Sentenza 16 febbraio 1985
Massime • 1
Il versamento dell'indennità di anzianità in caso di fittizia risoluzione del rapporto di lavoro costituisce, in quanto privo di causa, un indebito oggettivo, cui è applicabile la disciplina dettata dall'art. 2033 cod. civ., con la conseguenza che la relativa somma - la quale è insuscettibile di rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., applicandosi tale norma solo alle obbligazioni pecuniarie del datore di lavoro - è produttiva di interessi, a favore di questo, solo dal giorno del versamento o della domanda di ripetizione, a seconda che il lavoratore sia stato in mala fede o in buona fede al momento della ricezione, senza che la mancata rivalutazione, al momento della effettiva Estinzione del rapporto di lavoro e del ricalcolo della indennità di anzianità, della somma già versata al lavoratore all'atto della fittizia risoluzione (e dal medesimo non restituita) renda configurabile un arricchimento senza giusta causa dello accipiens, ostandovi il carattere sussidiario dell'Azione generale di arricchimento (artt. 2041 e 2042 cod. civ.), anche per la applicabilità dell'art. 1185, secondo comma, cod. civ. - per la quale il debitore ha diritto di ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato - che integra in sostanza una particolare figura dell'Azione di arricchimento. ( V 3769/77, mass n 387432; ( V 2131/77, mass n 385864).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/1985, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 1985 |
Testo completo
Il versamento dell'indennità di anzianità in caso di fittizia risoluzione del rapporto di lavoro costituisce, in quanto privo di causa, un indebito oggettivo, cui è applicabile la disciplina dettata dall'art. 2033 cod. civ., con la conseguenza che la relativa somma - la quale è insuscettibile di rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., applicandosi tale norma solo alle obbligazioni pecuniarie del datore di lavoro - è produttiva di interessi, a favore di questo, solo dal giorno del versamento o della domanda di ripetizione, a seconda che il lavoratore sia stato in mala fede o in buona fede al momento della ricezione, senza che la mancata rivalutazione, al momento della effettiva Estinzione del rapporto di lavoro e del ricalcolo della indennità di anzianità, della somma già versata al lavoratore all'atto della fittizia risoluzione (e dal medesimo non restituita) renda configurabile un arricchimento senza giusta causa dello accipiens, ostandovi il carattere sussidiario dell'Azione generale di arricchimento (artt. 2041 e 2042 cod. civ.), anche per la applicabilità dell'art. 1185, secondo comma, cod. civ. - per la quale il debitore ha diritto di ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato - che integra in sostanza una particolare figura dell'Azione di arricchimento. ( V 3769/77, mass n 387432; ( V 2131/77, mass n 385864).*