Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/06/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10655/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , Parte_1 C.F._1
, Parte_2 C.F._2
MA LE LU
ricorrente e
, in persona del L.R. pro tempore Controparte_1
. resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 29/11/2024 e Parte_1 Parte_3 adiva questa A.G. chiedendo dichiararsi l'inadempimento contrattuale del datore di lavoro ASL Foggia e per l'effetto disporsene condanna al risarimento dei danni per la mancata erogazione dei buoni pasto per ogni turno di lavoro eccedente le 6 ore lavorativo nel periodo dal 13-8-2014 al 30-9- 2014, nella misura di € 6.804,00 per il primo ed € 4878,00 per la seconda.
Allegavano essere dipendenti dell' convenuta (il primo con profilo di collaboratore CP_1 amministrativo, la seconda di assistente amministrativo) e di avere sin dall'assunzione osservato un orario di lavoro superiore alle 6 ore giornaliere;
ciò nonostante la ASL, non essendo dotsta di un locale mensa aziendale non aveva istitutito il servizio mensa nemmeno in forma sostitutiva mediante erogazioen di buoni pasto.
Il diritto alla mensa era stato riconosciuto con delibera del Commissario Straordinario 859/2001 e di seguito del Direttore Generale 256/2005.
Il proprio diritto assumevano essere riconosciuto e garantito dall'articolo 29 del CCNL integrativo 20- 9-2001, come modificato dall'articolo 4 del CCNL 31-7-2009, secondo i quali qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore il personale ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti onde recuperare le energie psico-fisiche ed eventualmente consumare il pasto;
riconoscendo le stesse disposizioni ai lavoratori del Comparto un espresso diritto alla mensa per ogni giorno di effettiva
1
Ancora invocavano l'art. 40 del CCIA Aziendale- Comparto Sanità- sottoscritto il 22-12-2016 a mente del quale l'ASL Foggia garantirà l'esercizio del diritto di mensa e/o con modalità sostitutive nel rispetto della normativa contrattuale vigente.
Ed ancora gli artt. 27, co. 4 del C.C.N.L. Comparto Sanità 2016-2018 e 43, co. 4 del C.C.N.L. Comparto Sanità 2019- 2021 che recitano: “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”
Richiamando la locuzione “in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive” va letta conformemente a quanto stabilito dall'art 27, co. 4 del C.C.N.L. Comparto Sanità 2016- 2018, assumono i ricorrenti che le aziende decidono se istituire le mense (cioè i locali all'interno del posto di lavoro dove il lavoratore consuma gratuitamente un pasto), ma non che possano decidere di attribuire o meno il diritto al pasto, dovendo “garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive”. E quindi, laddove per ragioni di indisponilità di risorse non vengano allestiti i locali mensa la erogazione dei buoni pasto sarebbe da ritenersi obbligata, senza alcun profilo di discrezionalità-
Ed infatti con deliberazione DG 1730/2020 si aveva la presa d'atto della sottoscrizione del Contratto Integrativo Decentrato in data 26-1-2020 (il quale riconosceva il diritto alla mensa certificando la disponibilità finanziaria); ciò nonostante l' non provvedeva ad istituire CP_1 il servizio mensa nemmeno con modalità sostitutive (p dosi a tanto impegnata con deliberazioni 859/2001, 256/2005 e nonostante le statuizioni del CCIA del 2016 e del 2020).
Richiamati gli approdi della Giurisprudenza di legittimità e di merito concludeva come sopra.
Si costituiva la parte resistente chiedendo il rigetto della domanda.
Matura per la decisione la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
Secondo la tesi di parte ricorrente (pg. 3 dell'atto introduttivo) le disposizioni di cui al citato art. 29 CCNL integrativo del 20.9.2001, modificato dall'art.4 del CCNL del 31.7.2009 Comparto Sanità, prevedono che qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
inoltre, riconoscono ai lavoratori del Comparto un espresso diritto alla mensa per ogni giorno di "effettiva presenza al lavoro" in relazione alla "particolare articolazione dell'orario" di servizio, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
Sicchè il diritto del quale si discute sarebbe diretto portato di quella disposizione.
Ai fini della presente decisione si richiamano, ec art. 118 att. c.p.c., gli argomenti di Corte di Appello di Bari, 2214/2017 e 270/2019.
2 Per il personale dipendente non in possesso della qualifica dirigenziale, trova applicazione, l'art. 29, pure rubricato “mensa”, del CCNL di comparto del 20.9.2001, integrativo del CCNL del 7.4.1999, che analogamente disponeva:
“ 1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare . 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di .
2.000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del d.p.r. 270/1987 e 68, comma 2, del d.p.r. n. 384 del 1990”
Come ha affermato la Cassazione con le sentenze 2.10.2012, n. 16736, e 8.11.2013, n. 25192, la normativa collettiva nazionale non ha costituito nell'immediato alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio mensa, né quanto alle possibili modalità sostitutive di fruizione, essendo rimessa ogni determinazione al riguardo alle aziende sanitarie datrici, compatibilmente con le risorse disponibili.
La Corte apicale, infatti, ha ritenuto che, con la formula adottata dall'art. 29 CCNL del 2001….. vale a dire con la clausola “Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive” – le parti sociali abbiano optato per l'insussistenza di un diritto/dovere al servizio mensa, ovvero alla fruizione dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto), espressamente prevedendo, peraltro, l'abrogazione sia dell'art. 33, primo comma, d.p.r. n. 270 del 1987, sia del secondo comma dell'art. 68 d.p.r. n. 384 del 1990.
Cass. 16736/12 ha precisato: <<lo conferma altres la disposta disapplicazione comma del d.p.r. n. art. che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori. sarebbe stato quindi necessario venisse previsto in sede di contrattazione decentrata>>.
Cass. 25192/13 ha ribadito che è <
Non sfugge che tale pronuncia di legittimità ha rigettato l'impugnazione della ASL ma la decisione della Corte regolatrice è maturata per il diverso motivo dell'esistenza in ambito salentino di un accordo integrativo aziendale, che all'art. 35 configurava il diritto dei lavoratori alla mensa, con la conseguenza per noi che, a contrario, senza un'ulteriore legittima e valida
3 pattuizione di secondo livello, le citate disposizioni della contrattazione collettiva nazionale non possono produrre il risultato ermeneutico auspicato dai lavoratori della sanità della provincia di Bari.
Erano, dunque, le menzionate norme di legge che configuravano per i lavoratori della sanità un diritto alla mensa come servizio oppure monetizzabile in via sostitutiva, dato che l'art. 33 d.p.r. 270/87, al primo comma, con dicitura chiaramente diversa nel contenuto e nell'impostazione, sanciva: “Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”, mentre l'art. 68 d.p.r. 384/90, operando di conserva, regolava nel dettaglio il costo del singolo pasto.
Le previgenti disposizioni di legge, quindi, nel concorso dei requisiti della effettività della prestazione lavorativa e della peculiare durata e dislocazione temporale della stessa, attribuivano a tutti i dipendenti – si ribadisce – un vero e proprio diritto soggettivo alla mensa, la cui mancata attuazione in concreto esponeva l'amministrazione al risarcimento;
tanto che la giurisprudenza di legittimità aveva più volte confermato le pronunce di accoglimento della domanda dei lavoratori avente come oggetto il ristoro economico previsto in alternativa.
Con la scelta letterale del termine “possono” e con la valida abrogazione delle suddette norme di legge, le parti sociali stipulanti i CCNL del 2001 e del 2004, nel regime sopravvenuto del lavoro pubblico contrattualizzato, hanno volontariamente imboccato la diversa via di lasciare all'amministrazione un ampio margine di valutazione, sia per i dirigenti che per gli altri dipendenti del comparto della sanità pubblica, senza la previsione di una posizione soggettiva tutelabile in capo agli addetti e con l'effetto di procurare una soluzione di continuità rispetto al passato.
Non ha fondamento la tesi contraria secondo cui la formulazione dell'art. 33 d.p.r. 270/87 sarebbe uguale a quella della subentrata disciplina collettiva (art. 24 CCNL dirigenza medica e art. 29 CCNL di comparto).
L'art. 33, 1° comma, d.p.r. cit. disponeva: <<gli enti provvederanno ove possibile a istituire il servizio di mensa o in mancanza garantire l del diritto con modalit sostitutive>>.
L'uso del verbo provvederanno, che regge sia l'enunciato istituire il servizio mensa ove possibile sia l'enunciato in mancanza a garantire l'esercizio del diritto con modalità sostitutive (id est, il buono pasto), non lascia spazio a dubbi: gli enti erano tenuti o a istituire il servizio o a erogare il buono pasto.
Sanciscono, invece, gli artt. 24 CCNL Dirigenza medica e 29 CCNL Comparto: <<le aziende in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili possono istituire mense di servizio o alternativa garantire l del diritto mensa modalit sostitutive>>.
Dunque, sia l'enunciato istituire mense di servizio sia l'enunciato o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive sono retti dal verbo possono, che, per il suo significato letterale, esprime il concetto di facoltà e non di dovere.
Ne deriva sul piano sintattico che le disposizioni collettive hanno un contenuto precettivo indubbiamente diverso: ai sensi del d.p.r. 270/87 gli enti erano obbligati a istituire il servizio o, in mancanza, a erogare il buono pasto;
in base ai CCNL le aziende ne hanno facoltà (compatibilmente, peraltro, con le risorse disponibili).
In questo contesto, non appare casuale la scelta dei CCNL di posporre al secondo comma la frase che nell'art. 33 d.p.r. 270/87 stava nel primo comma, ossia hanno diritto alla mensa tutti i dirigenti (o dipendenti) … nei giorni di effettiva presenza al lavoro in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
4 L'art. 33 d.p.r. cit. prima configurava il diritto alla mensa dei dipendenti (comma 1) e poi descriveva le modalità attuative di tale diritto (comma 2), imponendo agli enti (provvederanno) di adottare le misure previste nel secondo comma.
I CCNL, invece, affermano in primis che le aziende non hanno il dovere ma soltanto il potere di istituire il servizio mensa, o, in alternativa, di erogare il buono pasto (comma 1), e poi stabiliscono quali sono i dipendenti che hanno diritto di fruire del beneficio, ove istituito.
La scelta dei CCNL di invertire i commi ha, quindi, un preciso significato: l'affermazione hanno diritto alla mensa … nei giorni di effettiva presenza … non vale più a sancire che ai dipendenti è assicurato il servizio mensa, bensì a individuare, ove le aziende abbiano deciso di istituire detto servizio (in forma diretta o con modalità sostitutive), la platea di coloro che avrebbero titolo per goderne…..
….. L' , investito di <<risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l del cp_2>CCNL ativo 20.9.2001 del comparto sanità e in particolare se l'art. 29 di detto contratto attribuisca o meno in via immediata e diretta il diritto alla mensa … anche a coloro che prestino la propria opera lavorativa secondo l'orario 20,00 – 8,00>>, ha fornito in data 22.4.2009 un responso conforme alla lettura che precede.
Infatti, l'organismo preposto all'interpretazione autentica delle disposizioni di fonte collettiva, da un lato, ha dato indicazione che la specifica questione portata al suo vaglio può porsi soltanto
<
<<detta norma nazionale non consente in via diretta e immediata di stabilire quali siano le>particolari articolazioni dell'orario di lavoro che attribuiscano inequivocabilmente al dipendente il diritto alla mensa, dovendo, le stesse, essere specificate a livello aziendale>>.
Sul punto <
I sindacati presenti hanno anche motivato la loro <
L'articolo 40 del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale ASL FG del 22-12-2016, all'articolo 40, si limita ad affermare che l'ASL di Foggia garantirà l'esercizio del diritto di mensa e/o con modalità sostitutive nel rispetto della normativa contrattuale vigente.
E' evidente che il richiamo alla normativa contrattuale vigente (al 22-12-2016) non può essere riferito al'art. 29 del CCNL Comparto Sanità se non nel testo modificato ai sensi dei commi 1 e 4 art. 4 CCNL del 31 luglio 2009, con disapplicazione dell'articolo 33 del d.p.r. 270 del 1987 che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori (Corte di Appello Bari, sent. 270/2019).
E pertanto trattasi di un rinvio ad una disposizione della cui portata, invece, non precettiva si è detto innanzi (Corte di Appello Bari, sent. 270/201, cit. ).
D'altronde il d.lgs n.165/01, che disciplina la contrattazione collettiva nel lavoro privatizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, non solo prevede che la contrattazione integrativa debba muoversi entro le regole previste dalla contrattazione nazionale (artt. 40, 3° co., e 43, 5° co.), ma stabilisce, all'art. 40 bis introdotto dal d.lgs n. 150/09, che è la
5 contrattazione nazionale a definire l'entità delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa, prevedendo, al fine di garantire anche in sede decentrata il contenimento della spesa pubblica nei limiti dei vincoli di bilancio, stringenti meccanismi di controllo, di pubblicità e di monitoraggio della contrattazione integrativa. Infatti, l'art. 40, 3° co. quinquies – pure introdotto dal d.lgs 150/09 – risolve il conflitto tra contratto collettivo nazionale e contratto decentrato con la sanzione della nullità delle clausole difformi, sancendo l'inderogabilità, anche in melius, del contratto collettivo nazionale da parte del contratto integrativo, dovuta a ragioni di ordine pubblico inerenti al corretto uso delle risorse della parte pubblica nel suo complesso (Corte di Appello Bari, sent. 270/201, cit. ).
Nemmeno può valere il richiamo alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 859/2001 e, successivamente, con Deliberazione D.G. n.256 del 1 marzo 2005, la ASL resistente che hanno effettivamente previsto e riconosciuto il diritto alla mensa in favore del personale dipendente ma solo per il diverso caso dei giorni in cui è previsto il rientro obbligatorio pomeridiano.
Le spese di lite in ragione della oggettiva difficoltà della materia.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda come in intestazione proposta così dispone:
- rigetta la domanda e compensa le spese.
Foggia, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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