Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/04/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 962/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA
In persona del presidente di sezione dottor Marcello Bruno
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa d'appello promossa da:
AVV. MARINA SCARDI ([...]) in proprio ex art. 86 c.p.c. ricorrente
CONTRO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F. 80184430587), in persona del Ministro in carica pro tempore
resistente non costituito
e con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE:
“Voglia Questa Onorevole Corte accogliere il proprio ricorso ed insiste per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni, qui integralmente richiamate, con la conseguenza di revoca del provvedimento del 27.09.2024 del Presidente della I sezione civile, e in riforma,
DISPONGA la liquidazione degli onorari, di questo professionista, ammesso al patrocinio a spese dello stato, secondo l'importo richiesto da questo difensore, cosi come risultante dall'istanza di liquidazione compensi, per euro 3.473,00, ( già ridotto al 50%) valutato alla stregua della complessità della vicenda e del numero delle controparti coinvolte, oltre alle spese vive di notifica postale alla Catlin per euro 14,23, soggetto prima non costituito, che, con le spese generali e gli accessori di legge, porta ad euro 4.282,97, oltre alla R.A. per euro 798,79, oltre alle spese di euro 125,00 ( fra cu e marca), ed onorari del presente giudizio di opposizione, come da nota spese che si allega sub A). Fatta salva la replica in caso di eventuale tardiva costituzione, tardiva da parte del Ministero che in data 31.03.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- Rilevato che nel presente ricorso in opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia l'Avv. Marina Scardi domandava la revoca del provvedimento emesso in data
27/09/2024 dal Presidente della I sezione civile della Corte d'Appello di Genova nel proc.
R.G. 238/2018, con cui era stata rigettata l'istanza di liquidazione del proprio compenso pari ad euro 4.282,97;
-rilevato che la ricorrente ha eseguito la notifica del ricorso ad indirizzo p.e.c. del Ministero di Giustizia “prot.dag.@giustiziacert.it”;
- considerato che “per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato” (art. 144
c.p.c.);
-ritenuto che il Presidente assegnatario della presente causa ha disposto la rinnovazione della notificazione in questione entro il termine perentorio del 31/01/2025;
- ritenuto che è stata eseguita una seconda notificazione all'indirizzo genova@mailcert.avvocaturastato.it, che apparitene bensì all'Avvocatura Distrettuale dello
Stato ma è diverso dall'indirizzo pec inserito nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (cd. Reglnde) (cioè, ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it);
- considerato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nelle notificazioni a mezzo PEC, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto
è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reglnde), unicamente quello risultante da tale registro;
con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve considerarsi nulla (cfr. Cass. n.
6025 del 2023; Cass. n. 23738 del 2018);
- ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c. “Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”; - ritenuto che, pertanto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio;
- che nulla deve disporsi sulle spese non essendosi costituito il Ministero della Giustizia;
P.Q.M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria istanza, eccezione e domanda disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Nulla in punto spese.
Genova, 16 aprile 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Marcello Bruno