Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/04/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 180 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nata in [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. MERCURIO GIUSEPPE, come da procura in atti,
E
nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. CAPONETTO ROSSANA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica condizioni regolamentazione prole nata fuori dal matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 comma 6 c.p.c., depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 21/01/2025, , nata in [...] Parte_1
il 19/04/1983, e nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- che con decreto n. 15900/2022, pubblicato in data 12/10/2022, il Tribunale di
Messina aveva affidato la minore , nata a Taormina il [...], in [...] Persona_1
condiviso ad entrambi i genitori con domiciliazione privilegiata presso il padre, disposto che l'esercizio della responsabilità genitoriale e i tempi di permanenza con entrambi i genitori fossero regolati come meglio specificato in parte motiva, e posto a carico di Parte_1
mensile di € 150,00 rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, disponendo che le spese straordinarie imprevedibili ed inevitabili fossero a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- che la situazione era mutata in quanto la minore aveva manifestato la volontà di cambiare le modalità di permanenza presso i genitori;
- che occorreva, pertanto, modificare le statuizioni relative alla domiciliazione prevalente ed al mantenimento della figlia;
- che sul punto le parti avevano raggiunto un accordo che prevedeva le seguenti nuove condizioni: “Confermare l'affido condiviso come già previsto dal precedente provvedimento del Tribunale di Messina della minore , con collocazione paritetica presso Persona_1
entrambi i genitori nel rispetto della volontà della figlia;
Non disporre obbligo di mantenimento a carico dei genitori in quanto ciascuno, con le proprie sostanze economiche, provvederà al mantenimento della minore nel tempo di permanenza presso di esso. Entrambi
i genitori provvederanno delle spese straordinarie concordate in ragione del 50% cadauno.
Disciplinare i tempi e le modalità di permanenza della minore con i genitori come indicato in premessa e sula base del piano genitoriale allegato in file separato”;
Tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle statuizioni relative alla domiciliazione prevalente ed al mantenimento della figlia minore secondo quanto meglio specificato nel medesimo ricorso.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 6 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 18/02/2025.
Con note depositate il 18/03/2025 le parti integravano il ricorso prevedendo: “La sig.ra contribuirà al mantenimento della figlia nella misura di euro 200,00 Parte_1 Per_1
mensili. Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia nella misura di euro CP_1 Per_1
200,00 mensili. Entrambi i genitori provvederanno delle spese straordinarie concordate in ragione del 50% cadauno”.
Ritiene il collegio che possa prendersi atto della modifica delle statuizioni relative alla domiciliazione prevalente ed al mantenimento della prole, contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, integrato dalle note depositate il 18/03/2025, in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge, non lede gli interessi della prole e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 21/01/2025, provvede come segue:
visto l'art. 471 bis.51 comma 6 c.p.c., prende atto della modifica delle condizioni relative alla domiciliazione prevalente ed al mantenimento della prole così come stabilita nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 03/04/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina