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Sentenza 8 agosto 2024
Sentenza 8 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/08/2024, n. 22513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22513 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24143/2022 R.G. proposto da: CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI AVELLINO, elettivamente domiciliato in ROMA VITTORIA COLONNA 18, presso lo studio dell’avvocato BENIGNI ACHILLE ([...]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI LACEDONIA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CICCHETTI VITO NICOLA ([...]) Civile Sent. Sez. 5 Num. 22513 Anno 2024 Presidente: PAOLITTO LIBERATO Relatore: DI PISA FABIO Data pubblicazione: 08/08/2024 2 di 10 -controricorrente- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 2294/2022 depositata il 04/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere FABIO DI PISA;
sentito il P.G. il quale ha concluso, come da memoria in atti, per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La C.T.R. della Campania con la sentenza n. 2294/5/2022, depositata in data 4 marzo 2022, e non notificata, rigettava l’appello proposto dal Consorzio per l’ Area di sviluppo industriale di Avellino avverso sentenza n. 762/5/2020, la C.T.P. di Avellino, cha aveva disatteso l’impugnazione da parte del predetto Consorzio avverso l’avviso di accertamento IMU 2014. 2. Contro detta sentenza il Consorzio per l’Area di sviluppo industriale di Avellino ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi 3. Il Comune di Lacedonia ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il Consorzio ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento, violazione degli artt. 32 e 36 d.lgs. n. 546/1992, dell’ art. 132 cod. proc. civ, dell’art. art.118 disp. att. cod. proc. civ. nonché dell’art. 111 Cost. Ha lamentato che la sentenza impugnata non presentava gli standard minimi imposti dalle norme processuali e dall'art. 111 Cost. risultando caratterizzata da una motivazione meramente "apparente" come confermato dalla circostanza che la C.T.R., nel respingere il motivo di appello concernente il difetto di soggettività passiva del Consorzio ed, in particolare, il tema dell'applicazione del regime di esenzione fiscale di cui all'art. 7 d.lgs. n.504/92, si era 3 di 10 limitata a richiamare il carattere di ente pubblico economico del Consorzio senza entrare nel merito delle critiche formulate dall'appellante e senza enunciare il percorso logico che l’aveva portata ad escludere l'operatività della norma agevolativa invocata. Nel caso di specie le gravi carenze motivazionali apparivano evidenti posto che i giudici di appello si erano limitati a correlare l'effetto della non applicabilità dell'esenzione al mero status di "ente pubblico economico" del Consorzio ASI, mostrando di non avere colto esattamente il thema decidendum. 2. Con il secondo motivo ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art.7, comma 1, lett. a) d. lgs. n. 504/92, dell’art. art. 9, comma 8, d. lgs. n. 23/2011 nonché dell’ art.31, comma 18, della legge n. 289/2002 assumendo che la C.T.R. aveva erroneamente interpretato le norme che attribuiscono l'esenzione IMU anche ai consorzi di enti territoriali, escludendo tale regime nel presente caso, sul presupposto (erroneo) che il Consorzio ASI di Avellino non avesse i requisiti legali per fruire dell'esenzione prevista, in relazione allo status giuridico e ai fini istituzionalmente perseguiti. Ha osservato che nell'assumere tale decisione, la C.T.R. non aveva tenuto conto delle evidenze documentali ed, in particolare, dello statuto dell'ente, oltre che della disciplina legale dei Consorzi ASI, da cui si evincevano tali aspetti, incorrendo pertanto nel vizio di falsa applicazione della norma agevolativa invocata. 2. Con il terzo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 1, comma 2, d. lgs. n.504/92 nonché dell’art.53 Cost. rilevando che la C.T.R. era incorsa in un ulteriore error in iudicando allorché aveva interpretato la norma sul presupposto impositivo ai fini IMU, dando rilievo al solo requisito della titolarità formale del diritto reale, trascurando il profilo sostanziale costituito dall'esercizio del possesso sul bene ad opera dei soggetti ai quali il bene stesso 4 di 10 era stato assegnato in godimento, sia pure provvisoriamente, in funzione della successiva alienazione, con conseguente violazione anche dell'art.53 Cost. 3. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni appresso specificate. 4. Prima di procedere alla disamina dei singoli motivi di ricorso appare opportuno richiamare, sia pure sinteticamente, quanto statuito dai giudici di merito. 4.1. I giudici di primo grado, premesso che il Consorzio ASI, è un ente pubblico economico che, in forza del suo statuto, esercita attività industriale e commerciali e come tale è soggetto al pagamento dell’imposta in questione, nel rilevare che ai fini della soggezione all’imposta comunale sugli immobili, nel caso di assegnazione di un’area demaniale per la costruzione di un opificio industriale, per stabilire se il provvedimento amministrativo, qualificabile come concessione “ad aedificandum”, sia costitutivo di un diritto reale di superficie, con conseguente imponibilità, ovvero di un diritto avente natura meramente personale e che assumeva rilievo decisivo la destinazione dell’opera costruita dal concessionario al momento della cessazione del rapporto, ha osservato come, nel caso di specie, secondo quanto era dato desumere dagli atti di causa, la proprietà e l’immanente ius aedificandum dei beni in questione, nell’anno di riferimento, era ancora in capo al Consorzio ASI e si era trasferita in capo alle imprese concessionarie solo al pagamento dell’ultima rata della vendita con patto di riservato dominio, sicchè prima del pagamento dell’ultima rata, le imprese concessionarie non potevano godere di alcun diritto reale di godimento ma solo di un potere di fatto. 4.2. I giudici di appello, nel rigettare il gravame, hanno testualmente affermato: “È invero decisiva in giudizio la considerazione, ben esposta del resto nella gravata sentenza, della natura di ente pubblico economico in capo al Consorzio ASI che peraltro, a quanto comprovato in atti, nell'anno d'imposta 2014 era ancora titolare della 5 di 10 proprietà dei beni in oggetto e della correlata facoltà di costruire, e ciò fino al pagamento dell'ultima rata di prezzo inerente le effettuate vendite con patto di riservato dominio, momento in cui il diritto dominicale veniva a trasferirsi in capo alle imprese concessionarie”. 5. Tanto premesso va osservato che il primo motivo non coglie nel segno. 5.1. In disparte ogni considerazione circa la composizione soggettiva del Consorzio ed il fatto che il fine perseguito non potevano integrare, ex se, il diritto all’esenzione reclamata, nella sentenza c’è un rinvio per relationem alla prima sentenza, così che la combinazione delle due pronunce supera il minimo costituzionale e la motivazione non risulta meramente apparente. 5.2. Sotto altro profilo va rilevato che in tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente prospetti un difetto di motivazione che non riguarda un punto di fatto, bensì un'astratta questione di diritto, il giudice di legittimità, investito, a norma dell'art. 384 c.p.c., del potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, è chiamato a valutare se la soluzione adottata dal giudice del merito sia oggettivamente conforme alla legge, piuttosto che a sindacarne la motivazione, con la conseguenza che anche l'eventuale mancanza di questa deve ritenersi del tutto irrilevante, quando il giudice del merito sia, comunque, pervenuto ad una esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14476 del 28/05/2019, Rv. 654306 - 04), con la precisazione che la soluzione adottata dai giudici di merito – circa la insussistenza di un diritto all’esenzione da parte del Consorzio - si appalesa corretta in diritto per le ragioni appresso chiarite. 6. Il secondo motivo è privo di fondamento. 6.1. Parte ricorrente ha, con tale motivo, ribadito il concetto per cui lo status di ente pubblico economico del Consorzio ASI di Avellino non è ex lege ostativo all'applicazione del regime di esenzione fiscale previsto dalla legge, ciò perché, in base a quanto previsto dall'art. 7 6 di 10 d.lgs. n.504/92, l'operatività dell'esenzione IMU è subordinata alla sola circostanza che il consorzio sia costituito esclusivamente da enti territoriali e che l'immobile posseduto sia utilizzato per fini istituzionali, condizioni entrambe che nella specie avrebbero dovuto ritenersi soddisfatte in quanto la compagine consortile era costituita esclusivamente da enti territoriali mentre la finalità istituzionale era insita nell'attività del Consorzio ASI, il quale era sorto con il precipuo compito di promuovere, nell'ambito degli agglomerati industriali, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività industriali e favorire lo sviluppo delle aree ex art.32 L. 219/81, come desumibile dallo statuto dell'Ente. 6.2. Questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 14293 del 2010; Cass. n. 12797 del 2016) ha chiarito i limiti entro i quali i Consorzi ASI assolvono finalità di natura pubblicistica, restando per il resto detti enti soggetti alla normativa generale riguardante gli enti aventi finalità lucrativa;
in particolare, si è precisato che per sottrarsi all'obbligo del pagamento dell'ICI, sono necessari due requisiti: che gli immobili posseduti dai consorzi siano destinati esclusivamente all'espletamento di compiti istituzionali e che gli enti consorziati siano individualmente esenti dall'imposta. L’ articolo 31, comma 18, della legge 289/2002, norma di natura interpretativa, stabilisce testualmente che «l'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a) ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, deve intendersi applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali e tra enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione». È pacifico in giurisprudenza il principio per cui è onere del Consorzio dimostrare tali circostanze e, soprattutto, dimostrare se gli immobili oggetto di imposizione siano esclusivamente destinati all'espletamento di compiti istituzionali o se, invece, rientrino nell'esercizio dell'ordinaria attività industriale e commerciale e, 7 di 10 quindi, soggetti a ICI (o ad IMU) al pari di qualsiasi operatore commerciale (cfr. Cass. n. 26575/2018). 6.3. In termini generali, – e sempre con riferimento all’esenzione di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a), il cui contenuto è stato però riproposto dal d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 8 («Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali») – la Corte ha statuito che l’esenzione in discorso non può essere riferita allo svolgimento di attività imprenditoriale in quanto non si può identificare il concetto di «finalità istituzionali», che sono proprie dell'ente locale e che costituiscono la ragione d'essere dello stesso, con quello di «servizi pubblici», che, invece, non rientrano tra i compiti istituzionali e possono essere svolti anche tramite altri soggetti, come le aziende municipalizzate od altri enti o società, ne consegue che detti soggetti, svolgendo attività commerciali, non hanno ragione di godere dell'esenzione (Cass., 7 dicembre 2022, n. 36028; Cass., 25 febbraio 2020, n. 4997; Cass., 3 dicembre 2010, n. 24593). 6.4. Ed ancora secondo la giurisprudenza di questa Corte la locuzione "compiti istituzionali" contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992, al fine di fruire dell'esenzione dall'ICI, è destinata ad essere riferita solo a funzioni pubbliche e ad attività di servizio pubblico dell'ente locale, con esclusione delle attività meramente economiche, come ad esempio la locazione di beni a terzi, rispetto alle quali gli enti non si pongono in veste di istituzione ma operano come ordinari soggetti dell'ordinamento (Cass. n. 10809 del 2016). Il concetto di finalità istituzionali, che sono proprie dell'ente locale e che costituiscono la ragione di essere dello stesso, non deve confondersi con quello di interesse pubblico, che può 8 di 10 essere svolto anche per tramite di altri soggetti di natura privata. Per cui non ogni iniziativa solo perché intrapresa dall'ente locale fa conseguire l'esenzione, dovendosi tenere conto se la stessa integri funzioni pubbliche o una attività puramente economica. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992 si applica per gli immobili posseduti da enti "destinati esclusivamente a compiti istituzionali", e spetta soltanto se l'immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento di tali compiti: ipotesi che non si configura quando il bene venga utilizzato per attività esse stesse di carattere privato, come avviene laddove il godimento del bene stesso sia concesso a terzi verso il pagamento di un canone o, comunque di un corrispettivo (Cass. n. 14094 del 2010). 4.5. Invero nella fattispecie viene in rilievo l’attività economica dell’Ente dal cui svolgimento conseguono corrispettivi [legge regione Campania, 6 dicembre 2013, n. 19, art. 4, e art. 5, comma 1, lett. c)], non viene, quindi, in considerazione l’esercizio di attività istituzionale e pubblicistica (quale l'attività attinente alla localizzazione industriale), in quanto tale estranea al campo privatistico imprenditoriale, con la conseguenza che non sussistono i presupposti per la chiesta esenzione, da ciò discendendo la infondatezza della censura. 5. Il terzo motivo deve essere disatteso 5.1. Va premesso che la nozione di “possesso” (richiamata ai fini della definizione del presupposto d’imposta) non può essere identificata con la mera disponibilità (sia pur per detenzione qualificata) del bene ma deve essere letta in correlazione alla definizione normativa del soggetto passivo di imposta, così che il possesso rilevante deve identificarsi con situazioni giuridiche soggettive aventi carattere reale e possessore in tale contesto normativo, è pertanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile. (cfr., ex plurimis, Cass., 15 marzo 2019, n. 7444; Cass., 7 giugno 2017, n. 14119; Cass., 9 maggio 2013, n. 9 di 10 10987; Cass., 9 ottobre 2009, n. 21451; Cass., 14 gennaio 2005, n. 654). 5.2. Ne consegue che non può ritenersi soggetto passivo dell'imposta il promissario acquirente (anche sulla base di un contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati), quale mero detentore qualificato del bene, essendo diversamente tenuto al pagamento dell'imposta il proprietario dell'immobile compromesso in vendita (v., in particolare, Cass., 20 maggio 2021, n. 13810; Cass., 7 giugno 2017, n. 14119; Cass., 9 maggio 2013, n. 10987; v., altresì, Cass., 6 agosto 2019, n. 20958; v., altresì, in tema di pignoramento immobiliare Cass., 30 dicembre 2019, n. 34593; Cass., 7 marzo 2013, n. 5736; in tema di requisizione Cass., 19 ottobre 2016, n. 21157). È stato, ancora, condivisibilmente affermato che l’assegnazione dei lotti può fondare l’integrazione del presupposto impositivo laddove venga in evidenza l’attribuzione del diritto superficie (v., ex plurimis, Cass., 3 febbraio 2023, n. 3341), rilievo, questo, che ad ogni modo presuppone la permanenza degli effetti dell’assegnazione per il periodo di imposta in contestazione. 5.3. Fatti tali premesse, innanzitutto, va evidenziato che il menzionato motivo si prospetta come inammissibile nella parte in cui – prescindendosi dall’accertamento in fatto operato dai giudici di merito in ordine al titolo contrattuale di assegnazione di lotti (una vendita con riserva di proprietà) – deduce una violazione di legge fondata su di una alternativa allegazione del titolo di assegnazione dei lotti, titolo che non risulta accertato dai giudici del merito e per il resto, la censura di violazione di legge appare destituita di fondamento alla luce dei principi in diritto sopra richiamati circa il soggetto su cui grava, ex lege, l’obbligo di imposta non venendo, pertanto, in considerazione i paventati profili di contrasto con i principi di tema di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. atteso che non rileva ai fini impositivi in questione in relazione alla natura del tributo che il soggetto obbligato sia privato disponibilità 10 di 10 dell'immobile (vedi Sez. 5, sentenza n. 21157 del 19/10/2016; Sez. 6 - 5, ordinanza n. 19041 del 27/09/2016). 6. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, stante la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 6.1. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il Consorzio ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del comune controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge;
visto l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data
sentito il P.G. il quale ha concluso, come da memoria in atti, per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La C.T.R. della Campania con la sentenza n. 2294/5/2022, depositata in data 4 marzo 2022, e non notificata, rigettava l’appello proposto dal Consorzio per l’ Area di sviluppo industriale di Avellino avverso sentenza n. 762/5/2020, la C.T.P. di Avellino, cha aveva disatteso l’impugnazione da parte del predetto Consorzio avverso l’avviso di accertamento IMU 2014. 2. Contro detta sentenza il Consorzio per l’Area di sviluppo industriale di Avellino ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi 3. Il Comune di Lacedonia ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il Consorzio ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento, violazione degli artt. 32 e 36 d.lgs. n. 546/1992, dell’ art. 132 cod. proc. civ, dell’art. art.118 disp. att. cod. proc. civ. nonché dell’art. 111 Cost. Ha lamentato che la sentenza impugnata non presentava gli standard minimi imposti dalle norme processuali e dall'art. 111 Cost. risultando caratterizzata da una motivazione meramente "apparente" come confermato dalla circostanza che la C.T.R., nel respingere il motivo di appello concernente il difetto di soggettività passiva del Consorzio ed, in particolare, il tema dell'applicazione del regime di esenzione fiscale di cui all'art. 7 d.lgs. n.504/92, si era 3 di 10 limitata a richiamare il carattere di ente pubblico economico del Consorzio senza entrare nel merito delle critiche formulate dall'appellante e senza enunciare il percorso logico che l’aveva portata ad escludere l'operatività della norma agevolativa invocata. Nel caso di specie le gravi carenze motivazionali apparivano evidenti posto che i giudici di appello si erano limitati a correlare l'effetto della non applicabilità dell'esenzione al mero status di "ente pubblico economico" del Consorzio ASI, mostrando di non avere colto esattamente il thema decidendum. 2. Con il secondo motivo ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art.7, comma 1, lett. a) d. lgs. n. 504/92, dell’art. art. 9, comma 8, d. lgs. n. 23/2011 nonché dell’ art.31, comma 18, della legge n. 289/2002 assumendo che la C.T.R. aveva erroneamente interpretato le norme che attribuiscono l'esenzione IMU anche ai consorzi di enti territoriali, escludendo tale regime nel presente caso, sul presupposto (erroneo) che il Consorzio ASI di Avellino non avesse i requisiti legali per fruire dell'esenzione prevista, in relazione allo status giuridico e ai fini istituzionalmente perseguiti. Ha osservato che nell'assumere tale decisione, la C.T.R. non aveva tenuto conto delle evidenze documentali ed, in particolare, dello statuto dell'ente, oltre che della disciplina legale dei Consorzi ASI, da cui si evincevano tali aspetti, incorrendo pertanto nel vizio di falsa applicazione della norma agevolativa invocata. 2. Con il terzo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 1, comma 2, d. lgs. n.504/92 nonché dell’art.53 Cost. rilevando che la C.T.R. era incorsa in un ulteriore error in iudicando allorché aveva interpretato la norma sul presupposto impositivo ai fini IMU, dando rilievo al solo requisito della titolarità formale del diritto reale, trascurando il profilo sostanziale costituito dall'esercizio del possesso sul bene ad opera dei soggetti ai quali il bene stesso 4 di 10 era stato assegnato in godimento, sia pure provvisoriamente, in funzione della successiva alienazione, con conseguente violazione anche dell'art.53 Cost. 3. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni appresso specificate. 4. Prima di procedere alla disamina dei singoli motivi di ricorso appare opportuno richiamare, sia pure sinteticamente, quanto statuito dai giudici di merito. 4.1. I giudici di primo grado, premesso che il Consorzio ASI, è un ente pubblico economico che, in forza del suo statuto, esercita attività industriale e commerciali e come tale è soggetto al pagamento dell’imposta in questione, nel rilevare che ai fini della soggezione all’imposta comunale sugli immobili, nel caso di assegnazione di un’area demaniale per la costruzione di un opificio industriale, per stabilire se il provvedimento amministrativo, qualificabile come concessione “ad aedificandum”, sia costitutivo di un diritto reale di superficie, con conseguente imponibilità, ovvero di un diritto avente natura meramente personale e che assumeva rilievo decisivo la destinazione dell’opera costruita dal concessionario al momento della cessazione del rapporto, ha osservato come, nel caso di specie, secondo quanto era dato desumere dagli atti di causa, la proprietà e l’immanente ius aedificandum dei beni in questione, nell’anno di riferimento, era ancora in capo al Consorzio ASI e si era trasferita in capo alle imprese concessionarie solo al pagamento dell’ultima rata della vendita con patto di riservato dominio, sicchè prima del pagamento dell’ultima rata, le imprese concessionarie non potevano godere di alcun diritto reale di godimento ma solo di un potere di fatto. 4.2. I giudici di appello, nel rigettare il gravame, hanno testualmente affermato: “È invero decisiva in giudizio la considerazione, ben esposta del resto nella gravata sentenza, della natura di ente pubblico economico in capo al Consorzio ASI che peraltro, a quanto comprovato in atti, nell'anno d'imposta 2014 era ancora titolare della 5 di 10 proprietà dei beni in oggetto e della correlata facoltà di costruire, e ciò fino al pagamento dell'ultima rata di prezzo inerente le effettuate vendite con patto di riservato dominio, momento in cui il diritto dominicale veniva a trasferirsi in capo alle imprese concessionarie”. 5. Tanto premesso va osservato che il primo motivo non coglie nel segno. 5.1. In disparte ogni considerazione circa la composizione soggettiva del Consorzio ed il fatto che il fine perseguito non potevano integrare, ex se, il diritto all’esenzione reclamata, nella sentenza c’è un rinvio per relationem alla prima sentenza, così che la combinazione delle due pronunce supera il minimo costituzionale e la motivazione non risulta meramente apparente. 5.2. Sotto altro profilo va rilevato che in tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente prospetti un difetto di motivazione che non riguarda un punto di fatto, bensì un'astratta questione di diritto, il giudice di legittimità, investito, a norma dell'art. 384 c.p.c., del potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, è chiamato a valutare se la soluzione adottata dal giudice del merito sia oggettivamente conforme alla legge, piuttosto che a sindacarne la motivazione, con la conseguenza che anche l'eventuale mancanza di questa deve ritenersi del tutto irrilevante, quando il giudice del merito sia, comunque, pervenuto ad una esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14476 del 28/05/2019, Rv. 654306 - 04), con la precisazione che la soluzione adottata dai giudici di merito – circa la insussistenza di un diritto all’esenzione da parte del Consorzio - si appalesa corretta in diritto per le ragioni appresso chiarite. 6. Il secondo motivo è privo di fondamento. 6.1. Parte ricorrente ha, con tale motivo, ribadito il concetto per cui lo status di ente pubblico economico del Consorzio ASI di Avellino non è ex lege ostativo all'applicazione del regime di esenzione fiscale previsto dalla legge, ciò perché, in base a quanto previsto dall'art. 7 6 di 10 d.lgs. n.504/92, l'operatività dell'esenzione IMU è subordinata alla sola circostanza che il consorzio sia costituito esclusivamente da enti territoriali e che l'immobile posseduto sia utilizzato per fini istituzionali, condizioni entrambe che nella specie avrebbero dovuto ritenersi soddisfatte in quanto la compagine consortile era costituita esclusivamente da enti territoriali mentre la finalità istituzionale era insita nell'attività del Consorzio ASI, il quale era sorto con il precipuo compito di promuovere, nell'ambito degli agglomerati industriali, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività industriali e favorire lo sviluppo delle aree ex art.32 L. 219/81, come desumibile dallo statuto dell'Ente. 6.2. Questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 14293 del 2010; Cass. n. 12797 del 2016) ha chiarito i limiti entro i quali i Consorzi ASI assolvono finalità di natura pubblicistica, restando per il resto detti enti soggetti alla normativa generale riguardante gli enti aventi finalità lucrativa;
in particolare, si è precisato che per sottrarsi all'obbligo del pagamento dell'ICI, sono necessari due requisiti: che gli immobili posseduti dai consorzi siano destinati esclusivamente all'espletamento di compiti istituzionali e che gli enti consorziati siano individualmente esenti dall'imposta. L’ articolo 31, comma 18, della legge 289/2002, norma di natura interpretativa, stabilisce testualmente che «l'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a) ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, deve intendersi applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali e tra enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione». È pacifico in giurisprudenza il principio per cui è onere del Consorzio dimostrare tali circostanze e, soprattutto, dimostrare se gli immobili oggetto di imposizione siano esclusivamente destinati all'espletamento di compiti istituzionali o se, invece, rientrino nell'esercizio dell'ordinaria attività industriale e commerciale e, 7 di 10 quindi, soggetti a ICI (o ad IMU) al pari di qualsiasi operatore commerciale (cfr. Cass. n. 26575/2018). 6.3. In termini generali, – e sempre con riferimento all’esenzione di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a), il cui contenuto è stato però riproposto dal d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 8 («Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali») – la Corte ha statuito che l’esenzione in discorso non può essere riferita allo svolgimento di attività imprenditoriale in quanto non si può identificare il concetto di «finalità istituzionali», che sono proprie dell'ente locale e che costituiscono la ragione d'essere dello stesso, con quello di «servizi pubblici», che, invece, non rientrano tra i compiti istituzionali e possono essere svolti anche tramite altri soggetti, come le aziende municipalizzate od altri enti o società, ne consegue che detti soggetti, svolgendo attività commerciali, non hanno ragione di godere dell'esenzione (Cass., 7 dicembre 2022, n. 36028; Cass., 25 febbraio 2020, n. 4997; Cass., 3 dicembre 2010, n. 24593). 6.4. Ed ancora secondo la giurisprudenza di questa Corte la locuzione "compiti istituzionali" contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992, al fine di fruire dell'esenzione dall'ICI, è destinata ad essere riferita solo a funzioni pubbliche e ad attività di servizio pubblico dell'ente locale, con esclusione delle attività meramente economiche, come ad esempio la locazione di beni a terzi, rispetto alle quali gli enti non si pongono in veste di istituzione ma operano come ordinari soggetti dell'ordinamento (Cass. n. 10809 del 2016). Il concetto di finalità istituzionali, che sono proprie dell'ente locale e che costituiscono la ragione di essere dello stesso, non deve confondersi con quello di interesse pubblico, che può 8 di 10 essere svolto anche per tramite di altri soggetti di natura privata. Per cui non ogni iniziativa solo perché intrapresa dall'ente locale fa conseguire l'esenzione, dovendosi tenere conto se la stessa integri funzioni pubbliche o una attività puramente economica. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992 si applica per gli immobili posseduti da enti "destinati esclusivamente a compiti istituzionali", e spetta soltanto se l'immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento di tali compiti: ipotesi che non si configura quando il bene venga utilizzato per attività esse stesse di carattere privato, come avviene laddove il godimento del bene stesso sia concesso a terzi verso il pagamento di un canone o, comunque di un corrispettivo (Cass. n. 14094 del 2010). 4.5. Invero nella fattispecie viene in rilievo l’attività economica dell’Ente dal cui svolgimento conseguono corrispettivi [legge regione Campania, 6 dicembre 2013, n. 19, art. 4, e art. 5, comma 1, lett. c)], non viene, quindi, in considerazione l’esercizio di attività istituzionale e pubblicistica (quale l'attività attinente alla localizzazione industriale), in quanto tale estranea al campo privatistico imprenditoriale, con la conseguenza che non sussistono i presupposti per la chiesta esenzione, da ciò discendendo la infondatezza della censura. 5. Il terzo motivo deve essere disatteso 5.1. Va premesso che la nozione di “possesso” (richiamata ai fini della definizione del presupposto d’imposta) non può essere identificata con la mera disponibilità (sia pur per detenzione qualificata) del bene ma deve essere letta in correlazione alla definizione normativa del soggetto passivo di imposta, così che il possesso rilevante deve identificarsi con situazioni giuridiche soggettive aventi carattere reale e possessore in tale contesto normativo, è pertanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile. (cfr., ex plurimis, Cass., 15 marzo 2019, n. 7444; Cass., 7 giugno 2017, n. 14119; Cass., 9 maggio 2013, n. 9 di 10 10987; Cass., 9 ottobre 2009, n. 21451; Cass., 14 gennaio 2005, n. 654). 5.2. Ne consegue che non può ritenersi soggetto passivo dell'imposta il promissario acquirente (anche sulla base di un contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati), quale mero detentore qualificato del bene, essendo diversamente tenuto al pagamento dell'imposta il proprietario dell'immobile compromesso in vendita (v., in particolare, Cass., 20 maggio 2021, n. 13810; Cass., 7 giugno 2017, n. 14119; Cass., 9 maggio 2013, n. 10987; v., altresì, Cass., 6 agosto 2019, n. 20958; v., altresì, in tema di pignoramento immobiliare Cass., 30 dicembre 2019, n. 34593; Cass., 7 marzo 2013, n. 5736; in tema di requisizione Cass., 19 ottobre 2016, n. 21157). È stato, ancora, condivisibilmente affermato che l’assegnazione dei lotti può fondare l’integrazione del presupposto impositivo laddove venga in evidenza l’attribuzione del diritto superficie (v., ex plurimis, Cass., 3 febbraio 2023, n. 3341), rilievo, questo, che ad ogni modo presuppone la permanenza degli effetti dell’assegnazione per il periodo di imposta in contestazione. 5.3. Fatti tali premesse, innanzitutto, va evidenziato che il menzionato motivo si prospetta come inammissibile nella parte in cui – prescindendosi dall’accertamento in fatto operato dai giudici di merito in ordine al titolo contrattuale di assegnazione di lotti (una vendita con riserva di proprietà) – deduce una violazione di legge fondata su di una alternativa allegazione del titolo di assegnazione dei lotti, titolo che non risulta accertato dai giudici del merito e per il resto, la censura di violazione di legge appare destituita di fondamento alla luce dei principi in diritto sopra richiamati circa il soggetto su cui grava, ex lege, l’obbligo di imposta non venendo, pertanto, in considerazione i paventati profili di contrasto con i principi di tema di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. atteso che non rileva ai fini impositivi in questione in relazione alla natura del tributo che il soggetto obbligato sia privato disponibilità 10 di 10 dell'immobile (vedi Sez. 5, sentenza n. 21157 del 19/10/2016; Sez. 6 - 5, ordinanza n. 19041 del 27/09/2016). 6. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, stante la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 6.1. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il Consorzio ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del comune controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge;
visto l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data