Sentenza breve 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 27/03/2026, n. 5852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5852 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05852/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02291/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2291 del 2026, proposto da:
DI IM NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Supino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Universita' degli Studi della Campania – Luigi Vanvitelli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
- del diniego di visto in ingresso per motivi di studio dell’07.12.2025, protocollo n. 2025-1099;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. GO LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con il presente ricorso, notificato ai soggetti in epigrafe a mezzo pec in data 11.2.2026 e depositato il 23.2.2026, il ricorrente ha adito questo Tribunale, per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- del diniego di visto in ingresso per motivi di studio del 07.12.2025, protocollo n. 2025-1099;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti i motivi del ricorso, come meglio articolati e rappresentati nel relativo atto processuale;
Rilevata la fondatezza del rilievo di inammissibilità del ricorso, sollevato ex officio dal Collegio nel corso della camera di consiglio del 25.3.2026, per violazione del principio del ne bis in idem e comunque per carenza di interesse, atteso che il presente ricorso, avente r.g. n.2026/02291, costituisce, come riconosciuto anche dal difensore della parte ricorrente ivi comparso alla predetta camera di consiglio, un mero, erroneo duplicato di quello precedentemente depositato presso questa Sezione, e ascritto al r.g. 2026/01805;
Ritenuto pertanto che occorre prendere atto di quanto precede e per l’effetto dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art.35, co.1, lett. b) del codice del processo amministrativo, sussistendo dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata, ai fini della relativa declaratoria;
Ritenuto infine, quanto alle spese di giudizio, che le stesse possano essere compensate, avuto riguardo alle circostanze di fatto sopra evidenziate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
MA ON, Presidente
GO LE, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO LE | MA ON |
IL SEGRETARIO