TRIB
Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/03/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 423 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(TV) il 02/03/1962, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela
VANZETTO
e
AG NA, C.F. , nata a [...] il C.F._2
08/10/1961, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna PAN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: le parti chiedono, congiuntamente, che l'Ill.mo
Tribunale adito voglia pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti
CONDIZIONI
1. pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Rosà (VI) del matrimonio concordatario registrato presso detto Comune in data 19 ottobre
1985 iscritto al Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 58,
Part II, Serie A, anno 1985;
2. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, avendo già regolato tra loro ogni altra pendenza e pertanto non è prevista la corresponsione di alcun assegno di separazione;
3. le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 09/02/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione personale nonché, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., decorso il termine previsto dalla legge, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del
2 matrimonio concordatario da essi contratto in Rosà (VI) in data 19/10/1985.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale del 09/05/2024,
veniva omologata con sentenza n. 126/2024 pubblicata in data 22/05/2024 e passata in giudicato il 29/05/2024, a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 14/01/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale omologata con sentenza n. 126 del 22/05/2024 e la data di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle
3 parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da AG NA in Rosà (VI) il 19/10/1985 alle Parte_1
condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Rosà (VI) al n. 58, parte II,
serie A, anno 1985;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 423 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(TV) il 02/03/1962, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela
VANZETTO
e
AG NA, C.F. , nata a [...] il C.F._2
08/10/1961, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna PAN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: le parti chiedono, congiuntamente, che l'Ill.mo
Tribunale adito voglia pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti
CONDIZIONI
1. pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Rosà (VI) del matrimonio concordatario registrato presso detto Comune in data 19 ottobre
1985 iscritto al Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 58,
Part II, Serie A, anno 1985;
2. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, avendo già regolato tra loro ogni altra pendenza e pertanto non è prevista la corresponsione di alcun assegno di separazione;
3. le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 09/02/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione personale nonché, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., decorso il termine previsto dalla legge, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del
2 matrimonio concordatario da essi contratto in Rosà (VI) in data 19/10/1985.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale del 09/05/2024,
veniva omologata con sentenza n. 126/2024 pubblicata in data 22/05/2024 e passata in giudicato il 29/05/2024, a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 14/01/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale omologata con sentenza n. 126 del 22/05/2024 e la data di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle
3 parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da AG NA in Rosà (VI) il 19/10/1985 alle Parte_1
condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Rosà (VI) al n. 58, parte II,
serie A, anno 1985;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
4