Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/02/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. Flora
Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalla sola parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 14-1-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 5033/2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Biondi, e con Parte_1
lo stesso elettivamente domiciliata come in atti.
Ricorrente
E
, in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, e con la stessa domiciliato come in atti.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19-9-2023 innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del Lavoro, , premesso di essere docente con Parte_1
ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale Mameli di Nola, riferiva di aver lavorato alle dipendenze del in forza di Controparte_1
contratti di docenza a tempo determinato negli anni 2019 – 2022 per i periodi analiticamente indicati in ricorso.
Deduceva che , nonostante per gli anni scolastici sopra indicati, avesse svolto diverse supplenze temporanee rendendo una prestazione lavorativa, anche sotto il profilo di oneri e responsabilità, equivalente a quella dei docenti a tempo indeterminato, non aveva percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del
15.03.2001 e corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti CP_1
precari con contratto a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Tanto premesso, chiedeva “1) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dell'istante al pagamento da parte del convenuto della somma di € 1.702,71 lordi o della CP_1
diversa maggiore o minore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia in quanto dovuta a titolo di retribuzione professionale docenti per il servizio a tempo determinato prestato alle dipendenze del convenuto in virtù di contratti lavoro a tempo CP_1
determinato aventi un termine inferiore al 30 giugno o al 31 agosto, o, in ogni caso, in quanto dovuta a titolo di integrazione del trattamento retributivo spettante per il predetto servizio, anche ai sensi degli art. 2099 c.c. e 36 Cost.;
2) CONDANNARE il convenuto a pagare a parte ricorrente, per i titoli sopra CP_1
indicati, la somma pari ad €1.702,71 lordi o la diversa maggiore o minore somma che
Codesto Giudice riterrà di giustizia, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla data di decorrenza delle singole poste attive del credito e fino al soddisfo …”
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il
[...]
contestando in diritto la fondatezza della domanda;
Controparte_1
evidenziava a tal fine che i contratti di lavoro a tempo determinato, dichiarati dalla ricorrente, erano da inquadrare nelle cosiddette supplenze brevi e saltuarie, ponendosi così fuori dalle tipiche fattispecie contrattuali delle supplenze annuali al 31 agosto e supplenze temporanee al 30 giugno. Concludeva, pertanto, per la reiezione del ricorso.
All'udienza del 14-1-2024, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice si riservava la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta in ricorso appare fondata e meritevole di accoglimento.
Invero la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 20015 del
27/07/2018, ha così statuito: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del
1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrative” (da ultimo si veda Cass. civ., Sez. Lav., 05/03/2020, n. 6293).
Invero, si è affermato che “2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che
"per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
(cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali
"non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (…)” (Cass. civ., Sez.
Lav., n. 20015/2018 cit.).
Ciò posto, nella fattispecie, non è stata dedotta alcuna significativa diversificazione dell'attività svolta dalla ricorrente rispetto agli assunti a tempo determinato con incarico
Cont annuale, basandosi le difese del ul punto su una presunta differenziazione tra attività svolta dai docenti a tempo indeterminato e quelli assunti a tempo determinato tout court e non sulle differenti tipologie di assunti a tempo determinato, sicchè il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, conduce il giudicante, in ossequio alle suesposte coordinate ermeneutiche, a riconoscere ed affermare il diritto della ricorrente al conseguimento della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 CCNL cit.
Venendo alla quantificazione delle somme dovute, questo giudicante condivide e fa propri, in assenza di contestazione di parte, i conteggi elaborati in ricorso in quanto precisi e formulati conformemente ai parametri contrattualcollettivi applicabili al caso di specie.
In conclusione ed in accoglimento del ricorso, il va condannato al pagamento CP_4
in favore della ricorrente della somma di euro 1702,71, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) Accoglie il ricorso, e per l'effetto condanna il resistente al pagamento il CP_1
favore della ricorrente della somma di euro 1702,71, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
b) Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro
1300,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Pasquale Biondi, antistatario.
Nola, 14-1-2025
Il Giudice del Lavoro Dott. Flora Scelza