Sentenza 3 marzo 1999
Massime • 2
In tema di espropriazione, l'indennità aggiuntiva riconosciuta in favore del fittavolo, del colono, del mezzadro o compartecipe dall'art. 17, secondo comma, della legge 865/71 (dalla funzione evidentemente compensativa dal sacrificio sopportato dai predetti soggetti per la definitiva perdita del terreno su cui esercitavano l'attività agricola) presuppone che l'espropriazione del fondo si sia compiuta nel rispetto delle necessarie formalità di legge, con la conseguenza che, qualora ciò non avvenga (come nel caso della cd. "accessione invertita"), ai soggetti dinanzi indicati non spetta alcuna indennità (così come non spetta al privato proprietario l'indennità di esproprio). Soccorre, in tal caso (per il proprietario come) per il coltivatore diretto la norma di cui all'art. 2043 cod.civ., che consente a quest'ultimo di richiedere il risarcimento dei danni -consistenti, appunto, nella mancata percezione dell'indennità riconosciutagli "ex lege"-, risarcimento sottoposto alla prescrizione breve quinquennale, giusta disposto dell'art. 2947 cod.civ..
In tema di ricorso per cassazione proposto nei confronti Della P.A., la nullità della notificazione, in quanto eseguita presso l'avvocatura distrettuale anziché l'avvocatura generale dello Stato, resta sanata, con effetto "ex tunc", non soltanto dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine dell'art. 370 cod. proc. civ., dell'amministrazione medesima rappresentata dall'avvocatura generale, ma anche dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta avvocatura generale, ancorché posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l'ordine contemplato dall'art. 291 cod. proc. civ., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/03/1999, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 3 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO TO, LO GI, domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIROLAMO GIANNERI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
ANAS - ENTE NAZIONALE DELLE STRADE, in persona del Commissario legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
contro
AN VA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 16/97 della Corte d'Appello di CALTANISSETTA, depositata il 05/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/98 dal Consigliere Dott. Antonio GISOTTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Gianneri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato Bachetti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2/11/1981 e il 19/10/1981 EL SA e AG convenivano dinanzi al Tribunale di Enna l'Azienda Nazionale Autonoma Strade Statali (ANAS) e AR AT, deducendo che nell'anno 1972 la stessa azienda aveva illegittimamente occupato metri quadri 57.044 di un maggior fondo di proprietà del AR, ubicato in contrada Molliche di Centù ripe, che essi conducevano a mezzadria, per costruire un tratto dell'autostrada Palermo-Catania, successivamente realizzata, ma non aveva corrisposto l'indennità aggiuntiva loro dovuta in qualità di mezzadri del fondo ai sensi dell'art.17 della L. n.865/1971. Si costituiva l'ANAS, che eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, perché competente il Tribunale di Caltanissetta, sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Rimesso con ordinanza il processo dinanzi al Tribunale di Caltanissetta e riassunta la causa dinanzi allo stesso giudice, veniva disposta consulenza tecnica di ufficio. Con sentenza del 15/7-23/9/1994 il Tribunale dichiarava l'ANAS responsabile ai sensi dell'art.2043 c.c. dei danni subiti dai EL e la condannava al pagamento in loro favore della somma di £.24.244.048, oltre rivalutazione monetaria e interessi, nonché al pagamento delle spese del giudizio.
Con atto notificato l'8 novembre 1994, l'ANAS proponeva appello avverso la sentenza, notificata il 21 ottobre 1994, sulla base di tre motivi. Lamentava in particolare: 1) che il primo giudice non aveva rilevato che gli attori EL in sede di precisazione delle conclusioni avevano introdotto domande nuove "tra le quali la condanna al risarcimento del danno" per cui "il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda risarcitoria come sopra tardivamente proposta;
2) che aveva omesso ogni esame e ogni conseguenziale pronuncia in ordine all'eccezione di prescrizione da essa azienda sollevata in sede di precisazione delle conclusioni;
3) che non aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di essa azienda, essendo stata la procedura espropriativa condotta secondo la legge Generale n. 2359 dei 25 giugno 1865, e non in base alla legge n. 865 del 22 ottobre 1971, non applicabile alla fattispecie. Si costituivano solo i EL, che deducevano l'infondatezza dell'appello e proponevano gravame incidentale solo sull'ammontare delle spese liquidate dal Tribunale.
Con la sentenza n.16/97 del 6/11/96-5/2/1997, la Corte di Appello, accogliendo l'appello principale, rigettava la domanda proposta dai EL e dichiarava compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Rilevava la Corte che l'azione aveva natura risarcitoria e che alla data della citazione dinanzi al Tribunale di Enna, notificata nel gennaio 1982, era decorso il termine di prescrizione di anni cinque, decorrente dal momento della irreversibile trasformazione del bene, accertata dal primo giudice nel 1975, circostanza non oggetto di impugnazione. Osservava che era notorio, comunque, anche per l'importanza dell'opera pubblica, che l'autostrada era in funzione da oltre vent'anni e già nel 1976.
Con atto notificato il 28/11/1997 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta e successivamente, il 12/5/1998, presso l'Avvocatura Generale dello Stato hanno proposto ricorso per Cassazione EL SA e EL AG sulla base di tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso opposta dalla controricorrente ANAS, la quale deduce la nullità della prima notifica, perché eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, e la tardività di quella successiva, eseguita presso l'Avvocatura Generale ma dopo la scadenza del termine annuale dal deposito della sentenza impugnata. L'eccezione è infondata.
Invero, l'art.11 del T.U. 30.10.1933 n. 1611 (come modificato dalla L.25/3/1958 n. 260) sulla rappresentanza e difesa dello Stato e delle Regioni (DPR. 24.7.1977 n. 616) al primo comma dispone che i ricorsi e le citazioni devono essere notificati alla Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa. Il Regolamento (RD 30/10/1933 n.1612) dispone, però, che alla difesa delle cause avanti la Corte
Suprema di Cassazione, al TSAP ed alle altre Supreme giurisdizioni provvede l'Avvocatura Generale dello Stato anziché quella distrettuale. Poiché l'ultimo comma del citato art.11 del TU 1611/1933 prevede la nullità delle notificazioni, se non sono fatte presso la competente Avvocatura dello Stato, la notifica del ricorso per cassazione eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale è affetta da nullità. Tale nullità è, però, sanabile, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 1967, che ha dichiarato l'incostituzionalità del terzo comma dell'art.11 del R.D. 30 ottobre 1933 n.1611, "nei limiti in cui esclude la sanatoria della nullità
della notificazione". Poiché in base alla norma di cui all'ultimo comma dell'art.156 c.p.c. la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato, la costituzione dell'Avvocatura Generale, con la notifica ed il deposito del controricorso, vale a sanare con effetto ex tunc la nullità della notifica del ricorso effettuata presso l'Avvocatura Distrettuale. Il principio è stato ripetutamente affermato da questa corte (cfr. Cass. Sez. I 28/7/1997 n. 7033; Cass. 21/10/1995 n. 10959; Cass.16/5/1994 n. 4755 etc.). Nel caso in esame l'Avvocatura Generale
dello Stato non si è costituita spontaneamente a seguito della notifica presso l'Avvocatura Distrettuale di Caltanissetta, ma dopo la rinotifica del ricorso, eseguita presso la stessa Avvocatura Generale dopo la scadenza del termine annuale per impugnare, sicché non può ritenersi che la primitiva notifica (presso l'Avvocatura Distrettuale) abbia raggiunto egualmente lo scopo. Trattandosi, però, di nullità relativa, come tale sanabile, per effetto della dichiarata incostituzionalità della citata norma dell'art.11 R.D. 1611/1933, avrebbe dovuto comunque disporsi da parte della Corte la rinnovazione della notifica del ricorso ai sensi dell'art.291 c.p.c., ove alla stessa rinotifica non avessero provveduto spontaneamente i ricorrenti, e la eventuale rinnovazione avrebbe sanato la nullità con effetti ex tunc. La rinnovazione spontanea non ha fatto, pertanto, che prevenire l'ordine del giudice ed ha sanato ex tunc il vizio della primitiva notificazione. In definitiva deve riaffermarsi il principio già elaborato dalle Sezioni Unite, secondo cui "La nullità della notifica di un ricorso per cassazione eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale anziché presso l'Avvocatura Generale dello Stato è sanata con effetto ex tunc non soltanto dalla costituzione in giudizio, anche tardiva, dell'amministrazione rappresentata dall'Avvocatura Generale, ma pure dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta Avvocatura Generale, ancorché posteriormente alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda in esecuzione dell'ordine di cui all'art. 291 c.p.c., sia quando vi provveda di sua iniziativa anticipando l'ordine del giudice." (Cass., sez. un., 28-08-1990 n. 8858; S.U. 21/6/1990 n. 6241). Rigettata l'eccezione di inammissibilità, può passarsi all'esame dei motivi del ricorso. I ricorrenti con il primo motivo lamentano violazione e falsa applicazione di norme di legge;
omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia: art. 360, nn.1 e 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2967 e 2938 c.c. Deducono che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'ANAS, per la sua estrema genericità non poteva essere presa in considerazione dalla Corte di Appello, poiché incombe a chi oppone l'eccezione l'onere della prova dei fatti su cui essa si fonda (art.2967 c.c.); sicché non è consentito al giudice di rilevare di ufficio la prescrizione non opposta specificamente (art.2938 c.c).
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione di norme di legge;
omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia: art.360 nn. 1 e 3 in relazione all'art.2943 c.c. Deducono che la prescrizione non si era compiuta e che erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto che l'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Enna fosse stato notificato nel gennaio 1982, mentre era stato notificato il 27/10-2/11/1981. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione di norme di legge, omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia: art.360 nn. 3 e 5 in relazione agli artt.17 della legge n.865/71 e 2946 c.c. deducono che erroneamente la Corte di Appello, pur avendo prospettato il carattere autonomo del diritto dei ricorrenti, quali titolari dei rapporti obbligatori contemplati nell'art.17 della legge 865/1971, abbia attribuito al loro diritto la stessa natura di quello spettante al proprietario "nel caso in cui si verifichi la fattispecie della occupazione espropriativa o espropriazione di fatto", cioè di risarcimento del danno.
Il terzo motivo, che attiene alla definizione del rapporto dedotto in giudizio va esaminato prima degli altri due, poiché il termine di prescrizione dipende dal diritto fatto valere.
In relazione a tale motivo, deve rilevarsi che l'indennità prevista dall'art. 17, 2 comma L.865/1971 presuppone che l'espropriazione del fondo sia stata ritualmente compiuta, trattandosi di indennità aggiuntiva a quella di esproprio, come esplicitamente viene definita dal terzo comma dello stesso art.17.
La funzione dell'indennità è quella di compensare il fittavolo, colono, mezzadro o compartecipe del sacrificio sopportato per la definitiva perdita del terreno sul quale esercitava l'attività agricola. Infatti, per ragioni di equità si è ritenuto dal legislatore di dover indennizzare il sacrificio del diritto, che altrimenti non avrebbe trovato tutela, perché la legittimità dell'atto impedisce l'ordinaria azione di risarcimento dei danni. Quando, invece, il procedimento espropriativo non si conclude ritualmente, come nel caso della cosiddetta accessione invertita, non può spettare l'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 17 L.865/1971, così come non spetta al proprietario privato del bene l'indennità di esproprio, mancando il presupposto che è alla base dell'indennità, cioè la legittimità dell'espropriazione. In tal caso, poiché non si ravvisa l'ipotesi del sacrificio legittimamente imposto, ma solo quella del fatto illecito produttivo di danni - sia per il proprietario che si è visto privato del bene, sia per il coltivatore, che si è visto definitivamente estromesso dal fondo in cui svolgeva il lavoro agricolo - soccorre la norma dell'art.2043 c.c., che consente al coltivatore di chiedere il risarcimento dei danni, consistenti anche nel non aver potuto percepire l'indennità aggiuntiva ex art.17, che gli sarebbe spettata ove l'espropriazione fosse stata ritualmente compiuta. (cfr.. in tal senso Cass. S.U., 27/04/1993 n. 4919). Deve osservarsi che la massima citata dai ricorrenti (Cass.27/2/1990, n. 1504) si riferisce ad un caso in cui si era avuta una cessione volontaria del bene da parte del proprietario e non la cosiddetta accessione invertita. Correttamente, pertanto, la corte di merito, con una compiuta motivazione niente affatto contraddittoria, ha ritenuto che il diritto fatto valere sia di risarcimento del danno. Peraltro, a tale titolo era la condanna al pagamento pronunciata dal primo giudice, tant'è che l'ANAS con l'atto di appello, come si legge nella sentenza della corte territoriale, si doleva che il Tribunale non avesse rilevato la novità delle domande introdotte in sede di precisazione delle conclusioni dai EL, "tra le quali la condanna al risarcimento del danno" (al che i EL deducevano in comparsa di risposta che la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio, in primo grado, era di risarcimento dei danni) e di aver trascurato l'eccezione di prescrizione del diritto. Appaiono, pertanto infondate le censure mosse con il terzo motivo, che va rigettato.
Passando all'esame del primo motivo, con cui i ricorrenti deducono la genericità e indeterminatezza della eccezione, deve rilevarsi che l'ANAS eccepì, quanto meno con l'atto di appello, la prescrizione delle domande risarcitorie proposte dai EL (come risulta dalle conclusioni trascritte nella sentenza, che trovano riscontro nello stesso atto di appello). Correttamente la corte territoriale ha rilevato che la deduzione degli appellati in ordine alla pretesa tardività dell'eccezione non teneva conto del "ribadimento" in quella sede "della stessa sotto il profilo del superamento del termine quinquennale decorrente dal momento dell'irreversibile trasformazione del bene - 1975 secondo i primi giudici - alla data della citazione davanti al Tribunale di Enna".
È, infatti, principio ripetutamente affermato da questa corte che l'eccezione di prescrizione, che costituisce un'eccezione in senso proprio, riservata alla disponibilità della parte, non richiede formule sacramentali ed è validamente proposta quando dalle inequivoche, ancorché sintetiche, espressioni della parte risulti chiara la volontà della medesima di avvalersi dell'estinzione del diritto per decorso del tempo e siano desumibili dagli atti gli elementi necessari per verificare se il termine della prescrizione eccepita sia o meno decorso" ( cfr. Cass., 11-02-1985, n. 1165 e Cass. 20/11/1993 n. 11474). Eccepire la prescrizione con riferimento alle "domande risarcitorie" (cioè, di risarcimento del danno) è sufficiente a tipizzarla, poiché l'unica prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito è quella estintiva breve prevista dall'art.2947 c.c., con i due termini, quinquennale e biennale, rispettivamente previsti per il danno da illecito (art.2043 c.c.) e per il danno prodotto dalla circolazione stradale (art.2054 c.c.). Invero, l'onere di tipizzare la prescrizione eccepita, secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, sia pure indipendentemente dall'adozione di formule rituali e dall'indicazione delle norme di legge, si spiega con l'esigenza di rendere comprensibile e individuabile l'eccezione secondo l'uno o l'altro dei tipi legali, così da permettere anche alla controparte di spiegare le sue difese sul punto. In particolare, ove si intenda eccepire una prescrizione presuntiva, è indispensabile che la parte eccepisca specificamente quel tipo di prescrizione, altrimenti il giudice deve limitarsi a prendere in considerazione soltanto la normale prescrizione estintiva. Nel caso in esame, poiché per il diritto fatto valere (al risarcimento del danno) non sono previste prescrizioni presuntive, è inequivocabile che quella opposta alla pretesa risarcitoria è la prescrizione estintiva quinquennale del diritto, come ritenuto dalla Corte di merito.
Quanto all'onere della prova dei fatti sui quali si fonda la prescrizione, incombeva all'ANAS provare che era decorso il termine quinquennale dalla data in cui era avvenuta l'irreversibile trasformazione del bene. Poiché il Tribunale aveva ritenuto accertata tale trasformazione come avvenuta nel 1975 ("secondo quanto dichiarato dall'ANAS e non contestato da controparte", si legge nella sentenza di primo grado), la data di decorrenza del periodo quinquennale era pacifica e nessun altro fatto aveva l'onere di provare le stessa ANAS, risultando dagli atti la data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio e non avendo opposto controparte alcuna interruzione della prescrizione.
Pertanto, non è ravvisabile ne' la violazione di norme di legge ne' l'omessa motivazione dedotta con il primo motivo del ricorso, che va rigettato perché infondato.
Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che se è esatto che l'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Enna fu notificato all'ANAS in data 2/11/1981 e non nel gennaio 1982, come erroneamente indicato nella sentenza della Corte di Appello, alla data della notifica innanzi detta (2/11/1981) era comunque decorso il termine di cinque anni dall'irreversibile trasformazione del bene, accertata dal Tribunale con riferimento al 1975, data che non risulta contestata nel giudizio di appello. La stessa Corte di merito ha rilevato che sull'accertamento della irreversibile trasformazione del bene non vi era impugnazione (ovviamente anche in ordine alla data di tale evento), e solo per compiutezza (quindi, ad abundantiam) ha rilevato che era comunque notorio che la stessa autostrada era in funzione da oltre vent'anni (quindi già prima del novembre 1976, dato che la sentenza reca la data del 6 novembre 1996) e lo era certamente nel 1976, come risultava da una pubblicazione del T.C.I. del 1976, in cui l'autostrada Palermo-Catania era riportata in funzione nell'intero sviluppo. La precisazione della Corte serviva a rafforzare la convinzione del decorso del termine quinquennale, ma non spostava la data che il Tribunale aveva accertato sulla base di una dichiarazione dell'ANAS non contestata dai EL, senza che quell'accertamento fosse stato oggetto di impugnazione da parte degli appellati. Lo stesso richiamo della pubblicazione del TCI del 1976, in cui l'autostrada era riportata come già interamente percorribile (quindi aperta alla circolazione pubblica), vale a confermare che la percorribilità risalisse ad epoca precedente alla stampa della pubblicazione. Ne deriva che, pur constatandosi l'erronea indicazione della data di notifica nel gennaio 1982 invece che nel novembre 1981 (2/11/1981), l'errore in cui è incorsa la Corte di Appello è irrilevante, essendo comunque decorso alla data del 2/11/1981 il termine quinquennale dalla irreversibile trasformazione del bene. Pertanto, anche il secondo motivo è infondato, non ravvisandosi le violazioni di legge e l'omessa motivazione con esso dedotte.
In conclusione il ricorso va rigettato, mentre le spese del giudizio di cassazione possono interamente compensarsi, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Roma, 27/10/1998.
Depositata in Cancelleria il 3/3/1999.