TRIB
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/05/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv.Tonia Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art.281 quinques c.p.c. nella causa civile iscritta al R.G.C. n.5226 /2019 fra le parti:
e , rappresentata e difesa dall'avv. N. Zurlo Parte_1 Parte_2
ATTORI
Contro in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
G. Sanasi e S. Coccioli
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
All'udienza del 15 aprile 2015 le parti hanno discusso oralmente la causa anche riportandosi alle note conclusive autorizzate e il Giudice ha introitato la causa in decisione ai sensi dell'art.281 quinques cpc.
La presente sentenza viene redatta omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell' art. 132, comma 1, n.4, c.p.c. per come novellato dall' art. 45, comma 17, della legge 69/2009 ed alla luce di quanto disposto dall' art. 118, comma 1, disp. att. cpc. Si osserva che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass. 25509/2014). Le questioni non trattate non andranno pertanto ritenute come "omesse" (per l' effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente sostenuto e ritenuto provato dal giudicante.
Il presente giudizio ha evidentemente ad oggetto il regolamento di confini. Specificamente l'azione è stata proposta al fine di accertare con esattezza il posizionamento della linea di confine tra i due terreni agricoli oggetto di causa, siti in agro di Torre S.Susanna e riportati in catasto terreni al foglio 29 particella 27-terreno della società convenuta e particella 291- terreno dei ricorrenti.
La domanda così proposta trova il proprio referente codicistico nell'art. 950 c.c. e presuppone l'incertezza oggettiva o soggettiva dei confini tra i fondi ed ha per oggetto la determinazione delle rispettive proprietà delle parti in base ai titoli di acquisto, in modo da adeguare la situazione di fatto a quella di diritto.
La domanda, dunque, si distingue sia da quella di rivendica, in quanto tra le parti non vi è contestazione sull'esistenza del diritto di proprietà ma solo sulla sua estensione, sia dall'apposizione di termini, che postula la certezza delle rispettive proprietà.
Si tratta di un'azione bivalente atteso che non opera il principio actore non probante reus absolvitur, poiché entrambe le parti hanno l'onere di provare l'estensione dei rispettivi fondi.
In punto di diritto va infatti ricordato che l'art. 950 c.c. precisa che, quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che esso sia stabilito giudizialmente, ammettendo ogni mezzo di prova oppure, in mancanza, attenendosi al confine delineato dalle mappe catastali.
Al successivo art. 951 c.c. il legislatore sancisce che, qualora manchino o siano irriconoscibili i termini tra fondi confinanti, ciascun proprietario ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti.
Tali azioni, quindi, permettono di far cessare situazioni di incertezza in ordine alla determinazione dei confini e non sono dirette alla risoluzione di una lite relativa ai titoli di proprietà di fondi limitrofi bensì unicamente all'accertamento dell'estensione di fondi confinanti, al fine di ottenerne un tracciamento preciso.
La giurisprudenza, elaborando il principio statuito dall'art. 950 c.c., ha affermato che il giudice di merito ha ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti senza alcuna graduazione d'importanza, pur non potendo prescindere dall'esame dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà e riservando una valutazione probatoria residuale alle mappe catastali (cfr. Cass. sez. II sent. n. 21686 del 9.10.2006: "In tema di azione di regolamento di confini, per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi la base primaria dell'indagine del giudice di merito é costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà; solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali. ")
Da ultimo la Suprema Corte ha avuto nuovamente modo di precisare che "Nell'azione di regolamento di confini, la quale si configura come una "vindicatio incertae partis", incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario" (Cass. sez. II sent. n,. 14993 del 7.9.2012 e, da ultimo Cass. sez. II ord. n. 10062 del 24.4.2018).
Come detto, e per espressa previsione normativa, è ammissibile qualsiasi mezzo di prova per la determinazione del confine tra due fondi;
tuttavia, la difficoltà a delimitare esattamente i confini delle due proprietà ha reso indispensabile nominare nel corso dell'istruttoria processuale un CTU, nella persona del Geom. Per_1
Questi ha dovuto procedere alla individuazione del confine sulla base dell'attuale cartografia catastale procedendo al rilievo topografico-catastale finalizzato a individuare le linee catastali di appoggio e ricavando le coordinate dei vertici del confine dei terreni delle parti nei sistemi catastale e geografico.
Ricavati i dati il geom. ha eseguito la materializzazione del confine sul posto, Per_1 in una prima fase apponendo delle paline e picchetti e poi apponendo sui vertici i termini lapidei infissi nel terreno.
All'esito delle operazioni il ctu conclude: E' risultato che la dividente tra i terreni corre obliquamente rispetto all'allineamento determinato dagli alberi di ulivo, entrando nell'appezzamento dei ricorrenti nel tratto nord, tant'è che i primi due/tre alberi risultano piantati oltre il confine ed il vertice nord cade nel mezzo della rampa d'accesso, e in quello della resistente nel tratto sud ove l'ultimo albero di ulivo dei ricorrenti è posto ad una distanza trasversale di ml 6,36 dal confine e ad una distanza di ml 8,16 dal vertice Sud. L'andamento del confine e la posizione del picchettamento e la posizione dei termini lapidei apposti sono meglio illustrati nell'elaborato grafico allegato K oltre che dal rilievo fotografico.
Gli accertamenti ed i rilievi del ctu, in quanto corretti da un punto di vista tecnico e coerenti da un punto di vista logico, sono del tutto condivisibili e vengono fatti propri da questo Giudice.
In conclusione, risulta accertato che il confine tra le rispettive proprietà delle parti è quello indicato nella relazione del ctu.
Le spese, ivi incluse quelle della ctu, tenuto conto degli esiti del giudizio vanno compensate.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- ACCERTA che il confine tra il fondo di proprietà degli attori e il fondo di proprietà della convenuta è quello indicato nella relazione del ctu Geom. cui integralmente si rinvia;
Per_1
- ORDINA che, lungo il confine tra i fondi delle parti, come sopra individuato, siano apposti idonei termini lapidei o metallici, a cura e spese comuni di tutte le parti;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite, ivi comprese quelle di ctu già liquidate.
Brindisi,29/04/2025
Il Giudice Onorario Avv. Tonia Rossi