Cass. civ., sez. I, sentenza 03/03/1999, n. 1774
CASS
Sentenza 3 marzo 1999

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In tema di espropriazione, l'indennità aggiuntiva riconosciuta in favore del fittavolo, del colono, del mezzadro o compartecipe dall'art. 17, secondo comma, della legge 865/71 (dalla funzione evidentemente compensativa dal sacrificio sopportato dai predetti soggetti per la definitiva perdita del terreno su cui esercitavano l'attività agricola) presuppone che l'espropriazione del fondo si sia compiuta nel rispetto delle necessarie formalità di legge, con la conseguenza che, qualora ciò non avvenga (come nel caso della cd. "accessione invertita"), ai soggetti dinanzi indicati non spetta alcuna indennità (così come non spetta al privato proprietario l'indennità di esproprio). Soccorre, in tal caso (per il proprietario come) per il coltivatore diretto la norma di cui all'art. 2043 cod.civ., che consente a quest'ultimo di richiedere il risarcimento dei danni -consistenti, appunto, nella mancata percezione dell'indennità riconosciutagli "ex lege"-, risarcimento sottoposto alla prescrizione breve quinquennale, giusta disposto dell'art. 2947 cod.civ..

In tema di ricorso per cassazione proposto nei confronti Della P.A., la nullità della notificazione, in quanto eseguita presso l'avvocatura distrettuale anziché l'avvocatura generale dello Stato, resta sanata, con effetto "ex tunc", non soltanto dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine dell'art. 370 cod. proc. civ., dell'amministrazione medesima rappresentata dall'avvocatura generale, ma anche dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta avvocatura generale, ancorché posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l'ordine contemplato dall'art. 291 cod. proc. civ., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/03/1999, n. 1774
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1774
    Data del deposito : 3 marzo 1999

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