Sentenza 10 ottobre 1969
Massime • 3
La sospensione cautelare dall'Esercizio della professione di avvocato pronunciata dal consiglio dell' ordine degli avvocati e procuratori a seguito della emissione di un ordine o mandato di cattura a carico del professionista, non sempre perde efficacia per la revoca dello ordine o del mandato, che ne costituisce il presupposto. Cosi l'annullamento del mandato (od ordine), o la sua revoca per assoluto difetto di indizi, o perche il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'Esercizio di una facolta legittima non consentono la sopravvivenza di un processo penale e postulano,pertanto,la revoca della sospensione. Invece, la cessazione della carcerazione preventiva in virtu di condanna a pena inferiore alla durata di essa, o non eseguibile per condono, sospensione condizionale, prescrizione o altro motivo, non esclude l'esigenza di accertare, in Sede disciplinare, la gravita degli addebiti contestati e l'opportunita della permanenza dall'Esercizio della professione.*
Le norme relative al procedimento disciplinare contro gli impiegati dello stato non possono essere applicate analogicamente al diverso campo del procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori.*
Il termine di prescrizione dell'Azione disciplinare contro gli avvocati e procuratori, in ipotesi che detta Azione tragga origine da un fatto costituente reato ed abbia dato luogo all'Esercizio dell'Azione penale, decorre non dal momento in cui fu adottato il provvedimento cautelare della sospensione dall'Esercizio professionale, ma da quello nel quale e stato definito irrevocabilmente il processo penale. ( V 127-69, massima n 338009 2297-67, massima n 329508).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/10/1969, n. 3258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3258 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 1969 |
Testo completo
La sospensione cautelare dall'Esercizio della professione di avvocato pronunciata dal consiglio dell' ordine degli avvocati e procuratori a seguito della emissione di un ordine o mandato di cattura a carico del professionista, non sempre perde efficacia per la revoca dello ordine o del mandato, che ne costituisce il presupposto. Cosi l'annullamento del mandato (od ordine), o la sua revoca per assoluto difetto di indizi, o perche il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'Esercizio di una facolta legittima non consentono la sopravvivenza di un processo penale e postulano,pertanto,la revoca della sospensione. Invece, la cessazione della carcerazione preventiva in virtu di condanna a pena inferiore alla durata di essa, o non eseguibile per condono, sospensione condizionale, prescrizione o altro motivo, non esclude l'esigenza di accertare, in Sede disciplinare, la gravita degli addebiti contestati e l'opportunita della permanenza dall'Esercizio della professione.*