crespi n. 23, cap 20159, nella sua qualità di impresa garante il rischio “eventi naturali” del veicolo Mazda CX5, targato FJ635GP, di proprietà del sig. (cedente), all'indennizzo, in favore della Parte_2 Parte_1
in persona del socio accomandatario sig.re e legale
[...] Parte_3 rappresentante pro-tempore, nella sua qualità di cessionaria, dei danni subiti, quantificati nel presente atto in € 3.000,00, quale massimale di indennizzo, se previsto in polizza, a titolo di spese di riparazione e sostituzioni relative al suddetto veicolo come da preventivo, che si produce, oltre all'importo di euro 500,00, a titolo di spese di assistenza legale stragiudiziale, per un totale complessivo di euro 3.500,00.
O veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi dalla data dell'evento al saldo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
IN OGNI CASO
Con vittoria di diritti ed onorari di patrocinio di entrambi i gradi di giudizio, ol-tre IV e
CPA e rimborso forfettario al 15%, spese di CTU e di CTP ove richieste.
Con distrazione a favore del sottoscritto legale che si dichiara anticipatario.
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti dedotti nel presente atto.”
Per parte convenuta:
“Voglia il Giudice adito
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Dato atto che Controparte_2
- dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande
[...] nuove
In via istruttoria
Disporre ctu tecnica sul veicolo Mazda CX5, tg. FJ635GP, previo ordine di messa a disposizione press , atta a determinarne il costo di riparazione a seguito Parte_2 dell'evento naturale del 01.07.19
pagina 3 di 22 Ammettere gli articoli di prova per interpello e testi dedotti in memoria autorizzata di prime cure, da intendersi qui integralmente trascritti e richiamati con testi ivi indicati
Nel merito
Respingere l'appello di Controparte_3 alla sentenza di prime cure siccome inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto
[...] per i motivi di cui in atti e per l'effetto
Confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado In ogni caso
In via preliminare
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di
[...] per i motivi tutti di cui in atti, inclusa la revoca Controparte_3 della cessione e/o l'applicazione dell'art. 1265 c.c.
Respingere tutte le contestazioni di parte appellante, siccome inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto Assolvere
[...]
- da ogni avversaria pretesa Controparte_2
Dato atto del pagamento di euro 3.000,00 effettuato da
[...]
– Controparte_2
Accertata e dichiarata la satisfattorietà della somma che precede a termini di polizza
Respingere le domande di parte appellante, tutte, siccome infondate in fatto e in diritto,
e per l'effetto
Assolvere Controparte_2
- da ogni avversaria pretesa
[...]
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di rigetto delle conclusioni che precedono
Dato atto del pagamento di euro 3.000,00, con riserva in ogni caso di ripetizione dell'importo per il caso di accertamento di non debenza dello stesso nelle mani dell'accipiens
Contenere l'eventuale condanna di Controparte_2
- entro i limiti del danno giusto e congruo,
[...] concretamente provato in corso di causa anche a mezzo di ctu, tenuto conto delle pagina 4 di 22 condizioni contrattuali di polizza e della franchigia/scoperto, nonché del massimale di polizza, con decurtazione della somma di euro 3.000,00
In ogni caso
Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti, come da nota allegata, redatta in relazione alle fasi processuali ed alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili
Con refusione di spese di ctu e di ctp queste ultime da liquidare in misura pari a quelle di ctu, ovvero nella determinanda misura, se disposto l'incombente.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 16.10.2019 Parte_1 ha convenuto in giudizio . onde sentirla condannare al
[...] E_ pagamento in proprio favore dell'indennizzo dovuto in forza della polizza assicurativa a copertura del rischio “eventi naturali” del veicolo Mazda CX5, targato FJ635GP, di proprietà di , in quanto cessionaria del credito indennitario per le spese di Parte_2 riparazione nella complessiva somma di € 4.027,91, al netto dello scoperto minimo di €
500,00, oltre all'importo di € 500,00 a titolo di spese di assistenza stragiudiziale.
Con comparsa di risposta in data 20.2.2020 si è costituita in giudizio
[...]
eccependo: CP_1
- la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, per intervenuta revoca della cessione in favore dell ed osservando: Parte_1
. che il perito incaricato dalla Compagnia di periziare il veicolo Mazda tg. FJ635GP a seguito dell'evento naturale dell'1.7.2019 ha comunicato di aver preso contatti con lo studio che ha inoltrato la denuncia di sinistro e di aver appreso che il veicolo Pt_3 sarebbe stato posto in riparazione da parte della , la quale Parte_4 ha provveduto anche a trasmettere i fotogrammi ritraenti le operazioni di ripristino;
. che il perito ha dettagliato i costi della riparazione in complessivi € 4.417,86 e ha concordato direttamente con la l'importo del credito Parte_5 indennitario per € 4.420,00 mentre la RO predetta ha inviato nel frattempo cessione del credito e ricevuta fiscale datata 27.1.2020;
pagina 5 di 22 . che la ha effettuato il pagamento di € 3.000,00 corrispondente al massimo CP_2 previsto per la garanzia “eventi naturali”;
. che la cessione del credito del 2.7.2019 in favore di Parte_1
è stata revocata e sostituita da altra successiva e rilasciata in favore della RO incaricata delle riparazioni;
. che in forza dell'art. 1265 c.c. ha accettato la cessione in favore di CP_2 [...]
effettuando il relativo pagamento dell'indennizzo; Parte_4
. che è società di servizi, non officina – carrozzeria Parte_1 dotata di strumenti e di attrezzature idonee allo svolgimento di attività di riparazione e la stessa ha emesso solo un preventivo e non anche la fattura relative alle riparazioni eseguite;
- la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, per nullità della cessione intervenuta in favore dell' e rilevando: Parte_1
. che trattasi di atto nullo poiché posto in essere in violazione dell'art. 106 del TUB, posto che l'attrice ha realizzato un'attività di intermediazione finanziaria in assenza della necessaria autorizzazione da parte della Banca d'Italia;
. che la ha agito quale cessionaria del credito Parte_1 indennitario ma non è la riparatrice del veicolo, essendo stato detto ripristino condotto da altra officina, così ponendo in essere attività di factoring che – con riferimento all'attività di acquisto dei crediti d'impresa ex art. 1 comma 1 lett. c) legge 21.2.1991 n.
52, ammetto lo svolgimento di operazioni di acquisto di crediti solo da parte di società sorretta da specifici e verificati requisiti;
. che la cessione del credito in oggetto è stata posta in essere in assenza di valida ed efficace causa, non potendo essa consistere nel pagamento del prezzo delle riparazioni in quanto non eseguite dall' Parte_1
Ha concluso, in via pregiudiziale, per la declaratoria di carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice e, nel merito, in via principale, per il rigetto delle domande attoree e, in subordine, chiedendo contenersi l'eventuale condanna entro la somma già corrisposta di € 3.000,00, ai sensi di polizza e con riserva di agire per la ripetizione dell'importo indebitamente ricevuto dall'accipiens.
pagina 6 di 22 Con sentenza n. 164/2023, pubblicata in data 23.1.2023, il Giudice di Pace di
Torino ha rigettato la domanda dell' accogliendo Parte_1
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla parte convenuta e CP_2 ritenendo, in particolare, che la seconda cessione del credito costituisse revoca della prima, non rilevando nei rapporti tra il debitore ceduto e il creditore cedente i rapporti interni tra il creditore cedente e il precedente cessionario e potendo la clausola, prevista nella prima cessione, con cui si è stabilito che la cessione avveniva “irrevocabilmente”
(vessatoria in quanto inserita in un contratto tra professionista e consumatore), dispiegare i suoi effetti esclusivamente nei rapporti tra i soli stipulanti la prima cessione e non anche il debitore ceduto.
Alla luce di tali considerazioni il Giudice di Pace ha ritenuto irrilevante la priorità della notifica dell'atto di citazione rispetto alla seconda cessione, avendo il creditore legittimamente revocato la prima cessione con effetto nei confronti del debitore ceduto.
Al rigetto delle domande attoree ha fatto seguito la condanna della parte attrice alla rifusione delle spese legali sostenute dalla convenuta per il procedimento di mediazione ed il giudizio di merito e liquidate in euro 1.440,00 di cui euro 135,00 per compensi fase di mediazione, euro 1.205.00 per compensi fase giudiziale ed euro
100,00 per spese imponibili, oltre accessori di legge.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato in data
20.7.2023 l' sulla scorta di un unico motivo di gravame Parte_1 individuato nell'erronea valutazione della documentazione prodotta in giudizio con violazione del combinato disposto degli artt. 1264 c.c. e 1321 e ss c.c., 115 e 116 c.p.c.
Parte appellante, premesso che la cessione del credito sia inquadrabile fra i negozi a forma libera, a causa variabile, attribuisca al cessionario la legittimazione a pretendere la prestazione dal debitore ceduto e sia efficace se accettata da quest'ultimo o a lui notificata, ha richiamato un orientamento giurisprudenziale espresso dalla
Suprema Corte a mente del quale, la comunicazione al soggetto tenuto alla prestazione non è soggetta a particolari formalismi e non richiede neppure la trasmissione dell'originale o copia della cessione stessa, purché il destinatario ne possa conoscere gli elementi identificativi e costitutivi.
pagina 7 di 22 Ha quindi evidenziato che, nel caso di specie, la richiesta di indennizzo in forza della cessione del credito intervenuta in data 2.7.2019 da parte del sig. ed in Pt_2 favore dell' sia stata inviata alla Compagnia convenuta Parte_1 già in data 1.8.2019 e poi successivamente ribadita con la notifica dell'atto di citazione avvenuta il 16.10.2019, nonché infine con l'introduzione del procedimento di mediazione e la , pur a conoscenza del credito, nulla ha mai contestato in merito alla sua CP_2 legittimazione passiva, provvedendo invero solo dopo l'iscrizione a ruolo della vertenza avanti al Giudice di Pace, a comunicare di aver provveduto al pagamento dell'indennizzo per complessivi € 3.000,00 direttamente in favore della RO LL MI, in virtù di una cessione del credito asseritamente sottoscritta dallo stesso cedente in data
27.1.2020.
Ritenuto che il contegno della Compagnia non sia stato improntato a buona fede e correttezza, ha osservato che quando il credito sia ceduto a più persone, il conflitto tra i cessionari vada risolto privilegiando l'acquirente il cui titolo traslativo, ancorché posteriore, sia stato notificato per primo al debitore ceduto o accettato per primo con data certa e salvo quanto previsto dall'art. 1264 c.c., dovendosi in ogni caso rilevare come l'ipotesi dell'accettazione della cessione sia prevista in alternativa alla notificazione, non potendo prevalere su quest'ultima, con conseguente infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva fatta propria del giudice di pace.
Inoltre, parte appellante ha osservato che il primo giudicante avrebbe errato nel ritenere che la seconda cessione avrebbe avuto l'effetto di revocare la prima, posto che l'originario cedente – sig. – con la prima cessione intervenuta con l' Pt_2 [...] si è spogliato di ogni diritto relativo al credito ceduto e non avrebbe Parte_1 avuto alcun potere per revocare la predetta cessione con un atto unilaterale.
Ha poi ulteriormente rilevato che la scrittura privata intervenuta tra il sig. e Pt_2 la RO LL MI sia integrativa non di una cessione del credito, bensì di una delega al pagamento diretto del riparatore, vale a dire una delegazione a ricevere ex art. 1188 c.c., in forza della quale il creditore ha indicato alla debitrice (Assicurazione) il soggetto presso il quale eseguire il pagamento, ma senza realizzare alcuna fattispecie traslativa del credito che è rimasto dunque in capo all' e Parte_1
pagina 8 di 22 contestando infine la validità della cessione intervenuta da il sig. e la RO Pt_2
LL MI, in quanto priva degli elementi essenziali (oggetto, data, sinistro, luogo di accadimento, nominativo della Compagnia).
Ha dunque concluso instando, previa ammissione delle istanze istruttorie già dedotte in primo grado e non ammesse, in via pregiudiziale, per la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e nel merito, in via principale, per l'integrale riforma della stessa con conseguente condanna della al pagamento CP_2 dell'indennizzo nella misura di € 4.027,91 o in via di subordine nella misura di €
3.000,00 quale massimale dell'indennizzo, in ogni caso oltre alla somma di € 500,00 a titolo di spese stragiudiziali e con liquidazione in proprio favore delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
Con comparsa in data 14.11.2023 si è costituita in giudizio l'appellata la CP_2 quale ha eccepito l'infondatezza del motivo d'appello dedotto da controparte, richiamando le difese svolte nel merito nel giudizio avanti al giudice di pace, anche con riferimento alla nullità della cessione intervenuta tra il sig. e l' Pt_2 Parte_1
nonché rilevando l'inammissibilità della doglianza sollevata da parte
[...] appellante con riferimento alla qualificazione della cessione avvenuta in favore della
RO LL MI, quale delegazione di pagamento, trattandosi di questione che avrebbe dovuto costituire specifico motivo di gravame, non essendo assorbito dal giudicato ed, in ogni caso, contestandone la fondatezza.
Ha concluso instando quindi per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e, nel merito, per il rigetto dell'appello e l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado.
Attese le concordi istanze delle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni;
a seguito di discussione orale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
350 bis 281 sexies c.p.c. la causa, all'udienza del 9.7.2025, è stata trattenuta in decisione con riserva del deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
*************
L'appello è fondato.
pagina 9 di 22 La cessione del credito ha natura consensuale di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (Cass. 4713/2019, conf. Cass. 15364/2011).
Si tratta invero di un contratto ad effetti reali cui è del tutto estraneo il debitore ceduto, trattandosi di contratto bilaterale e non già trilaterale (Cass. 26662/2007 conf.
Cass. 12091/1992); infatti, la natura consensuale del contratto comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore (in quanto alla semplice conoscenza della cessione da parte di costui si ricollega l'unica conseguenza della non liberatorietà del pagamento effettuato al cedente) conseguono alla notificazione o all'accettazione della cessione al contraente ceduto
(Cass. 13954/2006, conf. Cass. 22280/2010).
In particolare, la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, ex art. 1265 c.c., trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (Cass. 4713/2019, conf. Cass. 15364/2011).
L'art. 1265 c.c. risolve il conflitto che può eventualmente sorgere tra più aventi causa da un medesimo cedente in base al criterio dell'anteriorità cronologica (non già del momento di perfezionamento del negozio di cessione, bensì) della data in cui la cessione stessa è stata notificata al debitore ceduto, ovvero in cui quest'ultimo l'ha accettata, con atto di data certa.
Essa, dunque, disciplina soltanto la particolare ipotesi in cui più soggetti abbiano concluso con uno stesso creditore distinti negozi traslativi di un medesimo diritto di credito.
La notificazione della cessione al debitore ceduto e l'accettazione da parte di quest'ultimo - previsti dall'art. 1265 in via alternativa - presentano quale elemento comune la certezza della data.
pagina 10 di 22 Inoltre, con particolare riferimento alla notifica della cessione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1265 c.c., è stato chiarito in giurisprudenza, che essa, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità, purché idoneo a porre il destinatario nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass. 1684/2012 conf. Cass. 28390/2018).
Ora, facendo applicazione dei suesposti principi alla vicenda in esame occorre chiarire che il sig. proprietario del veicolo Mazda CX5, targato FJ635GP, Pt_2 danneggiato in occasione del fenomeno grandigeno verificatosi l'1.7.2019, ha ceduto il credito indennitario – vantato nei confronti della propria compagnia assicurativa,
– relativo alle spese di riparazione del mezzo, alla CP_2 Parte_1 con contratto del 2.7.2019 (cfr. doc. 4 fasc. attoreo I grado).
[...]
L'intervenuta cessione del credito all'odierna appellante ai sensi dell'art. 1260 c.c.
è stata comunicata alla dallo Studio con pec. inviata e ricevuta il CP_2 Pt_3 successivo 1.8.2019 (cfr. doc. 5 fasc. attore primo grado); con la predetta comunicazione, la compagnia assicurativa è stata invitata ad aprire il sinistro ed a provvedere alla relativa liquidazione dei danni riportati dal veicolo assicurato (quantificati come da preventivo in € 4.527,91), specificatamente indicando l'intervenuta cessione del credito per le “spese necessarie per la riparazione del veicolo” e per “quelle accessorie sostenute e da sostenere dal sig. a seguito del sinistro di cui Parte_2 in oggetto” con indicazione del creditore cessionario, appunto individuato nella di cui sono state riportate la P.IV, la sede legale e le Parte_1 coordinate bancarie.
A ciò si aggiunga che l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado avanti al giudice di Pace di Torino, contenente l'indicazione dell'intervenuta cessione
(peraltro allegata anche al fascicolo documenti, prodotto in cancelleria a seguito dell'iscrizione a ruolo avvenuta il 24.1.2020) risulta notificato e ricevuto dalla il CP_2
16.10.2019.
Di contro, emerge dalla documentazione versata in atti da parte convenuta nel giudizio di primo, come solo in data 27.1.2020 il sig. ebbe a stipulare con la Pt_2
pagina 11 di 22 RO LL MI - officina che pacificamente ha svolto le riparazioni del veicolo sinistrato – altra e successiva cessione del medesimo credito indennitario vantato in forza della polizza con (cfr. doc. 4 fasc. convenuta primo grado). CP_2
Detta seconda cessione, stipulata successivamente alla prima, a mente della ricostruzione da parte della sarebbe stata dalla stessa – quale debitore ceduto – CP_2 accettata per prima, avendo il fiduciario incaricato dalla Compagnia preso contatti direttamente – per lo tramite dello – con la RO LL MI che Testimone_2 ha eseguito le riparazioni, con la quale sarebbe stato anche raggiunto un accordo sul quantum relativo ai costi sostenuti ed in favore della quale, in data 4.2.2020, è stato disposto il pagamento dell'indennizzo ai sensi di polizza per € 3.000,00 (cfr. doc. 5 e 6 fasc. attoreo).
Ora deve ritenersi che l'onere della prova dell'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dalla in favore della RO LL MI (secondo cessionario) CP_2 gravi sulla stessa, in quanto debitore ceduto, trattandosi di fatto impeditivo della pretesa dell' che agisce in forza della precedente cessione Parte_1
(Cass. 8829/24).
Nel caso di specie, tale prova non può dirsi raggiunta.
Infatti, seppur l'accettazione sia prevista, dall'art. 1265 c.c., come alternativa rispetto alla notifica della cessione – ancorché successiva – qualora il credito, come nel caso di specie, sia stato più volte ceduto dall'unico dante causa, la stessa deve avere data certa.
La narrativa dell'atto di costituzione, con riferimento alla ricostruzione della vicenda e dei rapporti intercorsi tra le parti, non consente di apprezzare un momento, antecedente rispetto alla notifica della prima richiesta di pagamento di indennizzo inoltrata alla dallo Studio l'1.8.2019, cui ricondurre l'avvenuta CP_2 Pt_3 accettazione della seconda cessione da parte della Compagnia.
Ed anzi, l'accettazione della seconda cessione può a ben vedere farsi risalire solo al momento del pagamento dell'indennizzo, effettuato in data 4.2.2020, e dunque ben dopo il ricevimento anche della notifica dell'atto di citazione (e successiva iscrizione a pagina 12 di 22 ruolo con il deposito del fascicolo documenti contenente tra gli altri anche la cessione del 2.7.2019 in favore della . Parte_1
Né peraltro può attribuirsi valenza al contegno posto in essere dal perito della
Compagnia il quale avrebbe preso contatti esclusivamente con l'officina che ha eseguito le riparazioni, concordando anche il quantum delle stesse, posto che egli, da un lato non
è identificabile quale debitore ceduto e, dall'alto, le trattative che dallo stesso sarebbero state coltivate nell'interesse della Compagnia, sono state comunque poste in essere prima della formalizzazione della seconda cessione del credito da parte del sig. alla Pt_2
RO LL MI, avvenuta per l'appunto solo il 27.1.2020.
Anche considerando tale scansione temporale, l'unico atto integrante accettazione della seconda cessione avente data certa deve farsi coincidere con il pagamento dell'indennizzo (4.2.2020), poiché unico atto avvenuto dopo la stipula della seconda cessione del credito (27.1.2020).
Invero, prima di tale momento, l'unica cessione del credito indennitario esistente, formalizzata e, peraltro, già comunicata alla Compagnia, era quella rilasciata dal sig. il 2.7.2019 in favore della Pt_2 Parte_1
Infine è appena il caso di osservare come il giudice prime cure abbia errato nel ritenere che la seconda cessione costituisse revoca della precedente, posto che, se da un lato, al cedente non è impedito disporre validamente dello stesso diritto di credito, cedendolo a più soggetti, sorgendo in tal caso, piuttosto, un problema di efficacia della cessione, laddove, come nel caso di specie, il debitore ceduto abbia pagato al cessionario che, tuttavia, non aveva diritto a pretendere il pagamento, dall'altro, la revoca della prima cessione non può ritenersi implicita nell'aver disposto una seconda cessione del medesimo credito, tenuto conto che proprio l'art. 1265 c.c. individua il criterio per dirimere il conflitto tra più cessionari, aventi causa dallo stesso cedente.
A ciò si aggiunga che, come osservato in dottrina, il cessionario, il quale in base al principio prior in tempore potior in iure, avrebbe dovuto prevalere ed è invece stato pretermesso, potrebbe rivolgere la propria istanza risarcitoria al cedente che ha ceduto più volte lo stesso credito ma anche al debitore ceduto che, in mala fede, abbia accettato la seconda cessione, nonostante fosse a conoscenza della prima.
pagina 13 di 22 Da ultimo va osservato che la cessione, come detto, è inquadrabile quale contratto bilaterale, con la conseguenza che la revoca unilaterale non avrebbe potuto dispiegare i suoi effetti nei confronti dell'altro contraente (l' Parte_1
che non l'aveva né conosciuta né tantomeno accettata;
nel caso di specie, poi,
[...] non era contemplata alcuna facoltà di recesso dal contratto.
Ne consegue che al pagamento effettuato da in favore del secondo CP_2 cessionario (RO mille MI) non può attribuirsi alcuna efficacia solutoria, posto che legittimato a pretendere il pagamento della prestazione indennitaria (e, parimenti, ad avanzarne la richiesta giudiziale nel processo) è esclusivamente la Parte_1
in quanto cessionaria del credito che per prima ha notificato la relativa
[...] cessione al debitore ceduto.
*******************
Accolto il motivo di appello, dovendosi addivenire alla riforma integrale della sentenza impugnata, appare opportuno partire dalla disamina delle eccezioni sollevate da parte convenuta sin dal primo grado, come in questa sede riproposte, concernenti la validità della cessione del credito intervenuta dal il sig. e la Pt_2 Parte_1 il 2.7.2019.
[...]
Parte convenuta ha eccepito la nullità del contratto di cessione del credito per difetto di valida causa ai sensi del combinato disposto degli articoli 1325 e 1418 c.c., posto che la svolge e si occupa solo ed esclusivamente Parte_1 di attività di intermediazione/consulenza, non occupandosi invece direttamente della riparazione dei veicoli sinistrati o danneggiati, come peraltro avvenuto nel caso di specie, ove dette attività sono state eseguite dalla RO LL MI.
Secondo la Compagnia convenuta, l'odierna attrice sarebbe di fatto una società di intermediazione finanziaria che avrebbe posto in essere con il sig. un Pt_2
“finanziamento indiretto”, inteso quale cessione di crediti in titolarità di terzi a favore di una società commerciale, nullo per contrarietà a norme imperative, essendo esercitato da un soggetto privo delle autorizzazioni di legge, posto che in base all'art. 106 D.Lgs.
n. 385 del 1992 o TUB, l'attività di finanziamento è riservata a soggetti economici aventi funzione bancaria o creditizia, iscritti in apposito albo ed a ciò autorizzati dalla Banca
pagina 14 di 22 d'Italia.
Pertanto, a mente della ricostruzione offerta dalla Compagnia convenuta, la non è soggetto legittimato a ricevere la prestazione Parte_1 indennitaria non trattandosi – pacificamente – di carrozzeria che ha eseguito la riparazione del veicolo Mazda CX5 targato FJ635GP di proprietà di . Parte_2
D'altro canto, parte attrice ha confermato come la Parte_1 sia una società di servizi che si avvale dell'opera di soggetti terzi per le attività
[...] prestate in favore dei propri clienti, chiarendo che la fattura relativa ai servizi dalla stessa offerti non può essere emessa dall'impresa appaltatrice (cfr. memoria ex art. 320
c.p.c. pag. 2) ed ha riferito di aver appaltato le riparazioni del veicolo Mazda CX5 targato
FJ635GP di proprietà di alla RO LL MI ed ha chiarito, Parte_2 tuttavia, che l'importo portato dalla fattura emessa dalla Parte_1
(doc. 3 fasc. attoreo) concerna proprio il costo di dette riparazioni.
[...]
Occorre anzitutto ribadire che la giurisprudenza di legittimità ammette la cessione del credito risarcitorio al terzo (ivi compreso il carrozziere incaricato della riparazione dell'auto danneggiata) sia in caso di sinistro stradale e dunque legittimandolo ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questa, e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni (cfr. Cass. 11095/2009) e sia ad esercitare l'azione prevista dall'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato (cfr. Cass. 22726 del 12/09/2019).
E' stato infatti osservato in giurisprudenza che “Il credito derivante dal risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo” (cfr. Cass. 22726 del 12/09/2019, Cass. 11095/2009, Cass.
51/2012).
Ciò deve ragionevolmente estendersi anche all'ipotesi, quale è quella in esame, della cessione di un credito indennitario derivante dal contratto di assicurazione per danni.
pagina 15 di 22 Quanto alla natura della prima cessionaria ed alla contestazione in merito al fatto che essa non sia la carrozzeria che effettivamente ha curato le riparazioni, è stato altresì precisato in giurisprudenza che la cessione del credito non implica attività finanziaria soggetta ad autorizzazione ex art. 106 D.Lgs. n. 385 del 1992 o TUB, giacché “La cessione ex art. 1260 c.c. del credito da risarcimento del danno da sinistro stradale attribuisce al cessionario la legittimazione ad agire nei confronti del debitore ceduto (pur se assicuratore per la r.c.a.), anche nell'ipotesi in cui il primo abbia struttura consortile
(e sia, dunque, un soggetto formalmente terzo rispetto a quello che abbia eseguito la riparazione del veicolo danneggiato), dal momento che la cessione non integra un'operazione di finanziamento da parte del cedente, bensì il corrispettivo della prestazione professionale ricevuta in termini di ripristino del mezzo.” (cfr. Cass. n.
27892/23).
Deve ritenersi che nel caso di specie non si sia in presenza di attività di intermediazione finanziaria vietata, ove posta in essere da soggetti non debitamente autorizzati dalla Banca d'Italia a norma dell'art. 106 D.Lgs. n. 385 del 1992 o TUB, né può ritenersi che il contratto sia stato posto in essere in assenza di causa, tenuto altresì conto che ”la cessione del credito è un negozio a causa variabile che può assolvere a diverse funzioni (vendita, donazione, adempimento e garanzia), nel quale il trasferimento del credito può avvenire a titolo gratuito o oneroso ed al quale si applica il principio della cosiddetta "presunzione di causa", che può anche non essere indicata nello stesso negozio. Pertanto, il cessionario che agisca nei confronti del debitore ceduto
è tenuto a dare prova soltanto del negozio di cessione quale atto produttivo di effetti traslativi e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, sicché egli è soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario” (Cass. 19358/2024 conf.
Cass. 29608/18, Cass. 15677/2009 Cass. 12611/2021, Cass. 18016/18, Cass.
13691/12).
pagina 16 di 22 Deve dunque concludersi per la validità della cessione intervenuta tra il sig. Pt_2
e la Parte_1
In ultimo si rileva che la natura asseritamente vessatoria attribuita dal giudice di prime cure alla clausola contenuta nella cessione del 2.7.2019 (laddove il cedente si è impegnato a cedere “irrevocabilmente”) non valga a determinare alcuna nullità della stessa (anche ove non oggetto di specifica trattativa individuale ai sensi degli artt. 33 e
34 cod. del Consumo), trattandosi di ipotesi di nullità relativa che renderebbe detta previsione non opponibile al solo consumatore e che non può, dunque, essere invocata dal debitore ceduto (che a detto contratto, come si è detto, è rimasto estraneo), al fine di escludere l'adempimento della propria prestazione (ex art. 36 comma 3 cod. consumo).
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Passando al merito della controversia, occorre evidenziare che il primo e principale obbligo dell'assicuratore, in relazione al tipo di assicurazione in esame, è quello di pagare una somma di denaro al verificarsi di un evento dannoso, il che presuppone che si sia verificato un sinistro corrispondente a quello descritto nel contratto e che tale sinistro sia causalmente dovuto ad un rischio corrispondente a quello descritto in contratto.
L'onere di provare la sussistenza di tali presupposti incombe sull'assicurato, giacchè come precisato dalla Suprema Corte “l'onere della prova è regolato dall'art. 2697 cod. civ. e cioè dal principio che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (mentre chi ne eccepisce l'inefficacia deve provare gli estremi della propria eccezione), con la conseguenza che l'assicurato che vuol fare valere il proprio diritto all'indennizzo deve provare che si è realizzato il rischio coperto da garanzia e che esso ha causato il danno del quale chiede di essere indennizzato” (cfr. Cass. n. 5123/95 e Cass. n. 4374/16).
Più di recente la Suprema Corte, dopo avere confermato l'onere a carico dell'assicurato di fornire la prova dell'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto in polizza, ha osservato “come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a pagina 17 di 22 seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l'indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti”, donde la distinzione tra
'rischi inclusi' (ossia “quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo”), 'rischi esclusi' [ossia “del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile)] e 'rischi non compresi', vale a dire “quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine)” (cfr. Cass. n.
1558/18 conf. Cass. 31251/2023).
Orbene, nel caso di specie parte attrice – quale cessionaria del credito vantato dal contraente, proprietario del veicolo assicurato – ha chiesto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, allegando che la vettura di proprietà del sig. sia stata colpita da un Pt_2 evento grandigeno occorso l'1.7.2019.
La circostanza non è stata contestata da parte convenuta che, peraltro ha confermato come il perito incaricato abbia potuto constatare l'entità dei danni, l'effettiva esecuzione delle riparazioni, addivenendo alla stima dei relativi costi;
inoltre come pacificamente emerso in giudizio, la ha corrisposto alla RO LL MI, CP_2 che ha eseguito le predette riparazioni, la somma di € 3.000,00, corrispondente al massimale previsto per la garanzia “eventi naturali” (doc. 8 fasc. convenuta).
Ne consegue che non potendosi ritenere liberatorio, per le ragioni sovra esposte, il pagamento del credito indennitario effettuato dalla Compagnia in favore della
RO LL MI e dovendosi fare applicazione alle condizioni previste nella polizza, laddove, come nel caso di specie, prevedono un massimale all'indennizzo eventualmente dovuto per l'ipotesi di danni arrecati al veicolo da eventi naturali, la deve essere dichiarata tenuta e condannata a corrispondere alla CP_2 [...]
la somma di € 3.000,00. Parte_6
Su tale importo è dovuta la sola rivalutazione monetaria dalla data della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito e richiesta di indennizzo (1.8.2019)
pagina 18 di 22 all'odierna pronuncia;
come noto, “Nell'ambito dell'assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, svolgendo una funzione reintegrativa della perdita patrimoniale patita dall'assicurato, ha natura di debito di valore e, quindi, esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, prescindendo sia dall'inadempimento sia dal ritardo colpevole dell'assicuratore; infatti, la condotta del debitore rileva unicamente dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario da obbligazione di valore diventa obbligazione di valuta” (cfr. Cass. n. 15868/15 conf. Cass. 16229/23), e ciò anche se sia stato predeterminato in una somma fissa o in un valore a punto percentuale (cfr. Cass. n.
25099/17).
Non sono invece dovuti gli interessi compensativi, in assenza di specifica allegazione e prova (cfr. Cass. 7216/2025), tenuto conto che è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
Peraltro, risulta altresì insufficiente il richiamo alla redditività media del danaro nel periodo considerazione, ove tale dato non sia anche rapportato e posto in comparazione con quello rappresentato dal tasso applicato per la rivalutazione della somma.
La somma dunque dovuta dalla in favore della CP_2 Parte_1
è pari a € 3.525,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
[...]
Non sono invece dovute le spese per l'assistenza legale stragiudiziale.
Per giurisprudenza ormai consolidata, “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno pagina 19 di 22 emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi,
è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. In particolare, in caso di sinistro automobilistico (nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno), le spese precedentemente sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale prestata da una società di infortunistica stradale hanno natura di danno emergente e la loro utilità, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, dev'essere valutata ex ante, avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove dedotte dal danneggiato, cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso” (cfr. Cass. n. 16612/21 e Cass. n. 6422/17).
L'art. 20 DM n. 55/14 (Capo IV TF) prevede la liquidazione - in base ai parametri numerici della allegata tabella 25 - della “attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima”: si pone dunque la questione di come interpretare tale 'autonoma rilevanza'.
Al riguardo non pare potersi sostenere che tale requisito sussista solo nell'ipotesi in cui l'attività abbia portato ad una definizione stragiudiziale: si tratta di valutare, con valutazione ex ante, se le spese stragiudiziali in questione fossero potenzialmente utili ai fini della definizione della controversia e non del tutto superflue ed ultronee, costituendo nel primo caso un danno risarcibile quand'anche la lite non sia stata risolta in sede stragiudiziale.
Nel caso di specie appare dirimente la considerazione del fatto che l'attività in questione, ovvero la cd. attività stragiudiziale, non è in alcun modo dettagliata né risulta documentato alcun esborso a tale titolo, mentre sulla base della documentazione prodotta pare essere consistita nell'invito di una diffida (in data 1.8.2019, doc. 5 fasc. attoreo), attività che, come tale, può ricondursi nella 'fase di studio della controversia'.
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Occorre a questo punto procedere alla regolamentazione delle spese di lite.
La riforma della sentenza impugnata impone di provvedere ex novo sulle spese di lite, di entrambi i gradi del giudizio: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in pagina 20 di 22 parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. n. 5890/22, conf.
Cass. n. 36395/21).
Le spese di lite seguono dunque la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta.
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM n.
55/14 come aggiornato dal DM n. 147/22, essendosi l'attività defensionale (per entrambi i giudizi) esaurita sotto la sua vigenza, (giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto), tenuto conto, oltre che dei soli esborsi documentati (spese notifica, CU e marca), del valore della causa (come determinato ai sensi dell'art. 5 TF), delle questioni trattate e dell'attività svolta: si ritiene di applicare i valori medi ridotti e con esclusione della fase istruttoria.
Si dispone la distrazione in favore dell'avv. Guido Clemente Gatti che ne ha fatto istanza (cfr. Cass. S.U. n. 31033/19).
Non si provvede in ordine al rimborso delle spese di lite eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto non richiesto;
invero, come osservato in giurisprudenza, “La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado deve essere formulata, a pena di
"decadenza", con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo ammissibile la formulazione della domanda nel corso del giudizio, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione” (cfr. Cass. n. 7144/21).
Nel caso di specie, parte appellante che aveva richiesto in via pregiudiziale la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, vi ha poi rinunciato in esito pagina 21 di 22 all'udienza del 13.12.2023, ove è stato manifestato l'intendimento di di non CP_2 porre in esecuzione la sentenza sino all'esito del giudizio di gravame.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 164/2023 del Giudice di Pace di Torino, RG 1207/2020, pubblicata in data 23.1.2023:
▪ dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di E_ della somma di € 3.525,00, oltre interessi legali dalla Parte_1 pronuncia al saldo;
condanna a rimborsare ad E_ Parte_1 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in €
138,23 per esborsi ed € 1.183,00 per compensi, di cui € 270,00 per compensi per la fase di mediazione, € 913,00 per compensi per la fase giudiziale, oltre 15% Spese
Generali, IV e CPA come per legge e quanto al presente giudizio d'appello, in € 174,00 per esborsi ed € 1.701,00 per compensi oltre 15% Spese Generali, IV e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Guido Clemente Gatti, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Torino, il 21/07/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
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