Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 03/03/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
n. 34/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 34/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] l'[...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: operaio reddito: euro 20.886,00 netti nell'anno d'imposta 2023
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: operaia reddito: euro 15.087,00 netti nell'anno d'imposta 2023
entrambi con l'Avv. Paola Iovane presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a IE NO (RO) il 28-4-2019 (anno 2019, Numero 2, Parte I, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. La casa familiare sita in Via Bassa 19 del Comune di IE NO di proprietà della moglie, compresi tutti gli arredi in essa contenuti, viene assegnata alla IG.ra che vi abiterà con il figlio minore;
Parte_2
3. Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori i quali, Persona_2 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio Parte_1 Persona_2 almeno due giorni a settimana, fissati il martedì e giovedì dalle ore 17:30 prendendolo presso il domicilio materno e riportandolo presso l'abitazione materna alle ore 21, avendolo fatto già cenare. Considerati i turni di lavoro del IG. non viene previsto il pernottamento Per_2 infrasettimanale. Il fine settimana il padre potrà tenere il figlio dal venerdì dalle ore 17:30 prendendolo presso il domicilio materno e riportandolo presso l'abitazione materna alle ore 21 della domenica. Nel periodo estivo l'orario di rientro è alle ore 22:00. Salvo diversi accordi. Il IG. nel caso di turnazione incompatibile con il calendario delle visite Per_2 comunicherà alla IG.ra l'impossibilità di prendere il figlio concordando Parte_2 altre date e orari, cui fin da ora la IG.ra per il buon rapporto padre Parte_2 figlio dà la sua collaborazione;
5. Le festività natalizie verranno trascorse dal figlio con ognuno dei genitori ad anni alterni e con inversione di festività l'anno successivo, ad iniziare il Natale 2024 con la madre e il Capodanno con il padre. Anche le festività Pasquali saranno trascorse dal figlio con i genitori alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con uno ed il lunedì dell'Angelo con l'altro. Salvo diversi accordi;
6. Durante le vacanze estive il minore trascorrerà due settimane anche non continuative con il padre e due con la madre, da comunicarsi entro il mese di maggio di ogni anno. Nel caso di disaccordo o sovrapposizione verrà privilegiato il genitore che per primo ha comunicato per iscritto il periodo di vacanza con la minore. Salvo diversi accordi;
7. Le festività civili e religiose infrannuali compreso il compleanno del figlio saranno suddivise pariteticamente secondo il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori;
il 15 agosto verrà trascorso con il genitore con cui il minore è in vacanza, diversamente vigerà il criterio dell'alternanza. Il giorno del compleanno dei genitori essi avranno diritto di trascorrerlo con il minore;
8. Il padre si obbliga a corrispondere a entro il Parte_1 Parte_2 giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di euro 150 mensili da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT. Le spese
2 straordinarie per il figlio saranno ripartite fra i genitori in ragione del 50% ciascuno, con diritto al rimborso per il genitore che le avrà anticipate. Quanto alla individuazione di tali spese i genitori concordemente fanno riferimento al Protocollo del Tribunale di Bologna e precisamente: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie eIGenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico- ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre- scuola e post-scuola se necessitate dalle eIGenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
Le detrazioni per i figli saranno godute nella misura del 50% da entrambi i genitori. I genitori autorizzano lo svolgimento di almeno uno sport per il minore. I coniugi danno atto che ad oggi le spese per il figlio sono state sostenute al 50%.
3 9. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla IG.ra , Parte_2 dando con la presente il IG. il consenso;
Per_2
10. È obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
consapevoli che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
11. L'autovettura Volkswagen Sharan targata EV749EF di proprietà della IG.ra rimane nella disponibilità del IG. , che si obbliga a Parte_2 Parte_1 corrispondere la somma mensile di euro 300,00 relativa al pagamento delle cambiali oggetto della dilazione rateale in merito all'acquisto della vettura Al termine del pagamento dell'ultima rata scadente il mese di gennaio 2026, compresa, o comunque entro il 30 giorni dal pagamento dell'ultima rata la IG.ra si obbliga a trasferire la proprietà della detta autovettura al IG. Parte_2
, senza la corresponsione di alcun prezzo avendo il IG. Parte_1 Per_2 pagato il debito residuo contratto dalla IG.ra per l'acquisto della detta Parte_2 autovettura, detto debito residuo costituisce il prezzo della futura compravendita. Sino all'integrale pagamento delle rate indicate l'autovettura verrà usata dal IG. a titolo di comodato gratuito, salvo il pagamento delle rate a costituire Per_2 prezzo dell'autovettura. Ogni eventuale costo inerente l'autovettura sarà a carico dell'utilizzatore;
12. I coniugi dichiarano di aver risolto qualsiasi altra vertenza economica esistente tra loro e si ritengono autosufficienti senza necessità e previsione di contributi di mantenimento reciproci;
13. Le spese legali sono compensate tra le parti, ognuna delle quali sosterrà gli oneri del proprio legale.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27-12-2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
4 La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio non Per_1 siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dello stesso, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 34/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio IE NO (RO) Parte_2 il 28-4-2019, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IE NO (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 3 marzo 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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