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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/05/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7837 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
27/11/2024 tra
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CARNIGLIA PATRIZIA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 02/05/1996, rappresentato e difeso dall'Avv. AVANTAGGIATO NICOLETTA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni afferenti i figli nati fuori dal matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 07.05.2025 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti con fogli di note scritte depositati in data 24 e 26 aprile 2025, sottoscritti personalmente dalle stesse, hanno chiesto l'accoglimento e il recepimento delle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
OMOLOGARE CON SENTENZA l'affidamento e il mantenimento della figlia alle seguenti e concordate Persona_1 condizioni:
1. La figlia minore (C.F. ) nata il [...] in [...] Persona_1 C.F._3
(PZ), sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre ove attualmente la minore già risiede.
2. Salvo diverso accordo tra le Parti, il SI. accoglierà e terrà con sé la figlia Controparte_1 Per_1 con le seguenti modalità:
- uno/due pomeriggi a settimana tutte le settimane, nella fascia oraria compresa tra le ore 17.00 e le ore
20,30 (ivi compresa la cena) e nella giornata di sabato dalle ore 16.00 alle ore 20,30 o domenica dalle ore
10.00 alle ore 20,30 (ivi compresa la cena) secondo il criterio dell'alternanza. Il padre andrà a prendere presso l'abitazione materna. Resta inteso che le parti potranno accordarsi liberamente sugli orari Per_1 di volta in volta, nel rispetto delle esigenze di tutti ed in particolare della minore.
- durante le vacanze scolastiche natalizie, il giorno 25 Dicembre o il giorno 26 Dicembre, in alternanza di anno in anno con la madre, prelevando la bambina dalla casa materna e riaccompagnandola la sera del medesimo giorno fatto salvo, per il restante periodo, il calendario ordinario, da applicarsi anche con riferimento alle festività scolastiche di carnevale e dei c.d. ponti (giorno di Natale 2025 di spettanza materna – giorno di Santo Stefano 2025 di spettanza paterna). Gli orari verranno accordati dalle parti di volta in volta nel rispetto delle esigenze di tutti ed in particolare della minore
- nel giorno di Pasqua e nel Lunedì dell'Angelo, e di Ferragosto, alternandoli di anno in anno con la madre
(giorno di Pasqua 2025 spettanza materna, giorno di Lunedì in Albis 2025 spettanza paterna), prelevando la bambina dalla casa materna e riaccompagnandola in serata. Gli orari verranno accordati dalle parti di volta in volta nel rispetto delle esigenze di tutti ed in particolare della minore;
- una settimana durante le vacanze scolastiche estive, da trascorrere nel luogo di residenza dei nonni paterni in cui si troverà con la madre, con la previsione di almeno due pernotti, anche non Per_1 consecutivi, nell'arco della medesima settimana. Il tutto sarà graduale e nel supremo interesse della minore.
Entro il giorno 30 aprile di ogni anno la SInora comunicherà al SI. Parte_1 Controparte_1 il luogo di villeggiatura estivo per l'anno in corso e le relative date così da permettere a quest'ultimo di organizzarsi con gli orari/turni di lavoro;
Al raggiungimento del 6 anno di età di il SI. potrà trascorrere con la minore Per_1 Per_1 Per_1 due settimane (anche non consecutive) durante il periodo estivo, previo accordo con la SI.ra e Per_1 potrà trascorrere almeno una settimana in luogo diverso dalla residenza dei nonni paterni.
- Il padre trascorrerà con la minore salvo diverso accordo tra le parti, anche il giorno del Per_1 compleanno del SI. e il giorno della festa del papà. Per_1 Il SI. si impegna a reperire, entro e non oltre la mensilità di durante l'anno 2026, per Controparte_1 sé solo, una nuova abitazione, idonea ad ospitare la figlia e che si trovi nelle vicinanze della casa materna, così da consentirgli di potersi avvicinare alla figlia Per_1
3. Tenuto conto dell'impegno assunto al punto che precede il SI. verserà un assegno Controparte_1 mensile a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , in via Persona_1 anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dalla sottoscrizione delle condizioni congiunte,
l'importo mensile di complessivi € 500,00 (cinquecento//00), mediante bonifico bancario da effettuare alla SInora alle seguenti coordinate IBAN di : IT66 Parte_1 Parte_1
C3608105138241910841920 o ad altro IBAN che dovesse fornire. Detto importo sarà da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat-costo vita (con prima rivalutazione novembre 2026). A partire dal compimento dei 6 anni di età della minore , il SI. Persona_1 Controparte_1 provvederà al versamento del contributo a titolo di mantenimento della figlia minore pari ad € 600,00
(seicento//00). Detto importo sarà da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat-costo vita (con prima rivalutazione giugno 2029); al compimento del sesto anno di età di se gli impegni lavorativi Per_1 lo consentiranno il SI. avrà facoltà di accogliere e temere con se la figlia dal sabato pomeriggio Per_1 alla domenica sera, prelevando la minore dall'abitazione materna. Gli orari verranno accordati dalle parti di volta in volta nel rispetto delle esigenze di tutti ed in particolare della minore.
4. l'assegno unico o similari, saranno integralmente percepiti dalla SI.ra ; Parte_1
- i genitori sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie, come delineate nel
Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza, da intendersi qui integralmente riportato.
- Nell'ipotesi in cui il SI. non provveda a reperire un'abitazione che rispetti le già Controparte_1 rappresentate condizioni, funzionali all'accettazione degli importi da corrispondersi a titolo di mantenimento della figlia, e nel medesimo termine già indicato al punto 3, egli sarà tenuto a versare, quale importo a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , l'importo Persona_1 mensile di 600,00 (seicento//00)- mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN che verranno fornite dalla SInora , tenuto altresì conto che la maggior quantificazione sarebbe giustificata dalla Parte_1 circostanza che come ora il SI. non sarebbe gravato dagli oneri di una locazione/ Per_1 compravendita.
In ogni caso Le Parti sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie, come delineate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza, da intendersi qui integralmente riportato.
5. I genitori prestano il loro reciproco consenso al rilascio e futuro rinnovo del passaporto di ma, Per_1 in caso di viaggio all'estero con la figlia si impegnano a comunicarsi e concordare tra loro la relativa destinazione.
6. Le spese legali della presente procedura sono integralmente compensate con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà ex art. 13 co. 8 l.p. Motivi della decisione
Il Tribunale recepisce degli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso congiunto sottoscritto personalmente dalle parti risultando gli stessi non contrari a disposizioni di legge oltre che in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (27.06.2022) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_1 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 27/11/2024, così provvede: Controparte_1
1. Provvede in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e di cui alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui riportati e trascritti;
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 8 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
27/11/2024 tra
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CARNIGLIA PATRIZIA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 02/05/1996, rappresentato e difeso dall'Avv. AVANTAGGIATO NICOLETTA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni afferenti i figli nati fuori dal matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 07.05.2025 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti con fogli di note scritte depositati in data 24 e 26 aprile 2025, sottoscritti personalmente dalle stesse, hanno chiesto l'accoglimento e il recepimento delle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
OMOLOGARE CON SENTENZA l'affidamento e il mantenimento della figlia alle seguenti e concordate Persona_1 condizioni:
1. La figlia minore (C.F. ) nata il [...] in [...] Persona_1 C.F._3
(PZ), sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre ove attualmente la minore già risiede.
2. Salvo diverso accordo tra le Parti, il SI. accoglierà e terrà con sé la figlia Controparte_1 Per_1 con le seguenti modalità:
- uno/due pomeriggi a settimana tutte le settimane, nella fascia oraria compresa tra le ore 17.00 e le ore
20,30 (ivi compresa la cena) e nella giornata di sabato dalle ore 16.00 alle ore 20,30 o domenica dalle ore
10.00 alle ore 20,30 (ivi compresa la cena) secondo il criterio dell'alternanza. Il padre andrà a prendere presso l'abitazione materna. Resta inteso che le parti potranno accordarsi liberamente sugli orari Per_1 di volta in volta, nel rispetto delle esigenze di tutti ed in particolare della minore.
- durante le vacanze scolastiche natalizie, il giorno 25 Dicembre o il giorno 26 Dicembre, in alternanza di anno in anno con la madre, prelevando la bambina dalla casa materna e riaccompagnandola la sera del medesimo giorno fatto salvo, per il restante periodo, il calendario ordinario, da applicarsi anche con riferimento alle festività scolastiche di carnevale e dei c.d. ponti (giorno di Natale 2025 di spettanza materna – giorno di Santo Stefano 2025 di spettanza paterna). Gli orari verranno accordati dalle parti di volta in volta nel rispetto delle esigenze di tutti ed in particolare della minore
- nel giorno di Pasqua e nel Lunedì dell'Angelo, e di Ferragosto, alternandoli di anno in anno con la madre
(giorno di Pasqua 2025 spettanza materna, giorno di Lunedì in Albis 2025 spettanza paterna), prelevando la bambina dalla casa materna e riaccompagnandola in serata. Gli orari verranno accordati dalle parti di volta in volta nel rispetto delle esigenze di tutti ed in particolare della minore;
- una settimana durante le vacanze scolastiche estive, da trascorrere nel luogo di residenza dei nonni paterni in cui si troverà con la madre, con la previsione di almeno due pernotti, anche non Per_1 consecutivi, nell'arco della medesima settimana. Il tutto sarà graduale e nel supremo interesse della minore.
Entro il giorno 30 aprile di ogni anno la SInora comunicherà al SI. Parte_1 Controparte_1 il luogo di villeggiatura estivo per l'anno in corso e le relative date così da permettere a quest'ultimo di organizzarsi con gli orari/turni di lavoro;
Al raggiungimento del 6 anno di età di il SI. potrà trascorrere con la minore Per_1 Per_1 Per_1 due settimane (anche non consecutive) durante il periodo estivo, previo accordo con la SI.ra e Per_1 potrà trascorrere almeno una settimana in luogo diverso dalla residenza dei nonni paterni.
- Il padre trascorrerà con la minore salvo diverso accordo tra le parti, anche il giorno del Per_1 compleanno del SI. e il giorno della festa del papà. Per_1 Il SI. si impegna a reperire, entro e non oltre la mensilità di durante l'anno 2026, per Controparte_1 sé solo, una nuova abitazione, idonea ad ospitare la figlia e che si trovi nelle vicinanze della casa materna, così da consentirgli di potersi avvicinare alla figlia Per_1
3. Tenuto conto dell'impegno assunto al punto che precede il SI. verserà un assegno Controparte_1 mensile a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , in via Persona_1 anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dalla sottoscrizione delle condizioni congiunte,
l'importo mensile di complessivi € 500,00 (cinquecento//00), mediante bonifico bancario da effettuare alla SInora alle seguenti coordinate IBAN di : IT66 Parte_1 Parte_1
C3608105138241910841920 o ad altro IBAN che dovesse fornire. Detto importo sarà da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat-costo vita (con prima rivalutazione novembre 2026). A partire dal compimento dei 6 anni di età della minore , il SI. Persona_1 Controparte_1 provvederà al versamento del contributo a titolo di mantenimento della figlia minore pari ad € 600,00
(seicento//00). Detto importo sarà da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat-costo vita (con prima rivalutazione giugno 2029); al compimento del sesto anno di età di se gli impegni lavorativi Per_1 lo consentiranno il SI. avrà facoltà di accogliere e temere con se la figlia dal sabato pomeriggio Per_1 alla domenica sera, prelevando la minore dall'abitazione materna. Gli orari verranno accordati dalle parti di volta in volta nel rispetto delle esigenze di tutti ed in particolare della minore.
4. l'assegno unico o similari, saranno integralmente percepiti dalla SI.ra ; Parte_1
- i genitori sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie, come delineate nel
Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza, da intendersi qui integralmente riportato.
- Nell'ipotesi in cui il SI. non provveda a reperire un'abitazione che rispetti le già Controparte_1 rappresentate condizioni, funzionali all'accettazione degli importi da corrispondersi a titolo di mantenimento della figlia, e nel medesimo termine già indicato al punto 3, egli sarà tenuto a versare, quale importo a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , l'importo Persona_1 mensile di 600,00 (seicento//00)- mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN che verranno fornite dalla SInora , tenuto altresì conto che la maggior quantificazione sarebbe giustificata dalla Parte_1 circostanza che come ora il SI. non sarebbe gravato dagli oneri di una locazione/ Per_1 compravendita.
In ogni caso Le Parti sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie, come delineate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza, da intendersi qui integralmente riportato.
5. I genitori prestano il loro reciproco consenso al rilascio e futuro rinnovo del passaporto di ma, Per_1 in caso di viaggio all'estero con la figlia si impegnano a comunicarsi e concordare tra loro la relativa destinazione.
6. Le spese legali della presente procedura sono integralmente compensate con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà ex art. 13 co. 8 l.p. Motivi della decisione
Il Tribunale recepisce degli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso congiunto sottoscritto personalmente dalle parti risultando gli stessi non contrari a disposizioni di legge oltre che in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (27.06.2022) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_1 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 27/11/2024, così provvede: Controparte_1
1. Provvede in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e di cui alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui riportati e trascritti;
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 8 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona