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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/11/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOMEDEL POPOLO ITALIANO -
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai sig.ri magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., a seguito di cassazione – con ordinanza n.
22849, emessa il 21.03.2019 e depositata in data 12.09.2019 – della sentenza n.
1814/2017 di questa Corte, iscritto al n. 2330 del ruolo contenzioso dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 20 maggio 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(P.I. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura versata in atti, dall'avv.
ER CC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza, alla Piazza B. Zumbini Pal. Cundari;
= Attore in riassunzione=
E
(P.I. , in COroparte_1 P.IVA_2
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura versata in atti, dagli avv.ti
GI GN e LA AC, ed elettivamente domiciliata presso la propria sede legale sita in Cosenza, viale degli Alimena n.8;
= Convenuto in riassunzione=
Sulle seguenti conclusioni:
1 Per l'attore in riassunzione , rassegnate nella citazione Parte_1 introduttiva del grado, alla quale la parte si è riportata nelle note di trattazione per l'udienza del 20.5.2025: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento della domanda attrice ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, condannare l' , con sede in Cosenza alla via COroparte_1
Alimena 8/B, in persona del suo Direttore Generale pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro 2.426.494,99, oltre interessi, ex d.lgs. n. 231/02.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente, oltre che dei precedenti gradi di giudizio”;
Per la convenuta in riassunzione rassegnate nella comparsa di CP_2 costituzione, alla quale la parte si è riportata nelle note di trattazione per l'udienza del
20.5.2025: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis:
1.IN VIA PRELIMINARE:
a) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della notifica del ricorso per
Cassazione in quanto non notificato presso l'Avv. Eugenio Conforti e presso l'Avv.
OV AU nel domicilio eletto in base alla procura apposta a margine della comparsa di costituzione depositata nell'ambito del procedimento n. 4449/2009 r.g.a.c. espressamente estesa ad “ogni stato e grado” del giudizio, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza n. 1814/2017 della Corte d'Appello di Catanzaro e con ogni ulteriore conseguenza sull'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. e/o
b) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della notifica dell'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. in quanto non notificato presso l'avv. Eugenio
Conforti e presso l'avv. OV AU nel domicilio eletto in base alla procura apposta a margine della comparsa di costituzione depositata nell'ambito del procedimento n. 4449/2009 r.g.a.c. espressamente estesa ad “ogni stato e grado” del giudizio, con conseguente inammissibilità dell'atto stesso in quanto non regolarmente notificato nel termine indicato dall'art. 392 c.p.c.;
2. NEL MERITO, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sub 1 lett. a) e lett. b): applicato il principio di diritto enunciato nell'ordinanza n. 22849/2019 della Corte di
Cassazione attraverso il richiamo alla sentenza n. 17437/2016 della Corte di
2 Cassazione, rigettare integralmente l'atto di citazione in riassunzione ex art. 492 c.p.c. con cui la ha chiesto la condanna Parte_1 dell' in p. l. r. p. t. al pagamento della somma COroparte_1 di € 2.426.494,99 oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 in quanto illegittimo e/o infondato in fatto e/o in diritto;
3. IN OGNI CASO: Condannare la Parte_1 al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
PREMESSA IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza l' COroparte_1 per ivi sentirla condannare, previo accertamento della posizione creditoria vantata nei confronti della medesima, al pagamento della somma di euro 2.426.494,99.
Esponeva, nello specifico, che:
- con convenzione in data 19.10.2006 l' si determinava ad CP_2 acquisire da essa attrice, con riferimento all'anno 2006, prestazione sanitarie per un numero totale di 18.923 giornate di degenza per un importo complessivo di euro
4.492.477,64;
- con la predetta stipulazione veniva stabilito che 1) le suddette prestazioni rese a favore degli utenti, che liberamente avessero scelto la struttura erogatrice, fossero remunerate in base alle tariffe vigenti;
2) il pagamento delle medesime dovesse avvenire mediante erogazione di acconto mensile nella misura del 70% della produzione CO accertata e validata;
3) alla fine di ogni trimestre l' avrebbe dovuto procedere ai relativi conguagli;
- per l'anno 2006 essa attrice aveva effettuato prestazioni sanitarie in favore di assistiti dell' e di altre aziende sanitarie per un valore complessivo di CP_2 euro 4.763.651,88;
- fino alla data del 30.07.2007 l' aveva assolto al parziale CP_2 pagamento della somma di euro 2.353.546,11, mentre, a seguito della delibera n. 577 del 09.08.2007, il Commissario aveva disposto la liquidazione, a favore Parte_2 della struttura sanitaria, dell'ulteriore somma di euro 1.994.553,09, (determinata come saldo del budget al netto delle prestazioni contestate, pari ad euro 144.378,44);
3 - a seguito della citata delibera commissariale, venivano eseguiti pagamenti per euro 1.000.000,00 in data 03.10.2007 e per euro 723.874,95 in data 29.10.2007;
- con delibera n. 272 del 22.05.2007 la Giunta regionale della Calabria aveva disposto la successione dell' nei rapporti attivi e passivi della soppressa CP_2
Azienda Sanitaria n.4 di Cosenza;
- nel riservarsi di agire per il recupero delle somme ingiustamente ritenute non dovute dall' in quanto, a dire di quest'ultima, relative a prestazioni CP_2 contestate (euro 144.378,44), nonché a prestazioni eccedenti il budget contrattuale (euro
270.016,60), essa attrice aveva adito l'Autorità giudiziaria, affinché venisse ingiunto all' il pagamento della somma (riconosciuta come dovuta nella delibera CP_2
n. 577 del 2007) di euro 270.678,09;
- il suddetto Tribunale, in accoglimento del ricorso, aveva ingiunto all' CP_2 il pagamento, senza dilazione, della somma descritta, oltre interessi legali dal
[...]
09.08.2007 al soddisfo e spese;
- concessa la provvisoria esecuzione del monitorio nel giudizio di opposizione e notificato conseguentemente il precetto, l' aveva provveduto al saldo CP_2 della somma di euro 284.910,15, sicché, di comune accordo, il giudizio di opposizione al monitorio era stato abbandonato;
- quindi l' risultava essere ancora debitrice, con riferimento CP_2 all'anno 2006, della somma di euro 422.395,04;
- anche nell'anno 2007 essa attrice aveva effettuato prestazioni sanitarie (in regime di prorogatio del contratto precedente) per un valore complessivo di euro CO 4.570.541,84, di cui l aveva pagato il solo importo di euro 3.107.184,54, rimanendo debitrice della residua somma di euro 1.463.357,30;
- infine, essa istante aveva effettuato prestazioni sanitarie anche nell'anno 2008 CO per un valore complessivo di euro 4.432.407,63, per le quali l' risultava ancora debitrice della somma di euro 540.742,65, avendo provveduto al parziale pagamento dapprima dell'importo di euro 3.328.576,78 e, in seguito, giusta accordo transattivo del
26.06.2009, dell'importo di euro 398.553,68, in occasione del quale, peraltro, essa
[...]
aveva rinunciato alla somma di euro 164.514,52; Pt_1
- di avere, quindi, diritto ad agire in giudizio per il recupero delle somme residue relative alle prestazioni sanitarie effettuate negli anni 2006-2007-2008.
4 Sulla scorta di siffatte premesse, adiva il Tribunale di Cosenza affinché fosse accertato il proprio credito e l'azienda sanitaria venisse condannata al pagamento dell'importo di euro 2.426.494,99, nonché alla corresponsione degli interessi moratori ex d.lgs n.231/2002.
Si costituiva, all' udienza di comparizione (celebrata in data 21.12.2009) l' CP_2
la quale chiedeva la reiezione della domanda di parte attrice, poiché infondata.
[...]
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 1296/2012, emessa in data 4.8.2012 e pubblicata il 16.08.2012, respingeva la domanda, sulla base della seguente motivazione: “Con riguardo all'anno 2006, la Parte_1 non ha specificato le ragioni per cui le prestazioni dovrebbero essere compensate, attesa la sussistenza di contestazione per alcune, e per altre, l'esorbitanza rispetto alla pattuizione contrattuale, peraltro applicativa della deliberazione regionale del limite massimo di spesa sostenibile. Parimenti per l'anno 2007, in mancanza di contratto rifiutato dalla , essa non ha esplicitato le ragioni e il titolo per cui il Parte_1 compenso dovrebbe superare il limite di spesa regionale stabilito per l'anno di CO riferimento. Infine per l'anno 2008, l' ha specificato, senza contestazioni da parte della che la somma non corrisposta di euro 536.336,71 è relativa a Parte_1 prestazioni eccedenti la ricettività per cui la struttura era stata accreditata e, pertanto non compensate”.
Avverso la suindicata pronuncia, proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte di
Appello, mediante atto di citazione notificato il 24.09.2012, la Parte_1
, deducendo, a sostegno del gravame, l'erroneità delle statuizioni in essa
[...] contenute per avere il primo giudice violato le regole vigenti in materia di onere della prova.
Più in particolare, asseriva l'appellante che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere assolto CO l'onere probatorio che incombeva su di essa istante, in qualità di creditrice dell' alla luce del principio granitico previsto in materia contrattuale, il quale impone, da un lato, al creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, l'onere di dimostrare la fonte legale o negoziale del suo diritto, e, se previsto, anche il termine della scadenza, e, dall'altro, al debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto, in cui rientrava anche il superamento del tetto di spesa.
Peraltro, alla luce della normativa vigente, invalicabile doveva ritenersi non il tetto di
5 spesa contrattualmente assegnato alla singola struttura, bensì il tetto di spesa globale, fissato dalla Regione, per un determinato anno finanziario;
inoltre, anche in caso di superamento di quest'ultimo tetto di spesa, avrebbero dovuto trovare applicazione i meccanismi di abbattimento tariffario secondo i criteri dettati dalla Pt_3
Concludeva, ritenendo che la corretta applicazione del suddetto principio avrebbe condotto il Giudice di prime cure a riconoscere come dovute le somme pretese anche a titolo di prestazioni eccedenti il budget assegnato alla struttura, non avendo, sul punto, CO l' dimostrato l'inesistenza di risorse disponibili da ripartire tra le strutture sanitarie che avessero sforato il tetto di spesa contrattualizzato.
Il giudizio di appello (R.G. n.238/2013) - in cui l' rimaneva contumace CP_2
- si concludeva con sentenza n.1814/2017, pubblicata in data 19.10.2017, con cui la
Corte rigettava il gravame, ritenendo:
1. infondato il motivo afferente il riparto dell'onere della prova, dal Tribunale correttamente distribuito tra le parti, giacché il mancato superamento del tetto di spesa rientra tra i fatti costitutivi della pretesa creditoria;
peraltro, in aggiunta a quanto osservato dal Tribunale, “il pagamento delle prestazioni eccedenti il budget mediante il sistema di regressione tariffaria postula la sussistenza, a consuntivo, di risorse finanziarie in esubero rispetto al tetto di spesa globale attribuito all'azienda; condizione che, configurandosi come un elemento costitutivo della pretesa azionata, va provato da chi l'allega”, sicché andava confermata la sentenza di prime cure, che aveva “negato il diritto alla remunerazione delle prestazioni eccedenti il budget (€ 278.016,60 per l'anno 2006 e €536.336,71 per
l'anno 2008)”;
2. che la sentenza gravata era meritevole di conferma anche nella parte in cui aveva escluso “il diritto al pagamento della somma di € 144.378,44 per l'anno
2006, trattandosi di prestazioni “contestate” rispetto alle quali la non ha Parte_1 offerto alcun elemento di prova”;
3. che la sentenza del Tribunale era condivisibile anche in relazione alla domanda di pagamento delle prestazioni del 2007 “avendo il Con Tribunale correttamente dato atto, sulla scorta della documentazione prodotta dall'
e allegata al fascicolo d'ufficio di primo grado, che per detta annualità la Parte_1 si fosse rifiutata di stipulare il relativo contratto con conseguente interruzione automatica del rapporto convenzionale”.
Per la cassazione di tale pronuncia proponeva ricorso la la quale, sulla Parte_1 scorta di un unico motivo, denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n.
6 3, c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c. e agli artt. 8 quater e quinquies del d.lgs n.
502/1992.
Adduceva a fondamento del ricorso, l'insegnamento contenuto nella pronuncia n.
17437/2016 con cui la Corte di legittimità, in relazione ad analogo caso, aveva opinato nel senso che grava “sull' la dimostrazione del fatto impeditivo COroparte_1 dell'accoglimento della pretesa azionata, costituito dal superamento del tetto di spesa”.
Con ordinanza n. 22849/2019, emessa il 21.03.2019 e depositata il 12.09.2019, la Corte di legittimità riteneva fondato il ricorso, proprio in forza del precedente richiamato, di cui mutuava il principio di diritto per relationem e rimetteva ad altra sezione della Corte territoriale anche per la regolamentazione delle spese.
Con atto di citazione del 5.12.2019 la provvedeva alla Parte_1 riassunzione del processo, reiterando difese e domande già avanzate in primo grado.
Si costituiva con comparsa di risposta l' la quale preliminarmente CP_2 eccepiva la nullità/inesistenza della notifica del ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello n. 1814/2017, nonché la nullità/inesistenza della notifica della citazione in riassunzione ex art. 392 e ss. c.p.c. (con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di appello e inammissibilità della riassunzione) perché non eseguite presso il domicilio eletto dalla parte sia dal giudizio di primo grado (in Cosenza, presso viale degli Alimena n. 8), coincidente con lo studio dei difensori in quella sede nominati, avv.ti Eugenio Conforti e OV AU, ai quali difensori era stata rilasciata procura valida per ogni stato e grado del giudizio, di talché anche l'elezione di domicilio presso di essi aveva parimenti effetto per ogni grado del giudizio;
pertanto, la notifica relativa agli atti di cui sopra sarebbe dovuta avvenire presso i difensori domiciliatari e non presso la sede dell'Ente.
Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande spiegate nell'atto di riassunzione, in quanto infondate in fatto e in diritto.
All'esito dell'udienza del 20.05.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate dalla parte, con ordinanza del 5.6.2025, la causa era trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita innanzitutto di essere disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità del proposto gravame per nullità/inesistenza della notifica del ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 1814/2017 resa nel giudizio di appello R.G. n. 238/2013 e dell'atto in riassunzione ex art. 392 e ss. c.p.c. del 12.12.2019.
Deduce, sul punto, l'appellata che tanto la notifica del ricorso per cassazione quanto la notifica della citazione in riassunzione a seguito di rinvio sarebbero affette da nullità e/o inesistenza, in quanto avvenute presso la sede dell'ente e non presso lo studio degli avv.ti Eugenio Conforti e OV AU, nominati in primo grado, presso cui CO l' aveva eletto domicilio. Ciò in quanto, tramite procura allegata alla comparsa di CO costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, l' aveva conferito ai difensori espresso mandato di difenderla e di rappresentarla in ogni stato e grado del giudizio, con la conseguenza che, di riflesso, anche l'elezione di domicilio era da ritenere estesa ad ogni fase e grado del giudizio, sicché la notifica di tutti gli atti processuali sarebbe dovuta avvenire presso di essi al domicilio allora (e tuttora) eletto, ossia in Cosenza presso viale degli Alimena n. 8.
La tesi non è condivisibile. Sul punto è sufficiente rammentare che “nel giudizio di cassazione, quando il ricorso è proposto nei confronti di una parte che era contumace nel precedente grado di giudizio, la notificazione dell'atto introduttivo deve essere effettuata direttamente alla parte personalmente e non al difensore che l'aveva rappresentata nel giudizio di primo grado”. (v. Cass., 27/03/2013, ord.n.7788; già prima Cass., S.U. 29/04/2008, n. 10817).
Dunque, applicando tale regola di giudizio al caso in esame, è evidente che, di fronte alla scelta dell'azienda sanitaria di rimanere contumace nel giudizio di appello (R.G. n.
238/2013), la ha correttamente provveduto a notificare il Parte_1 ricorso per Cassazione direttamente alla controparte personalmente attraverso la consegna dell'atto nelle mani del suo rappresentante legale e presso la sede dell'ente
(come comprovato dalla relazione di notifica dell'11.04.2018), per il tramite dell'ufficiale giudiziario del Tribunale di Cosenza.
La contumacia del notificato nel giudizio di appello impedisce l'applicazione del disposto di cui all'art. 170 c.p.c., che presuppone la previa la costituzione in giudizio
8 affinché sorga l'obbligo di eseguire tutte le comunicazioni e notificazioni (tra cui anche l'atto introduttivo della fase di legittimità) presso il difensore costituito.
Di contro, a fronte della scelta volontaria della convenuta di non costituirsi in appello, correttamente la ha provveduto, in conformità agli artt. 137 Parte_1
CO e 292 c.p.c., alla notifica del ricorso per cassazione (nel quale grado l' nuovamente ha omesso di costituirsi) e della successiva citazione in riassunzione presso la sede legale dell' CP_1
Ne consegue il rigetto dell'eccezione esaminata.
Tanto premesso, l'esame del merito della controversia non può che muovere dal contenuto dell'ordinanza di cassazione con rinvio della Corte di legittimità n. 22849 del Part 2019, ove si è ribadito il seguente principio di diritto: “Grava sull' la dimostrazione del fatto (non costitutivo del diritto dell'attore ma) impeditivo dell'accoglimento della pretesa azionata, costituito dal superamento del tetto di spesa (…) fatto che, essendo stato opposto al fine di paralizzare il titolo vantato da controparte, andava provato dalla parte eccipiente”.
In sintesi, ad avviso della Suprema Corte, laddove venga eccepita dalla parte pubblica l'impossibilità di soddisfo delle richieste economiche della struttura sanitaria poiché superiori al limite pattuito, è sulla stessa parte eccipiente che ricade l'onere di dimostrare il fatto (non costitutivo bensì) impeditivo dell'avversa pretesa rappresentato dal superamento del tetto di spesa pattuito, in quanto l'eccezione medesima ha la finalità di paralizzare il titolo vantato dalla controparte.
Pertanto, rilevato che “l'unico motivo” di ricorso era afferente la violazione della distribuzione dell'onere probatorio in punto di eccepito superamento del budget, la
Corte ha accolto il ricorso “limitatamente alla parte dell'impugnato dictum in cui la corte di merito ha disconosciuto il diritto al pagamento delle somme eccedenti il budget”.
Pertanto, il perimetro del sindacato della Corte, nella presente fase, è, per l'appunto, limitato ai soli profili della controversia in cui la contestazione del credito era fondata esclusivamente sulla questione del superamento del budget, giacché tutte le restanti questioni, in quanto non fatte oggetto di ricorso per cassazione, devono ritenersi passate in giudicato.
9 Di tanto pare essersi avveduta – sia pure con un certo ritardo – anche la difesa della la quale, pur avendo precisato le conclusioni riportandosi a quelle Parte_1
CO rassegnate nell'atto di appello, ove aveva chiesto la condanna dell' al pagamento della somma di euro 2.426.494,99, come riportato in epigrafe, nella comparsa conclusionale ha ridotto la domanda nei seguenti termini: “essendo stato accolto il ricorso limitatamente alla parte dell'impugnato dictum in cui la corte di merito ha disconosciuto il diritto al pagamento delle somme eccedenti il budget, la pretesa della
deve essere ridotta così come di seguito: Parte_1
⎯ €270.678,09, per l'anno 2006
(4.492.477,64 [budget] - €144.378,44 [prestazioni contestate] - €4.077.421,06 [pagamenti al
29.10.2007])
⎯ €540.742,65, per l'anno 2008
(4.432.407,63 [budget] - €164.514,52 [somme rinunciate] - €3.727.150,46 [pagamenti al 26/06/2009])”
Dunque, con certezza esula dal perimetro di sindacato della presente fase di rinvio sia il diritto alla percezione della somma richiesta a titolo di prestazioni eseguite e non pagate nel 2007 sia il diritto alla percezione delle somme (euro 144.378,44) contestate in relazione alle prestazioni eseguite nel 2006: trattasi di profili sui quali è sceso il giudicato, come è pacifico tra le parti, anche alla luce delle nuove conclusioni rassegnate dalla . Parte_1
Tuttavia, a ben vedere, anche in relazione alle prestazioni eseguite nel 2008 è sceso il giudicato, posto che il rigetto della domanda, in parte qua, venne motivato dal Tribunale di Cosenza non a cagione del ritenuto superamento del budget, bensì in quanto “per il Con 2008, l' ha specificato, senza contestazioni della , che la somma non Parte_1 corrisposta di 536.336,71 è relativa a prestazioni eccedenti la ricettività per cui la struttura era stata accreditata e, pertanto, non compensate”: tanto in coerenza con la difesa dell' la quale, in relazione al 2008, mai eccepì il superamento del budget CP_1
(che, infatti, era ancora capiente, atteso che, per come risulta dall'accordo transattivo del
26.6.2009, su un budget di euro 4.043.229,88 erano stati corrisposti euro 3.727.150,46, ossia euro 3.328.596,78, pagati regolarmente ed euro 394.147,74 + euro 4.405,94, pagati in forza del citato accordo), negando, piuttosto, il pagamento del residuo in quanto corrispondente a prestazioni in esubero (contestazione, questa, risultante già dal contenuto del citato accordo del 26.6.2009), ossia a “prestazioni che non possono essere riconosciute, in quanto superano la ricettività per cui la casa di cura è accreditata” 10 (così si legge nella comparsa di costituzione della convenuta depositata in primo grado): tale ultima circostanza (ossia, appunto, il superamento dei limiti dell'accreditamento) non risulta essere stata mai contestata specificamente dalla né nel Parte_1 richiamato accordo del 26.6.2009 né nel corso del giudizio.
Su tale constatazione il Tribunale ha fondato il rigetto: la relativa motivazione è stata confermata dalla Corte di Appello, che ha solo aggiunto alcune osservazioni “a integrazione della sintetica motivazione” della sentenza di prime cure, senza, tuttavia, confutarne, modificarne o correggerne le argomentazioni. Il profilo, poi, non ha formato oggetto di ricorso in sede di legittimità.
D'altra parte, se la questione controversa tra le parti nel giudizio di prime cure era l'eccedenza delle prestazioni rispetto alla recettività per cui la struttura era stata accreditata, in alcun modo può ora, nella presente sede, farsi virare la questione controversa sull'altro e diverso profilo del superamento del budget. Tanto assorbe gli ulteriori argomenti di contestazione articolati nelle memorie di replica dell'appellata.
Dunque, va dato atto dell'intervenuto giudicato formatosi sul rigetto della domanda relativa alle prestazioni eseguite nel 2008.
Resta, quindi, da scrutinare esclusivamente il diritto a percepire il compenso preteso quale residuo per il 2006, al netto delle somme contestate.
Ebbene, la domanda come ridotta nella comparsa conclusionale della casa di cura ha, evidentemente, lo scopo di ottenere il pagamento non più di somme extrabudget, bensì di quell'importo (in quella sede chiesto non solo per il 2006 ma anche per il 2008, su cui, tuttavia, si è già detto) pari alla differenza tra il budget e quanto già pagato ovvero contestato. Infatti, per il 2006, al netto delle somme contestate (come detto euro
144.378,44) viene richiesta la somma di euro 270.678,09 (in luogo della somma, conteggiata nella citazione introduttiva del primo grado, di euro 278.016,60), che, tuttavia, come rilevato dalla difesa dell' , corrisponde all'importo, già COroparte_1 oggetto di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cosenza, che la stessa struttura sanitaria ammette essere stato corrisposto dall'Asp a seguito di notifica di precetto e che era intrabudget. Ciò in quanto la somma è stata conteggiata, nella conclusionale di parte attrice, partendo dal budget e sottraendo ad esso le somme asseritamente corrisposte – ma mal quantificate in euro 3.727.150,46 (invece che 4.348.099,15, che la stessa Casa di CO Cura nell'atto introduttivo originario ha ammesso essere stata pagata dall' sia pure
11 con varie rimesse, in parte in esecuzione di decreto ingiuntivo, per come correttamente segnalato dalla difesa della convenuta nelle memorie di replica) – e quelle contestate.
Sulla scorta del tenore letterale delle conclusioni rassegnate dalla difesa della parte attrice nella comparsa conclusionale (e frutto di evidente errore non solo di calcolo ma, CO come si vedrà, anche in diritto), l' nelle memorie di replica, così argomenta:
“Considerato che nella comparsa conclusionale del 02.09.2025 la ha Parte_1 chiesto la condanna dell' al “pagamento della somma di € 811.420,74” (di cui € CP_2
270.678,09 per il 2006 ed € 540.742,65 per il 2008) non anche al pagamento della diversa somma considerata di giustizia, si ritiene, in ragione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato oltre che per il rispetto del contraddittorio, che l'Ecc.ma Corte
d'Appello debba limitarsi a verificare, per il 2006, la dovutezza della somma indicata nell'avversa comparsa conclusionale (pari, si ripete, ad € 270.678,09) e che, per le ragioni appena esplicitate, non possa riconoscerne la dovutezza neppure alla luce del principio di diritto espresso dlala Corte di Cassazione nella citata ordinanza n.
22849/2019”.
Ebbene, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato certamente impedisce alla Corte – in mancanza di domanda di condanna “alla diversa somma ritenuta di giustizia” – di riconoscere, per il 2006, una somma maggiore di quella richiesta (euro
270.678,09) ma qualsiasi errore in cui la difesa sia incorsa nel conteggio o nel ragionamento giuridico ad esso sotteso non può vincolare la Corte, che è chiamata, comunque, a verificare, alla luce dell'ordinanza di rinvio, se e in quale misura l'
[...]
abbia dato prova, per il 2006, del già avvenuto raggiungimento del tetto di CP_1 spesa che impedirebbe la remunerabilità della prestazioni eccedenti detto tetto.
Proprio in punto di prova dell'avvenuto raggiungimento del budget, è, poi, opportuno chiarire che “In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, la prova del superamento del tetto di spesa, costituendo fatto impeditivo della pretesa creditoria della struttura accreditata, grava sul debitore e deve consistere nella dimostrazione dell'effettivo pagamento delle prestazioni fino all'esaurimento del budget, essendo inidonea, a tal fine, la mera liquidazione del relativo importo” (Cass. n. 29474 del 14/11/2024). Per tale ragione non è sufficiente, onde sollevare l' dall'onere di dimostrare il superamento del tetto di spesa, che CP_1 sia stata la stessa ad ammettere che, al netto delle somme già corrisposte e Parte_1
12 di quelle contestate, le residue somme pretese erano da ritenersi extrabudget: simile ammissione non dimostra (né ammette) l'effettivo pagamento delle prestazioni fino all'esaurimento del budget, la quale, invece, è circostanza che, alla luce delle deduzioni dell'attrice e della documentazione in atti, non può ritenersi non contestata ai fini dell'art. 115 c.p.c..
Infatti, sulla scorta della documentazione in atti e, in particolare, del contenuto della citazione introduttiva del primo grado, emerge che, come già anticipato, in relazione alle prestazioni eseguite nel 2006 per un complessivo ammontare fatturato di euro
4.763.651,88, “l' ha, dapprima e sino alla data del 30.7.2007, assolto COroparte_1 al parziale pagamento di un importo pari ad € 2.353.546,11 [...] Seguivano il pagamento di € 1.000.000,00 al 3.10.2007 e quello di altri € 723.874,95 al 29.10.2007”
(così a pag. 2 della citazione introduttiva). Veniva, poi, richiesto e ottenuto decreto ingiuntivo del Tribunale di Cosenza, con cui si ingiungeva all' il pagamento, CP_1 sempre in relazione al 2006, della somma di euro 270.678,09, che veniva pagata dalla debitrice a seguito di intimazione di precetto (cfr. pag. 3 della citazione introduttiva).
Quindi, sia pure per il tramite di espresse ammissioni della parte creditrice, l'
[...]
ha dato prova di avere eseguito pagamenti per il complessivo importo di euro CP_1
4.348.099,15, a fronte di un budget concordato di euro 4.492.477,64, con una differenza, quindi, di euro 144.378,49, che rappresenta la somma ancora spendibile per la remunerazione intrabudget delle prestazioni eseguite nel 2006 dalla e da Parte_1 essa fatturate per un ammontare complessivo, al netto delle prestazioni contestate (su cui è sceso il giudicato), di euro 4.619.273,44 (di cui euro 4.348.099,15 già corrisposti).
La somma, a ben vedere, è pari all'ammontare del corrispettivo per le prestazioni oggetto di contestazione: ciò in quanto proprio quelle contestazioni e l'ormai definitivo giudizio circa la non remunerabilità delle prestazioni contestate hanno comportato la
“liberazione” delle somme, che, dunque, sono diventate spendibili per remunerare le ulteriori prestazioni (queste non contestate sotto il profilo della loro corretta esecuzione) sino alla concorrenza del tetto di spesa. In altri termini, premesso che risultano fatturate prestazioni per un importo di euro 4.763.651,88 e che, di tale somma, l'ammontare di euro 144.378,49 non è dovuto in quanto afferente prestazioni contestate su cui si è formato il giudicato, tutte le altre prestazioni devono essere remunerate sino al tetto di spesa di euro 4.492.477,64. Poiché la somma corrisposta prima del giudizio ammonta –
13 per fatto pacifico tra le parti – ad euro 4.348.099,15, la differenza, che è pur sempre intrabudget (sicché, in relazione a detta somma, non può ritenersi assolto l'onere CO probatorio gravante sull' , deve essere pagata.
Dunque, l' va condannata al pagamento della COroparte_1 somma di euro 144.378,49, quale residua somma intrabudget.
Mentre, alla luce del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, spetta all' l'onere di dimostrare il raggiungimento del tetto di COroparte_1 spesa e, quindi, il pagamento dell'intero budget, resta, invece, non remunerabile il residuo credito di euro 126.795,8 (dato dalla differenza tra l'ammontare complessivo fatturato, al netto delle prestazioni contestate, e il budget) - peraltro non più richiesta in conclusionale - che rappresenta, con certezza, una spesa superiore al tetto concordato e per ottenere il pagamento della quale sarebbe stato onere della provare Parte_1
l'esistenza di somme ancora disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite extrabudget (Cass. n. 13884 del 06/07/2020).
Sulla somma dovuta dall' vanno riconosciuti gli interessi al saggio e con le CP_2 decorrenze di cui al D. lgs. 231/2002, in mancanza di contestazione circa la dovutezza di simili richiesti accessori e della circostanza che tutte le somme richieste siano state fatte oggetto di regolare fattura.
Entro detti ristretti limiti la domanda formulata dalla attrice in primo grado Parte_1
– e su cui la Corte deve direttamente pronunciare nel presente giudizio di rinvio c.d. proprio o prosecutorio, conseguente alla cassazione della sentenza di appello per motivi di merito (cfr. Cass. n. 15143 del 31/05/2021; n. 1824 del 28/01/2005; Cass. n. 13833 del 23/09/2002) – va accolta.
Infine, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, in tutti i suoi gradi, che ha visto le parti reciprocamente soccombenti e avuto riguardo al rilevante divario tra la somma richiesta e quella riconosciuta, la Corte ritiene che sussistano gravi motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, quale giudice del rinvio, definitivamente pronunciando a seguito di cassazione della sentenza n. 1814/2017 di questa Corte, sulla domanda di condanna spiegata dalla Parte_5
[...]
[...] nei confronti dell' , ogni
[...] COroparte_1 contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. Condanna l' al pagamento, in favore della CP_2 Parte_1
, della somma di euro 144.378,49, oltre interessi nella misura e con le
[...] decorrenze di cui al d.lgs. n. 231/2002;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
15
- IN NOMEDEL POPOLO ITALIANO -
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai sig.ri magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., a seguito di cassazione – con ordinanza n.
22849, emessa il 21.03.2019 e depositata in data 12.09.2019 – della sentenza n.
1814/2017 di questa Corte, iscritto al n. 2330 del ruolo contenzioso dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 20 maggio 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(P.I. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura versata in atti, dall'avv.
ER CC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza, alla Piazza B. Zumbini Pal. Cundari;
= Attore in riassunzione=
E
(P.I. , in COroparte_1 P.IVA_2
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura versata in atti, dagli avv.ti
GI GN e LA AC, ed elettivamente domiciliata presso la propria sede legale sita in Cosenza, viale degli Alimena n.8;
= Convenuto in riassunzione=
Sulle seguenti conclusioni:
1 Per l'attore in riassunzione , rassegnate nella citazione Parte_1 introduttiva del grado, alla quale la parte si è riportata nelle note di trattazione per l'udienza del 20.5.2025: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento della domanda attrice ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, condannare l' , con sede in Cosenza alla via COroparte_1
Alimena 8/B, in persona del suo Direttore Generale pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro 2.426.494,99, oltre interessi, ex d.lgs. n. 231/02.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente, oltre che dei precedenti gradi di giudizio”;
Per la convenuta in riassunzione rassegnate nella comparsa di CP_2 costituzione, alla quale la parte si è riportata nelle note di trattazione per l'udienza del
20.5.2025: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis:
1.IN VIA PRELIMINARE:
a) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della notifica del ricorso per
Cassazione in quanto non notificato presso l'Avv. Eugenio Conforti e presso l'Avv.
OV AU nel domicilio eletto in base alla procura apposta a margine della comparsa di costituzione depositata nell'ambito del procedimento n. 4449/2009 r.g.a.c. espressamente estesa ad “ogni stato e grado” del giudizio, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza n. 1814/2017 della Corte d'Appello di Catanzaro e con ogni ulteriore conseguenza sull'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. e/o
b) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della notifica dell'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. in quanto non notificato presso l'avv. Eugenio
Conforti e presso l'avv. OV AU nel domicilio eletto in base alla procura apposta a margine della comparsa di costituzione depositata nell'ambito del procedimento n. 4449/2009 r.g.a.c. espressamente estesa ad “ogni stato e grado” del giudizio, con conseguente inammissibilità dell'atto stesso in quanto non regolarmente notificato nel termine indicato dall'art. 392 c.p.c.;
2. NEL MERITO, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sub 1 lett. a) e lett. b): applicato il principio di diritto enunciato nell'ordinanza n. 22849/2019 della Corte di
Cassazione attraverso il richiamo alla sentenza n. 17437/2016 della Corte di
2 Cassazione, rigettare integralmente l'atto di citazione in riassunzione ex art. 492 c.p.c. con cui la ha chiesto la condanna Parte_1 dell' in p. l. r. p. t. al pagamento della somma COroparte_1 di € 2.426.494,99 oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 in quanto illegittimo e/o infondato in fatto e/o in diritto;
3. IN OGNI CASO: Condannare la Parte_1 al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
PREMESSA IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza l' COroparte_1 per ivi sentirla condannare, previo accertamento della posizione creditoria vantata nei confronti della medesima, al pagamento della somma di euro 2.426.494,99.
Esponeva, nello specifico, che:
- con convenzione in data 19.10.2006 l' si determinava ad CP_2 acquisire da essa attrice, con riferimento all'anno 2006, prestazione sanitarie per un numero totale di 18.923 giornate di degenza per un importo complessivo di euro
4.492.477,64;
- con la predetta stipulazione veniva stabilito che 1) le suddette prestazioni rese a favore degli utenti, che liberamente avessero scelto la struttura erogatrice, fossero remunerate in base alle tariffe vigenti;
2) il pagamento delle medesime dovesse avvenire mediante erogazione di acconto mensile nella misura del 70% della produzione CO accertata e validata;
3) alla fine di ogni trimestre l' avrebbe dovuto procedere ai relativi conguagli;
- per l'anno 2006 essa attrice aveva effettuato prestazioni sanitarie in favore di assistiti dell' e di altre aziende sanitarie per un valore complessivo di CP_2 euro 4.763.651,88;
- fino alla data del 30.07.2007 l' aveva assolto al parziale CP_2 pagamento della somma di euro 2.353.546,11, mentre, a seguito della delibera n. 577 del 09.08.2007, il Commissario aveva disposto la liquidazione, a favore Parte_2 della struttura sanitaria, dell'ulteriore somma di euro 1.994.553,09, (determinata come saldo del budget al netto delle prestazioni contestate, pari ad euro 144.378,44);
3 - a seguito della citata delibera commissariale, venivano eseguiti pagamenti per euro 1.000.000,00 in data 03.10.2007 e per euro 723.874,95 in data 29.10.2007;
- con delibera n. 272 del 22.05.2007 la Giunta regionale della Calabria aveva disposto la successione dell' nei rapporti attivi e passivi della soppressa CP_2
Azienda Sanitaria n.4 di Cosenza;
- nel riservarsi di agire per il recupero delle somme ingiustamente ritenute non dovute dall' in quanto, a dire di quest'ultima, relative a prestazioni CP_2 contestate (euro 144.378,44), nonché a prestazioni eccedenti il budget contrattuale (euro
270.016,60), essa attrice aveva adito l'Autorità giudiziaria, affinché venisse ingiunto all' il pagamento della somma (riconosciuta come dovuta nella delibera CP_2
n. 577 del 2007) di euro 270.678,09;
- il suddetto Tribunale, in accoglimento del ricorso, aveva ingiunto all' CP_2 il pagamento, senza dilazione, della somma descritta, oltre interessi legali dal
[...]
09.08.2007 al soddisfo e spese;
- concessa la provvisoria esecuzione del monitorio nel giudizio di opposizione e notificato conseguentemente il precetto, l' aveva provveduto al saldo CP_2 della somma di euro 284.910,15, sicché, di comune accordo, il giudizio di opposizione al monitorio era stato abbandonato;
- quindi l' risultava essere ancora debitrice, con riferimento CP_2 all'anno 2006, della somma di euro 422.395,04;
- anche nell'anno 2007 essa attrice aveva effettuato prestazioni sanitarie (in regime di prorogatio del contratto precedente) per un valore complessivo di euro CO 4.570.541,84, di cui l aveva pagato il solo importo di euro 3.107.184,54, rimanendo debitrice della residua somma di euro 1.463.357,30;
- infine, essa istante aveva effettuato prestazioni sanitarie anche nell'anno 2008 CO per un valore complessivo di euro 4.432.407,63, per le quali l' risultava ancora debitrice della somma di euro 540.742,65, avendo provveduto al parziale pagamento dapprima dell'importo di euro 3.328.576,78 e, in seguito, giusta accordo transattivo del
26.06.2009, dell'importo di euro 398.553,68, in occasione del quale, peraltro, essa
[...]
aveva rinunciato alla somma di euro 164.514,52; Pt_1
- di avere, quindi, diritto ad agire in giudizio per il recupero delle somme residue relative alle prestazioni sanitarie effettuate negli anni 2006-2007-2008.
4 Sulla scorta di siffatte premesse, adiva il Tribunale di Cosenza affinché fosse accertato il proprio credito e l'azienda sanitaria venisse condannata al pagamento dell'importo di euro 2.426.494,99, nonché alla corresponsione degli interessi moratori ex d.lgs n.231/2002.
Si costituiva, all' udienza di comparizione (celebrata in data 21.12.2009) l' CP_2
la quale chiedeva la reiezione della domanda di parte attrice, poiché infondata.
[...]
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 1296/2012, emessa in data 4.8.2012 e pubblicata il 16.08.2012, respingeva la domanda, sulla base della seguente motivazione: “Con riguardo all'anno 2006, la Parte_1 non ha specificato le ragioni per cui le prestazioni dovrebbero essere compensate, attesa la sussistenza di contestazione per alcune, e per altre, l'esorbitanza rispetto alla pattuizione contrattuale, peraltro applicativa della deliberazione regionale del limite massimo di spesa sostenibile. Parimenti per l'anno 2007, in mancanza di contratto rifiutato dalla , essa non ha esplicitato le ragioni e il titolo per cui il Parte_1 compenso dovrebbe superare il limite di spesa regionale stabilito per l'anno di CO riferimento. Infine per l'anno 2008, l' ha specificato, senza contestazioni da parte della che la somma non corrisposta di euro 536.336,71 è relativa a Parte_1 prestazioni eccedenti la ricettività per cui la struttura era stata accreditata e, pertanto non compensate”.
Avverso la suindicata pronuncia, proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte di
Appello, mediante atto di citazione notificato il 24.09.2012, la Parte_1
, deducendo, a sostegno del gravame, l'erroneità delle statuizioni in essa
[...] contenute per avere il primo giudice violato le regole vigenti in materia di onere della prova.
Più in particolare, asseriva l'appellante che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere assolto CO l'onere probatorio che incombeva su di essa istante, in qualità di creditrice dell' alla luce del principio granitico previsto in materia contrattuale, il quale impone, da un lato, al creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, l'onere di dimostrare la fonte legale o negoziale del suo diritto, e, se previsto, anche il termine della scadenza, e, dall'altro, al debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto, in cui rientrava anche il superamento del tetto di spesa.
Peraltro, alla luce della normativa vigente, invalicabile doveva ritenersi non il tetto di
5 spesa contrattualmente assegnato alla singola struttura, bensì il tetto di spesa globale, fissato dalla Regione, per un determinato anno finanziario;
inoltre, anche in caso di superamento di quest'ultimo tetto di spesa, avrebbero dovuto trovare applicazione i meccanismi di abbattimento tariffario secondo i criteri dettati dalla Pt_3
Concludeva, ritenendo che la corretta applicazione del suddetto principio avrebbe condotto il Giudice di prime cure a riconoscere come dovute le somme pretese anche a titolo di prestazioni eccedenti il budget assegnato alla struttura, non avendo, sul punto, CO l' dimostrato l'inesistenza di risorse disponibili da ripartire tra le strutture sanitarie che avessero sforato il tetto di spesa contrattualizzato.
Il giudizio di appello (R.G. n.238/2013) - in cui l' rimaneva contumace CP_2
- si concludeva con sentenza n.1814/2017, pubblicata in data 19.10.2017, con cui la
Corte rigettava il gravame, ritenendo:
1. infondato il motivo afferente il riparto dell'onere della prova, dal Tribunale correttamente distribuito tra le parti, giacché il mancato superamento del tetto di spesa rientra tra i fatti costitutivi della pretesa creditoria;
peraltro, in aggiunta a quanto osservato dal Tribunale, “il pagamento delle prestazioni eccedenti il budget mediante il sistema di regressione tariffaria postula la sussistenza, a consuntivo, di risorse finanziarie in esubero rispetto al tetto di spesa globale attribuito all'azienda; condizione che, configurandosi come un elemento costitutivo della pretesa azionata, va provato da chi l'allega”, sicché andava confermata la sentenza di prime cure, che aveva “negato il diritto alla remunerazione delle prestazioni eccedenti il budget (€ 278.016,60 per l'anno 2006 e €536.336,71 per
l'anno 2008)”;
2. che la sentenza gravata era meritevole di conferma anche nella parte in cui aveva escluso “il diritto al pagamento della somma di € 144.378,44 per l'anno
2006, trattandosi di prestazioni “contestate” rispetto alle quali la non ha Parte_1 offerto alcun elemento di prova”;
3. che la sentenza del Tribunale era condivisibile anche in relazione alla domanda di pagamento delle prestazioni del 2007 “avendo il Con Tribunale correttamente dato atto, sulla scorta della documentazione prodotta dall'
e allegata al fascicolo d'ufficio di primo grado, che per detta annualità la Parte_1 si fosse rifiutata di stipulare il relativo contratto con conseguente interruzione automatica del rapporto convenzionale”.
Per la cassazione di tale pronuncia proponeva ricorso la la quale, sulla Parte_1 scorta di un unico motivo, denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n.
6 3, c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c. e agli artt. 8 quater e quinquies del d.lgs n.
502/1992.
Adduceva a fondamento del ricorso, l'insegnamento contenuto nella pronuncia n.
17437/2016 con cui la Corte di legittimità, in relazione ad analogo caso, aveva opinato nel senso che grava “sull' la dimostrazione del fatto impeditivo COroparte_1 dell'accoglimento della pretesa azionata, costituito dal superamento del tetto di spesa”.
Con ordinanza n. 22849/2019, emessa il 21.03.2019 e depositata il 12.09.2019, la Corte di legittimità riteneva fondato il ricorso, proprio in forza del precedente richiamato, di cui mutuava il principio di diritto per relationem e rimetteva ad altra sezione della Corte territoriale anche per la regolamentazione delle spese.
Con atto di citazione del 5.12.2019 la provvedeva alla Parte_1 riassunzione del processo, reiterando difese e domande già avanzate in primo grado.
Si costituiva con comparsa di risposta l' la quale preliminarmente CP_2 eccepiva la nullità/inesistenza della notifica del ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello n. 1814/2017, nonché la nullità/inesistenza della notifica della citazione in riassunzione ex art. 392 e ss. c.p.c. (con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di appello e inammissibilità della riassunzione) perché non eseguite presso il domicilio eletto dalla parte sia dal giudizio di primo grado (in Cosenza, presso viale degli Alimena n. 8), coincidente con lo studio dei difensori in quella sede nominati, avv.ti Eugenio Conforti e OV AU, ai quali difensori era stata rilasciata procura valida per ogni stato e grado del giudizio, di talché anche l'elezione di domicilio presso di essi aveva parimenti effetto per ogni grado del giudizio;
pertanto, la notifica relativa agli atti di cui sopra sarebbe dovuta avvenire presso i difensori domiciliatari e non presso la sede dell'Ente.
Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande spiegate nell'atto di riassunzione, in quanto infondate in fatto e in diritto.
All'esito dell'udienza del 20.05.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate dalla parte, con ordinanza del 5.6.2025, la causa era trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita innanzitutto di essere disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità del proposto gravame per nullità/inesistenza della notifica del ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 1814/2017 resa nel giudizio di appello R.G. n. 238/2013 e dell'atto in riassunzione ex art. 392 e ss. c.p.c. del 12.12.2019.
Deduce, sul punto, l'appellata che tanto la notifica del ricorso per cassazione quanto la notifica della citazione in riassunzione a seguito di rinvio sarebbero affette da nullità e/o inesistenza, in quanto avvenute presso la sede dell'ente e non presso lo studio degli avv.ti Eugenio Conforti e OV AU, nominati in primo grado, presso cui CO l' aveva eletto domicilio. Ciò in quanto, tramite procura allegata alla comparsa di CO costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, l' aveva conferito ai difensori espresso mandato di difenderla e di rappresentarla in ogni stato e grado del giudizio, con la conseguenza che, di riflesso, anche l'elezione di domicilio era da ritenere estesa ad ogni fase e grado del giudizio, sicché la notifica di tutti gli atti processuali sarebbe dovuta avvenire presso di essi al domicilio allora (e tuttora) eletto, ossia in Cosenza presso viale degli Alimena n. 8.
La tesi non è condivisibile. Sul punto è sufficiente rammentare che “nel giudizio di cassazione, quando il ricorso è proposto nei confronti di una parte che era contumace nel precedente grado di giudizio, la notificazione dell'atto introduttivo deve essere effettuata direttamente alla parte personalmente e non al difensore che l'aveva rappresentata nel giudizio di primo grado”. (v. Cass., 27/03/2013, ord.n.7788; già prima Cass., S.U. 29/04/2008, n. 10817).
Dunque, applicando tale regola di giudizio al caso in esame, è evidente che, di fronte alla scelta dell'azienda sanitaria di rimanere contumace nel giudizio di appello (R.G. n.
238/2013), la ha correttamente provveduto a notificare il Parte_1 ricorso per Cassazione direttamente alla controparte personalmente attraverso la consegna dell'atto nelle mani del suo rappresentante legale e presso la sede dell'ente
(come comprovato dalla relazione di notifica dell'11.04.2018), per il tramite dell'ufficiale giudiziario del Tribunale di Cosenza.
La contumacia del notificato nel giudizio di appello impedisce l'applicazione del disposto di cui all'art. 170 c.p.c., che presuppone la previa la costituzione in giudizio
8 affinché sorga l'obbligo di eseguire tutte le comunicazioni e notificazioni (tra cui anche l'atto introduttivo della fase di legittimità) presso il difensore costituito.
Di contro, a fronte della scelta volontaria della convenuta di non costituirsi in appello, correttamente la ha provveduto, in conformità agli artt. 137 Parte_1
CO e 292 c.p.c., alla notifica del ricorso per cassazione (nel quale grado l' nuovamente ha omesso di costituirsi) e della successiva citazione in riassunzione presso la sede legale dell' CP_1
Ne consegue il rigetto dell'eccezione esaminata.
Tanto premesso, l'esame del merito della controversia non può che muovere dal contenuto dell'ordinanza di cassazione con rinvio della Corte di legittimità n. 22849 del Part 2019, ove si è ribadito il seguente principio di diritto: “Grava sull' la dimostrazione del fatto (non costitutivo del diritto dell'attore ma) impeditivo dell'accoglimento della pretesa azionata, costituito dal superamento del tetto di spesa (…) fatto che, essendo stato opposto al fine di paralizzare il titolo vantato da controparte, andava provato dalla parte eccipiente”.
In sintesi, ad avviso della Suprema Corte, laddove venga eccepita dalla parte pubblica l'impossibilità di soddisfo delle richieste economiche della struttura sanitaria poiché superiori al limite pattuito, è sulla stessa parte eccipiente che ricade l'onere di dimostrare il fatto (non costitutivo bensì) impeditivo dell'avversa pretesa rappresentato dal superamento del tetto di spesa pattuito, in quanto l'eccezione medesima ha la finalità di paralizzare il titolo vantato dalla controparte.
Pertanto, rilevato che “l'unico motivo” di ricorso era afferente la violazione della distribuzione dell'onere probatorio in punto di eccepito superamento del budget, la
Corte ha accolto il ricorso “limitatamente alla parte dell'impugnato dictum in cui la corte di merito ha disconosciuto il diritto al pagamento delle somme eccedenti il budget”.
Pertanto, il perimetro del sindacato della Corte, nella presente fase, è, per l'appunto, limitato ai soli profili della controversia in cui la contestazione del credito era fondata esclusivamente sulla questione del superamento del budget, giacché tutte le restanti questioni, in quanto non fatte oggetto di ricorso per cassazione, devono ritenersi passate in giudicato.
9 Di tanto pare essersi avveduta – sia pure con un certo ritardo – anche la difesa della la quale, pur avendo precisato le conclusioni riportandosi a quelle Parte_1
CO rassegnate nell'atto di appello, ove aveva chiesto la condanna dell' al pagamento della somma di euro 2.426.494,99, come riportato in epigrafe, nella comparsa conclusionale ha ridotto la domanda nei seguenti termini: “essendo stato accolto il ricorso limitatamente alla parte dell'impugnato dictum in cui la corte di merito ha disconosciuto il diritto al pagamento delle somme eccedenti il budget, la pretesa della
deve essere ridotta così come di seguito: Parte_1
⎯ €270.678,09, per l'anno 2006
(4.492.477,64 [budget] - €144.378,44 [prestazioni contestate] - €4.077.421,06 [pagamenti al
29.10.2007])
⎯ €540.742,65, per l'anno 2008
(4.432.407,63 [budget] - €164.514,52 [somme rinunciate] - €3.727.150,46 [pagamenti al 26/06/2009])”
Dunque, con certezza esula dal perimetro di sindacato della presente fase di rinvio sia il diritto alla percezione della somma richiesta a titolo di prestazioni eseguite e non pagate nel 2007 sia il diritto alla percezione delle somme (euro 144.378,44) contestate in relazione alle prestazioni eseguite nel 2006: trattasi di profili sui quali è sceso il giudicato, come è pacifico tra le parti, anche alla luce delle nuove conclusioni rassegnate dalla . Parte_1
Tuttavia, a ben vedere, anche in relazione alle prestazioni eseguite nel 2008 è sceso il giudicato, posto che il rigetto della domanda, in parte qua, venne motivato dal Tribunale di Cosenza non a cagione del ritenuto superamento del budget, bensì in quanto “per il Con 2008, l' ha specificato, senza contestazioni della , che la somma non Parte_1 corrisposta di 536.336,71 è relativa a prestazioni eccedenti la ricettività per cui la struttura era stata accreditata e, pertanto, non compensate”: tanto in coerenza con la difesa dell' la quale, in relazione al 2008, mai eccepì il superamento del budget CP_1
(che, infatti, era ancora capiente, atteso che, per come risulta dall'accordo transattivo del
26.6.2009, su un budget di euro 4.043.229,88 erano stati corrisposti euro 3.727.150,46, ossia euro 3.328.596,78, pagati regolarmente ed euro 394.147,74 + euro 4.405,94, pagati in forza del citato accordo), negando, piuttosto, il pagamento del residuo in quanto corrispondente a prestazioni in esubero (contestazione, questa, risultante già dal contenuto del citato accordo del 26.6.2009), ossia a “prestazioni che non possono essere riconosciute, in quanto superano la ricettività per cui la casa di cura è accreditata” 10 (così si legge nella comparsa di costituzione della convenuta depositata in primo grado): tale ultima circostanza (ossia, appunto, il superamento dei limiti dell'accreditamento) non risulta essere stata mai contestata specificamente dalla né nel Parte_1 richiamato accordo del 26.6.2009 né nel corso del giudizio.
Su tale constatazione il Tribunale ha fondato il rigetto: la relativa motivazione è stata confermata dalla Corte di Appello, che ha solo aggiunto alcune osservazioni “a integrazione della sintetica motivazione” della sentenza di prime cure, senza, tuttavia, confutarne, modificarne o correggerne le argomentazioni. Il profilo, poi, non ha formato oggetto di ricorso in sede di legittimità.
D'altra parte, se la questione controversa tra le parti nel giudizio di prime cure era l'eccedenza delle prestazioni rispetto alla recettività per cui la struttura era stata accreditata, in alcun modo può ora, nella presente sede, farsi virare la questione controversa sull'altro e diverso profilo del superamento del budget. Tanto assorbe gli ulteriori argomenti di contestazione articolati nelle memorie di replica dell'appellata.
Dunque, va dato atto dell'intervenuto giudicato formatosi sul rigetto della domanda relativa alle prestazioni eseguite nel 2008.
Resta, quindi, da scrutinare esclusivamente il diritto a percepire il compenso preteso quale residuo per il 2006, al netto delle somme contestate.
Ebbene, la domanda come ridotta nella comparsa conclusionale della casa di cura ha, evidentemente, lo scopo di ottenere il pagamento non più di somme extrabudget, bensì di quell'importo (in quella sede chiesto non solo per il 2006 ma anche per il 2008, su cui, tuttavia, si è già detto) pari alla differenza tra il budget e quanto già pagato ovvero contestato. Infatti, per il 2006, al netto delle somme contestate (come detto euro
144.378,44) viene richiesta la somma di euro 270.678,09 (in luogo della somma, conteggiata nella citazione introduttiva del primo grado, di euro 278.016,60), che, tuttavia, come rilevato dalla difesa dell' , corrisponde all'importo, già COroparte_1 oggetto di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cosenza, che la stessa struttura sanitaria ammette essere stato corrisposto dall'Asp a seguito di notifica di precetto e che era intrabudget. Ciò in quanto la somma è stata conteggiata, nella conclusionale di parte attrice, partendo dal budget e sottraendo ad esso le somme asseritamente corrisposte – ma mal quantificate in euro 3.727.150,46 (invece che 4.348.099,15, che la stessa Casa di CO Cura nell'atto introduttivo originario ha ammesso essere stata pagata dall' sia pure
11 con varie rimesse, in parte in esecuzione di decreto ingiuntivo, per come correttamente segnalato dalla difesa della convenuta nelle memorie di replica) – e quelle contestate.
Sulla scorta del tenore letterale delle conclusioni rassegnate dalla difesa della parte attrice nella comparsa conclusionale (e frutto di evidente errore non solo di calcolo ma, CO come si vedrà, anche in diritto), l' nelle memorie di replica, così argomenta:
“Considerato che nella comparsa conclusionale del 02.09.2025 la ha Parte_1 chiesto la condanna dell' al “pagamento della somma di € 811.420,74” (di cui € CP_2
270.678,09 per il 2006 ed € 540.742,65 per il 2008) non anche al pagamento della diversa somma considerata di giustizia, si ritiene, in ragione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato oltre che per il rispetto del contraddittorio, che l'Ecc.ma Corte
d'Appello debba limitarsi a verificare, per il 2006, la dovutezza della somma indicata nell'avversa comparsa conclusionale (pari, si ripete, ad € 270.678,09) e che, per le ragioni appena esplicitate, non possa riconoscerne la dovutezza neppure alla luce del principio di diritto espresso dlala Corte di Cassazione nella citata ordinanza n.
22849/2019”.
Ebbene, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato certamente impedisce alla Corte – in mancanza di domanda di condanna “alla diversa somma ritenuta di giustizia” – di riconoscere, per il 2006, una somma maggiore di quella richiesta (euro
270.678,09) ma qualsiasi errore in cui la difesa sia incorsa nel conteggio o nel ragionamento giuridico ad esso sotteso non può vincolare la Corte, che è chiamata, comunque, a verificare, alla luce dell'ordinanza di rinvio, se e in quale misura l'
[...]
abbia dato prova, per il 2006, del già avvenuto raggiungimento del tetto di CP_1 spesa che impedirebbe la remunerabilità della prestazioni eccedenti detto tetto.
Proprio in punto di prova dell'avvenuto raggiungimento del budget, è, poi, opportuno chiarire che “In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, la prova del superamento del tetto di spesa, costituendo fatto impeditivo della pretesa creditoria della struttura accreditata, grava sul debitore e deve consistere nella dimostrazione dell'effettivo pagamento delle prestazioni fino all'esaurimento del budget, essendo inidonea, a tal fine, la mera liquidazione del relativo importo” (Cass. n. 29474 del 14/11/2024). Per tale ragione non è sufficiente, onde sollevare l' dall'onere di dimostrare il superamento del tetto di spesa, che CP_1 sia stata la stessa ad ammettere che, al netto delle somme già corrisposte e Parte_1
12 di quelle contestate, le residue somme pretese erano da ritenersi extrabudget: simile ammissione non dimostra (né ammette) l'effettivo pagamento delle prestazioni fino all'esaurimento del budget, la quale, invece, è circostanza che, alla luce delle deduzioni dell'attrice e della documentazione in atti, non può ritenersi non contestata ai fini dell'art. 115 c.p.c..
Infatti, sulla scorta della documentazione in atti e, in particolare, del contenuto della citazione introduttiva del primo grado, emerge che, come già anticipato, in relazione alle prestazioni eseguite nel 2006 per un complessivo ammontare fatturato di euro
4.763.651,88, “l' ha, dapprima e sino alla data del 30.7.2007, assolto COroparte_1 al parziale pagamento di un importo pari ad € 2.353.546,11 [...] Seguivano il pagamento di € 1.000.000,00 al 3.10.2007 e quello di altri € 723.874,95 al 29.10.2007”
(così a pag. 2 della citazione introduttiva). Veniva, poi, richiesto e ottenuto decreto ingiuntivo del Tribunale di Cosenza, con cui si ingiungeva all' il pagamento, CP_1 sempre in relazione al 2006, della somma di euro 270.678,09, che veniva pagata dalla debitrice a seguito di intimazione di precetto (cfr. pag. 3 della citazione introduttiva).
Quindi, sia pure per il tramite di espresse ammissioni della parte creditrice, l'
[...]
ha dato prova di avere eseguito pagamenti per il complessivo importo di euro CP_1
4.348.099,15, a fronte di un budget concordato di euro 4.492.477,64, con una differenza, quindi, di euro 144.378,49, che rappresenta la somma ancora spendibile per la remunerazione intrabudget delle prestazioni eseguite nel 2006 dalla e da Parte_1 essa fatturate per un ammontare complessivo, al netto delle prestazioni contestate (su cui è sceso il giudicato), di euro 4.619.273,44 (di cui euro 4.348.099,15 già corrisposti).
La somma, a ben vedere, è pari all'ammontare del corrispettivo per le prestazioni oggetto di contestazione: ciò in quanto proprio quelle contestazioni e l'ormai definitivo giudizio circa la non remunerabilità delle prestazioni contestate hanno comportato la
“liberazione” delle somme, che, dunque, sono diventate spendibili per remunerare le ulteriori prestazioni (queste non contestate sotto il profilo della loro corretta esecuzione) sino alla concorrenza del tetto di spesa. In altri termini, premesso che risultano fatturate prestazioni per un importo di euro 4.763.651,88 e che, di tale somma, l'ammontare di euro 144.378,49 non è dovuto in quanto afferente prestazioni contestate su cui si è formato il giudicato, tutte le altre prestazioni devono essere remunerate sino al tetto di spesa di euro 4.492.477,64. Poiché la somma corrisposta prima del giudizio ammonta –
13 per fatto pacifico tra le parti – ad euro 4.348.099,15, la differenza, che è pur sempre intrabudget (sicché, in relazione a detta somma, non può ritenersi assolto l'onere CO probatorio gravante sull' , deve essere pagata.
Dunque, l' va condannata al pagamento della COroparte_1 somma di euro 144.378,49, quale residua somma intrabudget.
Mentre, alla luce del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, spetta all' l'onere di dimostrare il raggiungimento del tetto di COroparte_1 spesa e, quindi, il pagamento dell'intero budget, resta, invece, non remunerabile il residuo credito di euro 126.795,8 (dato dalla differenza tra l'ammontare complessivo fatturato, al netto delle prestazioni contestate, e il budget) - peraltro non più richiesta in conclusionale - che rappresenta, con certezza, una spesa superiore al tetto concordato e per ottenere il pagamento della quale sarebbe stato onere della provare Parte_1
l'esistenza di somme ancora disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite extrabudget (Cass. n. 13884 del 06/07/2020).
Sulla somma dovuta dall' vanno riconosciuti gli interessi al saggio e con le CP_2 decorrenze di cui al D. lgs. 231/2002, in mancanza di contestazione circa la dovutezza di simili richiesti accessori e della circostanza che tutte le somme richieste siano state fatte oggetto di regolare fattura.
Entro detti ristretti limiti la domanda formulata dalla attrice in primo grado Parte_1
– e su cui la Corte deve direttamente pronunciare nel presente giudizio di rinvio c.d. proprio o prosecutorio, conseguente alla cassazione della sentenza di appello per motivi di merito (cfr. Cass. n. 15143 del 31/05/2021; n. 1824 del 28/01/2005; Cass. n. 13833 del 23/09/2002) – va accolta.
Infine, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, in tutti i suoi gradi, che ha visto le parti reciprocamente soccombenti e avuto riguardo al rilevante divario tra la somma richiesta e quella riconosciuta, la Corte ritiene che sussistano gravi motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, quale giudice del rinvio, definitivamente pronunciando a seguito di cassazione della sentenza n. 1814/2017 di questa Corte, sulla domanda di condanna spiegata dalla Parte_5
[...]
[...] nei confronti dell' , ogni
[...] COroparte_1 contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. Condanna l' al pagamento, in favore della CP_2 Parte_1
, della somma di euro 144.378,49, oltre interessi nella misura e con le
[...] decorrenze di cui al d.lgs. n. 231/2002;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
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