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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 18/04/2024, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 678/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 678/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. PASTORELLI STEFANO, elettivamente domiciliato presso il domicilio telematico del difensore ( Email_1
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. COGONI MARCO, elettivamente domiciliata a
Cagliari, via San Lucifero, 95, presso lo studio del difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto Parte_1
di ruolo richiesto nell'aprile 2021 all' , dal quale risultava l'iscrizione a Controparte_2
ruolo di una serie di cartelle esattoriali per l'importo di 77.925,46 euro.
1 Con ordinanza del 22 novembre 2022 il giudice assegnatario, rilevata la competenza funzionale del Giudice del Lavoro, ha disposto la separazione del procedimento con riferimento alla cartella n. 04120150023379331000 e n. 34120150000512137000 e la trasmissione al Presidente del Tribunale per la nuova assegnazione.
Per quanto qui interessa, parte ricorrente lamenta l'intervenuta prescrizione dei crediti recati dalle cartelle sopra indicate, mai notificate all'interessato.
regolarmente citata, eccepisce il suo difetto di legittimazione Controparte_2
passiva, spettante invece a e , titolari delle pretese creditorie, non avendo l' CP_3 CP_4 CP_5
intrapreso alcuna azione esecutiva;
circostanza, quella da ultimo richiamata, che
[...]
esclude altresì l'interesse ad agire del ricorrente. Rileva, in ogni caso, che parte ricorrente ha presentato istanza di rateazione anche per le cartelle oggetto del presente giudizio, seguita dal pagamento di una parte dei relativi importi, con conseguente infondatezza della lamentata omessa notifica di tali atti.
La causa, di natura documentale, è stata calendarizzata all'udienza del 20 giugno 2023, ove le parti si sono riportate al contenuto dei rispettivi scritti difensivi.
Il giudice, a scioglimento della riserva assunta in quella sede, rilevato che le questioni sollevate dalla resistente fossero idonee a definire la controversia, ha rinviato per la discussione all'udienza dell'11 gennaio 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate da entrambe le parti.
Non si ravvisa l'opportunità di differire ulteriormente l'udienza, come chiesto da parte ricorrente, con concessione di termine per le note conclusionali, dal momento che nell'ordinanza è stato esplicitamente disposto il rinvio per discussione, con la conseguenza che le difese sulle eccezioni di controparte ben avrebbero potuto essere articolate con il deposito delle note sostitutive (oltre che in sede di prima udienza).
***
L'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse ad agire, sollevata da Controparte_2
, è fondata.
[...]
2 Invero, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'estratto di ruolo, del quale ha avuto informalmente conoscenza a seguito di un controllo effettuato, di sua iniziativa, presso la convenuta, senza indicare lo specifico pregiudizio che dall'iscrizione avrebbe potuto derivargli, così come previsto dall'art. 12, co. 4, bis D.P.R. 602/1973, introdotto dall'art. 3 bis D.L. 146/2021,
come convertito dalla L. 215/2021.
La disposizione da ultimo richiamata (applicabile anche in materia di crediti contributivi e previdenziali, giusto il combinato degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 46/99, nonché ai giudizi introdotti antecedentemente alla sua entrata in vigore - cfr. Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022, Rv.
665660 - 02), come è noto, ha escluso l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo a meno che
“il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art.
48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica
amministrazione”.
Le ipotesi eccezionali di impugnazione del ruolo legislativamente introdotte sono tassative e non meramente esemplificative e, in ogni caso, parte ricorrente ha omesso qualsivoglia indicazione rispetto alla sussistenza di un pregiudizio.
Di qui le raggiunte conclusioni in punto di inammissibilità dell'impugnazione, presentata quando alcuna azione esecutiva era stata intrapresa (o anche solo minacciata) e in assenza di allegazioni, anche nel corso del giudizio, rispetto alla sussistenza di un interesse qualificato tra quelli elencati dalla neo introdotta disposizione.
Restano assorbite, in virtù del principio della ragione più liquida, le altre questioni e, in particolare, l'eccepito difetto di legittimazione passiva (rilevando, ad ogni modo, che non si verte in un'ipotesi di litisconsorzio necessario;
cfr. tra le tante Sez. L, Sentenza n. 16425 del 19/06/2019,
Rv. 654476 – 01 e Sez. U, Sentenza n. 7514 del 08/03/2022, Rv. 664407 - 01).
3 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della natura documentale della causa e della non particolare complessità delle questioni trattate. Le stesse vengono distratte in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- Dichiara il ricorso inammissibile;
- Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.800 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Prato, 18 aprile 2024
Il Giudice
Mariella Galano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 678/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. PASTORELLI STEFANO, elettivamente domiciliato presso il domicilio telematico del difensore ( Email_1
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. COGONI MARCO, elettivamente domiciliata a
Cagliari, via San Lucifero, 95, presso lo studio del difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto Parte_1
di ruolo richiesto nell'aprile 2021 all' , dal quale risultava l'iscrizione a Controparte_2
ruolo di una serie di cartelle esattoriali per l'importo di 77.925,46 euro.
1 Con ordinanza del 22 novembre 2022 il giudice assegnatario, rilevata la competenza funzionale del Giudice del Lavoro, ha disposto la separazione del procedimento con riferimento alla cartella n. 04120150023379331000 e n. 34120150000512137000 e la trasmissione al Presidente del Tribunale per la nuova assegnazione.
Per quanto qui interessa, parte ricorrente lamenta l'intervenuta prescrizione dei crediti recati dalle cartelle sopra indicate, mai notificate all'interessato.
regolarmente citata, eccepisce il suo difetto di legittimazione Controparte_2
passiva, spettante invece a e , titolari delle pretese creditorie, non avendo l' CP_3 CP_4 CP_5
intrapreso alcuna azione esecutiva;
circostanza, quella da ultimo richiamata, che
[...]
esclude altresì l'interesse ad agire del ricorrente. Rileva, in ogni caso, che parte ricorrente ha presentato istanza di rateazione anche per le cartelle oggetto del presente giudizio, seguita dal pagamento di una parte dei relativi importi, con conseguente infondatezza della lamentata omessa notifica di tali atti.
La causa, di natura documentale, è stata calendarizzata all'udienza del 20 giugno 2023, ove le parti si sono riportate al contenuto dei rispettivi scritti difensivi.
Il giudice, a scioglimento della riserva assunta in quella sede, rilevato che le questioni sollevate dalla resistente fossero idonee a definire la controversia, ha rinviato per la discussione all'udienza dell'11 gennaio 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate da entrambe le parti.
Non si ravvisa l'opportunità di differire ulteriormente l'udienza, come chiesto da parte ricorrente, con concessione di termine per le note conclusionali, dal momento che nell'ordinanza è stato esplicitamente disposto il rinvio per discussione, con la conseguenza che le difese sulle eccezioni di controparte ben avrebbero potuto essere articolate con il deposito delle note sostitutive (oltre che in sede di prima udienza).
***
L'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse ad agire, sollevata da Controparte_2
, è fondata.
[...]
2 Invero, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'estratto di ruolo, del quale ha avuto informalmente conoscenza a seguito di un controllo effettuato, di sua iniziativa, presso la convenuta, senza indicare lo specifico pregiudizio che dall'iscrizione avrebbe potuto derivargli, così come previsto dall'art. 12, co. 4, bis D.P.R. 602/1973, introdotto dall'art. 3 bis D.L. 146/2021,
come convertito dalla L. 215/2021.
La disposizione da ultimo richiamata (applicabile anche in materia di crediti contributivi e previdenziali, giusto il combinato degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 46/99, nonché ai giudizi introdotti antecedentemente alla sua entrata in vigore - cfr. Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022, Rv.
665660 - 02), come è noto, ha escluso l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo a meno che
“il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art.
48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica
amministrazione”.
Le ipotesi eccezionali di impugnazione del ruolo legislativamente introdotte sono tassative e non meramente esemplificative e, in ogni caso, parte ricorrente ha omesso qualsivoglia indicazione rispetto alla sussistenza di un pregiudizio.
Di qui le raggiunte conclusioni in punto di inammissibilità dell'impugnazione, presentata quando alcuna azione esecutiva era stata intrapresa (o anche solo minacciata) e in assenza di allegazioni, anche nel corso del giudizio, rispetto alla sussistenza di un interesse qualificato tra quelli elencati dalla neo introdotta disposizione.
Restano assorbite, in virtù del principio della ragione più liquida, le altre questioni e, in particolare, l'eccepito difetto di legittimazione passiva (rilevando, ad ogni modo, che non si verte in un'ipotesi di litisconsorzio necessario;
cfr. tra le tante Sez. L, Sentenza n. 16425 del 19/06/2019,
Rv. 654476 – 01 e Sez. U, Sentenza n. 7514 del 08/03/2022, Rv. 664407 - 01).
3 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della natura documentale della causa e della non particolare complessità delle questioni trattate. Le stesse vengono distratte in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- Dichiara il ricorso inammissibile;
- Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.800 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Prato, 18 aprile 2024
Il Giudice
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