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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2703 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione civile XIV, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c, nella causa civile iscritta al n. 29205 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, riservata in decisione all'udienza del 22.10.2024 e vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Arturo Rainone, presso Parte_1 Parte_2 il cui studio sono elettivamente domiciliati giusta procura in calce all'atto di citazione;
opponenti
E rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Greco, con domicilio Controparte_1 eletto presso e nello studio dell'Avv. Alfredo Del Plato, come da procura in atti opposta
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.10.2024, i procuratori delle parti costituite concludevano riportandosi ai propri atti difensivi;
il giudice introitava la causa a sentenza concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio rappresenta opposizione di e Parte_1 Parte_2
il giudice 1 Maria Ludovica Russo avverso il precetto a loro notificato il 17.11.2024 ex art. 140 c.p.c. (ritirato all'ufficio postale il
26.11.2024) dalla in virtù di sentenza di condanna de totale complessivo pari Controparte_2 ad € 18.179,79, in base alla sentenza n.° 538 2019 emessa dal Tribunale di Napoli il 14/01/2019.
Premesso ciò, gli opponenti deducevano: 1) omessa notifica della sentenza azionata in via esecutiva;
2) la violazione del disposto di cui all'art. 480 c.p.c., per mancata indicazione nel precetto della data di notifica del titolo;
3) l'impossibilità ad adempiere del sig. Pt_1
e della sig.ra pe cause esterne, estranee ed imprevedibili, acuite
[...] Parte_2 dall'emergenza COVID-19, come previsto dall'art. 6bis dell'articolo 3 del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 , convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.
Chiedeva dichiararsi la nullità del precetto e comunque la carenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per la situazione contingente dei creditori.
Si costituiva la deducendo come la carenza di notifica del titolo non Controparte_1 avesse leso concretamente il debitore e come non fosse in contestazione la debenza del credito;
nell'ipotesi di accoglimento delle avverse pretese, in punto di spese di lite del presente giudizio, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con revoca dell'atto di precetto opposto e disporre, alla prudente valutazione del giudice, la compensazione delle spese di lite.
La causa, senza necessità di alcuna istruttoria, veniva riservata a sentenza, con concessione di dei termini di cui all'art.190 c.p.c.; il giudice all'udienza del 22.10.2024 chiedeva esplicitamente alle parti di dare contezza della eventuale cessazione della materia del contendere sull'oggetto del giudizio ed eventualmente anche sul governo delle spese.
Nelle comparse conclusionali, gli opponenti insistevano nelle precedenti conclusioni e la si limitava a ribadire il contenuto delle precedenti dichiarazioni CP_1
Posto ciò, in primo luogo va chiarito come non si possa dichiarare la cessata materia del contendere su alcun punto della controversia.
Invero, gli opponenti hanno - sino all'ultimo scritto difensivo - insistito per ottenere la decisione sui motivi oggetto di opposizione.
D'altro canto, parte opposta non ha dedotto né allegato alcuna circostanza da cui poter desumere in concreto la venuta meno dell'interesse ad ottenere la decisione sulle questioni
il giudice 2 Maria Ludovica Russo proposte o comunque la non utilità della decisione, come ad esempio - in relazione ai motivi di cui all'art. 617 c. 1 c.p.c. - la rinuncia al precetto opposto o la perenzione dello stesso.
Pertanto, non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass.
19845/2019).
Ciò detto, va esaminata la preliminare deduzione di carenza della notifica del titolo esecutivo (art. 617 c. 1 c.p.c.).
Sul punto, la carenza di notifica risulta incontestata, anche da parte opposta.
Orbene, il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (Sez. 6 -
3, Ordinanza n 24662 del 31/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 15275 del 04/07/2006)
Non può applicarsi nel caso specifico l'orientamento giurisprudenziale che riguarda le irregolarità processuali in genere, secondo cui tale contestazione non accompagnata dalla deduzione di una specifica lesione dei diritti di difesa che sia derivata da tale vizio, determina l'irrilevanza del vizio medesimo.
Tale impostazione non può trovare applicazione nel caso in esame, in cui la nullità dell'atto di precetto è espressamente comminata, dall'art. 480, secondo comma, cod. proc.
Infatti, tale nullità testuale esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse di fondano (cfr. Cass 1096 /21).
Di talchè, va dichiarata la nullità del precetto per carenza della preliminare notifica del titolo esecutivo.
Ciò determina l'assorbimento dei successivi motivi di opposizione (art. 615 c.p.c.), in quanto parte opponente non contesta l'esistenza e la sussistenza del titolo esecutivo, ma deduce esclusivamente la transitoria e scusabile impossibilità di adempiere al pagamento delle somme dallo stesso portate.
il giudice 3 Maria Ludovica Russo In conclusione, l'opposizione va accolta, con dichiarazione di nullità del precetto opposto.
L'esito del giudizio comporta di operare il governo delle spese secondo il principio della soccombenza, in base al DM 55/2014, in considerazione del tenore della causa e dell'inesistenza della fase istruttoria e della estrema semplicità del giudizio, sulla base del credito per cui si procede (CFR. Cass. 35878 del 06/12/2022)
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A. Accoglie l'opposizione e dichiara nullo il precetto opposto, notificato il 26.11.2024;
B. Condanna la alla refusione delle spese del presente giudizio nei Controparte_1 confronti degli opponenti che liquida in un totale € 2538,50, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA, con distrazione a favore dell'avv.to antistatario.
Così deciso in Napoli, 15.03.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 4 Maria Ludovica Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione civile XIV, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c, nella causa civile iscritta al n. 29205 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, riservata in decisione all'udienza del 22.10.2024 e vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Arturo Rainone, presso Parte_1 Parte_2 il cui studio sono elettivamente domiciliati giusta procura in calce all'atto di citazione;
opponenti
E rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Greco, con domicilio Controparte_1 eletto presso e nello studio dell'Avv. Alfredo Del Plato, come da procura in atti opposta
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.10.2024, i procuratori delle parti costituite concludevano riportandosi ai propri atti difensivi;
il giudice introitava la causa a sentenza concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio rappresenta opposizione di e Parte_1 Parte_2
il giudice 1 Maria Ludovica Russo avverso il precetto a loro notificato il 17.11.2024 ex art. 140 c.p.c. (ritirato all'ufficio postale il
26.11.2024) dalla in virtù di sentenza di condanna de totale complessivo pari Controparte_2 ad € 18.179,79, in base alla sentenza n.° 538 2019 emessa dal Tribunale di Napoli il 14/01/2019.
Premesso ciò, gli opponenti deducevano: 1) omessa notifica della sentenza azionata in via esecutiva;
2) la violazione del disposto di cui all'art. 480 c.p.c., per mancata indicazione nel precetto della data di notifica del titolo;
3) l'impossibilità ad adempiere del sig. Pt_1
e della sig.ra pe cause esterne, estranee ed imprevedibili, acuite
[...] Parte_2 dall'emergenza COVID-19, come previsto dall'art. 6bis dell'articolo 3 del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 , convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.
Chiedeva dichiararsi la nullità del precetto e comunque la carenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per la situazione contingente dei creditori.
Si costituiva la deducendo come la carenza di notifica del titolo non Controparte_1 avesse leso concretamente il debitore e come non fosse in contestazione la debenza del credito;
nell'ipotesi di accoglimento delle avverse pretese, in punto di spese di lite del presente giudizio, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con revoca dell'atto di precetto opposto e disporre, alla prudente valutazione del giudice, la compensazione delle spese di lite.
La causa, senza necessità di alcuna istruttoria, veniva riservata a sentenza, con concessione di dei termini di cui all'art.190 c.p.c.; il giudice all'udienza del 22.10.2024 chiedeva esplicitamente alle parti di dare contezza della eventuale cessazione della materia del contendere sull'oggetto del giudizio ed eventualmente anche sul governo delle spese.
Nelle comparse conclusionali, gli opponenti insistevano nelle precedenti conclusioni e la si limitava a ribadire il contenuto delle precedenti dichiarazioni CP_1
Posto ciò, in primo luogo va chiarito come non si possa dichiarare la cessata materia del contendere su alcun punto della controversia.
Invero, gli opponenti hanno - sino all'ultimo scritto difensivo - insistito per ottenere la decisione sui motivi oggetto di opposizione.
D'altro canto, parte opposta non ha dedotto né allegato alcuna circostanza da cui poter desumere in concreto la venuta meno dell'interesse ad ottenere la decisione sulle questioni
il giudice 2 Maria Ludovica Russo proposte o comunque la non utilità della decisione, come ad esempio - in relazione ai motivi di cui all'art. 617 c. 1 c.p.c. - la rinuncia al precetto opposto o la perenzione dello stesso.
Pertanto, non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass.
19845/2019).
Ciò detto, va esaminata la preliminare deduzione di carenza della notifica del titolo esecutivo (art. 617 c. 1 c.p.c.).
Sul punto, la carenza di notifica risulta incontestata, anche da parte opposta.
Orbene, il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (Sez. 6 -
3, Ordinanza n 24662 del 31/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 15275 del 04/07/2006)
Non può applicarsi nel caso specifico l'orientamento giurisprudenziale che riguarda le irregolarità processuali in genere, secondo cui tale contestazione non accompagnata dalla deduzione di una specifica lesione dei diritti di difesa che sia derivata da tale vizio, determina l'irrilevanza del vizio medesimo.
Tale impostazione non può trovare applicazione nel caso in esame, in cui la nullità dell'atto di precetto è espressamente comminata, dall'art. 480, secondo comma, cod. proc.
Infatti, tale nullità testuale esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse di fondano (cfr. Cass 1096 /21).
Di talchè, va dichiarata la nullità del precetto per carenza della preliminare notifica del titolo esecutivo.
Ciò determina l'assorbimento dei successivi motivi di opposizione (art. 615 c.p.c.), in quanto parte opponente non contesta l'esistenza e la sussistenza del titolo esecutivo, ma deduce esclusivamente la transitoria e scusabile impossibilità di adempiere al pagamento delle somme dallo stesso portate.
il giudice 3 Maria Ludovica Russo In conclusione, l'opposizione va accolta, con dichiarazione di nullità del precetto opposto.
L'esito del giudizio comporta di operare il governo delle spese secondo il principio della soccombenza, in base al DM 55/2014, in considerazione del tenore della causa e dell'inesistenza della fase istruttoria e della estrema semplicità del giudizio, sulla base del credito per cui si procede (CFR. Cass. 35878 del 06/12/2022)
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A. Accoglie l'opposizione e dichiara nullo il precetto opposto, notificato il 26.11.2024;
B. Condanna la alla refusione delle spese del presente giudizio nei Controparte_1 confronti degli opponenti che liquida in un totale € 2538,50, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA, con distrazione a favore dell'avv.to antistatario.
Così deciso in Napoli, 15.03.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 4 Maria Ludovica Russo